SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 186 Obbligo di pagare l'interesse di mora - (art. 74 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: |
a | pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato; |
b | crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale; |
c | recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; |
d | negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD. |
2 | L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale - (art. 9 LD) 22 |
|
1 | Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se: |
a | sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa; |
b | la loro identità può essere garantita; |
c | l'ammissione dura al massimo due anni; e |
d | sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica. |
2 | Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. |
3 | L'UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato. |
5 | In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'UDSC può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio. |
2 | Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se: |
a | esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero; |
b | esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o |
c | esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o |
d | non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 162 Disposizioni procedurali - (art. 58 cpv. 1 LD) |
|
1 | La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d'impiego delle merci nonché l'utilizzatore. |
2 | Se cambia lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette all'obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all'obbligo di dichiarazione. |
3 | La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2 deve essere presentata prima che cambi lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure che vi sia il trasferimento di proprietà. L'UDSC può prevedere che la dichiarazione doganale sia presentata in un secondo momento, in particolare in caso di merci importate per la vendita incerta. |
4 | Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale. |
5 | Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l'UDSC può autorizzare ripetuti passaggi di confine. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 164 Autorizzazione per mezzi di trasporto - (art. 58 cpv. 1 LD) |
|
1 | L'autorizzazione per l'ammissione temporanea a fini commerciali di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all'articolo 34 dev'essere richiesta, prima della prima importazione, all'UDSC. |
2 | L'autorizzazione per l'ammissione temporanea per uso proprio di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all'articolo 35 dev'essere richiesta, prima della prima importazione o al momento dell'acquisto in Svizzera, all'UDSC. |
3 | L'UDSC può rinnovare le autorizzazioni conformemente all'articolo 35 capoversi 1 e 2 lettera a. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 162 Disposizioni procedurali - (art. 58 cpv. 1 LD) |
|
1 | La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d'impiego delle merci nonché l'utilizzatore. |
2 | Se cambia lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette all'obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all'obbligo di dichiarazione. |
3 | La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2 deve essere presentata prima che cambi lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure che vi sia il trasferimento di proprietà. L'UDSC può prevedere che la dichiarazione doganale sia presentata in un secondo momento, in particolare in caso di merci importate per la vendita incerta. |
4 | Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale. |
5 | Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l'UDSC può autorizzare ripetuti passaggi di confine. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 162 Disposizioni procedurali - (art. 58 cpv. 1 LD) |
|
1 | La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d'impiego delle merci nonché l'utilizzatore. |
2 | Se cambia lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette all'obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all'obbligo di dichiarazione. |
3 | La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2 deve essere presentata prima che cambi lo scopo d'impiego o l'utilizzatore oppure che vi sia il trasferimento di proprietà. L'UDSC può prevedere che la dichiarazione doganale sia presentata in un secondo momento, in particolare in caso di merci importate per la vendita incerta. |
4 | Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale. |
5 | Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l'UDSC può autorizzare ripetuti passaggi di confine. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio - (art. 9 cpv. 2 LD) |
|
1 | L'UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero. |
2 | Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale. |
3 | Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione. |
4 | L'UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: |
a | sono esportati entro tre giorni; o |
b | sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |