SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19a Partner registrato superstite - L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: |
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a | era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
c | è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200054 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 18 Condizioni - Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto: |
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a | era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
c | è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200054 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 47 Diritto alla rendita per orfani - 1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani. |
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1 | I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani. |
2 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
3 | Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI. |
4 | Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso. |
5 | Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta: |
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1 | La rendita per orfani ammonta: |
a | al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata; |
b | al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo; |
c | al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.125 |
2 | Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 48 Entità della rendita per orfani - 1 La rendita per orfani ammonta: |
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1 | La rendita per orfani ammonta: |
a | al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata; |
b | al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo; |
c | al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.125 |
2 | Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
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1 | Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
a | le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; |
b | la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3; |
c | i figli della persona assicurata; |
d | i genitori; |
e | i fratelli e le sorelle. |
2 | Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.129 |
3 | Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. |
4 | Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.130 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
|
1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
|
1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso - 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
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1 | Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:126 |
a | le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; |
b | la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3; |
c | i figli della persona assicurata; |
d | i genitori; |
e | i fratelli e le sorelle. |
2 | Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.129 |
3 | Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. |
4 | Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.130 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 19 Coniuge superstite - 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
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1 | Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge: |
a | deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o |
b | ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. |
2 | Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
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1 | Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
a | era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP); |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); |
c | è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). |
2 | Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106 |
a | al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; |
b | alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; |
c | ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; |
d | ai genitori; |
e | ai fratelli e sorelle; |
f | agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108 |
3 | La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 43 Principio - 1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
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1 | Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta: |
a | era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP); |
b | in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); |
c | è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure |
d | riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). |
2 | Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106 |
a | al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; |
b | alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; |
c | ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; |
d | ai genitori; |
e | ai fratelli e sorelle; |
f | agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108 |
3 | La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi - (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48 |
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1 | Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49 |
2 | L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse. |
3 | Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità. |
4 | Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 15 Casi d'invalidità parziale - (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) |
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1 | Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51 |
2 | La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP). |
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1 | Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP). |
2 | Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l'estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi - 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
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1 | Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: |
a | deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; |
b | ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure |
c | percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge. |
2 | Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto: |
a | in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50; |
b | in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111 |
2bis | Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112 |
3 | Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. |
4 | Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso. |
5 | Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso - Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente - 1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).168 |
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1 | Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).168 |
2 | Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |