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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 109 |
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| La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso. | ||||||
| Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli. | ||||||
| La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 111 [1] |
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| Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute. | ||||||
| Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 281; FF 2008 16671683). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 121 |
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| Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge. | ||||||
| Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile. | ||||||
| Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 121 |
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| Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge. | ||||||
| Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile. | ||||||
| Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 256 [1] |
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| La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: | ||||||
| dal marito; | ||||||
| dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. | ||||||
| L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. | ||||||
| L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998 [2] sulla medicina della procreazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] RS 810.11 [3] Nuovo testo giusta l'art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||