Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.12/2005 /biz

Sentenza del 9 marzo 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Jürg Brand,

contro

Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti di America,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 20 dicembre 2004 dell'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA.

Fatti:

A.
Nell'ambito di un'indagine concernente alcune persone sospettate di aver sfruttato la conoscenza di fatti confidenziali ("insider trading") in relazione ai titoli della società E.________, la "United States Securities and Exchange Commission" (SEC), con domanda del 21 ottobre 1998, aveva chiesto l'assistenza amministrativa presso la Commissione federale delle banche (CFB).

Con sentenza del 1° maggio 2000 il Tribunale federale ha negato l'assistenza amministrativa sulla base della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 2005 (LBVM; RS 954.1). Ha ritenuto infatti che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, in merito al trattamento confidenziale delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito di un procedimento di assistenza amministrativa, non adempivano le esigenze poste dall'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto:
1    La direzione del fondo ha diritto:
a  alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b  alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c  al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
2    Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
LBVM, ragione per cui, all'epoca, non poteva essere prestata collaborazione alla predetta autorità estera in questo settore (DTF 126 II 126 consid. 6). In una sentenza del 20 dicembre 2001, il Tribunale federale, pronunciandosi sulla medesima domanda, ha ritenuto che anche le ulteriori garanzie fornite dalla SEC non potevano comportare la trasmissione dei documenti richiesti per il tramite dell'assistenza amministrativa: ha infatti stabilito che la possibilità astratta di ottenere, a determinate condizioni, un'ingiunzione giudiziaria ("protective order") non era sufficiente per soddisfare i requisiti dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto:
1    La direzione del fondo ha diritto:
a  alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b  alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c  al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
2    Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
LBVM, segnatamente riguardo al cosiddetto "principio della specialità" e a quello "della lunga mano", sottolineando
espressamente le differenze esistenti con l'assistenza giudiziaria in materia penale (causa 2A.349/2001 consid. 6).

B.
Per gli stessi fatti, il 28 ottobre 2002 il Dipartimento statunitense della giustizia ha presentato all'Ufficio centrale USA presso l'Ufficio federale di giustizia una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale.

Secondo la domanda, F.________ ha presentato un'offerta d'acquisto della E.________, società olandese produttrice di automatizzazione e di prodotti per la misurazione analitica. L'offerta è stata resa pubblica il 14 ottobre 1998. Prima della vendita, il 53 % della E.________ era detenuto dalla G.________S.p.A., che a sua volta era detenuta da Y.________. A.A.________ era il direttore generale e amministratore delegato della G.________S.p.A. e faceva quindi parte del gruppo di persone che era periodicamente tenuto al corrente delle trattative concernenti la vendita della E.________. Le trattative per la vendita sono iniziate nella primavera del 1998 e sono culminate con l'offerta d'acquisto del 14 ottobre 1998. La rogatoria descrive alcune operazioni di acquisizione di titoli della E.________ avvenute nei giorni precedenti il 14 ottobre 1998 ed effettuate da un broker e da varie società detenute da persone vicine a due membri della direzione generale di Y.________. Tali entità sono state citate in giudizio dalla SEC e hanno concluso un accordo che prevede il pagamento di multe e interessi.
La rogatoria si sofferma sulle operazioni effettuate tramite la banca H.________ di Lugano. Secondo la domanda, il 4 settembre 1998 vi è stato un incontro fra un membro del consiglio d'amministrazione di Y.________ e un consigliere della F.________, durante il quale quest'ultimo ha comunicato al primo l'interesse della F.________ ad acquistare la E.________. Il 15 settembre 1998, la banca H.________ ha aperto il conto xxx presso la banca I.________ di New York per alcuni acquirenti sconosciuti. Il 9 ottobre 1998, la F.________ ha presentato, in busta sigillata, un'offerta per le azioni della E.________ alla banca londinese amministrante l'asta della E.________. Poco dopo l'apertura della busta, diverse persone, fra le quali A.A.________, sono state informate dei dettagli dell'offerta. Durante il fine settimana del 10/11 ottobre 1998 si sono svolte a Londra le discussioni fra le parti sul prezzo dell'offerta. A.A.________, che si trovava a Londra, veniva tenuto al corrente delle negoziazioni. Durante questo periodo, il valore del titolo della E.________ continuava a scendere e, nella stampa finanziaria, non vi erano notizie in circolazione concernenti una possibile vendita. Il 12 ottobre 1998, ignoti acquirenti della banca
H.________ hanno comprato 9'700 titoli della E.________ tramite il conto della banca H.________ presso la banca I.________. Il 14 ottobre 1998, F.________ ed E.________ hanno annunciato l'offerta di F.________ in relazione alla E.________ (USD 39.90 per azione, mentre il giorno prima l'azione valeva USD 19.25). Il 19 ottobre 1998, le azioni hanno aperto al valore di USD 36. Secondo la rogatoria, i compratori che hanno operato tramite la banca H.________ potrebbero aver guadagnato fino a USD 152'775.

C.
Il 19 ottobre 1998 la SEC ha citato in giudizio 20 persone, oltre a individui e entità non identificate, per aver acquistato azioni ordinarie e opzioni di acquisto in violazione delle leggi statunitensi sull'"insider trading". La causa è pendente presso il Tribunale distrettuale federale del Distretto Sud di New York. L'Autorità richiedente chiede la consegna della documentazione del conto o dei conti detenuti presso la banca H.________ da chi ha eseguito le transazioni sui titoli E.________ nel 1998, così come l'audizione del o dei consulenti responsabili della gestione di queste relazioni.

D.
Il 13 febbraio 2003 l'Ufficio centrale USA ha ammesso la richiesta, ritenendo che i fatti esposti potevano essere qualificati quale sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
CP). Ha quindi chiesto la documentazione bancaria, a partire dal 1° gennaio 1998, del conto litigioso e l'interrogatorio dei funzionari che l'avevano gestito. Contro questa decisione A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________, titolari della relazione bancaria, hanno sollevato opposizione.

Per quanto qui interessa, dopo che il patrocinatore svizzero degli opponenti aveva prodotto un parere giuridico del loro legale americano, l'Ufficio centrale USA ha contattato la SEC riguardo ad asserite trattative in corso e in merito alla pubblicazione su Internet di informazioni tramite un "litigation release". Il 14 luglio 2003 la SEC ha rilevato di non aver intavolato alcuna trattativa e che vi era stata soltanto una presa di contatto del citato legale senza alcun seguito. Il 6 maggio 2004 la SEC ha trasmesso all'Ufficio centrale USA alcune lettere relative alla pubblicazione su Internet di documenti ottenuti da autorità straniere, che erano state spedite alla CFB nel 1997 e 2001. Il 9 luglio 2004 la SEC ha inviato informazioni supplementari e alcuni esempi di "litigation release".

Esaminati i documenti bancari, l'Ufficio centrale USA ha stabilito che parte di essi non dovevano essere trasmessi alle Autorità richiedenti. Gli opponenti hanno potuto esprimersi sui documenti inviati dalla SEC e su quelli di cui si prospettava la consegna. Essi hanno ribadito che la domanda concernerebbe unicamente un procedimento civile e che le informazioni trasmesse, in particolare un "litigation release" verrebbero pubblicate su Internet e sarebbero quindi accessibili a terzi e ad autorità estere, incluse quelle fiscali. I fatti concernerebbero d'altra parte quelli per i quali è stata negata due volte l'assistenza amministrativa e l'azione penale sarebbe prescritta perché un "indictment" non sarebbe stato notificato all'accusato o avrebbero dovuto essere depositato entro 5 anni dal loro svolgimento.
Con decisione del 20 dicembre 2004, l'Ufficio centrale USA ha respinto, in quanto ricevibile, l'opposizione.

E.
Avverso questa decisione A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________ presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di rifiutare la domanda di assistenza. In via subordinata postulano di concederla soltanto alle condizioni cumulative che l'Autorità richiedente produca una previa misura protettiva irrevocabile, non limitata nel tempo e nello spazio ("protective order"), che questa misura garantisca che l'identità dei ricorrenti nell'ambito di ogni procedura riguardante la fattispecie litigiosa dove siano coinvolti autorità o tribunali americani rimanga riservata ai tribunali fino all'emanazione di una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato di un tribunale americano, che fino a quel momento non venga pubblicata in cosiddetti "litigation releases" su Internet o sui massmedia, che le informazioni trasmesse non siano ritrasmesse a terzi e, infine, che l'Autorità richiedente possa utilizzare le informazioni ricevute tramite l'assistenza solo in un procedimento penale secondo il diritto americano fondato su un "indictment".

L'Ufficio centrale USA conclude per la reiezione del ricorso. Il 17 febbraio 2005 i ricorrenti hanno prodotto l'originale e la traduzione dell'"affidavit" 20 gennaio 2005 dell'avv. J.________, nonché le traduzioni di quelli precedenti. Il 31 agosto 2005 hanno prodotto un ulteriore mezzo di prova.

Diritto:

1.
1.1 Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si applicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omonimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi (TAGSU, RS 0.351.933.6) e, per quelle formali, la relativa legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU, RS 351.93); viene pure considerato lo scambio di lettere del 3 novembre 1993 tra i due Stati relativo all'assistenza giudiziaria in procedure amministrative supplementari concernenti richieste in materia di infrazioni commesse in relazione con l'offerta, l'acquisto e la vendita di valori mobiliari e prodotti finanziari derivati ("futures" e "options"; RS 0.351.933.66). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che il prevalente Trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La decisione con cui l'UFP - quale Ufficio centrale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 28 Ufficio centrale - 1. Il disbrigo di domande d'assistenza giudiziaria incombe ad un ufficio centrale. In Svizzera l'ufficio centrale è l'Ufficio di giustizia14 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Negli Stati Uniti l'ufficio centrale è il capo del Dipartimento di giustizia o un mandatario designato a tale scopo.
1    Il disbrigo di domande d'assistenza giudiziaria incombe ad un ufficio centrale. In Svizzera l'ufficio centrale è l'Ufficio di giustizia14 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Negli Stati Uniti l'ufficio centrale è il capo del Dipartimento di giustizia o un mandatario designato a tale scopo.
2    Le domande d'assistenza giudiziaria sono presentate dall'ufficio centrale dello Stato richiedente per conto dei tribunali o delle autorità dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, incaricati dalla legge dell'istruzione o del perseguimento penale dei reati, dopo aver accettato la loro relativa richiesta.
3    Gli uffici centrali dei due Stati possono comunicare direttamente fra di loro per quel che concerne l'esecuzione del presente Trattato.
TAGSU - concede l'assistenza giudiziaria in virtù dell'art. 5 cpv. 2
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 5 Ufficio centrale - 1 L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13
1    L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13
2    Nel singolo caso, all'Ufficio centrale incombono segnatamente i compiti seguenti:
a  esaminare se i reati per il cui perseguimento è richiesta l'assistenza giudiziaria sono punibili secondo il diritto svizzero;
b  decidere se, e eventualmente a quali condizioni, sarà accordata l'assistenza giudiziaria, in quanto non ne sia competente il Dipartimento;
c  decidere, d'intesa con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata con giuramento o affermazione solenne;
d  autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato);
e  ordinare se del caso la soppressione di informazioni segrete nei documenti da consegnare;
f  designare il rappresentante svizzero nella procedura di autenticazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato);
g  decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano;
h  decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni giusta l'articolo 39 del Trattato.
LTAGSU e respinge un'opposizione secondo l'art. 16
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 16 Incarti di tribunali e di procedura istruttoria - 1. Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe:
1    Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe:
a  le sentenze e le decisioni dei tribunali, e
b  gli atti scritti, gli incarti e i mezzi di prova, inclusi i processi verbali e i riassunti ufficiali di testimonianze che si trovano negli incarti di un tribunale o di un'autorità incaricata delle indagini, anche se sono stati ottenuti da un «grand jury».
2    I documenti indicati al capoverso 1 lettera b saranno consegnati soltanto se si riferiscono esclusivamente ad un affare liquidato oppure nella misura determinata dall'apprezzamento dell'ufficio centrale dello Stato richiesto.
della stessa legge è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 17 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 17 Completezza degli atti scritti - Tutti gli atti scritti e gli incarti da consegnare, che si tratti di originali, di copie o di estratti, devono essere completi e immutati, a meno che sia applicabile l'articolo 3 capoverso 1 o che gli atti scritti e gli incarti portino a conoscenza un fatto indicato dall'articolo 10 capoverso 2 e le condizioni stabilite alle lettere a, b e c di tale capoverso non siano soddisfatte. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvederà, nella misura del possibile, a trasmettere l'originale degli atti scritti e degli incarti.
TAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b). La legittimazione dei ricorrenti, titolari del conto bancario litigioso, è manifesta (art. 17
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 17 - 1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1    La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1bis    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52
2    Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.
3    e 4 ...53
5    ...54
LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 17 - 1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1    La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1bis    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52
2    Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.
3    e 4 ...53
5    ...54
OG; DTF 124 II 180 consid. 1b), così come la tempestività del loro gravame.
Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 17 - 1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1    La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1bis    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52
2    Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.
3    e 4 ...53
5    ...54
OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Nonostante il ricorso sia steso in tedesco, come rientra nel diritto dei ricorrenti (cfr. art. 30 cpv. 1
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 17 - 1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1    La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1bis    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52
2    Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.
3    e 4 ...53
5    ...54
OG), non si giustifica di derogare al citato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (DTF 131 I 45 consid. 1, 124 III 205 consid. 2, 122 I 93 consid. 1), ritenuto altresì che nemmeno i ricorrenti chiedono che la sentenza sia resa in lingua tedesca.

1.3 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata. Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

1.4 Secondo l'art. 19a cpv. 2
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 19a Effetto sospensivo - 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
1    Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
2    Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
3    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
LTAGSU, in caso di opposizione o di ricorso, la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o beni all'estero non può avvenire prima che sia chiarita la situazione giuridica. Il ricorso ha quindi effetto sospensivo per legge. La relativa richiesta è quindi superflua.

2.
2.1 I ricorrenti adducono una violazione del loro diritto di essere sentiti e degli art. 6 n
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 19a Effetto sospensivo - 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
1    Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
2    Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
3    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost., 2 e 9 LTAGSU, perchè sarebbe stato negato loro l'accesso completo agli atti. Rilevano che l'Ufficio centrale USA ha messo a loro disposizione gli atti di una "lista 1", da loro fotocopiati, ma non sarebbero stati prodotti determinati atti indicati nella "lista 2" e asseverano che a torto detta Autorità avrebbe menzionato di averli "messi a disposizione". Nella risposta, l'Ufficio centrale USA rileva che la "lista 2" non era stata preparata prima della consultazione per l'assenza della responsabile dell'incarto, ma ch'essa è poi stata trasmessa per fax ai ricorrenti e spiegata telefonicamente al loro legale. Sottolinea che si trattava comunque soltanto di note interne, che non dovevano pertanto essere consegnate ai ricorrenti, i quali hanno avuto accesso a tutti gli atti rilevanti per la decisione.

2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 19a Effetto sospensivo - 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
1    Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
2    Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
3    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 I 249 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b). L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Una violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 9
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 9 Partecipazione alla procedura e all'esame degli atti - 1 Gli aventi diritto (art. 16 cpv. 1) possono partecipare al procedimento e esaminare gli atti per quanto ciò sia necessario alla tutela dei propri interessi.
1    Gli aventi diritto (art. 16 cpv. 1) possono partecipare al procedimento e esaminare gli atti per quanto ciò sia necessario alla tutela dei propri interessi.
2    I diritti di cui al capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
a  nell'interesse del procedimento negli Stati Uniti;
b  per la protezione di un interesse giuridico essenziale su domanda degli Stati Uniti;
c  per la natura o il carattere urgente della misura da prendere;
d  per la protezione di interessi privati essenziali;
e  nell'interesse di un procedimento svizzero.
3    Il diniego d'esame dei documenti o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
LTAGSU, ricalcato sull'art. 80b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti - 1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
1    Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2    I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
a  nell'interesse del procedimento estero;
b  per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
c  per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
d  per la protezione di interessi privati essenziali;
e  nell'interesse di un procedimento svizzero.
3    Il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.
AIMP), può essere sanata, di massima, nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n. 265, n. 273 e, in particolare, n. 268).

2.3 Certo, l'assenza della responsabile dell'incarto non può chiaramente giustificare una limitazione del diritto di consultare l'incarto. Nella fattispecie tuttavia, indipendentemente dalla questione di sapere se gli atti che i ricorrenti non avrebbero potuto consultare siano effettivamente solo atti interni, non decisivi per l'esito della causa (cfr. DTF 125 II 473 consid. 4a; Zimmermann, op. cit., n. 268), e ricordato che l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU, nel quadro della procedura interna della Svizzera, quale Stato richiesto, non è di massima applicabile (DTF 132 II 169 consid. 2.2.3 e rinvii), occorre rilevare che, come si è visto, in concreto l'asserito vizio avrebbe potuto eccezionalmente essere sanato nell'ambito della procedura in esame. Ora, i ricorrenti neppure hanno chiesto di avere accesso all'incarto e di potersi pronunciare con cognizione di causa sulla portata degli atti litigiosi nell'ambito di una possibile replica, limitandosi a postulare l'accoglimento del gravame a causa del criticato diniego (DTF 124 II 132 consid. 2d). La censura non può quindi essere accolta.

3.
3.1 In conformità al Trattato l'assistenza dev'essere accordata, segnatamente, nel caso di inchieste o procedure relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri secondo l'art. 1 n
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
. 1 lett. a TAGSU. Si considera reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Paese un fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi i requisiti di una fattispecie penale (art. 1 n
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
. 2 TAGSU).

3.2 I ricorrenti fanno valere che l'Ufficio centrale USA non avrebbe accertato che nella fattispecie la SEC condurrebbe, al loro dire quale semplice parte, un procedimento civile, che il risarcimento eventualmente riconosciuto a questa autorità rappresenterebbe, strutturalmente un indennizzo assimilabile a qualsiasi altro riconoscibile in un procedimento civile, che in concreto il tribunale non potrebbe pronunciare alcuna pena ai sensi del diritto penale, che contro loro negli Stati Uniti né è stato avviato un procedimento amministrativo né penale, che la SEC nemmeno potrebbe avviare un procedimento penale nei loro confronti, che nell'ambito dello stesso procedimento essa avrebbe chiesto all'Italia soltanto l'assistenza giudiziaria in materia civile. Essi sostengono inoltre che l'Ufficio centrale USA avrebbe erroneamente ritenuto che la SEC nei loro confronti condurrebbe un'inchiesta preliminare (civile), che le informazioni sotto forma di "litigation release" corrisponderebbero a quelle trasmissibili ai mass media da parte di autorità penali svizzere senza violare il segreto d'ufficio e la presunzione di innocenza, ch'esso non avrebbe constatato che la SEC non ha prodotto alcuna assicurazione riguardo a un cosiddetto "protective
order" che nemmeno avrebbe accertato che in concreto essa non ha fornito alcuna garanzia sul rispetto del principio della specialità e che, infine, non ha assicurato che le informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza non saranno pubblicate su Internet prima dell'esistenza di una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato.
Fanno valere altresì una lesione dell'art. 6 n
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 19a Effetto sospensivo - 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
1    Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
2    Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
3    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
. 2 e dell'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDU, degli art. 13 e
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
32 cpv. 1 Cost. e dell'art. 5
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU, siccome il principio della specialità, quello della presunzione d'innocenza, il diritto all'integrità personale e i principi fondamentali della protezione dei dati, verrebbero lesi dalla ritrasmissione da parte dell'autorità richiedente di informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza e pubblicate su Internet. I ricorrenti adducono poi che le dichiarazioni giurate da loro prodotte ("affidavits" dell'avv. J.________ del 24 agosto 2004 e del 18 gennaio 2005) dimostrerebbero che la SEC conduce unicamente una procedura civile, per cui si sarebbe in presenza di un accertamento errato o incompleto della fattispecie.

3.3 L'autorità svizzera adita con una domanda di assistenza non può di regola pronunciarsi sulla sussistenza dei fatti esposti dalla parte richiedente e deve soltanto stabilire se essi, così come descritti, a meno che non risultino manifestamente erronei, lacunosi o contraddittori, costituiscano un reato giustificante l'assistenza (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 120 Ib 251 consid. 5a, 118 Ib 111 consid. 5b). Questo esame e quello della colpevolezza sono infatti riservati al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 112 Ib 576 consid. 3, 113 Ib 276 consid. 3a). Nella fattispecie non v'è motivo per derogare a questo principio. Intanto la domanda americana è manifestamente scevra di errori o contraddizioni, né i ricorrenti sostengono il contrario. Essa è inoltre sufficientemente circostanziata per stabilire l'esistenza di un "fondato sospetto" di reato. Questa esigenza, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implica per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile istanza
volta alla ricerca indiscriminata di prove: è d'altronde palese che la nozione di "fondato sospetto" di reato non va confusa con quella di "prova" del reato (DTF 118 Ib 547 consid. 3a, 111 consid. 5b pag. 122; vedi anche Jean-François Egli, L'entraide judiciaire accordée par la Suisse pour la répression des délits d'initiés, in: Festschrift Arnold Koller, edita da Walter R. Schluep, Berna 1993, pag. 605 segg., in particolare pag. 619 e riferimenti). Tenuto conto della complessità e della natura dei reati in questione, i sospetti addotti dalle autorità statunitensi sono sufficienti; spetterà poi alle competenti autorità americane determinare se siano state effettivamente compiute operazioni delittuose.

3.4 I ricorrenti incentrano in sostanza il gravame sull'assunto secondo cui la SEC intenderebbe promuovere solo una procedura civile nei loro confronti e non un procedimento penale, che del resto nemmeno sarebbe abilitata a introdurre. La tesi non regge.
È vero che nella rogatoria del 28 ottobre 2002 la SEC accenna a un "processo civile". Nella citata domanda la SEC indica tuttavia espressamente quali possibili violazioni la sezione 10(b) del "Securities Exchange Act" del 1934, in relazione con altre norme legali che reprimono la perpetrazione di attività fraudolente relative alla compravendita di titoli quotati in borsa, come pure la sezione 14(e), in relazione con altre norme che vietano la perpetrazione di attività fraudolente relative a un'offerta pubblica di acquisto. Nella rogatoria è precisato ch'essa, sulla base della sezione 21 dell'"Exchange Act", è autorizzata a far pervenire prove al Dipartimento di giustizia, che possono essere utilizzate dallo stesso per dare avvio a procedimenti penali. Non si è quindi in presenza di una semplice procedura civile, come a torto sostenuto dai ricorrenti (sentenza 1A.28/1998 dell'8 ottobre 1998, consid. 2b/cc, apparsa in Rep 1998 pag. 134).

Essi misconoscono inoltre che il Tribunale federale ha già stabilito che le investigazioni della SEC nell'ambito borsistico rientrano nella nozione di procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 1 n
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
. 1 lett. a TAGSU (DTF 120 Ib 251 consid. 4, 118 Ib 547 consid. 2, 115 Ib 186 consid. 3 pag. 191): queste sono considerate espressamente come una procedura d'inchiesta per la quale può essere prestata l'assistenza (v. anche il citato scambio di lettere del 3 novembre 1993). Ai fini dell'assistenza penale è quindi sufficiente che le informazioni richieste dalla SEC siano di natura tale da facilitare le investigazioni e ch'essa possa trasmettere la causa all'autorità competente per l'avvio di un procedimento penale (Zimmermann, op. cit., n. 334 e nota a piè di pagina n. 54 pag. 376).

3.5 In effetti i ricorrenti disattendono che, secondo la giurisprudenza, affinché la Svizzera debba prestare la propria collaborazione, non é necessario che lo Stato richiedente abbia aperto un procedimento penale propriamente detto contro le persone implicate; l'assistenza può infatti essere accordata anche a un'autorità non giudiziaria, segnatamente un'autorità amministrativa che conduce un'inchiesta preliminare, a condizione che la stessa possa, in seguito, chiedere l'apertura di un procedimento penale (DTF 118 Ib 457 consid. 4b con rinvii); ciò è manifestamente il caso, anche nella fattispecie, per la SEC (DTF 113 Ib 257 consid. 5a pag. 270; cfr. anche DTF 121 II 153).

Nel citato scambio di lettere del 3 novembre 1993 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno infatti convenuto che un'indagine condotta dalla SEC è da considerare come una procedura d'inchiesta, per la quale si può prestare assistenza giudiziaria (se sono soddisfatte le altre condizioni previste dal Trattato), per quanto l'inchiesta concerna un comportamento deferibile ai tribunali penali degli Stati Uniti. La circostanza che queste inchieste siano o non siano definite come penali da parte della SEC non è decisivo, visto ch'esse possono comportare l'apertura di un'inchiesta penale. Non è d'altra parte indispensabile che negli Stati Uniti l'accusa sia stata formulata, essendo sufficiente la verosimiglianza dell'apertura di un'azione penale (DTF 123 II 161 consid. 3a, 118 Ib 457 consid. 4b, 116 Ib 452 consid. 3a, 109 Ib 47 consid. 3a pag. 51; DTF 126 II 258 consid. 7 inedito), che per una ragione o per un'altra la SEC, in definitiva, non adisca il giudice penale non è determinante (Zimmermann, op. cit., n. 333-334 pag. 375 seg. e nota a piè di pagina n. 54 pag. 376).

3.6 L'argomentazione dei ricorrenti secondo la quale l'assistenza richiesta avrebbe per oggetto una procedura di natura meramente "civile" disconosce in effetti il testo dell'art. 1 cpv. 3
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria - 1. Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
1    Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
a  nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri;
b  per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati;
c  in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato.
2    Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale.
3    Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche4.
4    L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi:
a  l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone;
b  l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
c  la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova;
d  la notificazione di atti giudiziari o amministrativi;
e  l'autenticazione di documenti.
TAGSU e del menzionato scambio di lettere. L'autorità richiedente, che beneficia della presunzione della buona fede, ha espresso la volontà di esaminare se sia stata commessa un'infrazione penale, ragione per cui la natura penale dell'inchiesta ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria - 1. Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
1    Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
a  nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri;
b  per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati;
c  in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato.
2    Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale.
3    Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche4.
4    L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi:
a  l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone;
b  l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
c  la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova;
d  la notificazione di atti giudiziari o amministrativi;
e  l'autenticazione di documenti.
TAGSU non può essere revocata in dubbio (sentenza 1A.317/1995 del 30 gennaio 1996 consid. 3). I ricorrenti disattendono inoltre che nel quadro di reati di iniziati di regola non c'è una parte lesa nel senso del diritto civile (Christoph Peter in: Commentario basilese, 2003, n. 13 all'art. 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
CP). Occorre anche ricordare che negli Stati Uniti determinate pene accessorie del diritto svizzero sono inflitte nel contesto del diritto "civile", che si apparenta, trasposto nel nostro sistema giuridico, al diritto amministrativo o al diritto penale amministrativo. In effetti, anche negli Stati Uniti, non è una persona privata che agisce in giudizio contro un'altra persona privata, ma è l'autorità amministrativa competente, segnatamente la SEC, che opera quale parte attrice a tutela
dell'interesse pubblico. Il risarcimento inflitto alla fine di questa procedura è quindi sanzionato dallo Stato a dipendenza di una violazione della legge. Si deve pertanto tener presente che la procedura tendente a infliggere multe civili ("civil penalties"), criticata dai ricorrenti, rientra in realtà in ciò che la Svizzera perseguirebbe nel quadro del diritto penale amministrativo (Lionel Frei, Der Rechtshilfevertrag mit den USA und die Aufhebung geschützter Geheimnisse, in: Fiches juridiques suisses n. 67, 1989, pag. 8 seg. e nota a piè di pagina n. 37, scheda n. 67b pag. 94;, Pierre Schmid, L'entraide judiciaire, Jean-Marc Rapp, L'expérience américaine et l'art. 161 CPS, ambedue in: La répression des opérations d'initiés, edito da François Dessemontet, Losanna 1990, pag. 109 segg., in particolare pag. 121 seg., rispettivamente pag. 69 segg.; Niklaus Schmid, Schweizerisches Insiderstrafrecht, ein Kommentar zu Art. 161 des Strafgesetzbuches, Berna 1988, n. 525 pag. 232).

3.7 Il Tribunale federale, seppure in un altro contesto, ha del resto precisato che la concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo la CEAG, presuppone che le misure sollecitate possano servire in un procedimento penale nello Stato richiedente. Solo qualora il procedimento penale dovesse costituire un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste servissero, in realtà, esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile, si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza (DTF 122 II 134 consid. 7b; cfr. sulla facoltà di autorizzare l'uso, in un procedimento civile, di documenti trasmessi nel quadro dell'assistenza giudiziaria, DTF 128 II 305 consid. 3.1 pag. 308 seg. e consid. 3.2, 126 II 316 consid. 2, 125 II 258 consid. 7a/bb). Certo, nella fattispecie, è vero che l'apertura di un procedimento penale non è manifesta né sicura: non è comunque escluso che, come si è visto, un siffatto procedimento possa essere avviato dopo che l'autorità richiedente avrà preso conoscenza degli atti che le verranno trasmessi. Gli estremi di un abuso della procedura di assistenza non sono quindi ravvisabili.

4.
4.1 I ricorrenti, insistendo sull'asserito carattere prettamente civile della vertenza posta a fondamento della rogatoria, disattendono inoltre che, come già visto, di massima nell'ambito di operazioni insider (art. 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
CP) è adempiuto il requisito della doppia punibilità; condizione da essi peraltro non contestata (v. DTF 118 Ib 448 consid. 4a e b, 5, 547 consid. 4 e 5 con riferimenti alla dottrina).
Essi non contestano in effetti che i fatti oggetto della domanda estera potrebbero integrare gli estremi di una fattispecie penale. Dall'esposto dei fatti risulta che la banca H.________ aveva aperto un conto presso la banca I.________ dodici giorni dopo l'incontro fra i vertici di Y.________ e della F.________ del 4 settembre 1998 e ch'essa aveva acquistato dei titoli della E.________ il 12 ottobre 1998, ossia immediatamente dopo le trattative svoltesi a Londra il 10/11 ottobre 1998 e due giorni prima dell'annuncio dell'offerta pubblica d'acquisto della F.________. Di conseguenza la SEC sospetta che i titolari del conto presso la banca H.________ potrebbero aver ottenuto informazioni riservate dalla parte italiana dell'operazione, così come è possibile ch'essi facessero parte della cerchia di persone informate delle trattative. I ricorrenti dimenticano che l'art. 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
CP, definito come "lex americana", è stato adottato proprio per i problemi legati all'esigenza del requisito della doppia punibilità e per motivi di prevenzione generale (Peter, loc. cit., n. 7 segg. all'art. 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
CP).

4.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la questione della pubblicità delle informazioni trasmesse, sulla quale essi si diffondono, non è affatto nuova. I motivi che, a determinate condizioni, l'impongono sono infatti descritti, in particolare, nel quarto scambio di lettere del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6 pag. 32 seg.). Nello stesso, concernente tuttavia l'obbligo fissato dall'art. 15
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 15 Protezione del segreto - Lo Stato richiedente impedirà, nella misura compatibile con le esigenze giuridiche della sua costituzione, la divulgazione dei mezzi di prova e delle informazioni trasmessegli dallo Stato richiesto in applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 se tale Stato ne farà esplicita domanda in relazione all'importanza di questi mezzi di prova o di queste informazioni.
in relazione con l'art. 10 cpv. 2
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 10 Obbligo di testimoniare nello Stato richiesto - 1. Una persona, richiesta di testimoniare o di fare una dichiarazione in applicazione del presente Trattato, è tenuta a comparire, a deporre e a produrre atti scritti, incarti e mezzi di prova nello stesso modo e nella stessa misura che nelle indagini e nei procedimenti dello Stato richiesto. Non vi può essere costretta se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l'attestazione in questo senso dell'ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.
1    Una persona, richiesta di testimoniare o di fare una dichiarazione in applicazione del presente Trattato, è tenuta a comparire, a deporre e a produrre atti scritti, incarti e mezzi di prova nello stesso modo e nella stessa misura che nelle indagini e nei procedimenti dello Stato richiesto. Non vi può essere costretta se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l'attestazione in questo senso dell'ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.
2    Se il diritto di rifiutare la testimonianza o la produzione di mezzi di prova non è stabilito e se i fatti che una banca non è tenuta a rivelare o che costituiscono un segreto di fabbricazione o d'affari concernono una persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella domanda, l'ufficio centrale svizzero trasmette i mezzi di prova e le informazioni rivelanti questi fatti soltanto se:
a  la domanda concerne un'indagine o un procedimento penale di un reato grave;
b  la rivelazione del segreto è importante per la ricerca o la prova di un fatto essenziale ai fini dell'indagine o del procedimento;
c  negli Stati Uniti d'America sono stati impresi sforzi appropriati, restati vani, onde ottenere per altra via prove o informazioni.
3    L'ufficio centrale svizzero, se accerta che l'esecuzione della domanda è subordinata alla rivelazione dei fatti indicati al capoverso 2, dovrà richiedere agli Stati Uniti i motivi in base ai quali essi ritengono che il capoverso 2 si oppone alla rivelazione. L'ufficio centrale svizzero non sarà tenuto ad accettare l'apprezzamento degli Stati Uniti ove lo ritenga inverosimile.
4    Se, in relazione all'esecuzione della domanda, un testimonio o un'altra persona compie atti che sarebbero punibili se fossero stati commessi contro l'amministrazione della giustizia dello Stato richiesto, gli atti saranno perseguiti in questo Stato conformemente alla sua legislazione e alla sua prassi, senza riguardo alla procedura applicata nell'esecuzione della domanda.
TAGSU (relativo alla qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero, qualità di massima esclusa per i titolari di conti oggetto di indagini; v. al riguardo v. DTF 120 Ib 251 consid. 5a e rinvio) di limitare la pubblicità di informazioni, atti e mezzi di prova trasmessi dalla Svizzera, le autorità americane hanno rilevato che secondo il 6° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America in ogni procedura penale, l'imputato ha diritto, tra l'altro, a un processo pubblico. Dall'interpretazione di questo emendamento data dai tribunali americani, risulta che ogni tentativo di limitare la pubblicità delle testimonianze sulla colpevolezza o l'innocenza della persona imputata violerebbe la clausola del "public trial". Questa clausola si applicherebbe ugualmente alle testimonianze raccolte in
Svizzera in applicazione del Trattato, presentate come mezzi di prova in un processo penale negli Stati Uniti d'America. Risulta inoltre che la pubblicità di documenti relativi alla colpevolezza o all'innocenza dell'imputato non può essere esclusa senza violare detta clausola. Tuttavia, poiché la possibilità di escludere la pubblicità di documenti non è sicuramente stabilita, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a chiedere, non appena i documenti rimessi alla Svizzera ne diano l'occasione, che sia adottata una decisione giudiziale relativa alla loro protezione ("protective order"). Una simile decisione ha lo scopo di limitare, sia in prima istanza sia durante la procedura di ricorso, la pubblicità di mezzi di prova scritti al tribunale, ai giurati, al rappresentante dell'accusa, all'imputato e al suo difensore. Nella misura in cui l'uso del "protective order" è difeso dai suoi tribunali, il Governo degli Stati Uniti d'America solleciterà tali decisioni in quei casi nei quali i mezzi di prova scritti, rimessi dalla Svizzera in applicazione del Trattato, devono essere utilizzati conformemente all'articolo 15. Le autorità statunitensi hanno inoltre sottolineato la facoltà dell'imputato di rinunciare al diritto di un
processo pubblico: in caso di accoglimento di tale domanda, verrebbe limitata la pubblicazione dei mezzi di prova e delle informazioni fornite dalla Svizzera. Le stesse autorità hanno infine aggiunto che, senza riguardo alla misura nella quale è stato possibile proteggere un segreto nel corso dei dibattiti o durante la procedura di ricorso, il Governo degli Stati Uniti d'America si sforzerà di ottenere l'apposizione del sigillo del tribunale a quelle parti dell'incarto ufficiale che gli Stati Uniti d'America hanno ricevuto dalla Svizzera sulla base del Trattato e che fanno oggetto della domanda indirizzata dalla Svizzera conformemente all'articolo 15
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 15 Protezione del segreto - Lo Stato richiedente impedirà, nella misura compatibile con le esigenze giuridiche della sua costituzione, la divulgazione dei mezzi di prova e delle informazioni trasmessegli dallo Stato richiesto in applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 se tale Stato ne farà esplicita domanda in relazione all'importanza di questi mezzi di prova o di queste informazioni.
TAGSU. Il Governo svizzero, presa conoscenza del contenuto della appena citata lettera (pag. 32 e 33), ha espresso la viva speranza che gli sforzi impresi conformemente alla stessa, dal Governo degli Stati Uniti d'America abbiano a essere coronati da successo e che, tenuto conto dell'evoluzione della sua legislazione, essi abbiano a oltrepassare i limiti indicati (pag. 34).

4.3 Le citate garanzie, derivanti da accordi tra i due Stati, sono sufficienti. Il rifiuto dell'assistenza amministrativa, in assenza dei citati accordi, concerne infatti un'altra fattispecie (DTF 126 II 126 consid. 6c/cc pag. 142 seg.). In effetti, già in una sentenza del 16 aprile 1991 il Tribunale federale, esprimendosi su un "affidavit" di un avvocato americano, ha ricordato che se il principio della pubblicità della procedura penale americana rende facilmente accessibili i documenti ivi prodotti, ciò non implica che il principio della specialità venga svuotato. Gli atti trasmessi dalla Svizzera possono infatti essere oggetto di un "protective order" previsto dalla procedura americana. La SEC deve di massima mettere a disposizione degli altri organi statali i documenti ch'essa raccoglie, ma non è detto ch'essa faccia prevalere questi principi sugli impegni assunti dagli Stati Uniti nell'ambito del TAGSU (causa 1A.55/1991, consid. 4).

Del resto, gli accenni dei ricorrenti non dimostrano che, in fattispecie simili a quella litigiosa, la SEC avrebbe già disatteso il principio della specialità o che gli Stati Uniti avrebbero già trasmesso a uno Stato terzo documenti consegnati dalla Svizzera nel quadro dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 112 Ib 142). Viste le assicurazioni fornite in concreto dalla SEC, che è stata espressamente resa attenta alle condizioni del Trattato e delle citate lettere, nella fattispecie non si giustifica formulare riserve speciali in tal senso (cfr. sentenza del 16 aprile 1991, citata).

4.4 Per di più, nella decisione impugnata, l'Ufficio centrale USA ha precisato d'aver approfondito la problematica concernente la procedura condotta dalla SEC e la prassi concernente la pubblicazione di "litigation release". A tal fine ha chiesto alle autorità americane informazioni complementari in merito a questa pubblicazione su Internet. Copie di dette informazioni sono state trasmesse ai ricorrenti. Da queste informazioni risulta, come esposto nella decisione impugnata, che la prima fase della procedura condotta dalla SEC è quella investigativa, durante la quale la procedura è confidenziale.
Terminata la fase investigativa, la SEC sporge una denuncia ("action") presso una Corte federale, trasmettendole le informazioni e i documenti che costituiscono le prove dirette o indirette che un reato è stato commesso. Questa fase della procedura è denominata "formal litigation" o "enforcement proceeding": si tratta di una procedura amministrativa, non penale, nella quale le udienze sono pubbliche.
Solo dopo aver sporto una denuncia con richiesta di misure coercitive presso una Corte federale o solo dopo che questa Corte ha accolto una tale richiesta, la SEC pubblica sul proprio sito web alcune informazioni concernenti il caso ("litigation release"), quali appunto il deposito di una denuncia con richiesta di misure coercitive o il fatto che la Corte federale ha deciso di accogliere la richiesta. Queste pubblicazioni sono conseguenti allo statuto della SEC, quale agenzia pubblica, che deve rendere conto al pubblico della sua attività, e perseguono anche uno scopo deterrente. L'Ufficio centrale USA sottolinea che queste pubblicazioni avvengono solo dopo che le prime informazioni raccolte sul caso, valutate in una procedura interna, e quindi non pubblica (parte investigativa della procedura), fondano un sospetto.
A richiesta delle parti, le autorità americane possono rinunciare alla pubblicazione di "litigation release", accogliendo una richiesta di "protective order". In tal caso, il "protective order" persegue lo scopo di salvaguardare la confidenzialità. I "litigation release" non descrivono i documenti specifici sui quali la SEC basa le proprie allegazioni, non indicano l'origine di tali documenti, così come non contengono informazioni dettagliate sulle prove assunte. L'Ufficio centrale USA ha poi rilevato che, come risulta dagli esempi fornitigli dalla SEC, i "litigation release" contengono solo un riassunto dei fatti che sono alla base della denuncia della SEC. Inoltre la SEC evita di pubblicare il nome di persone che non sono accusate. Secondo l'Ufficio centrale USA, tali pubblicazioni equivarrebbero quindi, mutatis mutandis, alle informazioni che in Svizzera le autorità di perseguimento possono dare ai media senza trasgredire la riservatezza imposta dalla legge.

4.1 Presentando prove atte a scagionarla, una persona indagata può quindi evitare che venga pubblicato il suo nome e ottenere l'interruzione delle indagini. A dimostrazione di questa possibilità, nella sua lettera del 10 settembre 2001 all'avv. K.________, la SEC ha spiegato ch'essa ha omesso di pubblicare l'identità di una persona dopo aver deciso di non procedere nei relativi confronti ("voluntary dismissal").

4.2 Certo, nella DTF 126 II 126 è stato ritenuto che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, riguardo al trattamento confidenziale delle informazioni ricevute nel quadro dell'assistenza amministrativa, non soddisfacevano le esigenze dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto:
1    La direzione del fondo ha diritto:
a  alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b  alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c  al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
2    Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
LBVM (consid. 6a-c/bb). Il Tribunale federale aveva nondimeno espressamente rilevato che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base del TAGSU e del citato scambio di lettere sono applicabili altri principi, accettati dai due Stati contraenti (consid. 6c/cc; cfr. Alexander M. Glutz von Blotzheim, Internationale Amtshilfe: Die Übermittlung kundenbezogener Information aus dem Geheimbereich im Vorfeld ausländischer Strafverfahren am Beispiel des Insiderhandels, in: Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für Rainer J. Schweizer, edita da Patrick Sutter, Zurigo 2003, pag. 93 segg. 106 segg.).
A richiesta delle parti, le autorità americane possono rinunciare alla pubblicazione di "litigation release", accogliendo una richiesta di "protective order". In tal caso, il "protective order" persegue lo scopo di salvaguardare la confidenzialità. I "litigation release" non descrivono i documenti specifici sui quali la SEC basa le proprie allegazioni, non indicano l'origine di tali documenti, così come non contengono informazioni dettagliate sulle prove assunte. L'Ufficio centrale USA ha poi rilevato che, come risulta dagli esempi fornitigli dalla SEC, i "litigation release" contengono solo un riassunto dei fatti che sono alla base della denuncia della SEC. Inoltre la SEC evita di pubblicare il nome di persone che non sono accusate. Secondo l'Ufficio centrale USA, tali pubblicazioni equivarrebbero quindi, mutatis mutandis, alle informazioni che in Svizzera le autorità di perseguimento possono dare ai media senza trasgredire la riservatezza imposta dalla legge.

4.1 Presentando prove atte a scagionarla, una persona indagata può quindi evitare che venga pubblicato il suo nome e ottenere l'interruzione delle indagini. A dimostrazione di questa possibilità, nella sua lettera del 10 settembre 2001 all'avv. K.________, la SEC ha spiegato ch'essa ha omesso di pubblicare l'identità di una persona dopo aver deciso di non procedere nei relativi confronti ("voluntary dismissal").

4.2 Certo, nella DTF 126 II 126 è stato ritenuto che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, riguardo al trattamento confidenziale delle informazioni ricevute nel quadro dell'assistenza amministrativa, non soddisfacevano le esigenze dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto:
1    La direzione del fondo ha diritto:
a  alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b  alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c  al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
2    Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
LBVM (consid. 6a-c/bb). Il Tribunale federale aveva nondimeno espressamente rilevato che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base del TAGSU e del citato scambio di lettere sono applicabili altri principi, accettati dai due Stati contraenti (consid. 6c/cc; cfr. Alexander M. Glutz von Blotzheim, Internationale Amtshilfe: Die Übermittlung kundenbezogener Information aus dem Geheimbereich im Vorfeld ausländischer Strafverfahren am Beispiel des Insiderhandels, in: Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für Rainer J. Schweizer, edita da Patrick Sutter, Zurigo 2003, pag. 93 segg. 106 segg.).

5.
5.1 I ricorrenti misconoscono inoltre la portata dell'art. 5
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU e del principio della specialità. Secondo questo principio le informazioni ottenute dallo Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria, segnatamente per il perseguimento di reati fiscali. È d'altronde escluso che lo Stato richiedente, senza previamente avere ottenuto l'autorizzazione da quello richiesto, trasmetta a un terzo Stato le informazioni ottenute (DTF 112 Ib 142 consid. 3b). Ora, il rispetto del principio della specialità da parte di Stati che, come nel caso di specie, sono legati alla Svizzera da un trattato sull'assistenza giudiziaria viene ovviamente presupposto (DTF 118 Ib 547 consid. 6b pag. 561); nella fattispecie la validità di tale presunzione nei confronti degli Stati Uniti è del resto confortata da numerose esperienze fatte in passato (causa 1A.4/1989 del 20 marzo 1989, consid. 5b).

5.2 Certo, il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che l'art. 5 cpv. 3 lett. a
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU permette l'utilizzazione delle informazioni trasmesse per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria. Sussiste quindi il pericolo che nell'ambito di una siffatta procedura civile terzi prendano conoscenza delle informazioni trasmesse dalla Svizzera: in questo caso occorre attirare l'attenzione dell'autorità richiedente su questo rischio, invitandola ad adottare le misure necessarie per rimediarvi. Non v'è per contro motivo per richiedere preventivamente garanzie specifiche, ritenuto che si presume il rispetto da parte dello Stato richiedente delle condizioni eventualmente poste alla concessione dell'assistenza. Spetta all'Ufficio federale di polizia esaminare tali questioni prima della chiusura della procedura e imporre, se del caso, le condizioni atte a evitare una trasmissione di informazioni per vie traverse (sentenza 1A.78/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

Sempre secondo il citato scambio di lettere, è stato convenuto che le restrizioni previste all'art. 5
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU hanno unicamente una portata di accordo tra governi. Di conseguenza, la garanzia della specialità non ha per effetto d'attribuire a tutte le informazioni trasmesse agli Stati Uniti la qualità di segreto protetto dalla legge: conformemente all'art. 37 cpv. 1
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TAGSU Art. 37 Esame di decisioni - 1. Le limitazioni previste dal presente Trattato non autorizzano una persona ad intentare, negli Stati Uniti, un'azione per non ammissione od esclusione di un mezzo di prova o a ricorrere ad altri rimedi giuridici in relazione a domande in base al presente Trattato, salvo che in riferimento all'articolo 9 capoverso 2, all'articolo 10 capoverso 1, agli articoli 13 e 18 capoverso 7, all'articolo 25 capoverso 1 e agli articoli 26 e 27.
1    Le limitazioni previste dal presente Trattato non autorizzano una persona ad intentare, negli Stati Uniti, un'azione per non ammissione od esclusione di un mezzo di prova o a ricorrere ad altri rimedi giuridici in relazione a domande in base al presente Trattato, salvo che in riferimento all'articolo 9 capoverso 2, all'articolo 10 capoverso 1, agli articoli 13 e 18 capoverso 7, all'articolo 25 capoverso 1 e agli articoli 26 e 27.
2    In Svizzera il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità svizzera, relativa ad una domanda presentata in virtù del presente Trattato, così come la procedura applicabile, sono regolati, conformemente al presente Trattato, dalla legislazione interna.
3    In caso di reclamo di qualsiasi natura, sia contro lo Stato richiedente, sia contro lo Stato richiesto, per inosservanza degli obblighi imposti dal presente Trattato, l'interessato può avvisare l'ufficio centrale dell'altro Stato, nel caso in cui un rimedio giuridico non sia previsto dai capoversi 1 e 2. Se tale Stato ritenga che il reclamo sia fondato, lo Stato indicato in primo luogo è invitato a prendere posizione; ove risulti necessario, la pratica è regolata conformemente all'articolo 39.
TAGSU le restrizioni previste dall'art. 5
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TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU non autorizzano una persona a intentare negli Stati Uniti un'azione diretta a non ammettere o a escludere un mezzo di prova o a ottenere qualsiasi altra decisione giudiziale. Ove qualcuno affermi che un'autorità degli Stati Uniti ha utilizzato il materiale ricevuto dalla Svizzera in contraddizione con le restrizioni previste dall'art. 5 del Trattato, non dispone di altro rimedio di diritto se non della possibilità di avvisare l'Ufficio centrale svizzero, che tratterà tale comunicazione unicamente come un affare fra governi; non esiste diritto di provocare l'esame di simili affermazioni emesse in una qualsivoglia procedura negli Stati Uniti d'America, come precisato dal Consiglio federale nello scambio di lettere del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6 pag. 29; Laurent Moreillon [editore], Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 6-8 all'art. 5
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TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU: secondo questo autore, il diritto di prevalersi dell'art. 5
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TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
TAGSU è stato praticamente svuotato della sua sostanza). Ciò non implica tuttavia che, giusta il citato secondo scambio di lettere, a dipendenza della pubblicità del procedimento penale negli Stati Uniti, la tutela della specialità non sia possibile o che i mezzi di prova possano essere utilizzati senza limiti dalle controparti civili: le informazioni e i mezzi di prova veri e propri devono rimanere distinti, questi ultimi soggiacendo alle limitazioni dell'art. 5 TAGS (Frei, loc. cit., n. 67b, 1989, pag. 95; cfr. anche Hans Schultz, Das Bankgeheimnis und der schweizerisch-amerikanische Vertrag über Rechtshilfe in Strafsachen, 1976, pag. 27 segg. 33seg.).

6.
6.1 Al dire dei ricorrenti, secondo il diritto americano, dopo cinque anni dal compimento del reato dovrebbe essere formulato e notificato all'imputato, rispettivamente depositato quando egli non può essere rintracciato, un cosiddetto "indictement": il mancato rispetto di questo termine comporterebbe nella fattispecie la decadenza dell'azione penale. La concessione dell'assistenza violerebbe quindi il principio della buona fede a mente degli art. 5 e
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TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
9 Cost.

6.2 Nella causa 1A.249/1999 di questo Tribunale, invocata dai ricorrenti, è stato rilevato che, di massima, non spetta alle autorità e ai tribunali svizzeri esaminare se è intervenuta la prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente. È stato nondimeno osservato che una domanda di assistenza potrebbe se del caso essere rifiutata qualora non sussistesse alcun dubbio che nello Stato richiedente l'azione penale non possa proseguire a causa dell'intervenuta prescrizione (sentenza 1A.249/1999 del 1° febbraio 2000 consid. 3e). Questa condizione non è adempiuta in concreto. Spetterà alle competenti autorità americane esaminare la questione; i ricorrenti non fanno del resto valere che secondo il diritto svizzero l'azione penale sarebbe esclusa a dipendenza dell'intervento della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 5 Estinzione dell'azione penale - 1 La domanda è irricevibile se:
1    La domanda è irricevibile se:
a  in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
a1  ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o
a2  ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
b  la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o
c  la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2    Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza passata in giudicato a tenore dell'articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200723 (CPP).24
AIMP). Nell'ambito dell'assistenza internazionale regolata dal TAGSU, decisiva è comunque la circostanza che non occorre esaminare il quesito della prescrizione (DTF 118 Ib 266 con riferimento alla DTF 117 Ib 53; Zimmermann, op. cit., nota a piè di pagina n. 2026 pag. 344, n. 434/435 pag. 469 segg.).

6.3 I ricorrenti fanno infine valere una violazione dell'art. 6, concernente la comunicazione all'estero, e dell'art. 19, relativo alla comunicazione di dati personali da parte degli organi federali, della legge federale sulla protezione dei dati, del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Adducono che nella DTF 126 II 126 è stato rilevato che l'art. 6
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 6 Principi - 1 I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
1    I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
2    Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.
3    I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.
4    I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.
5    Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L'adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall'entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.
6    Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.
7    È necessario l'espresso consenso per:
a  il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
b  la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
c  la profilazione da parte di un organo federale.
LPD può servire in termini generali, a titolo sussidiario, quale criterio per l'esercizio del potere discrezionale che compete alla Commissione federale delle banche nel quadro dell'assistenza amministrativa (consid. 5c/aa pag. 135).
La censura è manifestamente infondata. Già nella citata sentenza è stato infatti ricordato che l'art. 2 cpv. 2 lett. c
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
1    La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
a  privati;
b  organi federali.
2    Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
a  di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
b  delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni;
c  dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera.
3    Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.
4    I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.
LPD dispone espressamente che questa legge non si applica ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti (consid. 5a/aa; cfr. anche DTF 128 II 311 consid. 8.4 pag. 327; Zimmermann, op. cit., n. 223-1; Marc Buntschu, in: Maurer/Vogt, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Basilea 1995, n. 39 all'art. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
1    La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
a  privati;
b  organi federali.
2    Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
a  di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
b  delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni;
c  dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera.
3    Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.
4    I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.
).

7.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
1    La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
a  privati;
b  organi federali.
2    Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
a  di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
b  delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni;
c  dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera.
3    Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.
4    I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA (B 112 746).

Losanna, 9 marzo 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1A.12/2005
Data : 09. marzo 2006
Pubblicato : 28. marzo 2006
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assistenza giudiziaria e estradizione
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti di America


Registro di legislazione
AIMP: 1 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
5 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 5 Estinzione dell'azione penale - 1 La domanda è irricevibile se:
1    La domanda è irricevibile se:
a  in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
a1  ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o
a2  ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
b  la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o
c  la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2    Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza passata in giudicato a tenore dell'articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200723 (CPP).24
25 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
80b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti - 1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
1    Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2    I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
a  nell'interesse del procedimento estero;
b  per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
c  per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
d  per la protezione di interessi privati essenziali;
e  nell'interesse di un procedimento svizzero.
3    Il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.
CEDU: 6 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
6n  8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CP: 161
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 161
Cost: 5e  13e  29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LIsFi: 38
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto:
1    La direzione del fondo ha diritto:
a  alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b  alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c  al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
2    Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
LPD: 2 
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
1    La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
a  privati;
b  organi federali.
2    Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
a  di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
b  delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni;
c  dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera.
3    Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.
4    I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.
6
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
LPD Art. 6 Principi - 1 I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
1    I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
2    Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.
3    I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.
4    I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.
5    Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L'adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall'entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.
6    Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.
7    È necessario l'espresso consenso per:
a  il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
b  la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
c  la profilazione da parte di un organo federale.
LTAGSU: 5 
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 5 Ufficio centrale - 1 L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13
1    L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13
2    Nel singolo caso, all'Ufficio centrale incombono segnatamente i compiti seguenti:
a  esaminare se i reati per il cui perseguimento è richiesta l'assistenza giudiziaria sono punibili secondo il diritto svizzero;
b  decidere se, e eventualmente a quali condizioni, sarà accordata l'assistenza giudiziaria, in quanto non ne sia competente il Dipartimento;
c  decidere, d'intesa con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata con giuramento o affermazione solenne;
d  autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato);
e  ordinare se del caso la soppressione di informazioni segrete nei documenti da consegnare;
f  designare il rappresentante svizzero nella procedura di autenticazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato);
g  decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano;
h  decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni giusta l'articolo 39 del Trattato.
9 
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 9 Partecipazione alla procedura e all'esame degli atti - 1 Gli aventi diritto (art. 16 cpv. 1) possono partecipare al procedimento e esaminare gli atti per quanto ciò sia necessario alla tutela dei propri interessi.
1    Gli aventi diritto (art. 16 cpv. 1) possono partecipare al procedimento e esaminare gli atti per quanto ciò sia necessario alla tutela dei propri interessi.
2    I diritti di cui al capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
a  nell'interesse del procedimento negli Stati Uniti;
b  per la protezione di un interesse giuridico essenziale su domanda degli Stati Uniti;
c  per la natura o il carattere urgente della misura da prendere;
d  per la protezione di interessi privati essenziali;
e  nell'interesse di un procedimento svizzero.
3    Il diniego d'esame dei documenti o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
17 
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 17 - 1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1    La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51
1bis    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52
2    Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.
3    e 4 ...53
5    ...54
19a
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 19a Effetto sospensivo - 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
1    Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
2    Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
3    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
OG: 2  30  37  84  103  156
TAGSU: 1 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria - 1. Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
1    Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria:
a  nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri;
b  per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati;
c  in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato.
2    Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale.
3    Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche4.
4    L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi:
a  l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone;
b  l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
c  la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova;
d  la notificazione di atti giudiziari o amministrativi;
e  l'autenticazione di documenti.
1n  5 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
10 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 10 Obbligo di testimoniare nello Stato richiesto - 1. Una persona, richiesta di testimoniare o di fare una dichiarazione in applicazione del presente Trattato, è tenuta a comparire, a deporre e a produrre atti scritti, incarti e mezzi di prova nello stesso modo e nella stessa misura che nelle indagini e nei procedimenti dello Stato richiesto. Non vi può essere costretta se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l'attestazione in questo senso dell'ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.
1    Una persona, richiesta di testimoniare o di fare una dichiarazione in applicazione del presente Trattato, è tenuta a comparire, a deporre e a produrre atti scritti, incarti e mezzi di prova nello stesso modo e nella stessa misura che nelle indagini e nei procedimenti dello Stato richiesto. Non vi può essere costretta se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l'attestazione in questo senso dell'ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.
2    Se il diritto di rifiutare la testimonianza o la produzione di mezzi di prova non è stabilito e se i fatti che una banca non è tenuta a rivelare o che costituiscono un segreto di fabbricazione o d'affari concernono una persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella domanda, l'ufficio centrale svizzero trasmette i mezzi di prova e le informazioni rivelanti questi fatti soltanto se:
a  la domanda concerne un'indagine o un procedimento penale di un reato grave;
b  la rivelazione del segreto è importante per la ricerca o la prova di un fatto essenziale ai fini dell'indagine o del procedimento;
c  negli Stati Uniti d'America sono stati impresi sforzi appropriati, restati vani, onde ottenere per altra via prove o informazioni.
3    L'ufficio centrale svizzero, se accerta che l'esecuzione della domanda è subordinata alla rivelazione dei fatti indicati al capoverso 2, dovrà richiedere agli Stati Uniti i motivi in base ai quali essi ritengono che il capoverso 2 si oppone alla rivelazione. L'ufficio centrale svizzero non sarà tenuto ad accettare l'apprezzamento degli Stati Uniti ove lo ritenga inverosimile.
4    Se, in relazione all'esecuzione della domanda, un testimonio o un'altra persona compie atti che sarebbero punibili se fossero stati commessi contro l'amministrazione della giustizia dello Stato richiesto, gli atti saranno perseguiti in questo Stato conformemente alla sua legislazione e alla sua prassi, senza riguardo alla procedura applicata nell'esecuzione della domanda.
15 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 15 Protezione del segreto - Lo Stato richiedente impedirà, nella misura compatibile con le esigenze giuridiche della sua costituzione, la divulgazione dei mezzi di prova e delle informazioni trasmessegli dallo Stato richiesto in applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 se tale Stato ne farà esplicita domanda in relazione all'importanza di questi mezzi di prova o di queste informazioni.
16 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 16 Incarti di tribunali e di procedura istruttoria - 1. Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe:
1    Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe:
a  le sentenze e le decisioni dei tribunali, e
b  gli atti scritti, gli incarti e i mezzi di prova, inclusi i processi verbali e i riassunti ufficiali di testimonianze che si trovano negli incarti di un tribunale o di un'autorità incaricata delle indagini, anche se sono stati ottenuti da un «grand jury».
2    I documenti indicati al capoverso 1 lettera b saranno consegnati soltanto se si riferiscono esclusivamente ad un affare liquidato oppure nella misura determinata dall'apprezzamento dell'ufficio centrale dello Stato richiesto.
17 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 17 Completezza degli atti scritti - Tutti gli atti scritti e gli incarti da consegnare, che si tratti di originali, di copie o di estratti, devono essere completi e immutati, a meno che sia applicabile l'articolo 3 capoverso 1 o che gli atti scritti e gli incarti portino a conoscenza un fatto indicato dall'articolo 10 capoverso 2 e le condizioni stabilite alle lettere a, b e c di tale capoverso non siano soddisfatte. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvederà, nella misura del possibile, a trasmettere l'originale degli atti scritti e degli incarti.
28 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 28 Ufficio centrale - 1. Il disbrigo di domande d'assistenza giudiziaria incombe ad un ufficio centrale. In Svizzera l'ufficio centrale è l'Ufficio di giustizia14 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Negli Stati Uniti l'ufficio centrale è il capo del Dipartimento di giustizia o un mandatario designato a tale scopo.
1    Il disbrigo di domande d'assistenza giudiziaria incombe ad un ufficio centrale. In Svizzera l'ufficio centrale è l'Ufficio di giustizia14 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Negli Stati Uniti l'ufficio centrale è il capo del Dipartimento di giustizia o un mandatario designato a tale scopo.
2    Le domande d'assistenza giudiziaria sono presentate dall'ufficio centrale dello Stato richiedente per conto dei tribunali o delle autorità dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, incaricati dalla legge dell'istruzione o del perseguimento penale dei reati, dopo aver accettato la loro relativa richiesta.
3    Gli uffici centrali dei due Stati possono comunicare direttamente fra di loro per quel che concerne l'esecuzione del presente Trattato.
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IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 37 Esame di decisioni - 1. Le limitazioni previste dal presente Trattato non autorizzano una persona ad intentare, negli Stati Uniti, un'azione per non ammissione od esclusione di un mezzo di prova o a ricorrere ad altri rimedi giuridici in relazione a domande in base al presente Trattato, salvo che in riferimento all'articolo 9 capoverso 2, all'articolo 10 capoverso 1, agli articoli 13 e 18 capoverso 7, all'articolo 25 capoverso 1 e agli articoli 26 e 27.
1    Le limitazioni previste dal presente Trattato non autorizzano una persona ad intentare, negli Stati Uniti, un'azione per non ammissione od esclusione di un mezzo di prova o a ricorrere ad altri rimedi giuridici in relazione a domande in base al presente Trattato, salvo che in riferimento all'articolo 9 capoverso 2, all'articolo 10 capoverso 1, agli articoli 13 e 18 capoverso 7, all'articolo 25 capoverso 1 e agli articoli 26 e 27.
2    In Svizzera il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità svizzera, relativa ad una domanda presentata in virtù del presente Trattato, così come la procedura applicabile, sono regolati, conformemente al presente Trattato, dalla legislazione interna.
3    In caso di reclamo di qualsiasi natura, sia contro lo Stato richiedente, sia contro lo Stato richiesto, per inosservanza degli obblighi imposti dal presente Trattato, l'interessato può avvisare l'ufficio centrale dell'altro Stato, nel caso in cui un rimedio giuridico non sia previsto dai capoversi 1 e 2. Se tale Stato ritenga che il reclamo sia fondato, lo Stato indicato in primo luogo è invitato a prendere posizione; ove risulti necessario, la pratica è regolata conformemente all'articolo 39.
Registro DTF
109-IB-47 • 112-IB-142 • 112-IB-576 • 113-IB-257 • 113-IB-276 • 115-IB-186 • 116-IB-452 • 117-IB-53 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-266 • 118-IB-448 • 118-IB-457 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-II-153 • 122-I-93 • 122-II-134 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-132 • 124-II-180 • 124-III-205 • 125-II-258 • 125-II-473 • 126-I-68 • 126-I-7 • 126-II-126 • 126-II-258 • 126-II-316 • 126-II-495 • 128-II-305 • 128-II-311 • 129-I-249 • 130-II-337 • 131-I-45 • 132-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1A.12/2005 • 1A.249/1999 • 1A.28/1998 • 1A.317/1995 • 1A.4/1989 • 1A.55/1991 • 1A.78/2000 • 2A.349/2001
Parole chiave
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