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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 3 |
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| Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione. | ||||||
| Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni. [1] | ||||||
| Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 91 |
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| Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per parare a disordini già in atto o imminenti che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché a situazioni di emergenza sociale. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 37 |
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| Il Cantone e i Comuni provvedono all'ordine pubblico e alla sicurezza. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 3 |
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| Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione. | ||||||
| Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni. [1] | ||||||
| Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 25 |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge. | ||||||
| Chiunque sia privato della libertà dev'essere senza indugio informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di esigere che i suoi congiunti siano avvisati appena possibile. | ||||||
| Chiunque sia arrestato dalla polizia in quanto sospettato di aver commesso un reato dev'essere sentito quanto prima da un'autorità giudiziaria, che si pronuncerà sul mantenimento o meno dell'arresto. Se l'arresto è mantenuto, l'arrestato ha il diritto di essere giudicato entro congruo termine o altrimenti di essere rimesso in libertà. | ||||||
| Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di: | ||||||
| farsi assistere da un legale e comunicare liberamente con lui; | ||||||
| far controllare in un procedimento giudiziario semplice e rapido se la privazione della libertà sia legale o giustificata. | ||||||
| Se la privazione della libertà si rivela illegale o ingiustificata, l'ente pubblico deve all'arrestato pieno risarcimento del danno patito ed eventualmente un'indennità a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione delle garanzie di cui ai capoversi da 1 a 3 è in ogni caso inammissibile. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 27 |
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| I diritti fondamentali hanno valenza nell'intero ordinamento giuridico. | ||||||
| Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali e contribuisce ad attuarli. | ||||||
| I diritti fondamentali valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti. | ||||||
| Se capaci di discernimento, i minori e gli interdetti possono far valere autonomamente i diritti inerenti alla loro personalità. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 37 |
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| Il Cantone e i Comuni provvedono all'ordine pubblico e alla sicurezza. | ||||||