|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 811 |
||||||
| Lo statuto può prevedere che i gerenti: | ||||||
| devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci; | ||||||
| possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci. | ||||||
| L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 811 |
||||||
| Lo statuto può prevedere che i gerenti: | ||||||
| devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci; | ||||||
| possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci. | ||||||
| L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
||||||
| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 811 |
||||||
| Lo statuto può prevedere che i gerenti: | ||||||
| devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci; | ||||||
| possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci. | ||||||
| L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti. | ||||||