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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 2 |
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| Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d'acqua pubblici. | ||||||
| Le disposizioni del vigente diritto cantonale che attribuiscono ai rivieraschi il diritto di disporre della forza di corsi d'acqua pubblici, restano in vigore finché non siano abrogate dai Cantoni. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 3 |
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| La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto d'utilizzarla. | ||||||
| Ad una comunità il diritto d'utilizzazione può essere accordato anche sotto una forma diversa da quella della concessione. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 48 |
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| L'autorità concedente fissa, giusta il diritto cantonale, le prestazioni e condizioni cui deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto d'utilizzazione, come tasse, canone annuo, somministrazione d'acqua o d'energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione della comunità agli utili, riversibilità della concessione e riscatto. | ||||||
| Queste prestazioni nella loro totalità non devono ostacolare in modo essenziale l'utilizzazione delle forze idriche. | ||||||
| Ove si pretendano dal richiedente prestazioni che ostacolino essenzialmente l'utilizzazione delle forze idriche, il Dipartimento può, dopo aver sentito il Cantone, determinare le prestazioni massime che si possono imporre al richiedente oltre il canone annuo e le tasse. [1] Esso può riservare l'aumento delle prestazioni quando le circostanze venissero a mutare essenzialmente a favore del concessionario. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 53 |
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| Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza idrica. | ||||||
| Gli esercizi dei pompieri devono disturbare il meno possibile il funzionamento dell'impianto. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 69a [1] |
||||||
| Negli ultimi dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve intraprendere, contro piena indennità, tutti i lavori di trasformazione, in particolare di modernizzazione e ampliamento dell'impianto, prescritti dall'autorità concedente, o che ha accordato l'approvazione, in vista del trasferimento dell'impianto a un altro gestore. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 69a [1] |
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| Negli ultimi dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve intraprendere, contro piena indennità, tutti i lavori di trasformazione, in particolare di modernizzazione e ampliamento dell'impianto, prescritti dall'autorità concedente, o che ha accordato l'approvazione, in vista del trasferimento dell'impianto a un altro gestore. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 67 |
||||||
| In caso di riversione degli impianti, e sempreché l'atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto: | ||||||
| di avocare senza compenso a sé le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto; | ||||||
| di rilevare, pagando un'equa indennità, le istallazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica. | ||||||
| Il concessionario può esigere che la comunità rilevi le istallazioni che servono alla produzione e al trasporto di forza elettrica, se essa può servirsene con vantaggio per l'ulteriore utilizzazione della forza. | ||||||
| Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e istallazioni sottoposte al diritto di riversione. | ||||||
| In caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico avente il diritto di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L'indennità corrisponde al massimo al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali nel settore e del valore della moneta. [1] | ||||||
| L'ente pubblico avente il diritto di riversione può, con il consenso del concessionario, conferire il valore del diritto di riversione come quota di partecipazione nell'impresa esistente. Può anche utilizzarlo in altro modo, nell'interesse pubblico. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
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| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
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| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 50 |
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| Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. | ||||||
| Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.831 ODA Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA) Art. 16 |
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| Per calcolare i volumi d'acqua utilizzabili, si determinano prima le portate totali del corso d'acqua pubblico: poi si deducono le portate che, in virtù della concessione, devono restare nel corso d'acqua pubblico o che il concessionario deve fornire giusta le prescrizioni della legge o della concessione. | ||||||
| Le portate rimanenti rappresentano i volumi d'acqua utilizzabili, in quanto non sorpassino la capacità dell'impianto previsto nella concessione; non si tien conto della capacità d'assorbimento dei motori idraulici che sono previsti nella concessione come motori di riserva permanenti. | ||||||
| Se le portate del corso d'acqua pubblico comprendono acque provenienti da un altro corso d'acqua, e tenuto adeguatamente conto degli effetti di questa derivazione nel calcolo delle portate utilizzabili. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n.I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). | ||||||
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RS 721.831 ODA Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA) Art. 1 [1] |
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| Il canone massimo esigibile è calcolato in ragione della media annua delle potenze lorde (potenza lorda media) in chilowatt. | ||||||
| Il canone può essere calcolato anche sulla base di un metodo diverso. Non sarà tuttavia superiore all'importo calcolato secondo la presente ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
||||||
| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 49 [1] |
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| Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031. [3] | ||||||
| Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota. | ||||||
| La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso. | ||||||
| Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima fissata nel capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). [3] Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061; FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
||||||
| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
|
RS 721.831 ODA Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA) Art. 16 |
||||||
| Per calcolare i volumi d'acqua utilizzabili, si determinano prima le portate totali del corso d'acqua pubblico: poi si deducono le portate che, in virtù della concessione, devono restare nel corso d'acqua pubblico o che il concessionario deve fornire giusta le prescrizioni della legge o della concessione. | ||||||
| Le portate rimanenti rappresentano i volumi d'acqua utilizzabili, in quanto non sorpassino la capacità dell'impianto previsto nella concessione; non si tien conto della capacità d'assorbimento dei motori idraulici che sono previsti nella concessione come motori di riserva permanenti. | ||||||
| Se le portate del corso d'acqua pubblico comprendono acque provenienti da un altro corso d'acqua, e tenuto adeguatamente conto degli effetti di questa derivazione nel calcolo delle portate utilizzabili. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n.I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
||||||
| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.831 ODA Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA) Art. 2 [1] |
||||||
| La potenza lorda media è calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Per questo calcolo sono determinanti i salti e le portate dati dall'impianto eseguito conformemente alla concessione. | ||||||
| Negli impianti in cui il salto non è notevolmente influenzato dalla portata e nei piccoli impianti, la potenza lorda media può essere calcolata sulla base della media annua dei salti utilizzabili. [4] | ||||||
| Quando la curva della durata delle portate medie giornaliere del corso d'acqua non è nota, essa è valutata per analogia a quelle di regioni paragonabili. | ||||||
| Se la determinazione dei salti e delle portate presenta difficoltà particolari, la potenza lorda media può essere calcolata sulla base dell'energia prodotta, tenuto però conto dei salti parziali e delle portate disponibili che non sono stati utilizzati. L'autorità concedente prende i provvedimenti necessari. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). [3] Abrogato dal n. I dell'O del 6 ott. 1986 (RU 1986 1789). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 50 |
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| Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. | ||||||
| Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 50 |
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| Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. | ||||||
| Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
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| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 69a [1] |
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| Negli ultimi dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve intraprendere, contro piena indennità, tutti i lavori di trasformazione, in particolare di modernizzazione e ampliamento dell'impianto, prescritti dall'autorità concedente, o che ha accordato l'approvazione, in vista del trasferimento dell'impianto a un altro gestore. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
||||||
| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 5 |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni generali atte a promuovere e ad assicurare l'utilizzazione razionale delle forze idriche. | ||||||
| Può inoltre emanare prescrizioni speciali per determinati corsi d'acqua o sezioni di corsi d'acqua. | ||||||
| L'Ufficio federale dell'energia [1](Ufficio federale) è autorizzato a esaminare se i piani degli impianti progettati assicurano nel loro insieme l'utilizzazione razionale delle forze idriche. [2] | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 50 |
||||||
| Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. | ||||||
| Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
||||||
| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 51 |
||||||
| La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili. [1] | ||||||
| È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico. | ||||||
| Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione. | ||||||
| Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). | ||||||