SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 23 Rimedi giuridici - 1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
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1 | Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
2 | Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
3 | Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.34 |
4 | Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.35 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. |
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1 | Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. |
2 | Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. |
2bis | Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49 |
3 | Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
2 | Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46 |
3 | Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
2 | Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46 |
3 | Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
2 | Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46 |
3 | Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. |
2 | Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. |
3 | La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 2 Veicoli esentati dalla tassa - (art. 4 cpv. 1 LTTP) |
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1 | I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa: |
a | i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+; |
b | i veicoli: |
b1 | acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o |
b2 | noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49-53 della legge federale del 20 dicembre 20195 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l'articolo 45 dell'ordinanza dell'11 novembre 20206 sulla protezione civile; |
c | i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze; |
d | i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito di una concessione secondo l'ordinanza del 4 novembre 20097 sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio; |
e | i veicoli agricoli e forestali (art. 86-90 dell'ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione); |
f | i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera (art. 20-21 dell'ordinanza del 20 novembre 19599 sull'assicurazione dei veicoli, OAV); |
g | i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali svizzere (art. 22-26 OAV); |
h | i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 3), se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa secondo l'articolo 3; |
i | i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'ordinanza del 28 settembre 200710 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente; |
j | i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione; |
k | i veicoli a motore a propulsione elettrica (art. 51 OETV11); |
l | i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi; |
m | i veicoli cingolati (art. 26 OETV); |
n | gli assi di trasporto; |
o | i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane. |
2 | Su domanda, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 7 Pesi - 1 Il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, pronto all'uso, con liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore), inclusi: |
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1 | Il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, pronto all'uso, con liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore), inclusi: |
a | eventuale equipaggiamento suppletivo, quale ruota di scorta, gancio di traino e attrezzi; |
b | eventuali accessori speciali; |
c | il conducente, il cui peso è stimato in 75 kg.70 |
1bis | Per i veicoli con carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il peso a vuoto si determina senza tenere conto della carrozzeria.71 |
2 | Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico d'appoggio o della sella di un rimorchio agganciato.72 |
3 | Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE.73 |
4 | Il «peso totale» è il peso determinante per l'ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare.74 |
5 | Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.75 |
6 | Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi.76 |
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SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 2 Veicoli esentati dalla tassa - (art. 4 cpv. 1 LTTP) |
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1 | I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa: |
a | i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+; |
b | i veicoli: |
b1 | acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o |
b2 | noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49-53 della legge federale del 20 dicembre 20195 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l'articolo 45 dell'ordinanza dell'11 novembre 20206 sulla protezione civile; |
c | i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze; |
d | i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito di una concessione secondo l'ordinanza del 4 novembre 20097 sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio; |
e | i veicoli agricoli e forestali (art. 86-90 dell'ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione); |
f | i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera (art. 20-21 dell'ordinanza del 20 novembre 19599 sull'assicurazione dei veicoli, OAV); |
g | i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali svizzere (art. 22-26 OAV); |
h | i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 3), se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa secondo l'articolo 3; |
i | i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'ordinanza del 28 settembre 200710 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente; |
j | i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione; |
k | i veicoli a motore a propulsione elettrica (art. 51 OETV11); |
l | i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi; |
m | i veicoli cingolati (art. 26 OETV); |
n | gli assi di trasporto; |
o | i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane. |
2 | Su domanda, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
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1 | Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
2 | Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue:90 |
a | le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); |
b | le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); |
c | i «minibus91» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); |
d | gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); |
e | gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; |
f | gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; |
g | i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; |
h | i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; |
i | i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; |
k | gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); |
l | i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. |
3 | Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un'indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L'autorità cantonale d'immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti.98 |
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SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 12 Classificazione secondo il diritto UE - 1 Gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle categorie M e N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858101. Gli autoveicoli di trasporto della categoria M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della categoria N autoveicoli per il trasporto di cose. Essi sono classificati come segue: |
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1 | Gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle categorie M e N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858101. Gli autoveicoli di trasporto della categoria M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della categoria N autoveicoli per il trasporto di cose. Essi sono classificati come segue: |
a | categoria M1: veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; |
b | categoria M2: veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5,00 t; |
c | categoria M3: veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di oltre 5,00 t; |
d | categoria N1: veicoli con un peso garantito di al massimo 3,50 t; |
e | categoria N2: veicoli con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 12,00 t; |
f | categoria N3: veicoli con un peso garantito di oltre 12,00 t. |
2 | I veicoli di categoria M o N che soddisfano le condizioni dell'allegato I appendice 1 punto 4 del regolamento (UE) 2018/858 sono considerati veicoli fuoristrada. Per la loro designazione è aggiunta la lettera «G».102 |
3 | Gli autoveicoli della categoria T sono trattori a ruote ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013 progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue: |
a | categoria T1: trattori con carreggiata dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1,15 m, peso a vuoto superiore a 0,60 t e altezza libera dal suolo non superiore a 1,00 m; |
b | categoria T2: trattori con carreggiata minima inferiore a 1,15 m, peso a vuoto superiore a 0,60 t e altezza libera dal suolo non superiore a 0,60 m; |
c | categoria T3: trattori con peso a vuoto non superiore a 0,60 t; |
d | categoria T4: trattori per uso speciale delle seguenti sottoclassi: |
d1 | categoria T4.1: trattori a trampolo, adibiti all'impiego in coltivazioni alte a filari, aventi un telaio sopraelevato e un'altezza libera dal suolo in posizione operativa superiore a 1,00 m, |
d2 | categoria T4.2: trattori extra larghi, |
d3 | categoria T4.3: trattori bassi rispetto al suolo e a quattro ruote motrici, muniti di una o più prese di forza, con un peso garantito non superiore a 10,00 t, per i quali il rapporto tra tale peso e il peso a vuoto è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità si trova a un'altezza inferiore a 0,85 m dal terreno. |
4 | Gli autoveicoli della categoria C sono trattori a cingoli ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati nelle stesse sottoclassi dei trattori della categoria T. |
5 | Alla designazione delle categorie di trattori T e C è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione: |
a | «a» per trattori con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h; |
b | «b» per trattori con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h. |
6 | Per la classificazione di un veicolo trattore adibito al traino di un semirimorchio, di un rimorchio a timone rigido o di un rimorchio ad asse centrale va tenuto conto del carico della sella ovvero del carico d'appoggio. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
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1 | Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
2 | Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue:90 |
a | le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); |
b | le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); |
c | i «minibus91» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); |
d | gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); |
e | gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; |
f | gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; |
g | i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; |
h | i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; |
i | i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; |
k | gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); |
l | i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. |
3 | Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un'indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L'autorità cantonale d'immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti.98 |
4 | ... 99 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
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1 | Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
2 | Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue:90 |
a | le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); |
b | le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); |
c | i «minibus91» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); |
d | gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); |
e | gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; |
f | gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; |
g | i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; |
h | i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; |
i | i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; |
k | gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); |
l | i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. |
3 | Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un'indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L'autorità cantonale d'immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti.98 |
4 | ... 99 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 20 Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto.136 |
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1 | I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto.136 |
2 | I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi: |
a | i «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose; |
b | i «rimorchi per il trasporto di persone» sono rimorchi equipaggiati specialmente per il trasporto di persone; |
c | i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d'abitazione; |
d | i «rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi» sono rimorchi specialmente equipaggiati per il trasporto di attrezzature per lo sport del volo e lo sport nautico come anche di automobili da competizione, ecc.; a questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella. |
3 | A seconda della costruzione si distinguono:138 |
a | i «rimorchi normali» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio; |
b | i «rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi» sono rimorchi senza ponti di carico o vani di carico, composti da due elementi che portano il carico o il cui carico poggia anche sul veicolo trattore. I due elementi del rimorchio o il veicolo trattore e il suo rimorchio possono essere agganciati attraverso un ponte ausiliario, un altro elemento d'agganciamento o solo attraverso il carico; |
c | i «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore; |
cbis | i «rimorchi a timone rigido» sono rimorchi il cui timone può oscillare soltanto leggermente in direzione verticale e che per costruzione trasmette al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale; |
d | i «rimorchi ad asse centrale» sono rimorchi a timone rigido aventi uno o più assi disposti il più vicino possibile al centro di gravità del rimorchio, il cui timone trasmette pertanto al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale ridotto; |
e | i «rimorchi fissi» sono rimorchi collegati con il veicolo trattore in maniera da poter ruotare solo in direzione verticale; |
f | i «rimorchi a slitta» sono rimorchi aventi una velocità massima di 20 km/h che si spostano, parzialmente o completamente, su pattini. |
4 | I timoni con giunto regolabili idraulicamente che trasmettono al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale sono considerati timoni rigidi. 143 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 19 Rimorchi - 1 I «rimorchi» sono veicoli costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di traino monoasse non sono considerati rimorchi.135 |
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1 | I «rimorchi» sono veicoli costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di traino monoasse non sono considerati rimorchi.135 |
2 | Ai veicoli a motore che sono trainati con l'ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 20 Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto.136 |
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1 | I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto.136 |
2 | I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi: |
a | i «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose; |
b | i «rimorchi per il trasporto di persone» sono rimorchi equipaggiati specialmente per il trasporto di persone; |
c | i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d'abitazione; |
d | i «rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi» sono rimorchi specialmente equipaggiati per il trasporto di attrezzature per lo sport del volo e lo sport nautico come anche di automobili da competizione, ecc.; a questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella. |
3 | A seconda della costruzione si distinguono:138 |
a | i «rimorchi normali» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio; |
b | i «rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi» sono rimorchi senza ponti di carico o vani di carico, composti da due elementi che portano il carico o il cui carico poggia anche sul veicolo trattore. I due elementi del rimorchio o il veicolo trattore e il suo rimorchio possono essere agganciati attraverso un ponte ausiliario, un altro elemento d'agganciamento o solo attraverso il carico; |
c | i «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore; |
cbis | i «rimorchi a timone rigido» sono rimorchi il cui timone può oscillare soltanto leggermente in direzione verticale e che per costruzione trasmette al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale; |
d | i «rimorchi ad asse centrale» sono rimorchi a timone rigido aventi uno o più assi disposti il più vicino possibile al centro di gravità del rimorchio, il cui timone trasmette pertanto al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale ridotto; |
e | i «rimorchi fissi» sono rimorchi collegati con il veicolo trattore in maniera da poter ruotare solo in direzione verticale; |
f | i «rimorchi a slitta» sono rimorchi aventi una velocità massima di 20 km/h che si spostano, parzialmente o completamente, su pattini. |
4 | I timoni con giunto regolabili idraulicamente che trasmettono al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale sono considerati timoni rigidi. 143 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 66 Carrozzerie dei veicoli, diversi - 1 Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
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1 | Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
1bis | Le carrozzerie di veicoli per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,50 t e che sono adibiti al trasporto di merci solide devono essere munite di dispositivi di fissaggio per assicurare il carico conformi allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nella norma EN 12640. Le carrozzerie rinforzate conformi alla norma EN 12642 possono essere riconosciute come dispositivi di fissaggio del carico se un apposito piano illustra come disporre il carico affinché sia adeguatamente assicurato. 355 |
1ter | Le cabine del conducente e le carrozzerie ribaltabili devono essere assicurate contro un ritorno improvviso in posizione normale. 356 |
2 | Il conducente e i passeggeri devono essere protetti contro qualsiasi contatto con le ruote. Quando il veicolo avanza in linea retta, la carrozzeria o parafanghi appropriati devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a 10 cm sopra il centro dell'asse. |
3 | Gli impianti sanitari su veicoli devono essere costruiti in modo tale che liquidi o altri rifiuti non possano cadere sulla carreggiata. |
4 | Le porte, il coperchio del baule, i tetti apribili, ecc. devono potere essere chiusi senza rumore. I freni, le sponde, i ganci di traino, gli apparecchi installati sul veicolo ecc. non devono produrre rumore evitabile.357 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 125 - 1 Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
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1 | Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
1bis | La superficie di ogni frangiflutti deve essere pari ad almeno il 70 per cento della superficie trasversale del corpo della cisterna.615 |
1ter | L'autorità d'immatricolazione può ammettere cisterne prive di frangiflutti o di scomparti stagni qualora prescriva esplicitamente la viscosità o determinati livelli di riempimento per le sostanze trasportate mediante iscrizione nella licenza di circolazione.616 |
2 | I veicoli dotati di cisterne o sili per il trasporto di sostanze che non sono merci pericolose devono presentare, sull'asse più largo, una distanza tra i punti più esterni dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata pari ad almeno il 90 per cento dell'altezza del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme.617 |
3 | I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l'allegato 2 numero 33 della OIAT. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 125 - 1 Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
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1 | Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
1bis | La superficie di ogni frangiflutti deve essere pari ad almeno il 70 per cento della superficie trasversale del corpo della cisterna.615 |
1ter | L'autorità d'immatricolazione può ammettere cisterne prive di frangiflutti o di scomparti stagni qualora prescriva esplicitamente la viscosità o determinati livelli di riempimento per le sostanze trasportate mediante iscrizione nella licenza di circolazione.616 |
2 | I veicoli dotati di cisterne o sili per il trasporto di sostanze che non sono merci pericolose devono presentare, sull'asse più largo, una distanza tra i punti più esterni dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata pari ad almeno il 90 per cento dell'altezza del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme.617 |
3 | I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l'allegato 2 numero 33 della OIAT. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 125 - 1 Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
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1 | Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
1bis | La superficie di ogni frangiflutti deve essere pari ad almeno il 70 per cento della superficie trasversale del corpo della cisterna.615 |
1ter | L'autorità d'immatricolazione può ammettere cisterne prive di frangiflutti o di scomparti stagni qualora prescriva esplicitamente la viscosità o determinati livelli di riempimento per le sostanze trasportate mediante iscrizione nella licenza di circolazione.616 |
2 | I veicoli dotati di cisterne o sili per il trasporto di sostanze che non sono merci pericolose devono presentare, sull'asse più largo, una distanza tra i punti più esterni dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata pari ad almeno il 90 per cento dell'altezza del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme.617 |
3 | I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l'allegato 2 numero 33 della OIAT. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 125 - 1 Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
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1 | Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR613 devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l.614 |
1bis | La superficie di ogni frangiflutti deve essere pari ad almeno il 70 per cento della superficie trasversale del corpo della cisterna.615 |
1ter | L'autorità d'immatricolazione può ammettere cisterne prive di frangiflutti o di scomparti stagni qualora prescriva esplicitamente la viscosità o determinati livelli di riempimento per le sostanze trasportate mediante iscrizione nella licenza di circolazione.616 |
2 | I veicoli dotati di cisterne o sili per il trasporto di sostanze che non sono merci pericolose devono presentare, sull'asse più largo, una distanza tra i punti più esterni dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata pari ad almeno il 90 per cento dell'altezza del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme.617 |
3 | I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l'allegato 2 numero 33 della OIAT. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
|
1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
|
1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 9 Veicoli - 1 Sono «veicoli» ai sensi della presente ordinanza tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti di seguito. |
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1 | Sono «veicoli» ai sensi della presente ordinanza tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti di seguito. |
2 | I «veicoli climatizzati» sono veicoli le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm.81 |
3 | I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli.82 |
4 | I veicoli adibiti al trasporto sia di persone sia di cose sono classificati in base alle caratteristiche prevalenti.83 |
5 | I «veicoli agricoli e forestali» sono trattori, carri con motore, carri di lavoro, monoassi e rimorchi adoperati soltanto in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale oppure equiparata (art. 86 ONC84) e la cui velocità non supera quella prevista per la classificazione come veicoli a motore di cui all'articolo 161 e come rimorchi di cui all'articolo 207.85 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 66 Carrozzerie dei veicoli, diversi - 1 Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
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1 | Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
1bis | Le carrozzerie di veicoli per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,50 t e che sono adibiti al trasporto di merci solide devono essere munite di dispositivi di fissaggio per assicurare il carico conformi allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nella norma EN 12640. Le carrozzerie rinforzate conformi alla norma EN 12642 possono essere riconosciute come dispositivi di fissaggio del carico se un apposito piano illustra come disporre il carico affinché sia adeguatamente assicurato. 355 |
1ter | Le cabine del conducente e le carrozzerie ribaltabili devono essere assicurate contro un ritorno improvviso in posizione normale. 356 |
2 | Il conducente e i passeggeri devono essere protetti contro qualsiasi contatto con le ruote. Quando il veicolo avanza in linea retta, la carrozzeria o parafanghi appropriati devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a 10 cm sopra il centro dell'asse. |
3 | Gli impianti sanitari su veicoli devono essere costruiti in modo tale che liquidi o altri rifiuti non possano cadere sulla carreggiata. |
4 | Le porte, il coperchio del baule, i tetti apribili, ecc. devono potere essere chiusi senza rumore. I freni, le sponde, i ganci di traino, gli apparecchi installati sul veicolo ecc. non devono produrre rumore evitabile.357 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 66 Carrozzerie dei veicoli, diversi - 1 Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
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1 | Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo.354 |
1bis | Le carrozzerie di veicoli per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,50 t e che sono adibiti al trasporto di merci solide devono essere munite di dispositivi di fissaggio per assicurare il carico conformi allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nella norma EN 12640. Le carrozzerie rinforzate conformi alla norma EN 12642 possono essere riconosciute come dispositivi di fissaggio del carico se un apposito piano illustra come disporre il carico affinché sia adeguatamente assicurato. 355 |
1ter | Le cabine del conducente e le carrozzerie ribaltabili devono essere assicurate contro un ritorno improvviso in posizione normale. 356 |
2 | Il conducente e i passeggeri devono essere protetti contro qualsiasi contatto con le ruote. Quando il veicolo avanza in linea retta, la carrozzeria o parafanghi appropriati devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a 10 cm sopra il centro dell'asse. |
3 | Gli impianti sanitari su veicoli devono essere costruiti in modo tale che liquidi o altri rifiuti non possano cadere sulla carreggiata. |
4 | Le porte, il coperchio del baule, i tetti apribili, ecc. devono potere essere chiusi senza rumore. I freni, le sponde, i ganci di traino, gli apparecchi installati sul veicolo ecc. non devono produrre rumore evitabile.357 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 943.02 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) LMI Art. 1 - 1 La presente legge garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa. |
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1 | La presente legge garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa. |
2 | Essa ha in particolare lo scopo di: |
a | facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera; |
b | sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato; |
c | rafforzare la competitività dell'economia svizzera; |
d | rafforzare la coesione economica della Svizzera. |
3 | Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s'intende ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato.5 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni - 1 Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
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1 | Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell'UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo. |
2 | L'impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d'impegno. Se le condizioni per l'agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d'impegno. |
3 | Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all'agevolazione. |
4 | L'impegno e la rinuncia all'agevolazione valgono per giorni civili interi. |
5 | Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l'agevolazione. Su richiesta, deve provare all'UDSC il rispetto dell'impegno. |
6 | Se constata che il detentore del veicolo viola l'impegno, l'UDSC non concede più l'agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
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1 | Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l'UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo. |
2 | La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | il numero di telaio per i veicoli svizzeri; |
b | la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri; |
c | il periodo di restituzione; |
d | il volume del legname in metri cubi (m3). |
3 | L'UDSC può compensare l'importo della restituzione con la tassa dovuta. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |