SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
|
a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
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b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
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