OG).
OG). Ein Verband
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 132 |
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| Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. | ||||||
| L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. | ||||||
| Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. | ||||||
| L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 90 |
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| Il Consiglio di Stato, inoltre: | ||||||
| rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno; | ||||||
| è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblici; | ||||||
| prepara gli affari parlamentari per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé; | ||||||
| esegue la legislazione, le decisioni del Gran Consiglio e le sentenze passate in giudicato; | ||||||
| risponde alle autorità federali nell'ambito delle procedure di consultazione. In tal ambito è vincolato al parere eventualmente espresso dal Gran Consiglio; | ||||||
| pronuncia sui ricorsi che gli sono deferiti per legge; | ||||||
| decide circa le rettifiche di confini cantonali e comunali; | ||||||
| adempie gli altri compiti che gli sono conferiti dalla Costituzione o dalla legislazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 90 |
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| Il Consiglio di Stato, inoltre: | ||||||
| rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno; | ||||||
| è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblici; | ||||||
| prepara gli affari parlamentari per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé; | ||||||
| esegue la legislazione, le decisioni del Gran Consiglio e le sentenze passate in giudicato; | ||||||
| risponde alle autorità federali nell'ambito delle procedure di consultazione. In tal ambito è vincolato al parere eventualmente espresso dal Gran Consiglio; | ||||||
| pronuncia sui ricorsi che gli sono deferiti per legge; | ||||||
| decide circa le rettifiche di confini cantonali e comunali; | ||||||
| adempie gli altri compiti che gli sono conferiti dalla Costituzione o dalla legislazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 69 |
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| Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. | ||||||
| Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. | ||||||
| Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. | ||||||
| Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: | ||||||
| le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; | ||||||
| l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; | ||||||
| lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; | ||||||
| le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; | ||||||
| l'assunzione di un nuovo compito duraturo. | ||||||