SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 512.271 Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) OSVM Art. 2 Membri del servizio di volo militare - 1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
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1 | Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati. |
2 | Sono considerati membri del servizio di volo: |
a | i piloti militari, in particolare: |
a1 | piloti militari di professione, |
a2 | piloti militari di milizia; |
b | i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; |
c | gli operatori di bordo, in particolare: |
c1 | operatori di bordo di professione, |
c2 | operatori di bordo di milizia, |
c3 | operatori FLIR di professione, |
c4 | fotografi di bordo di professione. |
3 | Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute: |
a | esploratori paracadutisti di professione; |
b | esploratori paracadutisti di milizia; |
c | membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera; |
d | insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti. |
4 | Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: |
a | gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: |
a1 | piloti di ricognitori telecomandati di professione, |
a2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; |
b | gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: |
b1 | piloti di ricognitori telecomandati di milizia, |
b2 | operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 20 - Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. |