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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) Art. 26 |
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| Gli impianti nuovi costruiti dall'espropriante conformemente all'articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, passano, salvo contrario accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano queste ultime. L'espropriante risponde delle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti. | ||||||
| Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pubblico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano all'espropriante. | ||||||
| La commissione di stima decide sulle contestazioni che possono sorgere a questo proposito. | ||||||
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RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) Art. 3 |
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| Il diritto d'espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un'altra autorità. | ||||||
| Il diritto d'espropriazione può essere conferito a terzi: | ||||||
| mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una parte considerevole del paese; | ||||||
| mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica. | ||||||
| Se il diritto d'espropriazione, nel caso del capoverso 2, deve essere ancora espressamente conferito, la decisione spetta al Dipartimento competente. Qualora trattisi di concessioni, rimane riservato il conferimento del diritto d'espropriazione da parte dell'autorità concedente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). | ||||||
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RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) Art. 30 [1] |
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| Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione. | ||||||
| Vi si deve richiamare espressamente l'attenzione: | ||||||
| sull'articolo 32, concernente l'informazione dei conduttori e degli affittuari; | ||||||
| sugli articoli 42-44, concernenti il bando di espropriazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). | ||||||
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RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) Art. 62 [1] |
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| La ricusazione dei membri delle commissioni di stima è retta dalle stesse regole cui soggiacciono i membri del Tribunale amministrativo federale. [2] Le contestazioni a ciò relative sono decise in prima istanza dalla commissione stessa, senza il concorso dei membri in questione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||