SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
|
1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
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1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 171.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento LParl Art. 24 Partecipazione alla politica estera - 1 L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera. |
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1 | L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera. |
2 | Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7bbis della legge del 21 marzo 199733 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.34 |
3 | Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l'Assemblea federale l'approva mediante decreto federale. In caso contrario l'approva mediante decreto federale semplice.35 |
4 | Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 2 Atti normativi della Confederazione - Nella RU sono pubblicati: |
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a | la Costituzione federale; |
b | le leggi federali; |
c | le ordinanze dell'Assemblea federale; |
d | le ordinanze del Consiglio federale; |
e | gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale; |
f | i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; |
g | i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali; |
h | i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali - 1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: |
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1 | Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: |
a | i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.; |
b | gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.9 |
2 | Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.10 |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
|
1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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1 | I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
3 | Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. |
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2 | Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3. |
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