SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 149 - Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 150 - Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 6 Compiti - 1 La CENAL adempie i seguenti compiti in relazione a eventi rilevanti per la protezione della popolazione: |
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1 | La CENAL adempie i seguenti compiti in relazione a eventi rilevanti per la protezione della popolazione: |
a | funge da interlocutore della Confederazione per i comunicati provenienti dalla Svizzera e dall'estero; |
b | raccoglie dati e informazioni e li analizza; |
c | mette i dati e le informazioni a disposizione dei competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché dei gestori delle infrastrutture critiche; |
d | informa i centri di analisi della situazione degli altri ambiti della politica di sicurezza; |
e | avvisa e informa le organizzazioni internazionali e gli Stati limitrofi conformemente alla convenzione stipulata in materia di protezione della popolazione; |
f | assicura la comunicazione tra tutti gli organi, gli stati maggiori e i gestori di infrastrutture critiche interessati; |
g | assicura l'analisi integrata della situazione; |
h | segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli uffici interessati; |
i | mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione; |
j | riceve le richieste e le offerte di risorse che inoltra allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione come statuito all'articolo 4 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
2 | Può sostenere altri organi federali in altri ambiti della politica di sicurezza. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |