Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 886/2018

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (608 2018 49).

Faits :

A.
Né en 1954, B.________ travaillait pour le Centre logistique C.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica ou la caisse de pensions) dès le 1 er décembre 2005. En arrêt de travail complet depuis le 1er janvier 2015, il est décédé en février 2016 en laissant pour héritiers son partenaire enregistré, A.________, et sa fille.
En avril 2016, A.________ a requis des prestations de survivants de la part de Publica. Par courrier du 3 mai 2016, la caisse de pensions l'a informé qu'elle lui verserait un capital-décès de 221'623 fr. 90. Après avoir pris connaissance d'un projet de décision du 23 mai 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui envisageait l'octroi rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité à feu B.________ dès le 1 er décembre 2015, Publica a requis de A.________ la restitution du capital-décès, sous déduction d'un montant de 37'151 fr. 25 correspondant à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (courriers des 2 et 27 juin 2016). L'intéressé n'a pas donné suite à la demande de remboursement, si bien que le 23 mai 2017, Publica a déposé une réquisition de poursuite à son encontre auprès de l'Office des poursuites du district de U.________. En août 2017, la caisse de pensions s'est vu notifier la décision de l'office AI du 11 août 2017, par laquelle celui-ci a reconnu le droit de feu B.________ à une rente entière d'invalidité du 1 er janvier au 29 février 2016.

B.

B.a. Statuant le 25 janvier 2018 sur l'action en restitution introduite par Publica le 29 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, IIe Cour des assurances sociales, l'a déclarée irrecevable, sa compétence ratione loci n'étant pas donnée.

B.b. Le 20 février 2018, Publica a déposé une nouvelle demande à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu à ce que le prénommé soit condamné à lui rembourser le capital-décès indûment perçu, soit 221'623 fr. 90, sous déduction de 37'151 fr. 25, soit un total de 184'472 fr. 65, avec intérêt à 2 % l'an dès le 3 mai 2016. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté la demande.

C.
Publica forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 96
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

1.2. Les documents explicatifs concernant les modifications successives du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1), que la recourante n'a présenté que devant le Tribunal fédéral, font partie des travaux préparatoires qui peuvent servir à l'interprétation dudit règlement (consid. 3.4 infra). En tant que tels, ils ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF, de sorte qu'ils sont admissibles même s'ils n'ont pas été produits en instance cantonale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 99; cf. aussi ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'intimé d'un montant de 184'472 fr. 65 correspondant à des prestations que celui-ci aurait perçues à tort. Il s'agit en particulier de déterminer le montant de la prestation de survivants que pouvait prétendre l'intimé conformément aux dispositions du RPEC, dans leur teneur applicable au moment déterminant du décès de feu B.________, en février 2016 (cf. ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; 121 V 97 consid. 1a p. 100; arrêt 9C 460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). Alors que la recourante soutient que l'intimé avait droit à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (soit 37'151 fr. 25), parce que feu B.________ devait être considéré non comme un assuré actif mais comme un bénéficiaire de rente, la juridiction cantonale a reconnu le droit du partenaire enregistré survivant à une indemnité unique correspondant à la moitié du capital-décès du défunt (soit 221'623 fr. 90).

3.

3.1. Selon l'art. 19 al. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
LPP, le conjoint survivant - auquel est assimilé le partenaire enregistré (cf. art. 19a
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19a Partner registrato superstite - L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.
LPP) - a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) ou s'il a atteint l'âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L'art. 19 al. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
LPP prévoit que le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3.2. Les dispositions pertinentes du RPEC (en vigueur du 1 er janvier 2011 [FF 2010 8281, pp. 8288 ss, ainsi que pp. 8336 en relation avec 8286] au 31 décembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]) sont en l'espèce les suivantes:

"Art. 6
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
Partenariat enregistré
Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.
(...)
Section 2 Prestations pour survivants
(...)
Art. 43 Principes
1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
, let. a, LPP);
(...)
d. si elle recevait de PUBLICA, au moment du décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
, let. d, LPP).
(...)
Art. 44 Droit à une rente de viduité
1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b. si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou
c. si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.
(...)
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 47 Diritto alla rendita per orfani - 1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
1    I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
2    Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
3    Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.
4    Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
5    Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere.
et 48
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta:
1    La rendita per orfani ammonta:
a  al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b  al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
c  al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.122
2    Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.
)."

3.3. On rappellera également la teneur de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC dans sa version ayant précédé puis suivi celle ici déterminante.

Dans sa version en vigueur du 1er février 2009 (FF 2008 5377, p. 5391) au 31 décembre 2010, la disposition prévoyait que: "Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité".

Dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2017 (Modification du RPEC du 6 septembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]), l'art. 44 al. 2 RPCE prévoit que:

"Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a. au décès de la personne assurée, à une indemnité équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP. (...) ".

3.4. La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions réglementaires doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (ATF 133 V 314 consid. 4.1 p. 316 et les références; cf. aussi arrêt 9C 674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Ainsi, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les références).

4.
Interprétant l'art. 44
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC, les premiers juges ont considéré que le texte en était clair: l'alinéa premier visait tant l'éventualité du décès de la personne assurée que celle du décès de la personne bénéficiaire d'une rente; le deuxième ne comprenait aucun élément permettant de restreindre le bénéfice du capital-décès uniquement au conjoint ou partenaire enregistré de la personne assurée, à l'exclusion de celui du bénéficiaire d'une rente. Le renvoi (de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
) à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC avait pour objectif de fixer le montant de la prestation due par l'institution de prévoyance et non d'introduire une restriction supplémentaire s'agissant du cercle des bénéficiaires potentiels. Si cela avait été le cas, il eût appartenu aux organes compétents de rédiger le règlement de manière plus précise, sans que feu l'assuré respectivement son partenaire survivant ne dût en supporter les conséquences. Par ailleurs, du point de vue systématique, le RPEC distinguait entre les prestations de survivants naissant après le décès d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente (soit les rentes prévues aux art. 44
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
à 48
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta:
1    La rendita per orfani ammonta:
a  al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b  al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
c  al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.122
2    Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.
RPEC) et celles intervenant à la mort d'une personne assurée mais non rentière (à savoir le capital-décès prévu pour certains
ayants droit particuliers cités à l'art. 49
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
1    Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
a  le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
b  la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3;
c  i figli della persona assicurata;
d  i genitori;
e  i fratelli e le sorelle.
2    Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.126
3    Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.
4    Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.127
RPEC), une distinction étant donc d'emblée effectuée selon qu'un cas de prévoyance était ou non survenu. Dès lors que le cercle des bénéficiaires potentiels était fixé dans chaque disposition particulière, il n'était pas nécessaire de recourir à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC pour préciser le contenu de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC sur ce point.
Se référant au point de vue historique, la juridiction de première instance a considéré que les versions successives du RPEC mettaient en évidence une adaptation ou correction progressive de la réglementation, Publica ne semblant pas avoir réellement évalué la portée de la modification introduite en 2011. Conformément à la version antérieure à cette date (consid. 3.3 supra), l'indemnité unique correspondait à trois rentes annuelles de viduité, comparable à celle prévue à l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
LPP, alors que selon la teneur de l'art. 44 al. 2 déterminante en l'espèce, l'indemnité unique équivalait au capital-décès. Quant à la version postérieure (en vigueur à partir du 1 er janvier 2017), elle opérait une distinction explicite entre le cas de la personne active (avec renvoi au capital-décès de l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC) et celui de la personne rentière (avec renvoi à la LPP) au moment du décès. Selon les premiers juges, il ne pouvait être question de faire supporter aux assurés les conséquences du besoin progressif d'adapter ou de corriger l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC.
En définitive, les premiers juges ont conclu que les prestations avaient été versées à l'intimé conformément au règlement alors en vigueur, de sorte que Publica n'était pas fondée à en demander la restitution.

5.

5.1. Au regard du premier grief de la recourante selon lequel la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation du RPEC fondée sur le droit privé, en méconnaissant que le règlement relevait du droit public, on constate que les considérations du Tribunal cantonal ne reposent pas exclusivement sur les règles d'interprétation de la loi. Tout en rappelant les principes en matière d'interprétation des contrats, applicables à celle du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 s. et les arrêts cités), l'autorité judiciaire de première instance a certes recouru à des éléments d'interprétation législative en se référant aux aspects historique ou systématique. Elle semble toutefois également avoir tenu compte de la règle de la clause ambiguë, propre à l'interprétation des contrats, lorsqu'elle a considéré que les assurés (ou leur partenaire survivant) n'avaient pas à supporter les conséquences de l'absence de précision du renvoi de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC ou du fait que Publica ne semblait pas avoir réellement évalué la portée de la modification de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC entrée en vigueur au 1 er janvier 2011. En tout
état de cause, il convient d'interpréter les dispositions pertinentes en fonction uniquement des règles d'interprétation de la loi (consid. 3.4 supra).

5.2. A l'inverse de ce que soutient ensuite la recourante selon laquelle l'énoncé de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC en relation avec l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC manque de clarté, le texte de la première disposition est clair: il prévoit que le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne peut prétendre une rente de viduité (au sens de l'al. 1 de l'art. 44
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC) a droit à une indemnité unique dont le montant équivaut à celui du capital-décès tel que prévu par l'art. 50. Littéralement, les termes "équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50" ("in der Höhe des Todesfallkapitals nach Artikel 50", "pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
") ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle retenue par la cour cantonale. Le renvoi à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC sert uniquement à fixer la hauteur de l'indemnité unique: elle correspond au capital-décès selon l'art. 50 soit "à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" (consid. 5.4 infra).
Le renvoi ne concerne en revanche pas les conditions du droit à l'indemnité unique (prévues exclusivement par l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC), singulièrement le cercle des bénéficiaires de la prestation. Ce cercle est en effet clairement défini par l'art. 44 al. 1
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC en relation avec son al. 2. Il s'agit du conjoint survivant ou de la conjointe survivante aussi bien de la personne assurée que de la personne bénéficiaire d'une rente, le premier alinéa mentionnant expressément ces deux éventualités, sans que le deuxième alinéa ne restreigne la notion du conjoint survivant/conjointe survivante à l'une seule d'entre elles. On ne saurait dès lors suivre la recourante en tant qu'elle prétend que l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC présenterait une véritable lacune, parce qu'il ne contiendrait pas de règle concernant les conjoints ou conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées. La disposition prévoit le droit à une indemnité unique pour les deux éventualités, celle du décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. Pour déterminer le montant de cette indemnité, elle renvoie au montant du capital-décès selon l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC.

5.3. Cette interprétation n'est pas remise en cause par les références de la recourante aux travaux préparatoires. L'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC a été modifié au 1er janvier 2011 en raison d'un changement de l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC. Avec la modification de la seconde disposition, il s'agissait d'augmenter le montant du capital-décès (correspondant depuis lors à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée) afin de mieux tenir compte de la conception de la primauté des cotisations et du financement en principe paritaire de l'avoir de vieillesse. L'adaptation de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC introduisait une amélioration des prestations en règle générale, le montant de l'indemnité unique étant en principe plus élevé, sauf dans le cas où l'avoir de vieillesse aurait été peu important, auquel cas la prestation de la prévoyance obligatoire prévue par l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
LPP était de toute façon garantie (Proposition du Département fédéral des finances [DFF] au Conseil fédéral du 18 novembre 2010, ch. 2.3 et explications relatives aux modifications du RPEC, ad art. 44 al. 2 et 50).
Il ne ressort pas des explications du DFF que les organes compétents de l'institution de prévoyance entendaient restreindre l'application de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC aux seuls conjoint survivant ou conjointe survivante de la personne assurée, alors que la disposition prévoyait jusque-là le droit à une indemnité unique (équivalant à trois rentes annuelles de viduité) du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente (conformément à l'al. 1 de la disposition). Le commentaire de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC ne comprend aucune indication relative au cercle des bénéficiaires ou à la volonté de limiter celui-ci. Une telle intention ne ressort pas non plus du renvoi à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC. Comme le fait valoir la recourante, cette disposition prévoit certes le montant du capital-décès, à savoir d'une prestation qui est accordée uniquement, à certaines conditions prévues par l'art. 49
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
1    Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
a  le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
b  la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3;
c  i figli della persona assicurata;
d  i genitori;
e  i fratelli e le sorelle.
2    Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.126
3    Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.
4    Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.127
RPEC, en cas de décès de la personne assurée (et non pas en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente). Le renvoi au montant prévu par l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC n'a cependant pas pour effet de modifier les conditions d'octroi de l'indemnité unique, mais d'en déterminer l'étendue. Quoi qu'en dise la recourante,
si l'intention première de l'auteur de la modification de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC était d'octroyer aux conjoints/conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées une indemnité unique selon l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
LPP, une telle volonté n'a pas été exprimée dans le texte légal lors du changement réglementaire: seul le montant de l'indemnité unique a été nouvellement défini, puisqu'il équivalait non plus à "trois rentes annuelles de viduité" mais "au montant du capital-décès selon l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
".
Quant au fait que les organes compétents de la recourante ont par la suite modifié l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC (au 1er janvier 2017) pour prévoir de façon distincte le droit à l'indemnité unique selon que l'ayant droit en est le conjoint survivant ou la conjointe survivante de la personne assurée (let. a) ou de la personne bénéficiaire d'une rente (let. b), on ne peut rien en déduire pour interpréter la version de la disposition ici déterminante. Le but de la modification était une "meilleure délimitation" ("bessere Unterscheidung") entre les prestations en cas de décès de la personne assurée et celles en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente (procès-verbal de l'Organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération [OPC] du 6 septembre 2016 du 26 août 2016). L'intention de son auteur était donc d'apporter une précision qui faisait précédemment défaut selon lui, sans qu'il ne voulût un changement matériel. Cette différenciation ne ressortait cependant pas de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC dans sa version en cause ici, ni de sa version précédente, qui ne prévoyaient pas de règle différente s'agissant du montant des prestations de survivants servies au conjoint ou partenaire enregistré survivant, selon que la personne défunte
était assurée auprès de Publica au moment du décès (cf. art. 43 al. 1 let. a
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
1    Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
a  era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
c  è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2    Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106
a  al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
b  alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
c  ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
d  ai genitori;
e  ai fratelli e sorelle;
f  agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108
3    La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109
RPEC) ou recevait à ce moment-là une rente de vieillesse ou d'invalidité (cf. art. 43 al. 1 let. d
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
1    Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
a  era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
c  è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2    Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106
a  al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
b  alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
c  ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
d  ai genitori;
e  ai fratelli e sorelle;
f  agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108
3    La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109
RPEC). Le fait que "la précision" apportée postérieurement conduit à déterminer de manière différente le montant de l'indemnité unique selon les deux éventualités désormais expressément envisagées ne permet pas de déduire qu'une telle différenciation devait déjà être appliquée auparavant.

5.4.

5.4.1. L'institution de prévoyance fait encore valoir que le calcul de l'indemnité unique dans le cas du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne bénéficiaire d'une rente ne peut pas être effectué "correctement" parce que l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC règle uniquement la situation en cas de décès de la personne assurée. Elle invoque qu'elle devait une rente d'invalidité à feu B.________ dès le 1er janvier 2016, le cas de prévoyance invalidité s'étant réalisé (le 1er janvier 2016) avant celui du décès de l'assuré (le 21 février suivant). Or depuis la survenance du risque invalidité, l'avoir de vieillesse était maintenu seulement de manière passive en vertu des art. 14
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48
1    Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49
2    L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.
3    Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.
4    Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.
et 15
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1    Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51
2    La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.
OPP 2 et devait être utilisé pour servir la rente d'invalidité, de sorte que l'avoir de vieillesse n'était plus disponible à la date du décès.

5.4.2. Le point de savoir de quelle manière doit être calculé le montant de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC par renvoi à la "moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" selon l'art. 50 al. 1
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
, première phrase, RPEC, en cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une rente d'invalidité en vertu des dispositions de la RPEC peut, en l'espèce, rester indécis.
C'est le lieu de préciser que pour différencier entre une personne assurée et une personne bénéficiaire de rente au sens du RPEC, il convient de ne pas se fonder uniquement sur le point de savoir si une rente d'invalidité est exigible et si elle a éventuellement déjà été versée. Doit également être considérée comme une personne bénéficiaire de rente celle qui a droit à des prestations de rente mais qui doit renoncer au versement effectif de celles-ci en raison d'une surindemnisation selon l'art. 52
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
2    Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l'estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
RPEC (arrêt 9C 767/2012 du 22 mai 2015 consid. 3.8). Le fait invoqué par l'intimé que feu son partenaire aurait continué à percevoir son salaire jusqu'au décès et ne s'était pas vu allouer de rente d'invalidité de la part de la recourante n'est donc en principe pas déterminant.
En l'occurrence, toutefois, compte tenu de la proximité dans le temps de la survenance du cas d'invalidité qui a précédé celle du décès de feu B.________ de moins de deux mois, le calcul de l'indemnité unique à laquelle a droit l'intimé ne saurait différer sensiblement et de manière déterminante, qu'il soit fondé sur la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de feu l'assuré ou sur la moitié de l'avoir de vieillesse acquis au moment à partir duquel il devait être considéré comme bénéficiaire de rente. La recourante le reconnaît du reste, dans la mesure où elle indique que les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'avoir de vieillesse de feu B.________ était encore intact au moment du décès et n'empêchait pas le versement du capital-décès "peuvent se comprendre" dans la situation particulière du cas. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de préciser plus avant "sur la base de quel avoir de vieillesse et en fonction de quelle date" devrait être effectué le calcul de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
RPEC en relation avec l'art. 50
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
RPEC, comme le voudrait la recourante pour un autre cas de figure. Il suffit de constater que l'intimé avait droit à une indemnité unique équivalant à la moitié de
l'avoir de vieillesse réglementaire et non pas à "trois rentes de viduité réglementaires annuelles" (voire "trois rentes annuelles selon la LPP") comme le soutient la recourante.

6.
Ensuite de ce qui précède, l'intimé n'a pas perçu indûment des prestations au sens de l'art. 72 al. 1
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente - 1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).165
1    Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).165
2    Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
RPEC, de sorte que le droit au remboursement de la recourante n'est pas fondé.

7.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) et les dépens auxquels a droit l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 9C_886/2018
Data : 04. luglio 2019
Pubblicato : 24. luglio 2019
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Previdenza professionale
Oggetto : Prévoyance professionnelle


Registro di legislazione
LPP: 18 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
a  era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
c  è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
19 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
1    Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
a  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
b  ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2    Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
3    Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
19a
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 19a Partner registrato superstite - L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
96 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
99 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LUD: 6
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48
1    Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49
2    L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.
3    Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.
4    Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.
15
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1    Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51
2    La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.
RPIC: 43 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
1    Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
a  era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
b  in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
c  è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
d  riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2    Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106
a  al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
b  alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
c  ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
d  ai genitori;
e  ai fratelli e sorelle;
f  agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108
3    La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109
44 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
1    Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
a  deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b  ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c  percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2    Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a  in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b  in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis    Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3    Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4    Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5    Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
47 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 47 Diritto alla rendita per orfani - 1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
1    I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
2    Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
3    Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.
4    Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
5    Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere.
48 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta:
1    La rendita per orfani ammonta:
a  al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b  al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
c  al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.122
2    Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.
49 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
1    Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123
a  le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
b  la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3;
c  i figli della persona assicurata;
d  i genitori;
e  i fratelli e le sorelle.
2    Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.126
3    Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.
4    Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.127
50 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
52 
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
2    Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l'estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
72
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
RPIC Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente - 1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).165
1    Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).165
2    Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
Registro DTF
121-V-97 • 127-V-309 • 133-V-314 • 138-II-217 • 139-V-250 • 140-V-145
Weitere Urteile ab 2000
9C_460/2011 • 9C_674/2014 • 9C_767/2012 • 9C_886/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
coniuge superstite • avere di vecchiaia • tribunale federale • beneficiario di rendita • superstite • tribunale cantonale • istituto di previdenza • rendita d'invalidità • unione registrata • assicurazione sociale • importo dell'indennità unica • previdenza professionale • prima istanza • lavori preparatori • rendita intera • dff • avente diritto • ricorso in materia di diritto pubblico • giorno determinante • diritto sociale
... Tutti
AS
AS 2017/3279
FF
2008/5377 • 2010/8281