SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
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1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964205 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
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1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
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1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 1 Scopo e oggetto - (art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) |
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1 | La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l'esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all'obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale). |
2 | Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione - 1 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42 |
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1 | Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42 |
2 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.43 |
3 | Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza: |
a | quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera; |
b | quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
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1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964205 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
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1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
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1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 1 Scopo e oggetto - (art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) |
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1 | La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l'esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all'obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale). |
2 | Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale. |
SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
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1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 116c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 - (art. 41a cpv. 1 LPers) |
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1 | Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore381. |
2 | All'inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell'articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l'articolo 88h, un'indennità unica equivalente ai tre quarti dell'ultimo salario annuo:382 |
a | gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d'età; |
b | gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d'età. |
3 | Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d'età percepiscono con il loro ultimo salario un'indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo. |
4 | L'indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP383 o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta. |
5 | L'articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.384 |
SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
|
1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
|
1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 116c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 - (art. 41a cpv. 1 LPers) |
|
1 | Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore381. |
2 | All'inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell'articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l'articolo 88h, un'indennità unica equivalente ai tre quarti dell'ultimo salario annuo:382 |
a | gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d'età; |
b | gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d'età. |
3 | Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d'età percepiscono con il loro ultimo salario un'indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo. |
4 | L'indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP383 o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta. |
5 | L'articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.384 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 17a Tempo di lavoro, vacanze e congedi - 1 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. |
|
1 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. |
2 | Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali. |
3 | I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all'articolo 128 numero 3 CO58. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 17a Tempo di lavoro, vacanze e congedi - 1 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. |
|
1 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. |
2 | Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali. |
3 | I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all'articolo 128 numero 3 CO58. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
|
1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964205 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
|
1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 115 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) - (art. 37 LPers) |
|
a | articolo 4: sviluppo del personale e formazione; |
b | articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; |
c | articolo 24: luogo di lavoro, mobilità e impiego all'estero; |
d | articolo 37: stipendio iniziale; |
e | articolo 48: indennità speciali; |
ebis | articolo 60a: riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione; la deroga può concernere soltanto gli impiegati per i quali una riduzione del tasso di occupazione è impossibile per motivi di servizio; |
f | articolo 64: tempo di lavoro; |
g | articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; |
h | articolo 67: vacanze; |
i | articolo 72: spese; |
j | articolo 102: responsabilità penale. |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
|
1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
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1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
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1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
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1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
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1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
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1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil) OPers-mil Art. 19 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro - 1 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
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1 | Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
2 | Non è possibile utilizzare alloggi situati all'estero. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
|
1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
|
1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
|
1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
|
1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
|
1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
|
1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
|
1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
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1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
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1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964205 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario - (art. 17a LPers)216 |
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1 | In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario. |
2 | Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3 | Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite. |
3bis | Se l'impiegato ha prestato tempo di lavoro che l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l'impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.217 |
4 | Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.218 |
5 | Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: |
a | al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; |
b | al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore. |
6 | Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF. |
7 | Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.219 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
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1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64a Forme di lavoro flessibili - (art. 17a LPers) |
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1 | Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro. |
2 | I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali. |
3 | Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.207 |
4 | Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.208 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro - 1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
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1 | I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi: |
a | per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3 non appena: 15 |
a1 | si dimettono dalla loro funzione, |
a2 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore, |
a3 | sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil17), |
a4 | ... |
b | per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena: |
b1 | si dimettono dalla loro funzione, |
b2 | il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni, |
b3 | sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore; |
c | per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:19 |
c1 | si dimettono dalla loro funzione, |
c2 | lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili, |
c3 | la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni, |
c4 | le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |