Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 886/2018
Arrêt du 4 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (608 2018 49).
Faits :
A.
Né en 1954, B.________ travaillait pour le Centre logistique C.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica ou la caisse de pensions) dès le 1 er décembre 2005. En arrêt de travail complet depuis le 1er janvier 2015, il est décédé en février 2016 en laissant pour héritiers son partenaire enregistré, A.________, et sa fille.
En avril 2016, A.________ a requis des prestations de survivants de la part de Publica. Par courrier du 3 mai 2016, la caisse de pensions l'a informé qu'elle lui verserait un capital-décès de 221'623 fr. 90. Après avoir pris connaissance d'un projet de décision du 23 mai 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui envisageait l'octroi rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité à feu B.________ dès le 1 er décembre 2015, Publica a requis de A.________ la restitution du capital-décès, sous déduction d'un montant de 37'151 fr. 25 correspondant à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (courriers des 2 et 27 juin 2016). L'intéressé n'a pas donné suite à la demande de remboursement, si bien que le 23 mai 2017, Publica a déposé une réquisition de poursuite à son encontre auprès de l'Office des poursuites du district de U.________. En août 2017, la caisse de pensions s'est vu notifier la décision de l'office AI du 11 août 2017, par laquelle celui-ci a reconnu le droit de feu B.________ à une rente entière d'invalidité du 1 er janvier au 29 février 2016.
B.
B.a. Statuant le 25 janvier 2018 sur l'action en restitution introduite par Publica le 29 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, IIe Cour des assurances sociales, l'a déclarée irrecevable, sa compétence ratione loci n'étant pas donnée.
B.b. Le 20 février 2018, Publica a déposé une nouvelle demande à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu à ce que le prénommé soit condamné à lui rembourser le capital-décès indûment perçu, soit 221'623 fr. 90, sous déduction de 37'151 fr. 25, soit un total de 184'472 fr. 65, avec intérêt à 2 % l'an dès le 3 mai 2016. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté la demande.
C.
Publica forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
|
a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
1.2. Les documents explicatifs concernant les modifications successives du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1), que la recourante n'a présenté que devant le Tribunal fédéral, font partie des travaux préparatoires qui peuvent servir à l'interprétation dudit règlement (consid. 3.4 infra). En tant que tels, ils ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'intimé d'un montant de 184'472 fr. 65 correspondant à des prestations que celui-ci aurait perçues à tort. Il s'agit en particulier de déterminer le montant de la prestation de survivants que pouvait prétendre l'intimé conformément aux dispositions du RPEC, dans leur teneur applicable au moment déterminant du décès de feu B.________, en février 2016 (cf. ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; 121 V 97 consid. 1a p. 100; arrêt 9C 460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). Alors que la recourante soutient que l'intimé avait droit à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (soit 37'151 fr. 25), parce que feu B.________ devait être considéré non comme un assuré actif mais comme un bénéficiaire de rente, la juridiction cantonale a reconnu le droit du partenaire enregistré survivant à une indemnité unique correspondant à la moitié du capital-décès du défunt (soit 221'623 fr. 90).
3.
3.1. Selon l'art. 19 al. 1

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19a Partner registrato superstite - L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite. |

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
3.2. Les dispositions pertinentes du RPEC (en vigueur du 1 er janvier 2011 [FF 2010 8281, pp. 8288 ss, ainsi que pp. 8336 en relation avec 8286] au 31 décembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]) sont en l'espèce les suivantes:
"Art. 6

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.
(...)
Section 2 Prestations pour survivants
(...)
Art. 43 Principes
1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: |
|
a | era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
c | è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200054 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso. |
(...)
d. si elle recevait de PUBLICA, au moment du décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: |
|
a | era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
c | è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200054 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso. |
(...)
Art. 44 Droit à une rente de viduité
1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b. si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou
c. si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.
(...)
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 47 Diritto alla rendita per orfani - 1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani. |
|
1 | I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani. |
2 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
3 | Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI. |
4 | Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso. |
5 | Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere. |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta: |
|
1 | La rendita per orfani ammonta: |
a | al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata; |
b | al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo; |
c | al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.125 |
2 | Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. |
3.3. On rappellera également la teneur de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
Dans sa version en vigueur du 1er février 2009 (FF 2008 5377, p. 5391) au 31 décembre 2010, la disposition prévoyait que: "Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité".
Dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2017 (Modification du RPEC du 6 septembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]), l'art. 44 al. 2 RPCE prévoit que:
"Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a. au décès de la personne assurée, à une indemnité équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP. (...) ".
3.4. La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions réglementaires doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (ATF 133 V 314 consid. 4.1 p. 316 et les références; cf. aussi arrêt 9C 674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Ainsi, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les références).
4.
Interprétant l'art. 44

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta: |
|
1 | La rendita per orfani ammonta: |
a | al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata; |
b | al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo; |
c | al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.125 |
2 | Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. |
ayants droit particuliers cités à l'art. 49

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
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1 | Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
a | le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; |
b | la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3; |
c | i figli della persona assicurata; |
d | i genitori; |
e | i fratelli e le sorelle. |
2 | Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.129 |
3 | Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. |
4 | Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.130 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
Se référant au point de vue historique, la juridiction de première instance a considéré que les versions successives du RPEC mettaient en évidence une adaptation ou correction progressive de la réglementation, Publica ne semblant pas avoir réellement évalué la portée de la modification introduite en 2011. Conformément à la version antérieure à cette date (consid. 3.3 supra), l'indemnité unique correspondait à trois rentes annuelles de viduité, comparable à celle prévue à l'art. 19 al. 2

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
En définitive, les premiers juges ont conclu que les prestations avaient été versées à l'intimé conformément au règlement alors en vigueur, de sorte que Publica n'était pas fondée à en demander la restitution.
5.
5.1. Au regard du premier grief de la recourante selon lequel la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation du RPEC fondée sur le droit privé, en méconnaissant que le règlement relevait du droit public, on constate que les considérations du Tribunal cantonal ne reposent pas exclusivement sur les règles d'interprétation de la loi. Tout en rappelant les principes en matière d'interprétation des contrats, applicables à celle du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 s. et les arrêts cités), l'autorité judiciaire de première instance a certes recouru à des éléments d'interprétation législative en se référant aux aspects historique ou systématique. Elle semble toutefois également avoir tenu compte de la règle de la clause ambiguë, propre à l'interprétation des contrats, lorsqu'elle a considéré que les assurés (ou leur partenaire survivant) n'avaient pas à supporter les conséquences de l'absence de précision du renvoi de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
état de cause, il convient d'interpréter les dispositions pertinentes en fonction uniquement des règles d'interprétation de la loi (consid. 3.4 supra).
5.2. A l'inverse de ce que soutient ensuite la recourante selon laquelle l'énoncé de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
Le renvoi ne concerne en revanche pas les conditions du droit à l'indemnité unique (prévues exclusivement par l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
5.3. Cette interprétation n'est pas remise en cause par les références de la recourante aux travaux préparatoires. L'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
Il ne ressort pas des explications du DFF que les organes compétents de l'institution de prévoyance entendaient restreindre l'application de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
|
1 | Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
a | le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; |
b | la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3; |
c | i figli della persona assicurata; |
d | i genitori; |
e | i fratelli e le sorelle. |
2 | Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.129 |
3 | Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. |
4 | Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.130 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
si l'intention première de l'auteur de la modification de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
Quant au fait que les organes compétents de la recourante ont par la suite modifié l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
était assurée auprès de Publica au moment du décès (cf. art. 43 al. 1 let. a

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
|
1 | Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
a | era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP); |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); |
c | è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). |
2 | Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106 |
a | al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; |
b | alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; |
c | ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; |
d | ai genitori; |
e | ai fratelli e sorelle; |
f | agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108 |
3 | La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
|
1 | Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
a | era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP); |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); |
c | è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). |
2 | Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106 |
a | al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; |
b | alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; |
c | ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; |
d | ai genitori; |
e | ai fratelli e sorelle; |
f | agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108 |
3 | La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109 |
5.4.
5.4.1. L'institution de prévoyance fait encore valoir que le calcul de l'indemnité unique dans le cas du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne bénéficiaire d'une rente ne peut pas être effectué "correctement" parce que l'art. 50

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |

SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48 |
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1 | Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49 |
2 | L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse. |
3 | Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità. |
4 | Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia. |

SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) |
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1 | Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51 |
2 | La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP. |
5.4.2. Le point de savoir de quelle manière doit être calculé le montant de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
C'est le lieu de préciser que pour différencier entre une personne assurée et une personne bénéficiaire de rente au sens du RPEC, il convient de ne pas se fonder uniquement sur le point de savoir si une rente d'invalidité est exigible et si elle a éventuellement déjà été versée. Doit également être considérée comme une personne bénéficiaire de rente celle qui a droit à des prestations de rente mais qui doit renoncer au versement effectif de celles-ci en raison d'une surindemnisation selon l'art. 52

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP). |
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1 | Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP). |
2 | Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l'estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. |
En l'occurrence, toutefois, compte tenu de la proximité dans le temps de la survenance du cas d'invalidité qui a précédé celle du décès de feu B.________ de moins de deux mois, le calcul de l'indemnité unique à laquelle a droit l'intimé ne saurait différer sensiblement et de manière déterminante, qu'il soit fondé sur la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de feu l'assuré ou sur la moitié de l'avoir de vieillesse acquis au moment à partir duquel il devait être considéré comme bénéficiaire de rente. La recourante le reconnaît du reste, dans la mesure où elle indique que les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'avoir de vieillesse de feu B.________ était encore intact au moment du décès et n'empêchait pas le versement du capital-décès "peuvent se comprendre" dans la situation particulière du cas. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de préciser plus avant "sur la base de quel avoir de vieillesse et en fonction de quelle date" devrait être effectué le calcul de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
l'avoir de vieillesse réglementaire et non pas à "trois rentes de viduité réglementaires annuelles" (voire "trois rentes annuelles selon la LPP") comme le soutient la recourante.
6.
Ensuite de ce qui précède, l'intimé n'a pas perçu indûment des prestations au sens de l'art. 72 al. 1

SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente - 1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).168 |
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1 | Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).168 |
2 | Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore. |
7.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud