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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 511 |
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| Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. | ||||||
| La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 511 |
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| Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. | ||||||
| La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 483 |
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| Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa. | ||||||
| Si considera come istituzione d'erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l'intera successione od una frazione di essa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 511 |
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| Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. | ||||||
| La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima. | ||||||