OG dar (Erw. 1 d).
OG schliesst es aus, dass eine Verletzung dieser Übereinkunft mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden kann; zulässig ist dagegen die staatsrechtliche Beschwerde (Erw. 1 b).
OG (consid. 1 d).
OG esclude che una violazione della Convenzione summenzionata possa essere fatta valere con ricorso di diritto amministrativo; ammissibile è invece il ricorso di diritto pubblico (consid. 1 b).
OG, espressamente invocato, il gravame è fondato quindi anche sulla lett. c di quel disposto. Secondo tale norma il ricorso di diritto pubblico è ammissibile per la violazione di trattati internazionali, a meno che si tratti della violazione delle loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale. Codesta condizione negativa è adempiuta, poichè l'assistenza giudiziaria in genere, e quella in materia penale in particolare, fanno parte del diritto internazionale pubblico [Annuaire Suisse du Droit International (ASDI) XIX, 1962, p. 136 o Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) 1957, 13; RU 95 II 378, 96 I 390, 98 I 229]. Anteriormente alla riforma dell'OG, entrata in vigore il 10 ottobre 1969, la giurisprudenza del Tribunale federale aveva a più riprese rilevato che il ricorso di diritto pubblico costituiva l'unica via aperta per censurare la violazione di norme di trattati internazionali che non fossero di diritto civile o penale (cfr. RU 95 II 378 consid. 2, 95 I 166/67 consid. 1, 96 I 390 consid. 1). Dopo la riforma dell'OG e l'introduzione della PAF lo stesso principio è stato implicitamente ammesso in RU 98 Ia 229 consid. 2 a, con riferimento alla giurisprudenza surriferita. Il problema di sapere se la riforma abbia aperto altre vie, rispetto alle quali in virtù dell'art. 84 cpv. 2
OG - applicabile in tutti i casi di ricorso delle lettere a-d del primo capoverso (BIRCHMEIER, ad art. 84
OG, V, 1a) - il ricorso di diritto publico appaia come rimedio sussidiario, non è stato posto.
e 98
lett. g OG). Secondo la dottrina (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 505 e 480; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 132 ss.), la nozione di diritto federale di cui all'art. 104
lett. 1 OG dev'essere intesa in senso lato: essa comprende quindi anche il diritto e le convenzioni internazionali. Di per sè, l'art. 104
OG non fa quindi ostacolo all'ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo per violazione di norme di diritto pubblico contenute in trattati internazionali. b) Nel caso concreto al ricorso di diritto amministrativo fa ostacolo però la norma dell'art. 100 lett. f
OG. Secondo questa disposizione il ricorso di diritto amministrativo è escluso, oltre che nei casi d'estradizione, contro le decisioni "in materia di procedimento penale" ("auf dem Gebiete der Strafverfolgung"). Nel novero di quest'ultime cadono anche quelle che concernono l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (cosiddetta "kleine Rechtshilfe in Strafsachen"). Poichè nella fattispecie l'art. 100 lett. f
OG impedisce comunque la possibilità di formare un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, può rimanere aperta la questione generale di sapere se, in assenza di una norma analoga, tale ricorso sia dato contro le decisioni cantonali rese in applicazione di trattati internazionali. c) Resta da vedere se, escluso il ricorso di diritto amministrativo, la violazione della Convenzione non debba per avventura farsi valere col ricorso al Consiglio federale, a'sensi dell'art. 73, cpv. 1 lett. c PAF. Secondo tale norma il ricorso al Consiglio federale contro decisioni rese in ultima istanza cantonale è dato - ove sia, come in casu, escluso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 74, lett. 1 PAF) - per violazione di "altre disposizioni federali che non siano di diritto privato o di diritto penale". Se al termine di "disposizioni federali" si desse lo stesso senso lato come al termine di "diritto federale" di cui all'art. 104
OG, si dovrebbe concludere che le censurate violazioni della Convenzione europea dovrebbero formar oggetto di ricorso al Consiglio federale. A codesta interpretazione fanno però ostacolo argomenti tratti dal testo
. OG. Egli non ha manifestato l'intenzione di sovvertire il riparto delle competenze anteriormente vigente tra Consiglio federale, da un canto, e Tribunale federale, dall'altro. Semmai, egli ha esteso le competenze del Tribunale federale e ridotto quelle del Consiglio federale, come lo dimostrano le eccezioni a favore della giurisdizione del Tribunale federale introdotte con il secondo capoverso dell'art. 73 PAF, più largo del corrispondente cpv. 2 dell'art. 125 v
. OG. Da ultimo - e l'argomento è decisivo - la competenza del Tribunale federale a giudicare dei ricorsi di privati per violazione di trattati internazionali trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 113 cpv. l'cifra 3 CF, alla luce del quale la legislazione deve essere interpretata. È vero che il capoverso 2 dell'art. 113
CFP riserva espressamente "le contestazioni amministrative da precisarsi nella legislazione federale". Ma tale riserva, che per i trattati internazionali era sciolta prima della riforma dell'OG dall'art. 125 cpv. 1 lett. c
v. OG, è oggi sciolta soltanto dall'art. 73 cpv. 1 lett. b PAF (cfr. BURCKHARDT, Commento ad art. 113 CF, D, p. 787/88; cfr. inoltre la sentenza non pubblicata del 20 giugno 1956 in re Kreis Lörrach c. Aeschbach, consid. 1). Si deve quindi concludere che, come non cadono sotto l'art. 73, cpv. 1, lett. c le disposizioni costituzionali, cosi non vi cadono neppure i trattati internazionali. d) La dottrina ed anche la giurisprudenza del Consiglio federale ammettono che gli interessati possano rivolgersi a quest'ultimo mediante una denunzia ("Aufsichtsbeschwerde",
OG.
OG. Certo, la Convenzione regola i rapporti fra gli Stati contraenti nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, e crea direttamente obblighi e diritti soltanto per gli Stati. Tuttavia, se l'applicazione del trattato comporta l'imposizione di obblighi a privati, lesi nei loro interessi giuridicamente protetti, questi debbono poter insorgere contro la decisione resa in violazione della norma del trattato (RU 93 I 167, 98 I 230). Il requisito della lesione è indubbiamente dato per il Credito Svizzero, privato della possibilità di disporre del deposito effettuato alla società X. b) Ci si può invero chiedere se l'interesse del Credito Svizzero sia ancora attuale. Risulta infatti dagli atti che, con sentenza del 22 marzo 1972 (anteriore, quindi, all'impugnata decisione) il Pretore di Milano, statuendo nel merito, dopo aver condannato a pene privative della libertà i tre imputati per titolo di truffa, ha revocato, con altri, anche il decreto di sequestro delle somme depositate presso il Credito Svizzero. Quel magistrato, tuttavia, ha ordinato che codeste comme siano lasciate "nella libera disponibilità della società X". Si deve quindi ritenere che,
OG, da cui non deriverebbe al ricorrente danno irreparabile. L'eccezione è infondata. La limitazione d'impugnabilità dettata dall'art. 87
OG concerne soltanto i ricorsi per violazione dell'art. 4 CF. Per violazione degli altri diritti costituzionali e dei trattati anche le decisioni incidentali possono esser impugnate, quand'anche non siano fonte di danno irreparabile. Se deve entrare nel merito per una di queste censure, il Tribunale federale esamina in simili casi, per ragioni d'economia di giudizio, anche le censure tratte dalla violazione dell'art. 4 CF, rinunciando alla limitazione posta dall'art. 87
OG (RU 95 I 493 consid. 1; 96 I 463 consid. 2, 565 consid. 1), purchè, beninteso, il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali sia adempiuto (RU 93 I 21 consid. 2 a). b) Non essendo per le censure di violazione di trattati e degli art. 58 e 59 CF richiesto l'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 2 e
3 OG), il ricorrente può sollevare nuove censure di fatto e di diritto (RU 98 I 230 consid. 2 a; 93 I 167, 281). La censura di violazione dell'art. 31 CF è nuova: anch'essa è tuttavia ricevibile, poichè - come non è contestato - la Corte cantonale possedeva libera cognizione ed era tenuta d'applicare d'ufficio il diritto (RU 91 I 132 consid. 5). Con questa censura si confonde quella di violazione dell'art. 4 della Costituzione ticinese (garanzia della libertà di commercio), che non ha portata propria. Quanto alla cognizione del Tribunale federale, essa è libera, fuorchè per quanto riguarda la censura di arbitraria applicazione del diritto cantonale (per i trattati internazionali cfr. RU 96 I 390 consid. 1; 98 I 230 consid. 2 a).
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IR 0.632.314.891.1 Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 2004 zwischen der Schweiz und Libanon (mit Anhängen) Art. 2 |
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| Libanon gewährt die Zollkonzessionen für Landwirtschaftsprodukte mit Ursprung in der Schweiz nach Anhang 1. Die Schweiz gewährt die Zollkonzessionen für Landwirtschaftsprodukte mit Ursprung in Libanon nach Anhang 2. | ||||||
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| Libanon gewährt die Zollkonzessionen für Landwirtschaftsprodukte mit Ursprung in der Schweiz nach Anhang 1. Die Schweiz gewährt die Zollkonzessionen für Landwirtschaftsprodukte mit Ursprung in Libanon nach Anhang 2. | ||||||
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| Die Ursprungsregeln und die Verwaltungszusammenarbeit, die auf dieses Abkommen Anwendung finden, sind in Anhang 3 aufgeführt. | ||||||
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