Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-959/2011
Urteil vom 5. Oktober 2011
Richter André Moser (Vorsitz),
Besetzung Richter Alain Chablais, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
A._______,
Parteien vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Vera Delnon,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS),
Monbijoustrasse 51a, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Zivilschutzdienstpflicht.
Sachverhalt:
A.
A._______ (Jahrgang 1973) leistete bis Ende 1993 insgesamt 117 Tage Militärdienst. Nachdem er aus der Militärdienstpflicht entlassen worden war, wurde er nach dem damals geltenden Recht zivilschutzdienstpflichtig.
B.
Am 25. Juli 2008 bot der Zivilschutz der Stadt B._______ A._______ für einen Einsatz zugunsten der Gemeinschaft vom 22. bis 24. September 2008 auf.
C.
Mit Schreiben vom 11. August 2008 setzte A._______ das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) über die seiner Meinung nach fehlende Schutzdienstpflicht in Kenntnis und bat um Streichung seines Namens von der Liste der Zivilschutzdienstpflichtigen.
D.
In seinem Schreiben vom 20. August 2008 führte das BABS gegenüber A._______ aus, der Gesetzgeber habe mit Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
|
1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
E.
Mit Schreiben vom 4. September 2008 zeigte sich A._______ mit der Rechtsauffassung des BABS nicht einverstanden und ersuchte um Erlass einer Feststellungsverfügung, gemäss welcher er nicht zivilschutzdienstpflichtig sei.
F.
Nachdem das BABS (nachfolgend: Vorinstanz) A._______ mit Schreiben vom 10. September 2010 das rechtliche Gehör gewährt hatte, stellte es mit Verfügung vom 10. Januar 2011 fest, dass Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 11 Laboratorio di Spiez - 1 L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
|
1 | L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
2 | Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per: |
a | eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC; |
b | sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC; |
c | sostenere le autorità nell'acquisizione di materiale NBC; |
d | sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC; |
e | effettuare analisi delle minacce NBC; |
f | assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
|
1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
G.
Mit Eingabe vom 8. Februar 2011 lässt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben und beantragen, es sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung festzustellen, dass er nicht zivilschutzdienstpflichtig sei. Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, bei einer korrekten Auslegung von Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 30. März 2011 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.
I.
Der Beschwerdeführer hält in seinen Schlussbemerkungen vom 23. Mai 2011 sinngemäss an seinem Rechtsbegehren fest.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und sich bei den Akten befindliche Schriftstücke wird - soweit entscheidwesentlich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Gemäss Art. 31
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
1.3. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
|
a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 33 Volontariato - 1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
|
1 | Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
a | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile; |
b | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; |
c | le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni; |
d | gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni. |
2 | I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi. |
3 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi. |
4 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine. |
5 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |
1.4. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 33 Volontariato - 1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
|
1 | Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
a | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile; |
b | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; |
c | le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni; |
d | gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni. |
2 | I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi. |
3 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi. |
4 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine. |
5 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 33 Volontariato - 1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
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1 | Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
a | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile; |
b | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; |
c | le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni; |
d | gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni. |
2 | I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi. |
3 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi. |
4 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine. |
5 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 33 Volontariato - 1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
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1 | Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: |
a | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile; |
b | gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; |
c | le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni; |
d | gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni. |
2 | I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi. |
3 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi. |
4 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine. |
5 | Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |
3.
Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügung vom 10. Januar 2011 festgestellt, dass Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 11 Laboratorio di Spiez - 1 L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
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1 | L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
2 | Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per: |
a | eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC; |
b | sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC; |
c | sostenere le autorità nell'acquisizione di materiale NBC; |
d | sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC; |
e | effettuare analisi delle minacce NBC; |
f | assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 11 Laboratorio di Spiez - 1 L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
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1 | L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC. |
2 | Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per: |
a | eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC; |
b | sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC; |
c | sostenere le autorità nell'acquisizione di materiale NBC; |
d | sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC; |
e | effettuare analisi delle minacce NBC; |
f | assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
4.
Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist eine Gesetzesbestimmung in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. An einen klaren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (BGE 137 IV 99 E. 1.2, BGE 137 V 126 E. 4.1). Sind mehrere Interpretationen denkbar, soll jene gewählt werden, welche die verfassungsrechtlichen Vorgaben am besten berücksichtigt (BGE 137 II 164 E. 4.1). Ist eine Bestimmung trotz ihres scheinbar klaren Wortlauts unklar, so ist nach dem wahren Sinn und Zweck der Norm zu suchen. Dieser ergibt sich in erster Linie aus der Entstehungsgeschichte und dem Willen des Gesetzgebers. Die Gesetzesauslegung hat sich dabei vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Rechtsnorm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten angewandte und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Massgebend ist damit der Rechtssinn des Rechtssatzes (BGE 122 V 362 E. 4a; vgl. zur Auslegung allgemein Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 214 ff., mit weiteren Hinweisen; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, S. 47 ff.). Bei der Auslegung gelangen die grammatikalische, historische, zeitgemässe, systematische und teleologische Auslegung zur Anwendung. Nach herrschender Meinung kommt keiner dieser Auslegungsmethoden ein grundsätzlicher Vorrang zu. Vielmehr befolgt das Bundesgericht einen "pragmatischen Methodenpluralismus" (BGE 133 II 263 E. 7.2). Die teleologische Auslegungsmethode steht gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch im Vordergrund (BGE 128 I 34 E. 3b, BGE 125 II 206 E. 4a, BGE 124 III 266 E. 4 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff.; Hans Peter Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegung, recht 1999, S. 157 ff.).
4.1.
4.1.1. Gemäss dem Wortlaut der deutschen Fassung von Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
4.1.2. Die unterschiedlichen Begriffe und Formulierungen in den verschiedenen Sprachen für den gleichen Sachverhalt zeigen auf, dass diese nicht in einem engen Wortsinn verwendet wurden. Die grammatikalische Auslegung führt somit - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - zum Resultat, dass die verschiedenen Sprachversionen mehrdeutig bzw. widersprüchlich sind.
4.2. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen gab der Entwurf von Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga - 1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi. |
2 | La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica. |
3 | La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema. |
4 | I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici. |
6 | Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema. |
7 | Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema. |
8 | La Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell'ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale disciplina le condizioni del progetto pilota. L'UFPP assicura il coordinamento. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 13 Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare - 1 L'obbligo di prestare servizio militare dura: |
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1 | L'obbligo di prestare servizio militare dura: |
a | per i militari di truppa e per i sottufficiali, sino alla fine del dodicesimo anno dalla conclusione della scuola reclute; |
abis | per i reclutati che sono stati prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2, sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall'esercito; |
b | per i sottufficiali superiori: |
b1 | non incorporati in stati maggiori di Grandi Unità: |
b2 | incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni; |
c | per gli ufficiali subalterni, sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni; |
d | per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; |
e | per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni; |
f | per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni; |
g | per gli specialisti, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni; |
h | per il personale militare, sino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a-g. |
2 | Il Consiglio federale può: |
a | diminuire di cinque anni al massimo i limiti d'età per gestire l'effettivo dell'esercito; |
b | aumentare di cinque anni al massimo i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio; |
c | prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
4.3. Auch eine Auslegung von Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 15 Condotta e coordinamento - I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta: |
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a | istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza; |
b | coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni; |
c | garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati. |
4.4. Unter dem (alten) ZSG wurden nicht nur Männer in den Zivilschutz eingeteilt, die bei der Aushebung militärdienstuntauglich erklärt worden waren, sondern auch solche, welche im Laufe der Militär- oder Zivildienstpflicht vorzeitig entlassen worden waren oder ihre Militär- bzw. Zivildienstpflicht (vollumfänglich) erfüllt hatten (vgl. Art. 14 Abs. 1 ZSG; Botschaft des Bundesrates zur Revision der Zivilschutzgesetzgebung vom 18. August 1993 [BBl 1993 III 825 853]; Avis de droit du 10 octobre 2007 de l'Office fédéral de la justice [VPB 2007.21, nachfolgend: Avis de droit], S. 378). Mit Einführung des BZG nahm der Gesetzgeber in Art. 12 Abs. 2 einen Systemwechsel vor: Neu sollte die Schutzdienstpflicht nach erfüllter Militär- bzw. Zivildienstpflicht wegfallen und die nationale Dienstpflicht de facto entweder in der Armee (bzw. im Zivildienst) oder im Zivilschutz geleistet werden können (vgl. Botschaft zum BZG, BBl 2002 1685 1694 sowie 1709; Avis de droit, S. 379). Einzig bei Militärdienstpflichtigen, welche vorzeitig - beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen - vor fünfzig geleisteten Diensttagen aus dem Militärdienst ausschieden, sollte eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht werden (Botschaft zum BZG, BBl 2002 1685 1709; Art. 12 Abs. 1
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 13 Ricerca e sviluppo - 1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
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1 | L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. |
2 | Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
5.
Die teleologische Auslegung von Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
6.
Findet Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 15 Condotta e coordinamento - I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta: |
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a | istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza; |
b | coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni; |
c | garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati. |
7.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht zivilschutzdienstpflichtig ist.
8.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt, es sei denn, es handle sich um eine Vorinstanz (Art. 63 Abs. 1
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 15 Condotta e coordinamento - I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta: |
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a | istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza; |
b | coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni; |
c | garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 15 Condotta e coordinamento - I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta: |
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a | istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza; |
b | coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni; |
c | garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati. |
9.
Im Beschwerdeverfahren obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
10.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 83 Bst. i
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz vom 10. Januar 2011 aufgehoben.
2.
Es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate - 1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
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1 | La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati. |
2 | La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni. |
3 | La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento. |
4 | Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti. |
5 | Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione. |
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Bank- oder Postverbindung anzugeben.
4.
Dem Beschwerdeführer wird eine von der Vorinstanz auszurichtende Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. Auslagen und MwSt.) zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Einschreiben)
- das Generalsekretariat VBS (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
André Moser Lars Birgelen
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