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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 971 |
||||||
| In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice. | ||||||
| Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 972 |
||||||
| Pronunciato l'ammortamento, chi l'ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo. | ||||||
| Del resto, la procedura d'ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
||||||
| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 971 |
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| In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice. | ||||||
| Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 972 |
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| Pronunciato l'ammortamento, chi l'ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo. | ||||||
| Del resto, la procedura d'ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
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| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 971 |
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| In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice. | ||||||
| Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 977 |
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| All'ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore. | ||||||
| Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d'ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
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| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 971 |
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| In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice. | ||||||
| Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
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| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
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| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima. | ||||||
| L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 971 |
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| Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima. | ||||||
| L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 971 |
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| Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima. | ||||||
| L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 983 |
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| Qualora il giudice reputi che l'istante ha reso verosimili il possesso e la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato, sotto comminatoria dell'ammortamento; il termine dev'essere di sei mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 985 |
||||||
| Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione. | ||||||
| Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 986 |
||||||
| Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti. | ||||||
| L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno. | ||||||
| Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1074 |
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| Se il portatore della cambiale è sconosciuto, può essere chiesto l'ammortamento del titolo. | ||||||
| Chi chiede l'ammortamento deve rendere verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale e produrre una copia di questa o indicarne il tenore essenziale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1079 |
||||||
| Se nel termine fissato la cambiale non è prodotta al giudice, questi la dichiara annullata. | ||||||
| Dopo l'annullamento l'istante può esercitare ancora l'azione cambiaria contro l'accettante. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 985 |
||||||
| Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione. | ||||||
| Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1073 |
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| Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all'istante un congruo termine per proporre l'azione di rivendicazione. | ||||||
| Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice toglie il divieto fatto al trattario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1078 |
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| Quando la cambiale sia prodotta, il giudice assegna all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione. | ||||||
| Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce la cambiale e toglie il divieto di pagamento fatto al trattario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 979 |
||||||
| Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore. | ||||||
| Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore. | ||||||
| Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 986 |
||||||
| Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti. | ||||||
| L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno. | ||||||
| Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 981 |
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| L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo. | ||||||
| Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 986 |
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| Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti. | ||||||
| L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno. | ||||||
| Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 986 |
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| Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti. | ||||||
| L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno. | ||||||
| Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento. | ||||||