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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 1 Oggetto e scopo |
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| La presente ordinanza disciplina, nell'ambito del diritto privato e della misurazione ufficiale, i requisiti tecnici e la procedura per la creazione di: [1] | ||||||
| atti pubblici in forma elettronica, compresi gli estratti, le conferme e le attestazioni in forma elettronica da registri pubblici; | ||||||
| autenticazioni elettroniche di copie e di firme; | ||||||
| autenticazioni di stampe di documenti elettronici. | ||||||
| Ha lo scopo di assicurare che gli atti pubblici in forma elettronica siano altrettanto sicuri di quelli cartacei e di permetterne lo scambio tra diversi sistemi informatici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||