SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
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1 | Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
2 | Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
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1 | Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
2 | Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 38 - 1 Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
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1 | Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su: |
a | l'esercizio dei diritti popolari; |
b | la limitazione dei diritti costituzionali; |
c | l'organizzazione e i compiti delle autorità; |
d | le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità; |
e | lo scopo, la natura e l'estensione delle prestazioni dello Stato; |
f | i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone; |
g | la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare; |
h | la natura e l'entità della delega di compiti pubblici a privati. |
2 | Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l'esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza. |
3 | La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |