|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 643 |
||||||
| La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa. | ||||||
| Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ... [1] | ||||||
| L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | ||||||
| [1] Per. abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 643 |
||||||
| La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
| La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa. | ||||||
| Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ... [1] | ||||||
| L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | ||||||
| [1] Per. abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 45 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data dello statuto; | ||||||
| se limitata, la durata della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; | ||||||
| nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; | ||||||
| nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; | ||||||
| se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; | ||||||
| i membri del consiglio di amministrazione; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare; | ||||||
| se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2); | ||||||
| se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; | ||||||
| l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; | ||||||
| la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; | ||||||
| in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [6]; | ||||||
| un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: [8] | ||||||
| il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| ... | ||||||
| la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; | ||||||
| il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [5] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [6] RS 957.1 [7] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [8] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [9] Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [10] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
||||||
| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 46 [1] Notificazione e documenti giustificativi |
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| Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. | ||||||
| Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); | ||||||
| l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); | ||||||
| lo statuto modificato; | ||||||
| la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); | ||||||
| in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; | ||||||
| se del caso, il prospetto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: | ||||||
| i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; | ||||||
| l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); | ||||||
| nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. | ||||||
| Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 621 [1] |
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| Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi. | ||||||
| Esso può essere espresso nella moneta estera più importante per l'attività dell'impresa. All'atto della costituzione deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, questa deve essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti. Il Consiglio federale stabilisce quali monete sono ammesse. | ||||||
| L'assemblea generale può decidere di cambiare, all'inizio di un esercizio, la moneta in cui è espresso il capitale azionario. In tal caso il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto. Accerta che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempiute e specifica il corso di conversione applicato. Le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||