S. 351 / Nr. 61 Erbrecht (i)

BGE 56 II 351

61. Estratto dalla sentenza 4 dicembre 1930 della II a sezione civile nella
causa Ospedale civico di Lugano contro Ticino.


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Regeste:
Testamento olografo nel quale si «raccomanda» alla persona istituita erede di
devolvere, venuta a morte, quanto resti dell'eredità a determinati enti,
gravandoli di determinati legati. - Con testamento pure olografo l'erede
lascia la successione raccolta a questi enti quali eredi universali, ma non fa
menzione di legati a loro carico. - Azione di un preteso legatario verso gli
eredi universali. - La questione dell'interpretazione della volontà del
testatore è di diritto e soggiace all'esame del Tribunale federale. - Il CCS
non considera disposizione testamentaria sufficiente il riferimento ad altro
documento, che non sia esso pure un atto di ultima volontà dello stesso
testatore. - Azione respinta.

Ritenuto in linea di fatto:
A. - Con testamento olografo 28 gennaio 1916 Carlo Maggi fu Antonio in
Mendrisio istituiva sua erede universale la domestica Antonia Bisi Il
testamento proseguiva: Non obbligo, ma raccomando semplicemente alla mia erede
universale di transmettere in eredità alla mia morte quanto
potrà sussistere allora della mia piccola sostanza... agli ospedali: Civico di
Lugano, San Giovanni di Bellinzona e La Carità, in Locarno, in parti uguali. U
disponente aggiungeva: Se i tre predetti ospedali avranno potuto raggiungere
questa mia credità alla morte della Bisi, essi dovranno immediatamente
versare, in parti uguali ed in solido, a titolo di legato: 4000 fchi. alla
Clinica luganese di Moncucco, altrettanto all'ospedale di Santa Maria in
Acquarossa e pari somma al Sanatorio del Gottardo in Ambri-Piotta. Per il caso
che la Bisi venisse a premorire, Maggi-istituiva suoi eredi universali i tre
ospedali precitati obbligandoli al soddisfacimento, in via solidale ed in
parti uguali, dei legati nominati.
B. - Maggi essendo premorto, la Bisi ne raccolse l'eredità. Il giorno 8 maggio
1926 veniva essa pure a morire. Con testamento olografo del 6 giugno 1920
aveva disposto:

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«In ossequio alla volontà ed ai desideri espressi nel suo testamento 28
gennaio 1916 del defunto mio padrone sig. Carlo Maggi ...io...dichiaro di
prendere le seguenti disposizioni di ultima volontà:
1. Chiamo e nomino miei eredi generali in parti eguali fra di loro l'Ospedale
Civico di Lugano, l'Ospedale di S. Giovanni di Bellinzona e l'Ospedale La
Carità di Locarno.»
C. - I tre ospedali accettarono e raccolsero l'eredità della Bisi e pagarono i
legati di 4000 fchi. alla Clinica Luganese di Moncucco ed altrettanti
all'Ospedale di Santa Maria in Acquarossa, ma si rifiutarono di versare il
legato di pari somma al Sanatorio del Gottardo, il quale, nel frattempo, con
istromento del 20 settembre 1919, era stato acquistato dallo Stato, che da
allora in poi lo gestì sotto la denominazione di «Sanatorio popolare». In
seguito lo Stato promosse esecuzione contro l'Ospedale civico di Lugano per il
pagamento del legato a favore del Sanatorio popolare di Ambri-Piotta e, contro
l'opposizione fatta dall'escusso, ottenne dal Pretore di Lugano-Città sentenza
di rigetto provvisorio, confermata il 15 marzo 1929 dal Tribunale di Appello.
D. - Con petizione 15 aprile 1929 l'Ospedale civico di Lugano proponeva al
Pretore di Lugano-Città l'azione dell'inesistenza del debito ai sensi
dell'art,. 83 op. 2 LEF. Contestava anzitutto la legittimazione attiva dello
Stato a pretendere un legato, che, se pure valido, sarebbe stato istituito a
favore di altro ente, oggi scomparso, il Sanatorio del Gottardo ad
Ambri-Piotta. Nel merito si affermava: Non si tratta di un legato
fidecommissario a favore dell'antico Sanatorio in Ambri-Piotta, cioè di un
legato che Maggi avesse imposto all'erede universale istituito, per il caso in
cui questo raccogliesse l'eredità. Il testatore non ha gravato l'erede sua
futura d'un tale obbligo, ma le ha solo raccomandato di nominare alla sua
volta eredi universali gli Ospedali civici. di Locarno, Bellinzona e Lugano,
gravandoli dei legati. Per avere valida

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esistenza, questi legati avrebbero dovuto essere previsti nel testamento della
Bisi stessa. Ma questa seguì la raccomandazione del padrone solo nel senso che
istituì eredi universali i detti ospedali, senza gravarli dei legati. Di
conseguenza, non esiste titolo valido sul quale lo Stato possa assidere le sue
pretese.
E. -L'azione per inesistenza del debito fu respinta dalle due istanze
cantonali: dal Tribunale di Appello con sentenza del 28 giugno 1930.
Da questa sentenza, l'Ospedale civico di Lugano è ricorso al Tribunale
federale nei termini e modi di legge.
Considerando in diritto:
1.- A torto lo Stato del cantone Ticino, asserendosi successore nei diritti
dell'ente prefato, il Sanatorio del Gottardo in Ambri-Piotta, fa capo al
testamento del fu Carlo Maggi. Il solo titolo che potrebbe assistere la sua
pretesa dovrebbe trovarsi nel testamento della Bisi, il quale però si limitò a
istituire eredi universali gli ospedali civici di Lugano, Locarno e Bellinzona
e di legati a favore del Sanatorio del Gottardo o di altri enti non fà parola.
Il testamento Maggi conteneva solo una raccomandazione alla Bisi in merito
all'istituzione di eredi ed alla costituzione di legati, lasciandola libera di
ossequiarla. Non può quindi essere questione di un'istituzione fiduciaria con
obbligo di legato fiduciario (art. 488
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 488 - 1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern.
1    Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern.
2    Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden.
3    Die gleichen Bestimmungen gelten für das Vermächtnis.
CC), che il Maggi avesse imposto alla
Bisi per il caso in cui essa conseguisse la sua eredità. Questa semplice
raccomandazione non aveva valore giuridico e non poteva, come disposizione
d'ultima volontà del Maggi, diventare essa stessa generatrice d'effetti
giuridici per il solo motivo che in seguito la Bisi dichiaro di ossequiarla.
Non poteva acquistare valore giuridico che come disposto testamentario della
Bisi stessa. E questa l'accolse nel testamento solo in merito all'istituzione
dei tre ospedali come eredi, che non furono gravati da nessun legato.
2.- Il Tribunale di Appello ritiene, che riferendosi al testamento Maggi, la
testatrice Bisi avesse inteso far suoi

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anche i legati di cui à parola in quel testamento. Il convenuto condivide
questo modo di vedere e lo ritiene ammissione di fatto, la quale quindi
sfuggirebbe all'esame di questa Corte. Questa tesi è errata. Secondo la
costante pratica del Tribunale federale, l'interpretazione della volontà del
disponente è una questione concernente la interpretazione della disposizione
stessa: essa soggiace quindi al giudizio del Tribunale federale.
Nel caso in esame non occorre tuttavia scendere all'esame di questo quesito.
Ove pure si voglia ritenere che, secondo la tesi del convenuto la disponente
Bisi abbia inteso accogliere nel suo testamento la raccomandazione del Maggi
nel suo completo tenore (cioè compresi i legati), questa intenzione non
bastava per costituire valida disposizione mortis causa. Infatti, a differenza
del diritto comune (testamento mistico del diritto romano; DERNBURG, System
des römischen Rechts, Vol. II, p. 946 cifra 6), il CCS non considera come
valida disposizione testamentare il riferimento ad altro documento. I disposti
del CCS, art. 498 e seg. concernenti la forma dei testamenti non lasciano
dubbio, che la disposizione dev'essere contenuta nell'atto stesso d'ultima
volontà (nello stesso senso il diritto germanico, v. VON TUHR, parte generale
II 506, commento del codice germanico; ENNECCERUS, System des bürgerlichen
Rechts II, 3 p. 48). È bensì veto che, all'infuori del testamento, anche un
altro documento può servire come mezzo d'interpretazione d'una disposizione di
senso dubbio (RU 47 II p. 28); ma non è lecito riportarsi ad altro documento,
che non sia esso pure un atto di ultima volontà dello stesso testatore, per
aggiungere al costui testamento una disposizione che non contiene. Il che è
ovvio qualora si consideri, che le garanzie previste dalle diverse forme
testamentarie onde fissare solennemente la volontà del disponente, sarebbero
del tutto superflue, qualora fosse lecito determinare il contenuto del
testamento in base ad un altro documento qualsiasi. Nel caso in esame
quest'altro documento è bensì un testamento

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(testamento Maggi), ma non è un testamento della disponente (Bisi).
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 56 II 351
Data : 01. Januar 1930
Pubblicato : 04. Dezember 1930
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 56 II 351
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : Testamento olografo nel quale si «raccomanda» alla persona istituita erede di devolvere, venuta a...


Registro di legislazione
CC: 488
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 488 - 1 Il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito.
1    Il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito.
2    Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.
3    Le stesse regole valgono per i legati.
Registro DTF
56-II-351
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale • bellinzona • testamento olografo • testamento • decisione • istituto ospedaliero • azione • dubbio • cio • convenuto • de cujus • quesito • prolungamento • forma e contenuto • numero • decesso • ripartizione dei compiti • incarto • autorizzazione o approvazione
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