Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3115/2010

Sentenza del 2 luglio 2012

Giudici Markus Metz (presidente del collegio),

Composizione Michael Beusch, Salome Zimmermann,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,...,

Parti patrocinato dall'avv. ..., ...,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto lmposta sul valore aggiunto (4° trimestre 2008 [dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008]).

Fatti:

A.
Dal 25 gennaio 1995 A._______ è titolare della ditta individuale A._______ (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. ... del ...). Egli è stato iscritto dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 2009 quale contribuente dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con il n. ....

B.
Per il periodo fiscale del 4° trimestre 2008 (dal 1° ottobre al 31 ottobre 2008), il contribuente ha inoltrato il suo rendiconto all'AFC dichiarando un importo IVA pari a fr. 2'580.40, ch'egli non ha tuttavia versato a quest'ultima.

C.
Per il mancato pagamento di detto importo, l'AFC ha dunque presentato una domanda d'esecuzione avverso il contribuente all'Ufficio d'esecuzione di B._______, il quale ha spiccato nei confronti di quest'ultimo il pre-cetto esecutivo n. ... del 18 settembre 2009. Al suddetto precetto esecutivo il contribuente ha poi interposto opposizione.

D.
Con decisione 8 ottobre 2009, l'AFC ha rigettato l'opposizione interposta dal contribuente al suddetto precetto esecutivo, condannandolo nel contempo al versamento dell'importo di fr. 2'580.40, oltre accessori.

E.
Con scritto 30 ottobre 2009, indicando che il contribuente non avrebbe ritirato la decisione 8 ottobre 2009 intimatogli per raccomandata in data 17 ottobre 2009, e ciò malgrado l'invito a ritiro recapitato dall'ufficio po-stale, l'AFC gli ha nuovamente trasmesso la predetta decisione per posta semplice. Nello stesso, essa ha altresì sottolineato che il termine di re-clamo di 30 giorni sarebbe iniziato a decorrere dall'ultimo giorno fissato dall'ufficio postale per il ritiro della raccomandata.

F.
Contro la predetta decisione, il contribuente ha interposto reclamo il 23 novembre 2009.

G.
Con decisione su reclamo dell'8 marzo 2010, l'AFC non è entrata nel me-rito del suddetto reclamo, poiché da lei considerato come manifestamente tardivo.

H.
Il 30 aprile 2010, A._______ (di seguito: ricorrente), per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell'8 marzo 2010 dell'AFC dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili inerenti alla presente istanza, nonché a quella precedente, egli postula l'accoglimento del suo gravame con conseguente rinvio dell'incarto all'AFC, affinché la stessa emani una nuova decisione. Il ricorrente - per i motivi che verranno esposti in dettaglio nel proseguo (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio) - ritiene in sostanza che il reclamo 23 novembre 2009 da lui interposto contro la decisione 8 ottobre 2009 dell'AFC sarebbe stato presentato tempestivamente, di modo che sarebbe a torto che l'AFC non è entrata nel merito al riguardo.

I.
Con risposta 1° luglio 2010, riconfermandosi nella propria decisione, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso. Essa - per i motivi che verranno esposti in dettaglio nel proseguo (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio) - ha ribadito che il reclamo 23 novembre 2009 sarebbe stato inoltrato tar-divamente.

J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2

1.2.1 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne il periodo fiscale del 4° trimestre 2008 - ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 - alla stessa risulta dunque applicabile materialmente l'allora vigente Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

1.2.2 Per quel che concerne invece la procedura, fatto salvo l'art. 91 LIVA, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per quel che concerne lo scopo restrittivo di detta disposizione, cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3 LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).

1.2.3 Riguardo alle disposizioni di procedura, va altresì sottolineato che il diritto procedurale applicabile è quello in vigore al momento in cui l'atto di procedura viene adempiuto. Quando il Tribunale amministrativo federale deve verificare la corretta attuazione del diritto procedurale da parte dell'autorità inferiore, il diritto determinante è quello in vigore al momento in cui l'atto in questione è stato compiuto e che detta autorità ha applicato, ciò a prescindere dall'eventuale entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7675/2009 del 6 ottobre 2011 consid. 2.2.2 e A-6299/2009 del 21 aprile 2011 consid. 2.2.2 con rinvii).

1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3

2.3.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamen-te circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Essa può dunque po-stulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; tra le tante: decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-5798/2007 del 6 luglio 2009 consid. 1.4 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii).

2.3.2 In concreto, nella decisione su reclamo dell'8 marzo 2010 l'autorità inferiore non è entrata nel merito del reclamo 23 novembre 2009 interposto dal ricorrente nei confronti della sua precedente decisione 8 ottobre 2009, in quanto da lei considerato come manifestamente tardivo. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se, come sostenuto dal ricorrente, il suddetto ricorso è stato invero interposto tempestivamente, di modo che l'AFC sarebbe dovuta entrare nel merito al riguardo.

3.

3.1 Al fine di stabilire se il reclamo 23 novembre 2009 era tempestivo, è innanzitutto necessario definire la procedura che qui ci occupa, nonché il termine per presentare reclamo contro le decisioni dell'AFC.

3.1.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (cfr. art. 46 vLIVA), il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. In virtù di detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assoggettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel termine prescritto dalla legge (cfr. art. 47 cpv. 1 vLIVA). Egli stabilisce l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa, allorquando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente compilato (cfr. Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Friborgo 2000, pag. 167; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 650 n. 203; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 con-sid. 4.1, A-7752/2009 del 15 marzo 2012 consid. 2.1 con i numerosi rinvii e A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.1 con i numerosi rinvii).

3.1.2 Giusta l'art. 62 cpv. 1 vLIVA (cfr. art. 77 LIVA), l'AFC verifica se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire rendiconti e di pagare l'imposta. Qualora il contribuente consegni i propri rendiconti, ma non ottemperi all'obbligo di pagamento della relativa imposta dovuta conformemente all'art. 47 cpv. 1 vLIVA (cfr. art. 86 cpv. 1 LIVA), l'AFC può promuovere nei suoi confronti una esecuzione al fine di recu-perare la suddetta imposta giusta l'art. 69 cpv. 1 vLIVA (cfr. artt. 89 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui l'AFC non abbia ancora accertato il credito fiscale mediante emanazione di una decisione passata in giudicato, essa è competente sia per l'introduzione dell'esecuzione mediante presentazione di una domanda d'esecuzione e, in caso di opposizione al relativo precetto esecutivo da parte del contribuente, anche per il rigetto dell'opposizione mediante l'emanazione di una prima decisione ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 vLIVA (cfr. art. 69 cpv. 3 vLIVA e art. 89 cpv. 2 e 3LIVA; cfr. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 862 n. 225 e pag. 962 n. 466 con rinvii; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7843/2010 del 22 luglio 2011 consid. 2.1 con rinvii, A-1589/2006 e A-1590/2006 del 22 settembre 2008, A-6354/2007 del 6 novembre 2007 e A-4192/2007 del 19 settembre 2007). La decisione con cui l'AFC rigetta l'opposizione e si pronuncia nel merito sul credito fiscale ai sensi degli artt. 63 cpv. 1 e 69 cpv. 3 vLIVA (cfr. artt. 82 cpv. 1 e 89 cpv. 2 LIVA) è poi impugnabile mediante reclamo entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. art. 64 vLIVA; art. 83 cpv. 1 LIVA)

3.2 Ciò stabilito, vanno poi brevemente ricordate le regole sulla notificazione e sul decorso dei termini, in particolar modo per quel che concerne la notificazione di una decisione per mezzo di un invio raccomandato.

3.2.1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA). Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (cfr. art. 20 cpv. 2bis PA). Il termine di ricorso - rispettivamente di reclamo - si considera osservato se gli atti scritti vengono consegnati all'autorità, oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3 PA).

3.2.2 L'onere probatorio della notificazione e della data alla quale quest'ultima è avvenuta incombe di principio all'autorità che intende ricavarne una conseguenza giuridica (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.2, DTF 124 V 400 consid. 2a, DTF 122 I 97 consid. 3b, DTF 114 III 51 considd. 3c e 4; decisioni del Tribunale federale 2C_128/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.2 e 8C_188/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.2). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, in tal senso che se la notificazione, o la sua data, sono contestate, e che esiste effettivamente un dubbio al riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.2, DTF 124 V 400 consid. 2a; decisione del Tribunale federale 8C_188/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1.2; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.2, A-6830/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 1.3.1 e A-67/2010 dell'8 ottobre 2010 consid. 2.2).

3.2.3 Gli atti giuridici e amministrativi importanti vengono inviati agli interessati per mezzo di una raccomandata. Secondo la giurisprudenza, un invio postale raccomandato è ritenuto notificato al momento in cui il desti-natario lo riceve effettivamente, ma anche quando l'invio perviene nella sua sfera di influenza e quest'ultimo è in grado di prenderne conoscenza (cfr. DTF 115 Ia 12 consid. 3b con rinvii; decisione della Commissione fe-derale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 20 febbraio 1996 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] n. 61.66 considd. 3a e 3b, confermata dalla decisione del 9 settembre 1996 del Tribunale federale [non pubblicata]). Qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto e che un invito a ritirare l'invio viene de-posto nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, la data di ritiro dell'invio è determinante per stabilire il giorno della notificazione (cfr. DTF 117 V 131 consid. 4a; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.3; Francesco Trezzini in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi [ed.], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC Comm], Lu-gano 2011, art. 138 CPC, pag. 581 seg.).

3.2.4 Allorquando un invio postale raccomandato non viene ritirato, esso si reputa come notificato al settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione però che l'invito a ritirare il suddetto invio sia stato deposto nella buca delle lettere (fisica) o nella casella postale del destinatario e che quest'ultimo doveva verosimilmente aspettarsi una tale notificazione (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_128/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.2 e 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011 consid. 3.1; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3, DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, DTF 123 III 492 consid. 1, DTF 119 V 89 consid. 4b, DTF 115 Ia 12 considd. 3a e 3b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2 con rinvii; Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Kaspar Plüss] in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-waltungsverfahren [Praxiskommentar], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 42 - 44 ad art. 20 PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.116 con rinvii; Urs Peter Cavelti in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 35 ad art. 20 PA; Trezzini, op. cit., art. 138 CPC, pag. 583; François Bohnet in: Fran-çois Bohnet/Jacques Haldy/Nicolas Jeandin/Philippe Schweizer/Denis Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 CPC). Il termine di sette giorni non comprende quello in cui è avvenuto il tentativo di consegna infruttuoso, cosicché esso decorre dal giorno successivo. Poco importa invece che il settimo giorno corrisponda ad un giorno feriale o festivo (cfr. Trezzini, op. cit. art. 138 CPC, pag. 582 con rinvii). Tale prassi è stata confermata dal legislatore mediante introduzione dell'art. 20 cpv. 2bis PA (entrato in vigore il 1° gennaio 2007; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.3 e A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2).

3.2.5 Come visto, la cosiddetta finzione della notificazione ("Zustellfiktion") torna applicabile soltanto se il destinatario doveva in buona fede aspettarsi la notificazione di una comunicazione ufficiale. Tale è in particolare il caso, allorquando il destinatario è parte in una procedura in corso ed è pertanto tenuto a fare in modo di potere ricevere gli atti di causa che gli vengono notificati, in particolar modo le decisioni dell'autorità (cfr. Cavelti, op. cit., n. 35 ad art. 20 PA con rinvii; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar, n. 46 ad art. 20 PA; Bohnet, op. cit. n. 26 ad art. 138 CPC; Trezzini, op. cit., art. 138 CPC, pag. 583 seg. con rinvii). Si sottolinea peraltro che l'art. 138 cpv. 3 CPC - di principio avendo il medesimo tenore dell'art. 20 cpv. 2bis PA - statuisce esplicitamente che affinché la notificazione possa essere considerata avvenuta, il destinatario deve aspettarsi la medesima (cfr. anche decisione del Tribunale federale 5A_895/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.1).

3.2.6 Per quanto concerne in particolare le procedure di esecuzione ai sensi della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l'opposizione interposta all'incontro di un precetto esecutivo ha per effetto quello di sospendere l'esecuzione (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF) e d'impe-dire al creditore di chiederne la continuazione. L'esecuzione viene in tal modo bloccata, di modo ch'essa può essere continuata unicamente dopo il rigetto dell'opposizione da parte del giudice mediante procedura di riget-to (cfr. artt. 80-84 LEF) oppure mediante procedura ordinaria (cfr. artt. 79, 153 cpv. 3 e 186 LEF; cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii). Il Tribunale federale ha dunque sancito che qualora una cassa malati o la Billag AG - quali autorità assimilate ad un'autorità di rigetto - possono loro stesse rigettare l'opposizione e agiscono in tal senso, esse aprono una nuova procedura. Poiché la finzione della notificazione vale unicamente nell'ambito di una procedura in corso, l'interessato che interpone opposizione all'incontro di un precetto esecutivo non è dunque sensato doversi attendere la notificazione di una decisione di rigetto dell'opposizione da parte dell'autorità. Il Tribunale federale ha quindi sancito che in detto caso particolare la finzione della notificazione non è applicabile (cfr. decisioni del Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.1, 5A_710/2010 e 5A_738/2010 del 28 gennaio 2011 consid. 3.1 con rinvii; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2 con rinvii).

3.2.7 Nel caso che qui ci occupa, dove l'AFC - quale autorità abilitata a determinate condizioni, alla stessa stregua di una cassa malati o della Billag AG, a rigettare l'opposizione interposta dal contribuente al precetto esecutivo (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) - ha emanato una decisione di rigetto dell'opposizione, non vi è ragione alcuna di scostarsi dalla sopracitata giurisprudenza. Poiché di fatto il ricorrente ha interposto opposizione al precetto esecutivo dell'AFC, esso non doveva aspettarsi la notificazione da parte di quest'ultima di una decisione di rigetto, di modo che la finzione della notificazione non è in casu applicabile (cfr. consid. 3.2.6 del presente giudizio).

3.3
Tenuto conto di quanto precede, rimane ora da accertare la data alla qua-le è avvenuta la notificazione della decisione in questione.

3.3.1 Al riguardo, l'AFC sostiene che la decisione 8 ottobre 2009 sarebbe stata trasmessa al ricorrente per invio raccomandato in data 8 ottobre 2009. Il tentativo di notificazione sarebbe risultato infruttuoso, di modo che la Posta avrebbe emesso in data 9 ottobre 2009 un invito a ritiro. Poiché l'invio sarebbe giunto al punto di ritiro il 10 ottobre 2009, il termine di giacenza di 7 giorni sarebbe iniziato a decorrere l'11 ottobre 2009 al più tardi e giunto a termine il 17 ottobre 2009 al più tardi. Tenuto conto della finzione della notificazione - a suo dire qui applicabile poiché il ricorrente interponendo opposizione al precetto esecutivo doveva attendersi la notificazione di una decisione di rigetto - il termine di reclamo di 30 giorni sarebbe iniziato a decorrere il 18 ottobre 2009, espirando il 16 novembre 2009. Il reclamo 23 novembre 2009 sarebbe pertanto manifestamente tardivo (cfr. decisione impugnata, considd. 12-15; risposta 1° luglio 2010, consid. 1). A comprova di ciò, l'AFC ha altresì prodotto, congiuntamente alla propria risposta 1° luglio 2010, l'estratto "Track & Trace" (cfr. doc. 3) concernente verosimilmente il suddetto invio raccomandato. Essa spiega altresì che, poiché il ricorrente non avrebbe ritirato l'invio raccomandato, la Posta glie lo avrebbe rinviato il 20 ottobre 2009. Con scritto 30 ottobre 2009, l'AFC avrebbe dunque ritrasmesso al ricorrente la suddetta decisione tramite posta semplice, indicando che la stessa le sarebbe stata intimata il 17 ottobre 2009 e che il termine di reclamo sarebbe iniziato a decorrere alla fine del termine di giacenza (cfr. doc. 4 e doc. B; decisione impugnata, consid. 14; risposta 1° luglio 2010, consid. 3). A suo avviso, anche se il termine di reclamo fosse stato calcolato a partire dal giorno seguente il rinvio della decisione (il 21 ottobre 2009), il reclamo sarebbe comunque risultato tardivo in quanto, in tali circostanze, il termine sarebbe scaduto il 19 novembre 2009 (cfr. risposta 1° luglio 2010, consid. 4).

3.3.2 Dal canto suo, il ricorrente sostiene invece che l'AFC avrebbe commesso un errore di calcolo del termine d'impugnazione della predetta decisione. A suo avviso, l'AFC avrebbe infatti erroneamente calcolato la decorrenza del termine di reclamo dalla data del timbro apposto sulla decisione, ritenendola come data d'intimazione, cioè presunto invio. Poiché secondo lui la raccomandata sarebbe giunta all'ufficio postale di C._______ il 17 ottobre 2009 come attestato dal doc. B, tenuto conto del termine di giacenza a partire da quella data, il suo reclamo 23 novembre 2009 risulterebbe pertanto tempestivo. In tali circostanze, la decisione di non entrata in materia dell'AFC costituirebbe un indebito diniego di giustizia materiale e sarebbe arbitraria, ledendo in modo crasso le norme procedurali sul calcolo dei termini (cfr. ricorso 30 aprile 2010, pag. 2 punti 4-5).

3.3.3 In concreto, dagli atti dell'incarto - in particolar modo dall'estratto "Track & Trace" prodotto dall'AFC (cfr. doc. 3) - risulta che la decisione 8 ottobre 2009 è stata trasmessa mediante invio raccomandato l'8 ottobre 2009. Emerge poi, che detto invio non ha potuto essere intimato diretta-mente al ricorrente, di modo che la Posta ha emesso un invito a ritiro in data 9 ottobre 2009. L'invio è giunto al punto di ritiro il 10 ottobre 2009. Risulta altresì che il ricorrente non ha ritirato l'invio raccomandato nel termine di giacenza di 7 giorni. Come visto poc'anzi (cfr. consid. 3.2.7 del presente giudizio), la finzione della notificazione non è in casu applicabile, in quanto il ricorrente non doveva attendersi a ricevere una decisione da parte dell'AFC. In tali circostanze, si deve pertanto concludere che la no-tificazione di detta raccomandata - contrariamente a quanto asserito dall'AFC - non è avvenuta l'ultimo giorno del termine di giacenza. Difettandone una valida notificazione, è dunque a torto che l'AFC ha calcolato il termine di reclamo a partire dal 18 ottobre 2009, data da lei considerata quale giorno seguente la scadenza del termine di giacenza di sette giorni.

Non le giova poi invocare il proprio scritto 30 ottobre 2009, con cui essa sostiene d'aver rinviato per posta semplice la propria decisione 8 ottobre 2009 al ricorrente, indicandogli nel contempo che l'intimazione della stessa sarebbe avvenuta per raccomandata in data 17 ottobre 2009. In effetti, le indicazioni ivi contenute sono prive di conseguenze giuridiche, in quanto dal momento che il primo tentativo di notificazione della decisione è risultato infruttuoso, la stessa - fino a quando non è stata effettivamente notificata al ricorrente - non era opponibile a quest'ultimo e pertanto non poteva determinare il decorso del termine di reclamo (cfr. Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.8.5, pag. 356; Jean-Maurice Frésard, in: Bernard Cor-boz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 22 ad art. 49 LTF).

Date le circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione litigiosa è stata validamente notificata al ricorrente soltanto a seguito del secondo tentativo di notificazione eseguito dall'AFC mediante scritto 30 ottobre 2009. Poiché dagli atti dell'incarto risulta che l'AFC ha ritrasmesso la propria decisione il 30 ottobre 2009 (cfr. doc. 4) - fatto peraltro non contestato dal ricorrente - appare infatti verosimile che quest'ultimo l'abbia ricevuta nella sua sfera d'influenza al più presto il 31 ottobre 2009. La notificazione della decisione va dunque considerata come avvenuta al più presto a detto momento, di modo che il termine di reclamo di 30 giorni è iniziato a decorrere al più presto il 1° novembre 2009 (cfr. DTF 117 V 131 con-sid. 4b). Ne discende che il reclamo 23 novembre 2009 era tempestivo, di modo che l'AFC doveva entrare nel merito al riguardo. Poco importa dun-que che il ricorrente abbia calcolato il termine di reclamo, tenendo conto del termine di giacenza di 7 giorni a partire dal 17 ottobre 2009, data indicata dall'AFC nello scritto 30 ottobre 2009 come momento in cui sarebbe avvenuta l'intimazione della raccomandata.

In definitiva, tenuto conto di quanto precede, la decisione qui impugnata va annullata e gli atti rinviati all'AFC affinché la stessa emani una nuova decisione ed entri nel merito del reclamo 23 novembre 2009 interposto dal ricorrente nei confronti della sua precedente decisione 8 ottobre 2009.

4.

Visto l'esito della procedura, nessuna spesa processuale è messa a carico del ricorrente e dell'autorità inferiore (art. 63 PA). L'anticipo spese di fr. 700.-- versato dal ricorrente gli verrà quindi restituito integralmente.

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).

Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 8 marzo 2010 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è annullata. Gli atti dell'incarto sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi del presente giudizio.

2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 700.-- versato dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà integralmente restituito. A tal fine, il ricorrente è invitato a comunicare al Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il versamento.

3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario),

- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Markus Metz Sara Friedli
i.a. Frida Andreotti, cancelliera

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-3115/2010
Data : 02. luglio 2012
Pubblicato : 20. luglio 2012
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Imposte indirette
Oggetto : Imposta sul valore aggiunto (4° trimestre 2008 [dal 30 ottobre al 31 dicembre 2008])


Registro di legislazione
CPC: 138
LEF: 78
LIVA: 47  62  69  77  81  83  86  91  112  113
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  49
PA: 5  20  21  48  49  50  52  62  63  64
Registro DTF
113-IA-146 • 114-III-51 • 115-IA-12 • 117-V-131 • 119-III-70 • 119-V-89 • 121-V-204 • 122-I-97 • 122-V-157 • 123-III-492 • 124-V-400 • 125-V-503 • 127-I-31 • 128-II-139 • 129-I-8 • 130-III-396 • 132-V-74
Weitere Urteile ab 2000
2C_128/2012 • 5A_710/2010 • 5A_738/2010 • 5A_895/2011 • 5D_130/2011 • 8C_188/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • tribunale amministrativo federale • contribuente • questio • federalismo • autorità inferiore • tribunale federale • precetto esecutivo • termine di giacenza • imposta sul valore aggiunto • invio raccomandato • cio • entrata in vigore • ripetibili • notificazione della decisione • rigetto dell'opposizione • la posta • ripartizione dei compiti • decisione • comunicazione
... Tutti
BVGE
2007/41 • 2007/27
BVGer
A-1113/2009 • A-1545/2006 • A-1589/2006 • A-1590/2006 • A-2387/2007 • A-2890/2011 • A-3115/2010 • A-3603/2009 • A-4068/2010 • A-4192/2007 • A-4344/2008 • A-4785/2007 • A-5798/2007 • A-6152/2009 • A-6299/2009 • A-6354/2007 • A-67/2010 • A-6830/2010 • A-6922/2011 • A-6986/2008 • A-7242/2010 • A-7675/2009 • A-7752/2009 • A-7843/2010
AS
AS 2000/1300 • AS 2000/1344