SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 63 - 1 Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. |
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1 | Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. |
2 | Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.17 |
3 | 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.18 |
4 | La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 63 - 1 Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. |
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1 | Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. |
2 | Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.17 |
3 | 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.18 |
4 | La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 60 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch'esso ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch'esso ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 74 - 1 Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto. |
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1 | Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto. |
2 | Il Gran Consiglio approva: |
a | i trattati internazionali e |
b | i trattati intercantonali che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |