SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
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1 | La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
2 | Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. |
3 | Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. |
4 | Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16 Condizioni d'ammissione - 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
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1 | È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
a | il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; |
b | il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; |
c | il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure |
d | chi ha superato un esame d'ammissione. |
2 | La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: |
a | accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; |
b | il ciclo di studi master; |
c | il dottorato; |
d | i programmi di perfezionamento accademico; |
e | gli uditori. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 23 Ripetizione - 1 Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
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1 | Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
1bis | In deroga all'articolo 22 capoverso 4 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 20048 sulla formazione al PFL, gli studenti che, dopo aver superato il corso di recupero, non superano il ciclo propedeutico al termine del secondo semestre, possono ripetere il secondo semestre l'anno successivo.9 |
2 | Le discipline di un blocco o di un gruppo superati (art. 21 cpv. 2 lett. b) sono acquisite e non possono essere ripetute. |
3 | La ripetizione delle altre discipline non superate è obbligatoria. La ripetizione delle discipline superate è facoltativa, salvo per gli studenti che si sono venuti a trovare nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera a, per i quali è obbligatoria al primo semestre. Il regolamento di applicazione può tuttavia prevedere che determinate discipline di semestre superate non possano essere ripetute.10 |
4 | In caso di assenza giustificata ai sensi dell'articolo 10, la scuola valuta se sia ragionevole esigere che gli studenti completino il ciclo propedeutico nella sessione ordinaria corrispondente dell'anno successivo o se si debba considerare l'assenza come non superamento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: |
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1 | La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: |
a | il Politecnico federale di Zurigo (PFZ); |
b | il Politecnico federale di Losanna (PFL); |
c | gli istituti di ricerca . |
2 | Questi istituti sono gestiti dalla Confederazione. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 2 Scopo - 1 I PF e gli istituti di ricerca devono: |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca devono: |
a | formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente; |
b | dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche; |
c | incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche; |
d | fornire servizi di carattere scientifico e tecnico; |
e | curare le pubbliche relazioni; |
f | valorizzare i risultati delle loro ricerche. |
2 | Essi tengono conto dei bisogni del Paese. |
3 | Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale. |
4 | Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 24 - 1 Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF: |
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1 | Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF: |
a | il presidente; |
b | il vicepresidente; |
c | un direttore di un istituto di ricerca; |
d | un membro proposto dalle assemblee delle scuole; |
e | altri cinque membri. |
2 | La rielezione è possibile. |
3 | I presidenti delle scuole fanno parte d'ufficio del Consiglio dei PF. |
4 | Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato.50 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 6 Obiettivi generali - I PF abilitano i loro studenti a lavorare in modo autonomo, secondo metodi scientifici. Incentivano l'approccio interdisciplinare, l'iniziativa individuale e la volontà di perfezionamento. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 8 Insegnamento - 1 I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare: |
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1 | I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare: |
a | dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclude con il conferimento di un titolo accademico; |
b | offrendo la possibilità di conseguire un dottorato; |
c | organizzando studi di terzo ciclo e altri corsi di perfezionamento; |
d | organizzando corsi speciali; |
e | offrendo corsi di reinserimento professionale. |
2 | A tal fine si appoggiano in particolare all'attività di ricerca dei membri del corpo insegnante.15 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16 Condizioni d'ammissione - 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
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1 | È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
a | il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; |
b | il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; |
c | il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure |
d | chi ha superato un esame d'ammissione. |
2 | La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: |
a | accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; |
b | il ciclo di studi master; |
c | il dottorato; |
d | i programmi di perfezionamento accademico; |
e | gli uditori. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16a - 1 Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità lo esigono, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.31 |
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1 | Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità lo esigono, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.31 |
2 | Su domanda della Direzione della scuola, il Consiglio dei PF può decidere di limitare l'ammissione di tutti gli studenti ai cicli di studio che preparano a un ciclo di studio master in medicina.32 |
3 | Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate nel Foglio federale. |
4 | In caso di limitazioni all'ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità. |
5 | La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura d'ammissione. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 27 Struttura - 1 I PF comprendono una direzione, un'assemblea di scuola, organi centrali e unità d'insegnamento e di ricerca. |
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1 | I PF comprendono una direzione, un'assemblea di scuola, organi centrali e unità d'insegnamento e di ricerca. |
2 | Il Consiglio dei PF definisce nelle linee fondamentali l'organizzazione dei PF.65 |
3 | ...66 |
SR 414.132.3 Ordinanza del 14 giugno 2004 sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) - Ordinanza sulla formazione al PFL Ordinanza-sulla-formazione-al- Art. 6 Tappe della formazione |
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1 | Il bachelor del PFL si suddivide in due tappe formative: |
a | il ciclo propedeutico; |
b | il ciclo bachelor. |
2 | ...11 |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 21 Condizioni per il superamento - 1 Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
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1 | Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
2 | Superano il ciclo propedeutico gli studenti che, conformemente al piano di studio e al regolamento di applicazione: |
a | hanno presentato tutte le discipline; e |
b | hanno ottenuto una media pari o superiore a 4,00 in ciascun blocco e, se necessario, i coefficienti richiesti per un gruppo. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 21 Condizioni per il superamento - 1 Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
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1 | Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
2 | Superano il ciclo propedeutico gli studenti che, conformemente al piano di studio e al regolamento di applicazione: |
a | hanno presentato tutte le discipline; e |
b | hanno ottenuto una media pari o superiore a 4,00 in ciascun blocco e, se necessario, i coefficienti richiesti per un gruppo. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 23 Ripetizione - 1 Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
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1 | Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
1bis | In deroga all'articolo 22 capoverso 4 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 20048 sulla formazione al PFL, gli studenti che, dopo aver superato il corso di recupero, non superano il ciclo propedeutico al termine del secondo semestre, possono ripetere il secondo semestre l'anno successivo.9 |
2 | Le discipline di un blocco o di un gruppo superati (art. 21 cpv. 2 lett. b) sono acquisite e non possono essere ripetute. |
3 | La ripetizione delle altre discipline non superate è obbligatoria. La ripetizione delle discipline superate è facoltativa, salvo per gli studenti che si sono venuti a trovare nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera a, per i quali è obbligatoria al primo semestre. Il regolamento di applicazione può tuttavia prevedere che determinate discipline di semestre superate non possano essere ripetute.10 |
4 | In caso di assenza giustificata ai sensi dell'articolo 10, la scuola valuta se sia ragionevole esigere che gli studenti completino il ciclo propedeutico nella sessione ordinaria corrispondente dell'anno successivo o se si debba considerare l'assenza come non superamento. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
|
1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 23 Ripetizione - 1 Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
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1 | Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
1bis | In deroga all'articolo 22 capoverso 4 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 20048 sulla formazione al PFL, gli studenti che, dopo aver superato il corso di recupero, non superano il ciclo propedeutico al termine del secondo semestre, possono ripetere il secondo semestre l'anno successivo.9 |
2 | Le discipline di un blocco o di un gruppo superati (art. 21 cpv. 2 lett. b) sono acquisite e non possono essere ripetute. |
3 | La ripetizione delle altre discipline non superate è obbligatoria. La ripetizione delle discipline superate è facoltativa, salvo per gli studenti che si sono venuti a trovare nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera a, per i quali è obbligatoria al primo semestre. Il regolamento di applicazione può tuttavia prevedere che determinate discipline di semestre superate non possano essere ripetute.10 |
4 | In caso di assenza giustificata ai sensi dell'articolo 10, la scuola valuta se sia ragionevole esigere che gli studenti completino il ciclo propedeutico nella sessione ordinaria corrispondente dell'anno successivo o se si debba considerare l'assenza come non superamento. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 21 Condizioni per il superamento - 1 Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
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1 | Gli studenti che al termine del primo semestre del ciclo propedeutico e della relativa sessione d'esame hanno ottenuto una media ponderata (art. 8 cpv. 5) almeno pari a 3,50 per il primo blocco ai sensi del regolamento di applicazione sono ammessi al secondo semestre del ciclo. |
2 | Superano il ciclo propedeutico gli studenti che, conformemente al piano di studio e al regolamento di applicazione: |
a | hanno presentato tutte le discipline; e |
b | hanno ottenuto una media pari o superiore a 4,00 in ciascun blocco e, se necessario, i coefficienti richiesti per un gruppo. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 22 Non superamento ed esclusione dagli studi - 1 È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
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1 | È considerato non superamento a livello di ciclo propedeutico: |
a | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 3,50 per il primo blocco al termine del primo semestre e della relativa sessione d'esame; |
b | il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 per ciascun blocco o il mancato raggiungimento del numero di coefficienti richiesto per un gruppo al termine del ciclo propedeutico; o |
c | il fatto di non aver presentato tutte le discipline del ciclo propedeutico, fatto salvo l'articolo 23 capoverso 4. |
2 | Gli studenti che seguono il ciclo propedeutico per la prima volta e si vengono a trovare nella situazione di cui all'articolo 1 lettera a, al secondo semestre seguono il corso di recupero del PFL. |
3 | È considerato non superamento del ciclo propedeutico del PFL il mancato superamento, in un'altra scuola, degli esami di livello analogo a quello del ciclo propedeutico, se la maggioranza delle discipline è considerata analoga dal PFL. |
4 | Un secondo tentativo non riuscito di superare il ciclo propedeutico o l'inosservanza del periodo massimo di due anni previsto per il superamento del ciclo comportano l'esclusione definitiva dagli studi. |
5 | Il mancato raggiungimento di una media ponderata di almeno 4,00 al termine del corso di recupero o l'inosservanza dell'obbligo di frequenza comportano l'esclusione definitiva da tutte le formazioni bachelor del PFL. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base - Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
|
1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
|
1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
|
1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
|
1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
4 | ...13 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 25 Compiti - 1 Il Consiglio dei PF: |
|
1 | Il Consiglio dei PF: |
a | definisce la strategia del settore dei PF nell'ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale; |
b | rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione; |
c | emana disposizioni sulla supervisione e esercita la supervisione strategica; |
d | approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l'esecuzione; |
e | procede alle assunzioni e alle nomine di sua competenza; |
f | ... |
g | è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legge federale del 30 settembre 201158 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; |
h | adotta il proprio regolamento interno; |
i | adempie gli altri compiti assegnatigli dalla presente legge.59 |
2 | Esso sottopone al DEFR i preavvisi e le proposte sugli affari relativi al settore dei PF. Il DEFR, qualora non intenda seguire il preavviso del Consiglio dei PF oppure abbia proposte proprie, consulta in merito il Consiglio stesso. |
3 | Il Consiglio dei PF informa i membri dei PF e degli istituti di ricerca su tutti gli affari che li concernono. |
4 | Esercita la sorveglianza sul settore dei PF. In particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca, dopo averne sentito il parere, e, in casi motivati, assegnare loro incarichi. Se constata una violazione del diritto può adottare le misure del caso, dopo aver sentito il parere dell'istituzione interessata.60 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16 Condizioni d'ammissione - 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
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1 | È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
a | il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; |
b | il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; |
c | il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure |
d | chi ha superato un esame d'ammissione. |
2 | La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: |
a | accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; |
b | il ciclo di studi master; |
c | il dottorato; |
d | i programmi di perfezionamento accademico; |
e | gli uditori. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16 Condizioni d'ammissione - 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
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1 | È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
a | il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; |
b | il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; |
c | il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure |
d | chi ha superato un esame d'ammissione. |
2 | La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: |
a | accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; |
b | il ciclo di studi master; |
c | il dottorato; |
d | i programmi di perfezionamento accademico; |
e | gli uditori. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 16 Condizioni d'ammissione - 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
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1 | È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor: |
a | il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; |
b | il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; |
c | il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure |
d | chi ha superato un esame d'ammissione. |
2 | La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: |
a | accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; |
b | il ciclo di studi master; |
c | il dottorato; |
d | i programmi di perfezionamento accademico; |
e | gli uditori. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 2 Scopo - 1 I PF e gli istituti di ricerca devono: |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca devono: |
a | formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente; |
b | dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche; |
c | incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche; |
d | fornire servizi di carattere scientifico e tecnico; |
e | curare le pubbliche relazioni; |
f | valorizzare i risultati delle loro ricerche. |
2 | Essi tengono conto dei bisogni del Paese. |
3 | Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale. |
4 | Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) - Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL Art. 23 Ripetizione - 1 Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
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1 | Gli studenti che vengono a trovarsi per la prima volta nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettere b e c o che hanno raggiunto una media di almeno 4,00 al corso di recupero sono ammessi una seconda volta al primo semestre del ciclo propedeutico dell'anno accademico successivo. |
1bis | In deroga all'articolo 22 capoverso 4 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 20048 sulla formazione al PFL, gli studenti che, dopo aver superato il corso di recupero, non superano il ciclo propedeutico al termine del secondo semestre, possono ripetere il secondo semestre l'anno successivo.9 |
2 | Le discipline di un blocco o di un gruppo superati (art. 21 cpv. 2 lett. b) sono acquisite e non possono essere ripetute. |
3 | La ripetizione delle altre discipline non superate è obbligatoria. La ripetizione delle discipline superate è facoltativa, salvo per gli studenti che si sono venuti a trovare nella situazione di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera a, per i quali è obbligatoria al primo semestre. Il regolamento di applicazione può tuttavia prevedere che determinate discipline di semestre superate non possano essere ripetute.10 |
4 | In caso di assenza giustificata ai sensi dell'articolo 10, la scuola valuta se sia ragionevole esigere che gli studenti completino il ciclo propedeutico nella sessione ordinaria corrispondente dell'anno successivo o se si debba considerare l'assenza come non superamento. |