Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3115/2010

Sentenza del 2 luglio 2012

Giudici Markus Metz (presidente del collegio),

Composizione Michael Beusch, Salome Zimmermann,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,...,

Parti patrocinato dall'avv. ..., ...,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto lmposta sul valore aggiunto (4° trimestre 2008 [dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008]).

Fatti:

A.
Dal 25 gennaio 1995 A._______ è titolare della ditta individuale A._______ (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. ... del ...). Egli è stato iscritto dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 2009 quale contribuente dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con il n. ....

B.
Per il periodo fiscale del 4° trimestre 2008 (dal 1° ottobre al 31 ottobre 2008), il contribuente ha inoltrato il suo rendiconto all'AFC dichiarando un importo IVA pari a fr. 2'580.40, ch'egli non ha tuttavia versato a quest'ultima.

C.
Per il mancato pagamento di detto importo, l'AFC ha dunque presentato una domanda d'esecuzione avverso il contribuente all'Ufficio d'esecuzione di B._______, il quale ha spiccato nei confronti di quest'ultimo il pre-cetto esecutivo n. ... del 18 settembre 2009. Al suddetto precetto esecutivo il contribuente ha poi interposto opposizione.

D.
Con decisione 8 ottobre 2009, l'AFC ha rigettato l'opposizione interposta dal contribuente al suddetto precetto esecutivo, condannandolo nel contempo al versamento dell'importo di fr. 2'580.40, oltre accessori.

E.
Con scritto 30 ottobre 2009, indicando che il contribuente non avrebbe ritirato la decisione 8 ottobre 2009 intimatogli per raccomandata in data 17 ottobre 2009, e ciò malgrado l'invito a ritiro recapitato dall'ufficio po-stale, l'AFC gli ha nuovamente trasmesso la predetta decisione per posta semplice. Nello stesso, essa ha altresì sottolineato che il termine di re-clamo di 30 giorni sarebbe iniziato a decorrere dall'ultimo giorno fissato dall'ufficio postale per il ritiro della raccomandata.

F.
Contro la predetta decisione, il contribuente ha interposto reclamo il 23 novembre 2009.

G.
Con decisione su reclamo dell'8 marzo 2010, l'AFC non è entrata nel me-rito del suddetto reclamo, poiché da lei considerato come manifestamente tardivo.

H.
Il 30 aprile 2010, A._______ (di seguito: ricorrente), per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell'8 marzo 2010 dell'AFC dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili inerenti alla presente istanza, nonché a quella precedente, egli postula l'accoglimento del suo gravame con conseguente rinvio dell'incarto all'AFC, affinché la stessa emani una nuova decisione. Il ricorrente - per i motivi che verranno esposti in dettaglio nel proseguo (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio) - ritiene in sostanza che il reclamo 23 novembre 2009 da lui interposto contro la decisione 8 ottobre 2009 dell'AFC sarebbe stato presentato tempestivamente, di modo che sarebbe a torto che l'AFC non è entrata nel merito al riguardo.

I.
Con risposta 1° luglio 2010, riconfermandosi nella propria decisione, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso. Essa - per i motivi che verranno esposti in dettaglio nel proseguo (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio) - ha ribadito che il reclamo 23 novembre 2009 sarebbe stato inoltrato tar-divamente.

J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2

1.2.1 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne il periodo fiscale del 4° trimestre 2008 - ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 - alla stessa risulta dunque applicabile materialmente l'allora vigente Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

1.2.2 Per quel che concerne invece la procedura, fatto salvo l'art. 91
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 91 Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta - 1 Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa.
1    Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa.
2    La prescrizione è sospesa finché il debitore non può essere escusso in Svizzera.
3    La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi proroga da parte dell'AFC, nonché da qualsiasi esercizio della pretesa da parte del contribuente.
4    L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
5    Il diritto di esigere il pagamento si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la pretesa è passata in giudicato.
6    Se per un credito fiscale è rilasciato un attestato di carenza di beni, la prescrizione del diritto di esigere il pagamento è retta dalle disposizioni della LEF177.
LIVA, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LIVA; per quel che concerne lo scopo restrittivo di detta disposizione, cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 81 Principi - 1 Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
1    Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
2    Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.
3    Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.
LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).

1.2.3 Riguardo alle disposizioni di procedura, va altresì sottolineato che il diritto procedurale applicabile è quello in vigore al momento in cui l'atto di procedura viene adempiuto. Quando il Tribunale amministrativo federale deve verificare la corretta attuazione del diritto procedurale da parte dell'autorità inferiore, il diritto determinante è quello in vigore al momento in cui l'atto in questione è stato compiuto e che detta autorità ha applicato, ciò a prescindere dall'eventuale entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7675/2009 del 6 ottobre 2011 consid. 2.2.2 e A-6299/2009 del 21 aprile 2011 consid. 2.2.2 con rinvii).

1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3

2.3.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamen-te circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Essa può dunque po-stulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; tra le tante: decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-5798/2007 del 6 luglio 2009 consid. 1.4 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii).

2.3.2 In concreto, nella decisione su reclamo dell'8 marzo 2010 l'autorità inferiore non è entrata nel merito del reclamo 23 novembre 2009 interposto dal ricorrente nei confronti della sua precedente decisione 8 ottobre 2009, in quanto da lei considerato come manifestamente tardivo. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se, come sostenuto dal ricorrente, il suddetto ricorso è stato invero interposto tempestivamente, di modo che l'AFC sarebbe dovuta entrare nel merito al riguardo.

3.

3.1 Al fine di stabilire se il reclamo 23 novembre 2009 era tempestivo, è innanzitutto necessario definire la procedura che qui ci occupa, nonché il termine per presentare reclamo contro le decisioni dell'AFC.

3.1.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (cfr. art. 46 vLIVA), il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. In virtù di detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assoggettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel termine prescritto dalla legge (cfr. art. 47 cpv. 1 vLIVA). Egli stabilisce l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa, allorquando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente compilato (cfr. Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Friborgo 2000, pag. 167; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 650 n. 203; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 con-sid. 4.1, A-7752/2009 del 15 marzo 2012 consid. 2.1 con i numerosi rinvii e A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.1 con i numerosi rinvii).

3.1.2 Giusta l'art. 62 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 62 Competenza e procedura - 1 L'imposta sull'importazione è riscossa dall'UDSC. Quest'ultimo emana le disposizioni e decisioni necessarie.
1    L'imposta sull'importazione è riscossa dall'UDSC. Quest'ultimo emana le disposizioni e decisioni necessarie.
2    Gli organi dell'UDSC hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68-70, 73-75 e 79 sono applicabili per analogia. Previa intesa, l'UDSC può affidare all'AFC gli accertamenti presso i contribuenti registrati sul territorio svizzero.
vLIVA (cfr. art. 77
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 77 Verifica - L'AFC verifica se è adempiuto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire i rendiconti e di pagare l'imposta.
LIVA), l'AFC verifica se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire rendiconti e di pagare l'imposta. Qualora il contribuente consegni i propri rendiconti, ma non ottemperi all'obbligo di pagamento della relativa imposta dovuta conformemente all'art. 47 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 47 Periodo fiscale e periodo di rendiconto - 1 Ai contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 34 e 35).
1    Ai contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 34 e 35).
2    Per i contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera b il periodo fiscale e di rendiconto corrispondono all'anno civile.
vLIVA (cfr. art. 86 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 86 Pagamento dell'imposta - 1 Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo.
1    Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo.
2    Se il contribuente non paga o esegue un versamento manifestamente insufficiente, l'AFC, previa diffida, promuove l'esecuzione per l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il periodo di rendiconto interessato. Se il contribuente non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina dapprima, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto.
3    L'opposizione del contribuente comporta l'apertura della procedura di rigetto. L'eliminazione dell'opposizione compete all'AFC nell'ambito della procedura di decisione e di reclamo.
4    La decisione sull'opposizione è impugnabile con reclamo all'AFC entro dieci giorni dalla notificazione. Fatto salvo il capoverso 5, la decisione sul reclamo è definitiva.
5    Se l'AFC ha determinato secondo il suo apprezzamento l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il quale è stata promossa l'esecuzione, la decisione sul reclamo è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale lo disponga su domanda motivata. Il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente.
6    L'articolo 85a della legge federale dell'11 aprile 1889171 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non è applicabile.
7    La riscossione di un ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiudicata la determinazione del credito fiscale definitivo secondo gli articoli 72, 78 e 82. Se la determinazione del credito fiscale non ha luogo a causa di inattività del contribuente, in particolare perché non corregge le lacune ai sensi dell'articolo 72 né chiede una decisione ai sensi dell'articolo 82, con la scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassazione si considerano credito fiscale anche gli importi dell'imposta determinati dall'AFC secondo il capoverso 2.172
8    Invece di pagare l'imposta, il contribuente può prestare garanzie secondo l'articolo 93 capoverso 7.
9    Ricevuti il pagamento o le garanzie, l'AFC ritira immediatamente l'esecuzione.
LIVA), l'AFC può promuovere nei suoi confronti una esecuzione al fine di recu-perare la suddetta imposta giusta l'art. 69 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 69 Diritto d'informazione - L'AFC informa entro un congruo termine il contribuente che chiede per scritto ragguagli circa le conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di una fattispecie concreta descritta con precisione. L'informazione è giuridicamente vincolante per il contribuente richiedente e l'AFC; non può essere riferita a un'altra fattispecie.
vLIVA (cfr. artt. 89 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui l'AFC non abbia ancora accertato il credito fiscale mediante emanazione di una decisione passata in giudicato, essa è competente sia per l'introduzione dell'esecuzione mediante presentazione di una domanda d'esecuzione e, in caso di opposizione al relativo precetto esecutivo da parte del contribuente, anche per il rigetto dell'opposizione mediante l'emanazione di una prima decisione ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 vLIVA (cfr. art. 69 cpv. 3 vLIVA e art. 89 cpv. 2 e 3LIVA; cfr. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 862 n. 225 e pag. 962 n. 466 con rinvii; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7843/2010 del 22 luglio 2011 consid. 2.1 con rinvii, A-1589/2006 e A-1590/2006 del 22 settembre 2008, A-6354/2007 del 6 novembre 2007 e A-4192/2007 del 19 settembre 2007). La decisione con cui l'AFC rigetta l'opposizione e si pronuncia nel merito sul credito fiscale ai sensi degli artt. 63 cpv. 1 e 69 cpv. 3 vLIVA (cfr. artt. 82 cpv. 1 e 89 cpv. 2 LIVA) è poi impugnabile mediante reclamo entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. art. 64 vLIVA; art. 83 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
LIVA)

3.2 Ciò stabilito, vanno poi brevemente ricordate le regole sulla notificazione e sul decorso dei termini, in particolar modo per quel che concerne la notificazione di una decisione per mezzo di un invio raccomandato.

3.2.1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA). Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (cfr. art. 20 cpv. 2bis
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA). Il termine di ricorso - rispettivamente di reclamo - si considera osservato se gli atti scritti vengono consegnati all'autorità, oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 21 - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1bis    Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54
2    Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3    Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55
PA). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA).

3.2.2 L'onere probatorio della notificazione e della data alla quale quest'ultima è avvenuta incombe di principio all'autorità che intende ricavarne una conseguenza giuridica (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.2, DTF 124 V 400 consid. 2a, DTF 122 I 97 consid. 3b, DTF 114 III 51 considd. 3c e 4; decisioni del Tribunale federale 2C_128/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.2 e 8C_188/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.2). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, in tal senso che se la notificazione, o la sua data, sono contestate, e che esiste effettivamente un dubbio al riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.2, DTF 124 V 400 consid. 2a; decisione del Tribunale federale 8C_188/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1.2; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.2, A-6830/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 1.3.1 e A-67/2010 dell'8 ottobre 2010 consid. 2.2).

3.2.3 Gli atti giuridici e amministrativi importanti vengono inviati agli interessati per mezzo di una raccomandata. Secondo la giurisprudenza, un invio postale raccomandato è ritenuto notificato al momento in cui il desti-natario lo riceve effettivamente, ma anche quando l'invio perviene nella sua sfera di influenza e quest'ultimo è in grado di prenderne conoscenza (cfr. DTF 115 Ia 12 consid. 3b con rinvii; decisione della Commissione fe-derale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 20 febbraio 1996 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] n. 61.66 considd. 3a e 3b, confermata dalla decisione del 9 settembre 1996 del Tribunale federale [non pubblicata]). Qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto e che un invito a ritirare l'invio viene de-posto nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, la data di ritiro dell'invio è determinante per stabilire il giorno della notificazione (cfr. DTF 117 V 131 consid. 4a; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.3; Francesco Trezzini in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi [ed.], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC Comm], Lu-gano 2011, art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC, pag. 581 seg.).

3.2.4 Allorquando un invio postale raccomandato non viene ritirato, esso si reputa come notificato al settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione però che l'invito a ritirare il suddetto invio sia stato deposto nella buca delle lettere (fisica) o nella casella postale del destinatario e che quest'ultimo doveva verosimilmente aspettarsi una tale notificazione (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_128/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.2 e 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011 consid. 3.1; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3, DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, DTF 123 III 492 consid. 1, DTF 119 V 89 consid. 4b, DTF 115 Ia 12 considd. 3a e 3b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2 con rinvii; Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Kaspar Plüss] in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-waltungsverfahren [Praxiskommentar], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 42 - 44 ad art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.116 con rinvii; Urs Peter Cavelti in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 35 ad art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA; Trezzini, op. cit., art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC, pag. 583; François Bohnet in: Fran-çois Bohnet/Jacques Haldy/Nicolas Jeandin/Philippe Schweizer/Denis Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC). Il termine di sette giorni non comprende quello in cui è avvenuto il tentativo di consegna infruttuoso, cosicché esso decorre dal giorno successivo. Poco importa invece che il settimo giorno corrisponda ad un giorno feriale o festivo (cfr. Trezzini, op. cit. art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC, pag. 582 con rinvii). Tale prassi è stata confermata dal legislatore mediante introduzione dell'art. 20 cpv. 2bis
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA (entrato in vigore il 1° gennaio 2007; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 1.2.3 e A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2).

3.2.5 Come visto, la cosiddetta finzione della notificazione ("Zustellfiktion") torna applicabile soltanto se il destinatario doveva in buona fede aspettarsi la notificazione di una comunicazione ufficiale. Tale è in particolare il caso, allorquando il destinatario è parte in una procedura in corso ed è pertanto tenuto a fare in modo di potere ricevere gli atti di causa che gli vengono notificati, in particolar modo le decisioni dell'autorità (cfr. Cavelti, op. cit., n. 35 ad art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA con rinvii; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar, n. 46 ad art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA; Bohnet, op. cit. n. 26 ad art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC; Trezzini, op. cit., art. 138
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC, pag. 583 seg. con rinvii). Si sottolinea peraltro che l'art. 138 cpv. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 138 Forma - 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1    La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4    Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
CPC - di principio avendo il medesimo tenore dell'art. 20 cpv. 2bis
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
PA - statuisce esplicitamente che affinché la notificazione possa essere considerata avvenuta, il destinatario deve aspettarsi la medesima (cfr. anche decisione del Tribunale federale 5A_895/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.1).

3.2.6 Per quanto concerne in particolare le procedure di esecuzione ai sensi della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l'opposizione interposta all'incontro di un precetto esecutivo ha per effetto quello di sospendere l'esecuzione (cfr. art. 78 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 78 - 1 L'opposizione sospende l'esecuzione.
1    L'opposizione sospende l'esecuzione.
2    Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.
LEF) e d'impe-dire al creditore di chiederne la continuazione. L'esecuzione viene in tal modo bloccata, di modo ch'essa può essere continuata unicamente dopo il rigetto dell'opposizione da parte del giudice mediante procedura di riget-to (cfr. artt. 80-84 LEF) oppure mediante procedura ordinaria (cfr. artt. 79, 153 cpv. 3 e 186 LEF; cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii). Il Tribunale federale ha dunque sancito che qualora una cassa malati o la Billag AG - quali autorità assimilate ad un'autorità di rigetto - possono loro stesse rigettare l'opposizione e agiscono in tal senso, esse aprono una nuova procedura. Poiché la finzione della notificazione vale unicamente nell'ambito di una procedura in corso, l'interessato che interpone opposizione all'incontro di un precetto esecutivo non è dunque sensato doversi attendere la notificazione di una decisione di rigetto dell'opposizione da parte dell'autorità. Il Tribunale federale ha quindi sancito che in detto caso particolare la finzione della notificazione non è applicabile (cfr. decisioni del Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.1, 5A_710/2010 e 5A_738/2010 del 28 gennaio 2011 consid. 3.1 con rinvii; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1545/2006 del 30 aprile 2008 consid. 5.2 con rinvii).

3.2.7 Nel caso che qui ci occupa, dove l'AFC - quale autorità abilitata a determinate condizioni, alla stessa stregua di una cassa malati o della Billag AG, a rigettare l'opposizione interposta dal contribuente al precetto esecutivo (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) - ha emanato una decisione di rigetto dell'opposizione, non vi è ragione alcuna di scostarsi dalla sopracitata giurisprudenza. Poiché di fatto il ricorrente ha interposto opposizione al precetto esecutivo dell'AFC, esso non doveva aspettarsi la notificazione da parte di quest'ultima di una decisione di rigetto, di modo che la finzione della notificazione non è in casu applicabile (cfr. consid. 3.2.6 del presente giudizio).

3.3
Tenuto conto di quanto precede, rimane ora da accertare la data alla qua-le è avvenuta la notificazione della decisione in questione.

3.3.1 Al riguardo, l'AFC sostiene che la decisione 8 ottobre 2009 sarebbe stata trasmessa al ricorrente per invio raccomandato in data 8 ottobre 2009. Il tentativo di notificazione sarebbe risultato infruttuoso, di modo che la Posta avrebbe emesso in data 9 ottobre 2009 un invito a ritiro. Poiché l'invio sarebbe giunto al punto di ritiro il 10 ottobre 2009, il termine di giacenza di 7 giorni sarebbe iniziato a decorrere l'11 ottobre 2009 al più tardi e giunto a termine il 17 ottobre 2009 al più tardi. Tenuto conto della finzione della notificazione - a suo dire qui applicabile poiché il ricorrente interponendo opposizione al precetto esecutivo doveva attendersi la notificazione di una decisione di rigetto - il termine di reclamo di 30 giorni sarebbe iniziato a decorrere il 18 ottobre 2009, espirando il 16 novembre 2009. Il reclamo 23 novembre 2009 sarebbe pertanto manifestamente tardivo (cfr. decisione impugnata, considd. 12-15; risposta 1° luglio 2010, consid. 1). A comprova di ciò, l'AFC ha altresì prodotto, congiuntamente alla propria risposta 1° luglio 2010, l'estratto "Track & Trace" (cfr. doc. 3) concernente verosimilmente il suddetto invio raccomandato. Essa spiega altresì che, poiché il ricorrente non avrebbe ritirato l'invio raccomandato, la Posta glie lo avrebbe rinviato il 20 ottobre 2009. Con scritto 30 ottobre 2009, l'AFC avrebbe dunque ritrasmesso al ricorrente la suddetta decisione tramite posta semplice, indicando che la stessa le sarebbe stata intimata il 17 ottobre 2009 e che il termine di reclamo sarebbe iniziato a decorrere alla fine del termine di giacenza (cfr. doc. 4 e doc. B; decisione impugnata, consid. 14; risposta 1° luglio 2010, consid. 3). A suo avviso, anche se il termine di reclamo fosse stato calcolato a partire dal giorno seguente il rinvio della decisione (il 21 ottobre 2009), il reclamo sarebbe comunque risultato tardivo in quanto, in tali circostanze, il termine sarebbe scaduto il 19 novembre 2009 (cfr. risposta 1° luglio 2010, consid. 4).

3.3.2 Dal canto suo, il ricorrente sostiene invece che l'AFC avrebbe commesso un errore di calcolo del termine d'impugnazione della predetta decisione. A suo avviso, l'AFC avrebbe infatti erroneamente calcolato la decorrenza del termine di reclamo dalla data del timbro apposto sulla decisione, ritenendola come data d'intimazione, cioè presunto invio. Poiché secondo lui la raccomandata sarebbe giunta all'ufficio postale di C._______ il 17 ottobre 2009 come attestato dal doc. B, tenuto conto del termine di giacenza a partire da quella data, il suo reclamo 23 novembre 2009 risulterebbe pertanto tempestivo. In tali circostanze, la decisione di non entrata in materia dell'AFC costituirebbe un indebito diniego di giustizia materiale e sarebbe arbitraria, ledendo in modo crasso le norme procedurali sul calcolo dei termini (cfr. ricorso 30 aprile 2010, pag. 2 punti 4-5).

3.3.3 In concreto, dagli atti dell'incarto - in particolar modo dall'estratto "Track & Trace" prodotto dall'AFC (cfr. doc. 3) - risulta che la decisione 8 ottobre 2009 è stata trasmessa mediante invio raccomandato l'8 ottobre 2009. Emerge poi, che detto invio non ha potuto essere intimato diretta-mente al ricorrente, di modo che la Posta ha emesso un invito a ritiro in data 9 ottobre 2009. L'invio è giunto al punto di ritiro il 10 ottobre 2009. Risulta altresì che il ricorrente non ha ritirato l'invio raccomandato nel termine di giacenza di 7 giorni. Come visto poc'anzi (cfr. consid. 3.2.7 del presente giudizio), la finzione della notificazione non è in casu applicabile, in quanto il ricorrente non doveva attendersi a ricevere una decisione da parte dell'AFC. In tali circostanze, si deve pertanto concludere che la no-tificazione di detta raccomandata - contrariamente a quanto asserito dall'AFC - non è avvenuta l'ultimo giorno del termine di giacenza. Difettandone una valida notificazione, è dunque a torto che l'AFC ha calcolato il termine di reclamo a partire dal 18 ottobre 2009, data da lei considerata quale giorno seguente la scadenza del termine di giacenza di sette giorni.

Non le giova poi invocare il proprio scritto 30 ottobre 2009, con cui essa sostiene d'aver rinviato per posta semplice la propria decisione 8 ottobre 2009 al ricorrente, indicandogli nel contempo che l'intimazione della stessa sarebbe avvenuta per raccomandata in data 17 ottobre 2009. In effetti, le indicazioni ivi contenute sono prive di conseguenze giuridiche, in quanto dal momento che il primo tentativo di notificazione della decisione è risultato infruttuoso, la stessa - fino a quando non è stata effettivamente notificata al ricorrente - non era opponibile a quest'ultimo e pertanto non poteva determinare il decorso del termine di reclamo (cfr. Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.8.5, pag. 356; Jean-Maurice Frésard, in: Bernard Cor-boz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 22 ad art. 49
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti.
LTF).

Date le circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione litigiosa è stata validamente notificata al ricorrente soltanto a seguito del secondo tentativo di notificazione eseguito dall'AFC mediante scritto 30 ottobre 2009. Poiché dagli atti dell'incarto risulta che l'AFC ha ritrasmesso la propria decisione il 30 ottobre 2009 (cfr. doc. 4) - fatto peraltro non contestato dal ricorrente - appare infatti verosimile che quest'ultimo l'abbia ricevuta nella sua sfera d'influenza al più presto il 31 ottobre 2009. La notificazione della decisione va dunque considerata come avvenuta al più presto a detto momento, di modo che il termine di reclamo di 30 giorni è iniziato a decorrere al più presto il 1° novembre 2009 (cfr. DTF 117 V 131 con-sid. 4b). Ne discende che il reclamo 23 novembre 2009 era tempestivo, di modo che l'AFC doveva entrare nel merito al riguardo. Poco importa dun-que che il ricorrente abbia calcolato il termine di reclamo, tenendo conto del termine di giacenza di 7 giorni a partire dal 17 ottobre 2009, data indicata dall'AFC nello scritto 30 ottobre 2009 come momento in cui sarebbe avvenuta l'intimazione della raccomandata.

In definitiva, tenuto conto di quanto precede, la decisione qui impugnata va annullata e gli atti rinviati all'AFC affinché la stessa emani una nuova decisione ed entri nel merito del reclamo 23 novembre 2009 interposto dal ricorrente nei confronti della sua precedente decisione 8 ottobre 2009.

4.

Visto l'esito della procedura, nessuna spesa processuale è messa a carico del ricorrente e dell'autorità inferiore (art. 63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). L'anticipo spese di fr. 700.-- versato dal ricorrente gli verrà quindi restituito integralmente.

Giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).

Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 8 marzo 2010 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è annullata. Gli atti dell'incarto sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi del presente giudizio.

2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 700.-- versato dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà integralmente restituito. A tal fine, il ricorrente è invitato a comunicare al Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il versamento.

3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario),

- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Markus Metz Sara Friedli
i.a. Frida Andreotti, cancelliera

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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