Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-421/2022

Sentenza del 4 febbraio 2022

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Gérard Scherrer, Nina Spälti Giannakitsas,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...), alias

B._______, nato il (...), alias

C._______, nato il (...), alias

D._______, nato il (...),

Parti Afghanistan,

rappresentato dall'avv. Michela Gentile,

SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,

(...),

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto
allontanamento;
decisione della SEM del 19 gennaio 2022 / N (...).

Fatti:

A.
L'interessato, di asserita nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021, indicando quale data di nascita il (...), e pertanto dichiarandosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2).

B.
Le successive indagini svolte dalla SEM hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea "EURODAC", il richiedente asilo aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse in E._______ il (...) rispettivamente in Slovenia il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2 e 10/1).

C.
Con rapporto peritale datato 10 novembre 2021, sono stati presentati dal (...) di F._______ i risultati della perizia medica volta a determinare l'età dell'interessato di cui agli esami svolti il 29 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 18/11), così come richiesto dall'autorità inferiore con mandato del 27 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 14/2). In questo contesto è stato stabilito che l'età minima del richiedente l'asilo sarebbe di 19 anni (l'età media situandosi tra i 20 ed i 24 anni d'età), e che non sarebbe pertanto possibile che egli abbia meno di 18 anni, escludendo quindi di convesso anche la data di nascita dichiarata dall'interessato, ovvero il (...) (pari a [...] al momento degli esami peritali). Tali dati sono stati dedotti in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (l'età media è di 23,6 anni con una deviazione standard di 2,6 anni), dalla radiografia standard della mano sinistra, secondo cui un metodo conferisce al richiedente un'età ossea minima di 19 anni, oltreché sull'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 15,3 anni (basato tuttavia unicamente sul dente 38 in quanto meno sviluppato degli altri, con un massimo di 19,6 anni ed una media di 17,5 anni).

D.
Il 16 novembre 2021 l'interessato è stato sentito quale minore non accompagnato, in presenza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 24/12). In tale contesto, al richiedente è stato concesso in particolare sia il diritto di essere sentito riguardo alla possibile competenza della E._______ o della Slovenia per lo svolgimento della sua procedura d'asilo e di allontanamento, sia quello afferente la minore età dichiarata. Sotto quest'ultimo aspetto, l'auditore gli ha fatto presente, visto l'insieme degli atti, che non avrebbe reso verosimile di essere minorenne, e che pertanto per il proseguo della procedura sarebbe stato considerato maggiorenne, modificando la sua data di nascita al (...) (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 8.01, pag. 10 seg.).

E.
Il (...) (cfr. atti SEM n. 28/3-30/1), l'autorità elvetica competente ha presentato alla sua omologa slovena una richiesta d'informazioni ex art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

F.
Per il tramite di uno scritto datato 24 novembre 2021, la rappresentanza legale del richiedente, ha presentato delle osservazioni aggiuntive al diritto di essere sentito riguardo all'asserita minore età dell'interessato, in particolare disquisendo sulle conclusioni a cui è giunto l'esame peritale, e chiedendo una riconsiderazione della decisione della SEM di modificare i dati personali dello stesso (cfr. atto SEM n. 31/3).

G.
Il (...), la Slovenia ha risposto alla richiesta d'informazioni dell'autorità svizzera preposta, comunicando segnatamente come l'interessato abbia presentato una domanda d'asilo nel Paese il (...) senza alcun documento d'identità né accompagnato da alcun membro famigliare, nonché che a causa della sua scomparsa il (...) la sua procedura d'asilo si sarebbe conclusa il (...) (cfr. atto SEM n. 33/1).

H.

H.a Alla luce delle informazioni sopra riportate, il (...) dicembre 2021 la SEM ha quindi presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 34/6, 35/1 e 36/1).

H.b Il (...) dicembre 2021, la Slovenia ha accolto la richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 37/1 e 38/1).

I.
Con scritto del 7 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 39/1), la rappresentanza legale dell'interessato ha chiesto informazioni sullo stato e sulle tempistiche della procedura, nonché ha ribadito che, anche in considerazione delle contestazioni fatte valere in merito al risultato peritale, non si potrebbe escludere la minore età del richiedente, al quale andrebbero pertanto garantite le tutele riservate ai minorenni.

J.
In corso di procedura il richiedente è stato oggetto di diverse visite mediche, sia per problematiche con sospetta ipoacusia all'orecchio destro (cfr. atti SEM n. 16/3 e 26/2), che per dubbia iniziale infezione alle mani (cfr. atto SEM n. 27/2), nonché diversi consulti psichiatrici che hanno confermato una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress in diagnosi differenziale con sindrome da disadattamento, impostando un seguito psichiatrico e prescrivendogli una terapia farmacologica (cfr. atti SEM n. 21/2, 40/2, 41/2, 42/1 e 47/2).

K.
Con decisione del 19 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 45/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Slovenia e l'esecuzione del medesimo provvedimento, nonché decidendo come l'eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo.

L.
Il 27 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in limine la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e - quale misura supercautelare e cautelare - la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. In via principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione avversata, che egli sia considerato minorenne per il proseguo della procedura d'asilo e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. In via subordinata, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento istruttorio. Contestualmente, il medesimo ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Ai sensi dell'art. 111a cpv.1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.390
LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4.

4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3).

5.

5.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Invero, egli non avrebbe fornito alcun documento originale che possa comprovare l'identità dichiarata, essendo come la copia della taskara presentata, secondo la quale al momento dell'emissione (il [...]) avrebbe avuto (...) anni, avrebbe un valore probatorio ridotto, in quanto indicherebbe soltanto una stima dell'età, e non sarebbe possibile verificarne l'autenticità. Inoltre egli avrebbe fornito delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe sia circa la sua data di nascita che in merito alla sua biografia. Ancora, la perizia medica avrebbe escluso la sua minore età e la data di nascita da lui declinata. Inoltre, anche il suo aspetto fisico, malgrado tale elemento abbia scarso valore probatorio, propenderebbe per un'età maggiore a quella da lui asserita. Tali conclusioni non sarebbero poste in discussione né dalle asserzioni sollevate nel corso del verbale d'audizione, né dallo scritto successivo della sua rappresentante legale del 24 novembre 2021. Pertanto, la SEM ha considerato il ricorrente maggiorenne per il seguito della procedura - procedendo anche alla modifica d'ufficio della data di nascita presente nel Sistema d'informazione centrale della migrazione (SIMIC), al (...) - e pertanto concludendo che egli non possa avvalersi delle relative disposizioni del Regolamento Dublino III applicabili ai minorenni.

5.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Innanzitutto, la decisione sarebbe molto più motivata sull'aspetto dell'età rispetto a quanto enunciato piuttosto vagamente dalla SEM nel corso dell'audizione, impedendo in tal modo al ricorrente di esprimersi in modo completo sul punto in questione. Proseguendo, l'insorgente ritiene come i documenti presentati dinnanzi all'autorità inferiore - ovvero la copia della traduzione in inglese della sua taskara, come pure copia della sua tessera di vaccinazioni, quest'ultima che sarebbe stata del tutto ignorata dalla SEM - siano meritevoli di essere esaminati ed integrati nell'esame complessivo delle sue dichiarazioni. Gli stessi documenti confermerebbero la minore età da lui asserita. Riguardo alla data di nascita dichiarata, non sarebbe inoltre ravvisabile alcuna contraddizione, ma piuttosto un errore di conversione, essendo che il ricorrente non conoscerebbe il calendario gregoriano. Peraltro, non risulterebbe confermato dal minore in sede di audizione come egli abbia compilato di proprio pugno il foglio dei dati personali come motivato dall'autorità sindacata. Altresì, a differenza di quanto concluso da quest'ultima nella decisione avversata, il ricorrente avrebbe fornito indicazioni circa la sua età, la sua biografia e le relazioni famigliari in modo preciso e plausibile, anche tenuto conto del contesto di provenienza dell'insorgente, e del fatto che egli non conosce e non sarebbe abituato ad usare le date del calendario. Rispetto a tali allegazioni poi, come emergerebbe dallo stesso verbale d'audizione, il ricorrente non si sarebbe mai rifiutato di rispondere come sostenuto invece a torto dalla SEM, bensì non sarebbe stato in grado di fornire una data precisa, indicandone quindi le età che avrebbe avuto nei vari momenti. L'insorgente disquisisce poi in merito ai risultati peritali svolti per determinare l'età probabile dell'interessato. A mente sua le conclusioni peritali ignorerebbero l'età minima riportata nell'esame odontostomatologico (di 15,3 anni ed un massimo di 19,6 anni), che andrebbe confrontata con l'età minima dell'esame delle articolazioni sterno-clavicolari (19 anni), come avvenuto per analoghe perizie, giungendo ad un'età minima conclusiva di 17,15 anni. Le conclusioni adottate nella perizia, che non terrebbero conto di questi ultimi rilievi, sarebbero lesive del superiore interesse del fanciullo. Inoltre, i parametri di confronto usati nella valutazione peritale non terrebbero conto delle possibili differenze nello sviluppo dovute all'origine ed al vissuto individuale, come pure che l'etnia del ricorrente differirebbe da quella del campione di riferimento impiegato per il raffronto statistico. Citando
poi alcuni passi della
sentenza del Tribunale E-891/2017 dell'8 agosto 2018 (pubblicata quale
DTAF 2018 VI/3), l'interessato sostiene come il valore probatorio della perizia, sarebbe molto debole, vista l'età minima riportata in uno dei due esami, la sovrapposizione praticamente nulla degli intervalli di età e la mancanza di spiegazioni mediche plausibili riguardo tali divergenze. Infine, dalla risposta slovena alla domanda di informazioni della Svizzera, risulterebbe come la data di nascita del ricorrente sia il (...), conseguentemente potendo quindi desumerne come il predetto sarebbe stato registrato quale minorenne in Slovenia. Alla luce quindi di tutti gli elementi sopra riportati, l'insorgente conclude come egli andrebbe considerato minorenne. La SEM lo avrebbe invece erroneamente ritenuto maggiorenne, omettendo di valutare nella decisione querelata i documenti da lui prodotti in corso di procedura, interpretando le allegazioni in maniera contraria all'art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
LAsi e conferendo all'esito peritale un valore superiore di quello che sarebbe desumibile dall'analisi di dettaglio del rapporto peritale, e ciò senza peraltro in alcun modo motivare il proprio convincimento rispetto alle censure espresse dal ricorrente circa l'interpretazione dell'esito peritale. Da ultimo, l'insorgente sottolinea come, malgrado la SEM parrebbe aver trasmesso il rapporto peritale all'autorità slovena, tuttavia si sarebbe limitata a riportare le conclusioni contenute nell'ultima pagina della perizia, senza indicare né il carattere controverso della modifica della data, né che l'esame odontostomatologico avrebbe fornito una stima sostanzialmente confermativa della minore età.

6.

6.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

6.2 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

6.3 Ora, nella presente fattispecie, a differenza di quanto addotto nel suo ricorso, l'autorità inferiore ha presentato al ricorrente già nel corso del verbale d'audizione del (...) novembre 2021 tutti gli elementi determinanti che l'hanno condotta ad escludere la minore età dell'insorgente, i quali si ritrovano integralmente anche nella decisione avversata, e sui quali è stata data all'insorgente ampia possibilità di essere sentito (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 8.01, pag. 10 seg.; cfr. anche atti SEM n. 31/3 e 39/1). Il fatto solo che sui diversi elementi presentati già nel corso del verbale, la decisione impugnata sia maggiormente sviluppata, non rappresenta quindi in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, anche secondo la giurisprudenza sviluppata in materia (cfr. supraconsid. 6.1). Al contrario poi di quanto affermato dall'insorgente nel memoriale ricorsuale, l'autorità inferiore appare aver preso in considerazione nella sua valutazione le sue contestazioni in ordine alle conclusioni peritali, indicandone sufficientemente le ragioni per le quali le stesse non muterebbero la conclusione alla quale la SEM è giunta (cfr. p.to I, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Peraltro, sul punto posto in questione, il ricorrente ha presentato un memoriale ricorsuale articolato, dimostrando così di aver ben compreso la portata e le argomentazioni del provvedimento avversato. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore nella decisione querelata.

Le censure formali testé considerate, vanno quindi recisamente respinte.

6.4

6.4.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi in relazione con l'art. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2aed. 2015, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA ed art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/
Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2aed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

6.4.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivante dall'applicazione analogica dell'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 e rif. citati).

6.4.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.4.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e riferimenti citati).

6.4.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
cpv. 3bisin relazione con l'art. 26 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 26 Fase preparatoria - 1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.
LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati).

6.4.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. citati).

6.4.6 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7).

6.4.7 Ora, nella presente disamina, dall'esame odontostomatologico - le quali conclusioni sono state fondate soltanto sul dente meno sviluppato, ovvero il dente 38 - è risultata un'età minima di 15,3 anni, mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 e 6). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche postulato dall'insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dall'esame odontostomatologico, è risultato un intervallo che si situa tra i 15,3 anni ed i 19,6 anni, con un'età media di 17,5 anni. D'altro canto, l'esame sterno-clavicolare riporta unicamente l'età minima di 19 anni, e l'età media di 23,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta chiaramente come tale intervallo si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico (15,3-19,6 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; anche a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tale risultato non viene scalfito neppure dalla circostanza che nelle conclusioni peritali non si è citata anche l'età minima espressa nell'esame odontostomatologico di 15,3 anni, come lamentato dall'insorgente nel ricorso, in quanto appare dalle argomentazioni proposte in merito nel rapporto peritale che l'età minima sia stata valutata tenendo conto di tutte le conclusioni riportate nei vari esami (anche dell'esame odontostomatologico; cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 e pag. 11), e non è per questo solo motivo in grado di ribaltare l'attendibilità dei risultati della stessa, e la forte verosimiglianza di maggiore età a cui si giunge come sopra considerato. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana appare privo di rilevanza. Risulta difatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr.
DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato nel rapporto peritale (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 11), denota invero come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). Ad uguale conclusione si giunge poi riguardo alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare, in quanto anche in questo caso, risulta dal rapporto medico come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 11). Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in specie state rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto particolarmente concludente.

6.4.8 Circa i documenti presentati dall'insorgente dinanzi all'istanza inferiore, ovvero la fotocopia della taskara con la relativa traduzione (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 1), nonché copia della traduzione certificata della taskara in lingua inglese (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 2), come pure del certificato vaccinale (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 4), occorre osservare quanto segue.

6.4.8.1 Per quanto concerne la taskara, sebbene tale documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio di falsificazioni, motivo per cui gli viene di norma riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto. Oltracciò, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto che esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afghana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. citati).

In specie, la taskara è stata prodotta soltanto in copia, quindi non risulta essere esente da possibili modificazioni e falsificazioni. Inoltre, anche si volesse ritenerla autentica, tale documento si limita comunque a ritenere che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto (...) anni nel (...) (equiparabile nel calendario gregoriano all'anno [...]). Anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole all'insorgente, la supposta età attuale di (...) anni da essa desumibile (considerata la data d'emissione del [...]), si scosta comunque in modo lampante rispetto a quanto concluso dagli accertamenti medici esperiti. Pertanto, tale mezzo di prova non è in grado di rimettere in discussione le risultanze peritali.

6.4.8.2 Riguardo poi la copia del certificato vaccinale, che espone una data di nascita del (...) (espresso nel calendario persiano, che secondo il calendario gregoriano corrisponde al [...]), la stessa non può essere assimilata ad un documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1alett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e quindi non è atta a supportare validamente le asserzioni dell'insorgente in merito all'età asserita. Inoltre essendo che anche tale documento è stato presentato soltanto in copia non risulta essere possibile verificarne l'autenticità. Frattanto, neppure lo stesso è in grado di porre in discussione validamente le conclusioni della perizia medica.

6.4.9 Altresì, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione circa la sua biografia e le relazioni famigliari, non si spiega tuttavia segnatamente come egli abbia potuto affermare di essere nato il (...) secondo il calendario afghano (ovvero pari al [...]; cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.06, pag. 3), allorché invece sia dal foglio dei dati personali del (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 2/2), che dal rapporto peritale, come pure dalla copia del certificato vaccinale (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 4), si evincerebbe che egli è nato il (...). Interrogato in merito a tale incongruenza in corso di audizione, l'insorgente ha unicamente affermato che forse si sarebbe sbagliato, senza tuttavia fornire maggiori precisazioni in merito alla data corretta, anzi allegando di avere in quel momento "circa (...) anni" (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.06, pag. 3), quindi offrendo un ulteriore elemento vago e per nulla esplicativo dell'incoerenza. Non si può poi seguire la tesi offerta in proposito dalla rappresentante legale dell'insorgente nel ricorso, in quanto non soltanto come riferito sopra egli non è riuscito a spiegare in modo verosimile la discrepanza in corso d'audizione allorché gli è stata data la possibilità, ma non risulta comprensibile neppure il motivo per il quale, non conoscendo il calendario gregoriano, egli abbia scritto la sua data di nascita nel foglio dei dati personali in questo calendario, invece di indicarla nel calendario persiano da lui conosciuto, come invece avrebbe fatto soltanto nell'audizione. Peraltro, appare meramente pretestuosa l'affermazione della rappresentanza legale, allorché sottolinea nel ricorso che non risulterebbe come l'insorgente abbia confermato in sede di audizione di aver compilato di suo pugno il foglio dei dati personali, avendo invero lo stesso interessato potuto prendere posizione specificatamente in merito a tale contestazione in corso d'audizione e risultando esplicitamente dagli atti di causa. Altresì, singolari risultano essere le allegazioni in merito alle età dei genitori e dei fratelli: il ricorrente ha saputo difatti indicare le età (approssimative) dei fratelli e del padre - ma non della madre - senza tuttavia conoscere alcun anno di nascita degli stessi (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.03, pag. 6). Inoltre, anche per quanto concerne la scuola, se è stato in grado di indicare l'anno in cui avrebbe terminato la stessa, ovvero poco prima del (...) mese del (...) (espresso nel calendario persiano; secondo il calendario gregoriano equivalente all'anno [...]), nonché che avrebbe frequentato (...) anni di scuola, non è tuttavia riuscito ad
indicarne l'inizio più precisamente (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.).

6.4.10 In seguito, vi è pure luogo di osservare come il fatto che il ricorrente in Slovenia sia stato considerato minorenne, con una data di nascita registrata al (...), non costituisce un indizio a favore dell'asserita minore età. Invero, al riguardo non vi sono informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata in tal senso dalle autorità slovene (cfr. anche in proposito la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 8.4). In tale contesto, l'evenienza che la SEM avrebbe trasmesso alla Slovenia, con la domanda di ripresa in carico, la perizia medica esperita per determinare l'età dell'insorgente, limitandosi e riportarne unicamente le conclusioni nella stessa (cfr. atto SEM n. 34/6), invece che anche il carattere controverso della modifica dell'età e della stima dell'esame odontostomatologico, come denotato nel suo ricorso dall'insorgente, non appaiono essere in alcun modo violanti il principio inquisitorio dell'autorità inferiore. Difatti, ella ha riportato nella domanda di ripresa in carico correttamente come il ricorrente si sarebbe presentato come minore, nato il (...), e secondo quali elementi - tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa - la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dall'autorità elvetica. Sulla base di tali indicazioni, l'autorità slovena preposta aveva la piena possibilità di determinarsi circa la sua competenza, che verrà trattata dappresso.

6.4.11 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato).

7.

7.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore, nella sua decisione del 19 gennaio 2022, non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la
Slovenia competente per l'analisi della sua domanda d'asilo, nonché non riscontrando ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Stato membro.

7.2 Al riguardo, l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale censura un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto alle violenze che egli avrebbe subito da parte delle autorità slovene come pure dell'asserito respingimento (cosiddetto "push-back") verso la G._______ che le autorità slovene avrebbero voluto attuare, salvo essere respinto dalla G._______ in quanto considerato minorenne. Con riferimento a ciò, egli ha citato alcuni passaggi di rapporti effettuati da organismi non-governativi ([...] e [...]), che dimostrerebbero le violazioni ed i respingimenti perpetrati ai danni di migranti dalle autorità slovene. Altresì l'insorgente ha segnalato come soffrirebbe di problemi psicologici, che sarebbero anche causati dalla preoccupazione per un rinvio in Slovenia come sarebbe certificato dal F2 del (...) annesso al ricorso (e già presente agli atti della SEM, n. 47/2).

8.

8.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal predetto Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

9.
Nella presente disamina, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 34/6), nonché l'esplicita accettazione della medesima da parte delle autorità slovene (cfr. atti SEM n. 37/1 e 38/1), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, è di principio data.

10.

10.1 Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti in relazione alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Slovenia, come censurato nel ricorso dall'insorgente. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli asseriti maltrattamenti ed il respingimento subiti in Slovenia (e per quanto concerne le violenze anche di quelle subite in G._______ ed in E._______).

10.2 Anzitutto, per ciò che concerne i presunti maltrattamenti delle autorità (...) e (...) ai danni del ricorrente, gli stessi non risultano essere giuridicamente determinanti in specie, in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza, l'autorità inferiore non aveva da accertare nulla su questo punto (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 11.3).

10.3 In seguito, per quanto concerne il presunto respingimento illegale e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dagli atti la situazione risultava sufficientemente acclarata. L'insorgente si è difatti potuto esprimere nel corso dell'audizione riguardo ai motivi per i quali non vorrebbe ritornare in Slovenia e l'autorità inferiore appare averne tenuto conto nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg. del provvedimento avversato). Pertanto, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere in tale contesto la SEM, essendo rammentato come il fatto solo che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione differente rispetto a quella dell'insorgente in merito a tali evenienze, non risulta violante il principio inquisitorio, bensì deriva dal libero apprezzamento delle stesse da parte dell'autorità decidente.

10.4 Tenuto conto quindi della questione giuridica che si poneva, ovvero a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2afrase Regolamento Dublino III, il complesso fattuale era sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato verso la Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino (cfr. anche infra consid. 11), di modo che, nulla può dunque essere rimproverato alla SEM, che non ha violato il principio inquisitorio (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 11.2 e 11.5).

11.

11.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2afrase Regolamento Dublino III). La Slovenia è difatti legata alla CartaUE e firmataria della CEDU (RS 0.101) della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. a tal proposito la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; tra le tante la sentenza del Tribunale E-44/2022 dell'11 gennaio 2022 consid. 5.2.1).

11.2 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011 [Grande Sezione], C-411/10 e
C-493/10).

11.3 Anche tenuto conto dei rapporti critici sulla situazione in Slovenia citati nel ricorso, secondo la giurisprudenza del Tribunale, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-244/2022 del 24 gennaio 2022 consid. 7.3 con ulteriori rif. citati, E-44/2022 consid. 5.2.2). Inoltre, circa l'asserito tentativo di respingimento in G._______ dell'insorgente, si osserva come lo stesso non sia in grado di sovvertire la giurisprudenza testé citata. Egli ha difatti avuto accesso alla procedura d'asilo in Slovenia, avendo potuto depositarvi una domanda d'asilo - anche se contro la sua volontà secondo i suoi asserti - ed avviare quindi un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo, come del resto confermato dalle autorità dello stesso Stato membro, che hanno peraltro espressamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente. Viene quindi da sé che il ricorrente non rientri nella categoria delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la G._______, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani, come è possibile desumere dai rapporti degli organismi internazionali non-governativi citati nel gravame dall'insorgente. I timori quindi palesati dall'insorgente nel ricorso di essere respinto dalla Slovenia, non risultano quindi sussistere. Da ultimo, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tale genere.

11.4 Conseguentemente, alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2afrase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

12.

12.1 Nella misura in cui il ricorrente asserisce di aver subito dei maltrattamenti da parte delle autorità slovene - ovvero in svariate occasioni sarebbe stato picchiato dalla polizia slovena, ed in un'occasione per (...) giorni non sarebbe riuscito a camminare dopo le percosse subite e non lo avrebbero mai portato dal medico; altresì lo avrebbero costretto a depositare domanda d'asilo altrimenti non avrebbe potuto lasciare il centro molto isolato dove si trovava, ove gli agenti si sarebbero comportati malissimo con i richiedenti, insultandoli allorché passavano davanti alla loro stanza; soltanto una volta gli avrebbero consegnato lo shampoo per lavarsi nonché sarebbe potuto andare all'aria aperta soltanto per cinque minuti al giorno (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 8.01, pag. 10) - occorre valutare se l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), rispettivamente l'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OAsi 1 (disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità), possa trovare applicazione in specie.

12.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

12.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforma ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

12.4 Come già sopra considerato, il ricorrente - anche se contro la sua volontà secondo quanto da lui asserito - è stato registrato in Slovenia quale richiedente l'asilo il (...) ed ha lasciato il predetto Paese depositando una domanda d'asilo in Svizzera (...) giorni dopo, quindi prima che la sua domanda d'asilo potesse essere elaborata nel succitato Stato membro. La sua partenza dallo stesso è stata quindi volontaria e non v'è alcun elemento concreto e dettagliato agli atti che dimostri che le autorità slovene abbiano cercato, senza procedere all'esame della sua domanda d'asilo, di rinviarlo in un Paese ove egli rischi di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale. L'insorgente non è neppure riuscito con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 12.4 con ulteriore rif. citato). Tuttavia, nel caso di eventuali problematiche sia legate all'alloggio che all'accesso alla procedura d'asilo, egli rimane libero di prendere contatto con le autorità competenti rispettivamente con le organizzazioni caritative presenti in loco, fino a rivolgersi alle pertinenti autorità giudiziarie slovene per far valere i suoi diritti. Anche se non si può del tutto escludere, visti i suoi asserti in merito, che il ricorrente abbia potuto subire in Slovenia delle violenze e degli insulti, non v'è da partire dall'assunto che, nell'ambito di una procedura di trasferimento Dublino, egli sarebbe nuovamente esposto a simili trattamenti. Invero, come motivato rettamente dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), nel caso della Slovenia si tratta di uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, ed il ricorrente potrà quindi rivolgersi ai competenti posti, se dovesse sentirsi trattato in modo ingiusto o illecito da parte di membri di autorità slovene o di terze persone.

12.5 Per quanto poi attiene lo stato di salute dell'insorgente (cfr. supra lett. J), si osserva come attualmente egli soffra di un disturbo da disadattamento con reazione depressiva, per il quale svolge dei regolari consulti psichiatrici ed è in trattamento con i medicamenti (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e 47/2). Per quanto non si voglia in questa sede in alcun modo sminuire la portata di tale patologia, risulta pacifico che in concreto non vi siano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici anche legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Slovenia, come addotto nel gravame , non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. a titolo d'esempio la sentenza del Tribunale D-5268/2021 consid. 13.3.3 con ulteriori rif. citati). Peraltro, sotto tale profilo, secondo l'F2 del (...) prodotto anche con il ricorso, si evince piuttosto un miglioramento dello stato psichico dell'insorgente ove è segnalato un "miglioramento della ruminazione del pensiero" (cfr. atto SEM n. 47/2). Inoltre, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che la Slovenia dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza; sentenze del Tribunale E-269/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. citati, F-5473/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). Non vi sono peraltro degli indizi concreti all'incarto che lascino presagire che al ricorrente verrebbero negate le cure ed i trattamenti medici necessari ed adeguati in Slovenia.

12.6 Ne discende che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU o all'art. 3
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.
Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Come detto, appartiene peraltro all'insorgente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

13.
In definitiva, nella presente disamina, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il potere discrezionale di cui dispone ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OAsi 1. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 12.3).

Conseguentemente, e ritenuto anche che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

14.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento
Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

15.
Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
OAsi 1).

16.
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253
LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

17.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

18.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

19.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, e non sono quindi prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA).

20.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-421/2022
Data : 04. febbraio 2022
Pubblicato : 09. marzo 2022
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 19 gennaio 2022


Registro di legislazione
CC: 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CEDU: 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
LAsi: 3 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
6 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
7 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
8 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
17 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.
26 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 26 Fase preparatoria - 1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.
31a 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
44 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
105 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
106 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
108 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
111a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.390
LStr: 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTF: 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
OAsi 1: 29a 
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
13 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
19 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
65
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
UE: 34
all.: 3
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.
Registro DTF
129-I-232 • 133-III-439 • 135-I-279 • 135-II-286 • 136-I-184 • 136-I-229 • 136-V-351 • 139-V-496
Weitere Urteile ab 2000
2C_1020/2019 • 2C_787/2016 • L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
sloveno • ricorrente • regolamento dublino • stato membro • questio • autorità inferiore • riporto • mezzo di prova • richiedente l'asilo • maggiore età • circo • internazionale • procedura d'asilo • nato • esaminatore • allontanamento • diritto di essere sentito • rappresentanza legale • perizia medica • accertamento dei fatti
... Tutti
BVGE
2019-I-6 • 2018-VI-3 • 2017-VI-5 • 2015/9 • 2015/18 • 2015/10 • 2015/41 • 2014/1 • 2013/23 • 2013/34 • 2012/4 • 2012/21 • 2011/9 • 2010/45
BVGer
A-671/2015 • D-1079/2018 • D-1443/2016 • D-244/2022 • D-291/2021 • D-3567/2019 • D-4143/2021 • D-421/2022 • D-4641/2021 • D-4781/2021 • D-5268/2021 • E-269/2022 • E-44/2022 • E-891/2017 • F-5473/2021
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
604/2013