SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
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1 | Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
2 | Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
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1 | Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
2 | Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
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1 | Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore. |
2 | Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 717 - 1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
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1 | Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
2 | Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 661 - Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 661 - Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 661 - Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 134 - 1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: |
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1 | La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: |
1 | per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli; |
2 | per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace; |
3 | per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio; |
3bis | per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata; |
4 | per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro; |
5 | finché il debitore abbia l'usufrutto del credito; |
6 | finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale; |
7 | per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario; |
8 | durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto. |
2 | Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue. |
3 | Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 728 - 1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
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1 | Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.610 |
1ter | Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003611 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.612 |
2 | La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine. |
3 | Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 933 - Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev'essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all'alienante senza facoltà di disporne. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 3 - 1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
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1 | Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
2 | Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 3 - 1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
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1 | Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
2 | Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 3 - 1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
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1 | Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
2 | Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 934 - 1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.672 |
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1 | Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.672 |
1bis | Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003673 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell'ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.674 |
2 | Se la cosa è stata acquistata all'asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato. |
3 | Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede. |