SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 32 - 1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
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1 | Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
2 | Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo. |
3 | Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 2 Forma giuridica e ditta - 1 La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
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1 | La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
2 | È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 4 Diritto applicabile - Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni6 sulla società anonima. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 32 - 1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
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1 | Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
2 | Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo. |
3 | Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 13 - 1 Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato. |
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1 | Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato. |
2 | Un'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale o per l'elaborazione di un decreto può essere inoltrata solo sotto forma di proposta generica. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 25 - Le autorità e i tribunali informano regolarmente il pubblico sulle loro attività. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 32 - 1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
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1 | Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
2 | Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo. |
3 | Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 19 - 1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
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1 | Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
2 | Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo. |
3 | Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 19 - 1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
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1 | Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
2 | Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo. |
3 | Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 28 - 1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
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1 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
2 | Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse. |
3 | Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 28 - 1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
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1 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
2 | Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse. |
3 | Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 43 - 1 Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. |
|
1 | Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. |
2 | Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 43 - 1 Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. |
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1 | Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. |
2 | Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 38 - 1 Il Governo è composto di cinque membri. |
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1 | Il Governo è composto di cinque membri. |
2 | Prende e difende le proprie decisioni collegialmente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 37 - Il Gran Consiglio delibera sulle domande di grazia. La legge può demandare al Governo questa competenza. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 19 - 1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
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1 | Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
2 | Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo. |
3 | Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 19 - 1 Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
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1 | Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. |
2 | Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo. |
3 | Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto vigente - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 15 Disposizioni transitorie - 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può: |
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1 | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può: |
a | fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 199713 sull'organizzazione della posta; |
b | durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5. |
2 | I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore. |
3 | Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde: |
a | per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge; |
b | per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di cinque anni, fino alla loro scadenza; |
c | per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
4 | La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 2 - 1 Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
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1 | Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera. |
2 | Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. |
3 | Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe. |
4 | Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 3 - 1 Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
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1 | Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. |
2 | Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. |
3 | I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.2 |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 29 - Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 32 - 1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
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1 | Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
2 | Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo. |
3 | Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 28 Libertà sindacale - 1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 28 Libertà sindacale - 1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 15 - 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
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1 | Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. |
2 | Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa. |
3 | L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 29 - Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 17 - 1 Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo: |
1 | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; |
2 | la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; |
3 | i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi. |
2 | Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum. |
3 | La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto. |
SR 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Cost./GR Art. 32 - 1 Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
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1 | Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge. |
2 | Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo. |
3 | Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 63 Consiglio dell'INSAI - 1 Il consiglio dell'INSAI si compone di: |
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a | definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; |
b | adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; |
c | emana il regolamento del personale; |
d | approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; |
e | nomina e revoca l'ufficio di revisione; |
f | adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; |
g | nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; |
h | adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; |
i | organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; |
k | esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; |
l | garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; |
m | dà discarico alla direzione. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 3 Datori di lavoro - 1 Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: |
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1 | Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: |
a | il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell'amministrazione federale; |
b | l'Assemblea federale per i Servizi del Parlamento; |
c | ... |
d | le Ferrovie federali svizzere; |
e | il Tribunale federale; |
f | il Ministero pubblico della Confederazione; |
g | l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. |
2 | I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.27 |
3 | Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.28 |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 5 Capitale azionario - L'ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto della Posta. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 12 Esecuzione - Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. |