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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 53 |
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| Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 950 [1] |
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| Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||