S. 57 / Nr. 10 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 77 I 57

10. Sentenza 14 febbraio 1951 nella causa Ficorilli.


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Regeste:
Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di
estradizione italo-svizzero.
Nozione di reato politico in senso relativo.
Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes; Art. 3 des
schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrages.
Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.
Art. 10 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22
janvier 1892 art. 3 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur
l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus, du 22 juillet 1868.
Notion du délit politique dit relatif.

A. - Con nota 4 novembre 1948 la Legazione d'Italia a Bernachiese
l'estradizione del cittadino italiano Fiorello Ficorilli, «condannato con
sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale,
passata in giudicato il 24 marzo 1948, alla pena della reclusione di anni
trenta quale responsabile, tra l'altro, di concorso nell'omicidio di tale
Janelli, consumato in territorio di Sassello il 27 dicembre 1944».
La domanda di estradizione era accompagnata da diversi allegati, tra i quali
si trovava una copia della suddetta sentenza che dichiara Fiorello Ficorilli
colpevole del reato di collaborazionismo (art. 5 del decreto legge
luogotenenziale 27 luglio 1914, No 159; art. 1 del decreto legge
luogotenenziale 22 aprile 1945, No 142 art. 51 del codice penale militare di
guerra) nonché del reato di omicidio (art. 575 e 62 bis del codice penale).
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia chiese al Governo italiano
informazioni complementari sulle circostanze in cui il tenente Janelli era
stato ucciso. Infatti Ficorilli, interrogato dagli organi della polizia
ticinese (che su ordine dell'autorità federale l'avevano provvisoriamente
arrestato in vista dell'annunciata domanda di estradizione), aveva dichiarato
il 9 settembre 1948 che il tenente Janelli era stato ucciso in esecuzione
d'una condanna a morte pronunciata dal generale comandante

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la divisione San Marco. La Legazione italiana a Berna produce va quindi un
rapporto della Procura generale di Genova.
In virtù dell'art. 21
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 21 Hausierhandel, Wanderherden - 1 Der Hausierhandel mit Tieren ist verboten.50
1    Der Hausierhandel mit Tieren ist verboten.50
2    Der Bundesrat kann das Treiben von Wanderherden einschränkenden Bestimmungen unterwerfen oder verbieten.
della legge federale sull'estradizione (LFE) Ficorilli
fu invitato a pronunciarsi sulla domanda di estradizione presentata dal
Governo italiano. Egli venne interrogato il 10 ottobre 1949 e il 16 agosto
1950 ed ebbe a confermare di opporsi all'estradizione: a suo modo di vedere,
l'uccisione del tenente Janelli non era un reato di diritto comune, poiché il
movente doveva considerarsi come politico.
B. - Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, fondandosi sugli art. 10
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 10 - 1 Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1    Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1  die Behandlung der verseuchten oder seuchenverdächtigen oder ansteckungsgefährdeten Tiere;
2  die Abschlachtung oder Tötung und Entsorgung solcher Tiere;
3  die Entsorgung der Kadaver und Materialien, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Seuche sein können;
4  die Absonderung der verseuchten und seuchenverdächtigen Tiere, die Absperrung von Ställen, Gehöften, Weiden und Ortschaften für den Tierverkehr, die Desinfektion und die Einschränkung des Personen- und Warenverkehrs;
5  die Beobachtung seuchenverdächtiger Tiere;
6  das Verbot von Märkten, Ausstellungen, Tierversteigerungen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die Einschränkung oder das Verbot des Tierverkehrs oder der Freilandhaltung von Tieren;
7  die periodische Untersuchung der Tierbestände und die weiteren Massnahmen zur Gesunderhaltung der Tierbestände sowie die Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage;
8  die unentgeltliche Mithilfe des Tierhalters bei Bekämpfungsmassnahmen;
9  die Mitwirkung der Transportanstalten bei Bekämpfungsmassnahmen;
2    Der Bund kann:
a  den Verkehr mit Tieren und Tierprodukten in einem Gebiet einschränken, um die übrigen Landesteile vor der Verbreitung einer Tierseuche zu bewahren;
b  anordnen, dass die Massnahmen zur Ausrottung einer Tierseuche auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, sofern die landesweite Ausrottung kurzfristig nicht möglich ist oder nicht angestrebt wird;
c  Gebiete, in denen während einer bestimmten Zeit keine Tierseuche aufgetreten ist, als seuchenfrei erklären.30
3    Der Bundesrat kann zur Verhütung von Seuchen bei der Nutztierhaltung Vorschriften zur Betriebshygiene erlassen.31

cp. 2 e 23 LFE, ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per giudizio.
proponendo il rigetto nella domanda.
Su richiesta del Giudice delegato, il Ficorilli ha confermato di opporsi
all'estradizione, ma non ha domandato di essere nuovamente udito, di essere
patrocinato da un avvocato O di prendere visione del preaviso del Ministero
pubblico della Confederazione.
a) La tesi delle autorità italiane si riassume nei seguenti termini: Ficorilli
militava come tenente nelle truppe italiane dette neofasciste die alla fine
del 1944 erano di stanza nella regione di Savona-Varazze. ed erano incorporate
nella divisione San Marco. In siffatta qualità Ficorilli ha preso parte alla
lotta a mano armata contro i nuclei di partigiani di quella regione e in
particolare di Sassello. località a 20 km circa a nord di Savona. Nel
1944-1945 egli ha catturato e seviziato dei partigiani. ha ucciso o fatto
uccidere certi Drago e Ferretti ha ucciso o fatto uccidere dal soldato Gentile
il tenente Janelli nel dicembre 1944.
Secondo la sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona. Sezione
speciale, gli atti suddetti entrano nel novero delle operazioni militari e
costituiscono il reato di tradimento giusta l'art. 51 CPMG, tranne tuttavia
l'omicidio nella persona del tenente Janelli che è un reato

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di diritto comune e, come tale, punito in virtù dell'art. 575
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 10 - 1 Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1    Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1  die Behandlung der verseuchten oder seuchenverdächtigen oder ansteckungsgefährdeten Tiere;
2  die Abschlachtung oder Tötung und Entsorgung solcher Tiere;
3  die Entsorgung der Kadaver und Materialien, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Seuche sein können;
4  die Absonderung der verseuchten und seuchenverdächtigen Tiere, die Absperrung von Ställen, Gehöften, Weiden und Ortschaften für den Tierverkehr, die Desinfektion und die Einschränkung des Personen- und Warenverkehrs;
5  die Beobachtung seuchenverdächtiger Tiere;
6  das Verbot von Märkten, Ausstellungen, Tierversteigerungen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die Einschränkung oder das Verbot des Tierverkehrs oder der Freilandhaltung von Tieren;
7  die periodische Untersuchung der Tierbestände und die weiteren Massnahmen zur Gesunderhaltung der Tierbestände sowie die Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage;
8  die unentgeltliche Mithilfe des Tierhalters bei Bekämpfungsmassnahmen;
9  die Mitwirkung der Transportanstalten bei Bekämpfungsmassnahmen;
2    Der Bund kann:
a  den Verkehr mit Tieren und Tierprodukten in einem Gebiet einschränken, um die übrigen Landesteile vor der Verbreitung einer Tierseuche zu bewahren;
b  anordnen, dass die Massnahmen zur Ausrottung einer Tierseuche auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, sofern die landesweite Ausrottung kurzfristig nicht möglich ist oder nicht angestrebt wird;
c  Gebiete, in denen während einer bestimmten Zeit keine Tierseuche aufgetreten ist, als seuchenfrei erklären.30
3    Der Bundesrat kann zur Verhütung von Seuchen bei der Nutztierhaltung Vorschriften zur Betriebshygiene erlassen.31
CP.
L'estradizione è chiesta soltanto per questo reato ed appare giustificata.
b) Nelle sue deposizioni Ficorilli ha fornito le seguenti spiegazioni:
Tutti gli atti da lui commessi e contemplati dalla sentenza 12 marzo 1947
della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, sono atti che fanno parte
delle operazioni di guerra. I partigiani attaccavano le truppe neofasciste, le
quali naturalmente si difendevano. Il tenente Janelli, ufficiale nella stessa
divisione San Marco delle truppe neofasciste. aveva seguito un corso di
addestramento in Germania, poi disertò passando ai partigiani. Dopo aver
combattuto alcuni mesi coi partigiani, il tenente Janelli ritornò alle truppe
neofasciste. Il generale della divisione San Marco lo condannò a morte. Il
colonnello Sordi trasmise quest'ordine verbalmente e il Ficorilli fece
procedere a quest'esecuzione capitale ad opera del maresciallo Tronconi (e non
ad opera del soldato Gentile, come è detto erroneamente nella suddetta
sentenza). L'esecuzione del tenente Janelli ebbe luogo alla fine
d'un'operazione di rastrellamento di armi e di munizioni eseguita presso i
partigiani sulla scorta delle indicazioni fornite da Janelli. Ficorilli non ha
comandato in persona l'esecuzione di Janelli, ma ne aveva parlato al
maresciallo Tronconi e aveva approvato questa condanna a morte, perché Janelli
era un traditore. Il maresciallo Tronconi procedette a quest'esecuzione
capitale. Per salvare le apparenze, si fece credere che Janelli fosse stato
ucciso da un colpo dei partigiani egli fu quindi seppellito nel cimitero di
guerra della divisione San Marco. A torto quindi si pretende che trattasi d'un
reato di diritto comune. La sentenza suddetta è stata comunque prolata da un
tribunale di eccezione in virtù d'una legge eccezionale. La Corte di Assise di
Savona, Sezione speciale, doveva infatti giudicare soltanto i detenuti
politici.
La versione dei fatti data da Ficorilli ha trovato

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conferma nelle deposizioni di testimoni uditi davanti ad un notaio dopo la
sentenza della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale. Tuttavia, secondo
il teste Ogliasto, il tenente Janelli non sarebbe stato ucciso da Gentile,
come si afferma nella sentenza, e nemmeno da Tronconi, come assevera
Ficorilli, ma dal soldato Vigoni, un subordinato di Ficorilli. Costui era
stato trattato da i donnetta poiché non aveva avuto il coraggio di eseguire la
condanna a morte pronunciata dal generale. Pel teste Berardi l'esecuzione
sarebbe l'opera di Tronconi con la collaborazione di Vigoni.
C. - Il Ministero pubblico della Confederazione osserva nel suo preavviso
sostanzialmente quanto segue:
Il reato dell'art. 51 CPMG è un reato politico che non soggiace
all'estradizione. Per questo motivo il Governo italiano poggia la domanda
d'estradizione soltanto sull'omicidio nella persona del tenente Janelli che
sarebbe un crimine di diritto comune.
La Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, che ha giudicato Ficorilli,
non è un tribunale d'eccezione a norma dell'art. 9
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 9 Grundsatz - Bund und Kantone treffen alle Massnahmen, die nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und der Erfahrung angezeigt erscheinen, um das Auftreten und die Ausdehnung einer Tierseuche zu verhindern.
LFE. Non regge quindi
l'eccezione sollevata da Ficorilli a questo riguardo.
L'atto incriminato non ha carattere puramente militare giusta l'art. 11
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 11 Sorgfalts- und Meldepflicht - 1 Personen, die Tiere halten, betreuen, behandeln, Kontrollen in Tierbeständen durchführen oder sonst wie Zutritt zu Tierbeständen haben, müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Tiere keiner Gefährdung durch Tierseuchen ausgesetzt werden.
1    Personen, die Tiere halten, betreuen, behandeln, Kontrollen in Tierbeständen durchführen oder sonst wie Zutritt zu Tierbeständen haben, müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Tiere keiner Gefährdung durch Tierseuchen ausgesetzt werden.
2    Sie sind verpflichtet, den Ausbruch von Seuchen und seuchenverdächtige Erscheinungen unverzüglich einem Tierarzt, bei Bienenseuchen dem Bieneninspektor, zu melden und alle Vorkehren zu treffen, um eine Übertragung auf andere Tiere zu verhindern. Dieser Meldepflicht unterstehen auch amtliche Fachassistenten, Metzger, das Personal von Entsorgungsbetrieben sowie die Polizei- und Zollorgane.35
3    Für Tierärzte, Untersuchungsinstitute und Bieneninspektoren besteht eine Meldepflicht an die zuständige kantonale Stelle, welche die Meldung an die Kantons- und Gemeindebehörden weiterleitet. Tierärzte und Bieneninspektoren treffen unverzüglich alle notwendigen Massnahmen, um die Verschleppung der Seuche zu verhindern.
cp. 1
LFE.
Resta da indagare se l'omicidio nella persona del tenente Janelli è di diritto
comune oppure ha carattere politico. Pretendendo d'aver agito per ordine
superiore, Ficorilli invoca l'eccezione dell'art. 18 del codice penale
militare svizzero: il suo atto non sarebbe punibile in Isvizzera e non
potrebbe quindi dar luogo ad estradizione (art. 3
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 3 Kantonale Organisation, Kantonstierarzt, amtliche und nichtamtliche Tierärzte - Die Kantone organisieren den kantonalen und örtlichen seuchenpolizeilichen Dienst selbstständig unter Vorbehalt von Artikel 5 und der folgenden Bestimmungen:7
1  Jeder Kanton bezeichnet einen Kantonstierarzt und nach Bedarf weitere amtliche Tierärzte. Der Kantonstierarzt leitet die Tierseuchenpolizei unter Aufsicht der kantonalen Regierung.
2  Die nichtamtlichen Tierärzte sind verpflichtet, im Rahmen des Möglichen Aufträge zur Durchführung tierseuchenpolizeilicher Massnahmen zu übernehmen.
3  Die kantonale Organisation muss geeignet sein, die wirksame Durchführung dieses Gesetzes und der gestützt darauf erlassenen Vorschriften zu sichern.
cp. 1 LFE) di più, la
circostanza che Ficorilli avrebbe agito su ordine d'un superiore conferisce al
preteso reato il carattere di un reato politico in senso relativo. L'atto di
Ficorilli contro Janelli non è quindi diverso dagli altri atti contemplati
dalla sentenza e qualificati giuridicamente di atti politici in base all'art.
51 CPMG, pei quali l'estradizione non è stata chiesta. Si deve domandarsi se
Ficorilli

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abbia agito per ordine d'un suo superiore militare. La sentenza della Corte di
Assise di Savona, Sezione speciale, non risponde negativamente a questa
domanda, ma si limita a dire che quantunque parecchi indizi militino per la
negativa, Ficorilli ha agito per ragioni non ben chiarite. Da diversi indizi,
in particolare dalla diserzione del tenente Janelli o dalla mancanza di motivi
plausibili d'un reato di diritto comune si deve concludere che Ficorilli ha
agito in adempimento di un ordine militare, tanto più che è impossibile
chiedere a Ficorilli di fornire delle prove sicure.
Ficorilli non ha agito personalmente, ma l'esecuzione del tenente Janelli
avvenne ad opera d'un subalterno di Ficorilli.
Siccome non si può ritenere assodato dalla sentenza che l'ordine di procedere
all'esecuzione di Janelli è stato dato da Ficorilli, devesi ammettere ehe
quest'ultimo è stato condannato per aver dato il suo consenso; ora il consenso
puramente passivo non rappresenta in diritto svizzero una forma di complicità.
Manca quindi il requisito dell'identicità dell'atto punibile nelle due
legislazioni, requisito previsto dall'art. 3
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 3 Kantonale Organisation, Kantonstierarzt, amtliche und nichtamtliche Tierärzte - Die Kantone organisieren den kantonalen und örtlichen seuchenpolizeilichen Dienst selbstständig unter Vorbehalt von Artikel 5 und der folgenden Bestimmungen:7
1  Jeder Kanton bezeichnet einen Kantonstierarzt und nach Bedarf weitere amtliche Tierärzte. Der Kantonstierarzt leitet die Tierseuchenpolizei unter Aufsicht der kantonalen Regierung.
2  Die nichtamtlichen Tierärzte sind verpflichtet, im Rahmen des Möglichen Aufträge zur Durchführung tierseuchenpolizeilicher Massnahmen zu übernehmen.
3  Die kantonale Organisation muss geeignet sein, die wirksame Durchführung dieses Gesetzes und der gestützt darauf erlassenen Vorschriften zu sichern.
cp. 1 LFE.
L'estradizione deve quindi essere negata.
Considerando in diritto:
1.- Come rettamente osserva il Ministero pubblico federale, l'omicidio non è
mai un delitto puramente militare a norma dell'art. 11
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 11 Sorgfalts- und Meldepflicht - 1 Personen, die Tiere halten, betreuen, behandeln, Kontrollen in Tierbeständen durchführen oder sonst wie Zutritt zu Tierbeständen haben, müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Tiere keiner Gefährdung durch Tierseuchen ausgesetzt werden.
1    Personen, die Tiere halten, betreuen, behandeln, Kontrollen in Tierbeständen durchführen oder sonst wie Zutritt zu Tierbeständen haben, müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Tiere keiner Gefährdung durch Tierseuchen ausgesetzt werden.
2    Sie sind verpflichtet, den Ausbruch von Seuchen und seuchenverdächtige Erscheinungen unverzüglich einem Tierarzt, bei Bienenseuchen dem Bieneninspektor, zu melden und alle Vorkehren zu treffen, um eine Übertragung auf andere Tiere zu verhindern. Dieser Meldepflicht unterstehen auch amtliche Fachassistenten, Metzger, das Personal von Entsorgungsbetrieben sowie die Polizei- und Zollorgane.35
3    Für Tierärzte, Untersuchungsinstitute und Bieneninspektoren besteht eine Meldepflicht an die zuständige kantonale Stelle, welche die Meldung an die Kantons- und Gemeindebehörden weiterleitet. Tierärzte und Bieneninspektoren treffen unverzüglich alle notwendigen Massnahmen, um die Verschleppung der Seuche zu verhindern.
LFE. Infatti, diretto
contro la vita umana, non entra nel novero degli atti perpetrati a pregiudizio
d'interessi esclusivamente militari, p. es. la disciplina, i doveri di
servizio.
Un omicidio commesso nel corso di operazioni militari da parte di elementi
regolari o irregolari, che, astraendo dalle circostanze in cui è stato coni
messo, apparirebbe come un reato di diritto comune, beneficia del rifiuto
dell'estradizione soltanto se adempie le condizioni del delitto politico in
senso relativo.

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In concreto la questione da risolvere è adunque se, facendo mettere a morte il
tenente Janelli, Ficorilli ha commesso un delitto politico in senso relativo a
norma dell'art. 10
SR 916.40 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG)
TSG Art. 10 - 1 Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1    Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen die allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seuchen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt Kosten und Nutzen der Tierseuchenbekämpfung. Er regelt insbesondere:23
1  die Behandlung der verseuchten oder seuchenverdächtigen oder ansteckungsgefährdeten Tiere;
2  die Abschlachtung oder Tötung und Entsorgung solcher Tiere;
3  die Entsorgung der Kadaver und Materialien, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Seuche sein können;
4  die Absonderung der verseuchten und seuchenverdächtigen Tiere, die Absperrung von Ställen, Gehöften, Weiden und Ortschaften für den Tierverkehr, die Desinfektion und die Einschränkung des Personen- und Warenverkehrs;
5  die Beobachtung seuchenverdächtiger Tiere;
6  das Verbot von Märkten, Ausstellungen, Tierversteigerungen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die Einschränkung oder das Verbot des Tierverkehrs oder der Freilandhaltung von Tieren;
7  die periodische Untersuchung der Tierbestände und die weiteren Massnahmen zur Gesunderhaltung der Tierbestände sowie die Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage;
8  die unentgeltliche Mithilfe des Tierhalters bei Bekämpfungsmassnahmen;
9  die Mitwirkung der Transportanstalten bei Bekämpfungsmassnahmen;
2    Der Bund kann:
a  den Verkehr mit Tieren und Tierprodukten in einem Gebiet einschränken, um die übrigen Landesteile vor der Verbreitung einer Tierseuche zu bewahren;
b  anordnen, dass die Massnahmen zur Ausrottung einer Tierseuche auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, sofern die landesweite Ausrottung kurzfristig nicht möglich ist oder nicht angestrebt wird;
c  Gebiete, in denen während einer bestimmten Zeit keine Tierseuche aufgetreten ist, als seuchenfrei erklären.30
3    Der Bundesrat kann zur Verhütung von Seuchen bei der Nutztierhaltung Vorschriften zur Betriebshygiene erlassen.31
LFE o a norma dell'art. 3 del trattato di estradizione
italo-svizzero.
Il delitto politico in senso relativo è quello che, pur presentando gli
estremi del reato comune, assume carattere politico per i suoi moventi, pel
fine die si proponeva e per le circostanze nelle (mali venne commesso; in
altri termini, è un delitto in sè di natura comune. ma avente prevalentemente
carattere politico (cfr. RU 54 I 212, 59 I 145).
2.- Il Tribunale federale ha già giudicato (RU 49 I 266, 50 I 304 e 59 1145 e
seg.) essere un delitto politico quello die è la conseguenza e la
manifestazione di una straordinaria agitazione e tensione d'animo tra i
partiti politici, ossia di agitazioni e turbamenti collettivi die condussero i
partiti ad usare mezzi violenti contro gli avversari politici, causarono
disordini e reati di sangue in gran numero fatti tutti però che, anche
considerati singolarmente, devono essere ritenuti come conseguenze ed episodi
di un vasto rivolgimento politico e di ti una lotta accesissima per il potere,
non come estrinsecazione di motivi personali o dell'intenzione di raggiungere
uno scopo individuale o privato.
In concreto si è in presenza d'una lotta armata tra due partiti die si
disputano il potere, i partigiani e i neofascisti. Da ambedue le parti si fa
ricorso a violenze e ad operazioni militari o pseudomilitari si scambiano
colpi di fuoco, si procede a delle esecuzioni capitili per rappresaglia.
Nell'inverno 1944 i due campi contendenti in Italia, in ciascuno dei quali
militavano degli Italiani, non solamento combattevano per o contro la vittoria
degli Alleati o dei Tedeschi sullo scacchiere internazionale. ma lottavano
anche sullo scacchiere interno per o contro il Governo Badoglio (diventato
Governo Bonomi dal maggio 1944). per o contro il Governo neofascista.

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Che la lotta tra i due gruppi contendenti assumesse il carattere della guerra
civile risulta chiaramente dal decreto-legge 25 luglio 1944 (del Governo
Bonomi) che è intitolato «Sanzioni contro il fascismo», il cui art. 5 è del
seguente tenore:
«Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta
delitti contro la fedeltà e la difesa dello Stato, con qualunque fonda di
intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto
o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del
Codice penale militare di guerra.
Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I
militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici
ordinari.»
I soldati e gli ufficiali della divisione San Marco, pel solo fatto che
partecipavano a delle operazioni militari contro i partigiani, si rendevano
quindi colpevoli di tradimento a norma dell'art. 51 CPMG. E del resto in virtù
dell'art. 51 CPMG che, con giudizio 12 marzo 1947, la Corte di Assise di
Savona, Sezione speciale, ha condannato il col. Sordi e il tenente Ficorilli.
Siffatte condanne concernono delitti che, considerando dal lato oggettivo le
circostanze in cui sono sati commessi e il fine prefisso, hanno carattere
politico. Sta bene che le autorità italiane non domandano alla Svizzera
l'estradizione di Ficorilli per quanto concerne la condanna dei fatti puniti
dall'art. 51 CPMG, vale a dire per la partecipazione alle operazioni militari
contro i partigiani. La domanda di estradizione riguarda invero soltanto la
messa a morte di Janelli: secondo le autorità italiane si dovrebbe fare una
differenza tra quest'atto e gli altri atti. Ma è manifesto che, se si
considerano le circostanze nelle quali è avvenuta e il fine prefisso, anche
l'uccisione di Janelli appare come un atto politico. Janelli, ufficiale delle
truppe neofasciste incorporate nella divisione San Marco, ha disertato,
passando ai partigiani coi quali ha combattuto contro i suoi vecchi compagni
d'armi. Poi è ritornato alle truppe neofasciste. ove gli è stato chiesto di
facilitare in civile le ricerche di armi e munizioni dei partigiani.

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Terminate queste ricerche, Janelli è stato ucciso da un distaccamento militare
in servizio comandato. Caratteristico è il fatto che Janelli non è stato messo
a morte da Ficorilli, ma da un subordinato di quest'ultimo.
3.- Resta da indagare se, quantunque l'uccisione di Janelli sia avvenuta nel
corso della lotta a mano armata tra partigiani e neofascisti per la conquista
del potere, i moventi che hanno spinto all'uccisione di Janelli abbiano,
soggettivamente considerati, un carattere non politico.
È concepibile che nel corso di operazioni militari un soldato ne uccida un
altro per motivi privati (atto di gelosia, intenzione di rubare, vendetta). Ma
è necessario che questi motivi non politici emergano dalla sentenza o siano
almeno allegati dall'autorità che domanda l'estradizione.
Se le circostanze esteriori, segnatamente quelle che concernono una lotta
politica, avessero poco spicco, se per esempio l'atto fosse stato commesso
dopo il compimento delle operazioni militari o ad una grande distanza dalle
operazioni militari, si potrebbe essere rigorosi per quanto riguarda la prova
del carattere politico dei motivi. Invece quando, come in concreto, l'atto
incriminato è intervenuto nel corso stesso delle operazioni militari, per
quanto concerne sia il tempo sia il luogo, non si può presumere che il motivo
politico.
Riguardo agli altri motivi cui il Ficorilli avrebbe obbedito uccidendo o più
esattamente facendo uccidere il tenente Janelli, la Corte di Assise di Savona,
Sezione speciale, si limita ad osservare nel suo giudizio quanto segue: «Il
fatto non si può far rientrare nell'imputazione dell'art. 51 CPMG non essendo
stato commesso nel corso o in dipendenza di operazioni militari, ma in
circostanze indipendenti da queste e per motivi non ben chiariti, com'è anche
dimostrato dalla circostanza che si cercò di giustificarlo di fronte ai
comandi superiori con l'evidente menzogna.» Questa motivazione appare troppo
tenue: non risulta che Ficorilli avrebbe agito per vendetta privata,

Seite: 65
per gelosia, per cupidigia, per mentalità criminale. Invece il fatto che
Janelli aveva disertato spiega perfettamente il motivo della di lui esecuzione
capitale: avendo tradito i suoi camerati della divisione San Marco, egli
doveva pagare questa grave colpa come la si paga in tempo di guerra.
Non si tratta di sapere se Ficorilli avrebbe ecceduto i limiti della sua
competenza militare ordinando l'esecuzione d'un traditore. La questione è
invece di sapere se Ficorilli ha commesso un delitto che non poggi su un
motivo militare. In base agli atti questo punto dev'essere risolto
negativamente. L'insieme dei fatti emergenti dall'inserto non permette di
ritenere un altro motivo che quello cui obbediscono i militari in una lotta a
mano armata, adunque un motivo politico preponderante.
Così stando le cose, l'estradizione non può essere accordata.
il Tribunale federale pronuncia .-
L'opposizione di Fiorello Ficorilli è accolta e l'estradizione è rifiutata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 77 I 57
Data : 01. Januar 1951
Pubblicato : 14. Februar 1951
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 77 I 57
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di estradizione...


Registro di legislazione
CP: 575
LFE: 3 
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali - I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:6
1  Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.
2  I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie.
3  L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
9 
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia.
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22
1    Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22
1  la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati;
2  la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali;
3  l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia;
4  l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
5  l'osservazione degli animali sospetti;
6  il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto;
7  l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
8  l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta;
9  la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta;
2    La Confederazione ha la facoltà di:
a  limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese;
b  ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese;
c  dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29
3    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio - 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.
1    Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.
2    Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34
3    I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti - 1 Il commercio ambulante di animali è vietato.48
1    Il commercio ambulante di animali è vietato.48
2    Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.
Registro DTF
49-I-266 • 50-I-299 • 54-I-207 • 59-I-136 • 77-I-57
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • italia • diritto comune • federalismo • movente • mania • reato politico • tribunale federale • codice penale militare • ministero pubblico • ripartizione dei compiti • autorizzazione o approvazione • ordine militare • testimone • decisione • tedesco • gelosia • dipartimento federale • dichiarazione • codice penale
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