SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 13 - 1 Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
|
1 | Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
a | presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente; |
b | per i preservanti del legno e i disinfettanti: è sufficientemente efficace. |
2 | È omologato per l'immissione sul mercato per l'uso da parte del pubblico soltanto se non ha alcuna delle proprietà di cui all'articolo 11d.98 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 8 Imballaggio - Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo - 1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
|
1 | Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
a | dimostra che l'indicazione del nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e |
b | la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all'allegato 2 numero 1. |
2 | Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo. |
3 | Qualora l'Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l'articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l'organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati: |
a | decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche; |
b | dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.55 |
3bis | Qualora nell'uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l'articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l'articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell'organo di notifica, l'identità della sostanza conformemente all'allegato VI sezioni 2.1-2.3 del regolamento UE-REACH56.57 |
4 | L'impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato: |
a | con una determinata composizione; |
b | con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e |
c | che ha determinati impieghi. |
5 | L'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile. |
6 | Il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione possono impiegare senza autorizzazione un nome chimico alternativo durante i primi sei anni successivi: |
a | all'annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza; |
b | alla registrazione di una sostanza che rientra nel disciplinamento dell'articolo 119 paragrafo 2 lettera f del regolamento UE-REACH e per la quale all'organo di notifica vengono presentati la prova dell'avvenuta registrazione e i dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.58 |
7 | Se entro il periodo di cui al capoverso 6 non è stata presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo, né una decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i dati di cui al capoverso 3, dopo la scadenza di tale periodo deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP.59 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 13 - 1 Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
|
1 | Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
a | presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente; |
b | per i preservanti del legno e i disinfettanti: è sufficientemente efficace. |
2 | È omologato per l'immissione sul mercato per l'uso da parte del pubblico soltanto se non ha alcuna delle proprietà di cui all'articolo 11d.98 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 12 Riconoscimento - 1 L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
|
1 | L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
2 | L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l'articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti: |
a | alla tutela dell'ambiente; |
b | alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale; |
c | all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; |
d | alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o |
e | al fatto che l'organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive. |
3 | L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. |
4 | Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. |
5 | Per il riconoscimento di un'omologazione dell'Unione si applica l'articolo 14abis. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 26 Controllo autonomo - 1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
|
1 | È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
2 | A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.35 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
|
1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze: |
a1 | per vecchie sostanze s'intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale, |
a2 | per nuove sostanze s'intendono tutte le altre sostanze; |
b | sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari; |
c | preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze; |
d | prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a: |
d1 | allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure |
d2 | impedire i danni provocati da organismi nocivi; |
e | prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a: |
e1 | proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, |
e2 | influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, |
e3 | conservare i prodotti vegetali, |
e4 | distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure |
e5 | influenzare una crescita vegetale indesiderata; |
f | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante; |
g | notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all'organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d'omologazione per sostanze attive o preparati; |
h | organo di notifica: l'organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d'omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie; |
i | immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l'importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all'immissione sul mercato; |
j | utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l'impiego o l'eliminazione. |
2 | Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al capoverso 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
|
1 | Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
2 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. |
3 | Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 |
4 | Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. |
4bis | Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 |
5 | Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13 |
5bis | Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14 |
5ter | Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15 |
5quater | Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16 |
6 | Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17 |
6bis | Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18 |
6ter | Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19 |
7 | Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. |
8 | Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20 |
9 | Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
|
1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze: |
a1 | per vecchie sostanze s'intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale, |
a2 | per nuove sostanze s'intendono tutte le altre sostanze; |
b | sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari; |
c | preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze; |
d | prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a: |
d1 | allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure |
d2 | impedire i danni provocati da organismi nocivi; |
e | prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a: |
e1 | proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, |
e2 | influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, |
e3 | conservare i prodotti vegetali, |
e4 | distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure |
e5 | influenzare una crescita vegetale indesiderata; |
f | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante; |
g | notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all'organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d'omologazione per sostanze attive o preparati; |
h | organo di notifica: l'organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d'omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie; |
i | immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l'importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all'immissione sul mercato; |
j | utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l'impiego o l'eliminazione. |
2 | Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al capoverso 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
|
1 | Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
2 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. |
3 | Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 |
4 | Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. |
4bis | Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 |
5 | Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13 |
5bis | Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14 |
5ter | Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15 |
5quater | Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16 |
6 | Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17 |
6bis | Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18 |
6ter | Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19 |
7 | Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. |
8 | Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20 |
9 | Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 5 Controllo autonomo - 1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
|
1 | Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
a | valutare e classificare le sostanze e i preparati a seconda delle loro proprietà; |
b | imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro pericolosità. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, l'estensione e la verifica del controllo autonomo. Stabilisce in particolare: |
a | i metodi di esame, i principi delle Buone prassi di laboratorio (BPL) nonché i criteri per valutare e classificare le sostanze e i preparati; |
b | le prescrizioni in materia di imballaggio e caratterizzazione. |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
|
1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Si distingue tra vecchie e nuove sostanze: |
a1 | per vecchie sostanze s'intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale, |
a2 | per nuove sostanze s'intendono tutte le altre sostanze; |
b | sostanze attive: sostanze e microorganismi, inclusi i virus, se possono avere efficacia quali prodotti biocidi o fitosanitari; |
c | preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze; |
d | prodotti biocidi: sostanze attive e preparati che non sono prodotti fitosanitari e che sono destinati a: |
d1 | allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure |
d2 | impedire i danni provocati da organismi nocivi; |
e | prodotti fitosanitari: sostanze attive e preparati destinati a: |
e1 | proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, |
e2 | influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, |
e3 | conservare i prodotti vegetali, |
e4 | distruggere piante o parti di piante indesiderate, oppure |
e5 | influenzare una crescita vegetale indesiderata; |
f | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale; chi importa sostanze o preparati per scopi professionali o commerciali è equiparato al fabbricante; |
g | notificante: ogni persona fisica o giuridica che presenta all'organo di notifica le notifiche per nuove sostanze, documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o domande d'omologazione per sostanze attive o preparati; |
h | organo di notifica: l'organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d'omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie; |
i | immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi; l'importazione a scopo professionale o commerciale è equiparata all'immissione sul mercato; |
j | utilizzazione: qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l'impiego o l'eliminazione. |
2 | Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e distinguere le definizioni di cui al capoverso 1 e altri concetti impiegati nella presente legge, nonché prevedere adeguamenti ed eccezioni basati su nuove conoscenze scientifiche e tecniche o tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 26 Controllo autonomo - 1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
|
1 | È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
2 | A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.35 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 5 Controllo autonomo - 1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
|
1 | Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
a | valutare e classificare le sostanze e i preparati a seconda delle loro proprietà; |
b | imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro pericolosità. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, l'estensione e la verifica del controllo autonomo. Stabilisce in particolare: |
a | i metodi di esame, i principi delle Buone prassi di laboratorio (BPL) nonché i criteri per valutare e classificare le sostanze e i preparati; |
b | le prescrizioni in materia di imballaggio e caratterizzazione. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 26 Controllo autonomo - 1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
|
1 | È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.34 |
2 | A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.35 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
|
1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. |
2 | Tali prescrizioni riguardano segnatamente: |
a | le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; |
b | le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 5 Controllo autonomo - 1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
|
1 | Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: |
a | valutare e classificare le sostanze e i preparati a seconda delle loro proprietà; |
b | imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro pericolosità. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, l'estensione e la verifica del controllo autonomo. Stabilisce in particolare: |
a | i metodi di esame, i principi delle Buone prassi di laboratorio (BPL) nonché i criteri per valutare e classificare le sostanze e i preparati; |
b | le prescrizioni in materia di imballaggio e caratterizzazione. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 8 Imballaggio - Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 8 Imballaggio - Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 2 Definizioni e diritto applicabile - 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
a | sostanza: l'elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale od ottenuto mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi necessari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal procedimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione; |
b | fabbricante: |
b1 | ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti, |
b2 | per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata: |
b3 | è fabbricante esclusivo la persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; se tale persona non ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, il fabbricante esclusivo è il terzo. |
2 | Nella presente ordinanza si intende inoltre per: |
a | utilizzatore professionale: |
a1 | ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per impiegarli a scopo di lucro, |
a2 | per utilizzatore professionale si intende anche: |
b | utilizzatore privato: ogni persona fisica che acquista o impiega sostanze, preparati od oggetti non a scopo di lucro; |
c | commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce invariati; |
d | rappresentante esclusivo: una persona fisica o giuridica autorizzata da un fabbricante con domicilio o sede sociale all'estero a notificare una sostanza in Svizzera e che rappresenta più importatori da essa nominati; |
e | oggetto: prodotto composto di una o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma specifica, una superficie specifica o un aspetto specifico che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica; |
f | vecchia sostanza: sostanza registrata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)26, fatta eccezione per le sostanze che: |
f1 | sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure |
f2 | sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie sempreché non siano sostanze monomeriche; |
g | polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che: |
g1 | comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monometriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente, e |
g2 | sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche; |
h | monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero impiegata per quel particolare processo; |
i | unità monomerica: la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero; |
j | prodotto intermedio: le sostanze fabbricate e utilizzate esclusivamente per l'ulteriore trattamento chimico e trasformate all'occorrenza in una o più altre sostanze; |
k | prodotto derivato: la sostanza che durante l'immagazzinamento, l'impiego o lo smaltimento di una sostanza o di un preparato deriva da una trasformazione chimica o biochimica; |
l | ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a una tonnellata all'anno; |
m | attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati od oggetti, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza; |
n | sommario esauriente d'esame (robust study sommary): una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto d'esame completo, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dell'esame stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto d'esame completo; |
o | scenario d'esposizione: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni d'impiego e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o impiegata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante controlla o raccomanda agli utilizzatori professionali di controllare l'esposizione dell'essere umano e dell'ambiente; uno scenario d'esposizione può anche coprire un processo o un impiego specifico o più processi o impieghi specifici, se del caso; |
p | classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, del pericolo per la salute dell'essere umano o del pericolo per l'ambiente; |
q | nanomateriale: materiale contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm o un materiale che presenta un rapporto superficie specifica-volume superiore a 60 m2/cm3; un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume del materiale; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali; |
r | sostanze coloranti: sostanze e preparati che contengono essenzialmente coloranti, pigmenti coloranti e pigmenti a effetto aggiunti esclusivamente ai fini della colorazione o della creazione di effetti. |
3 | Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini impiegati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza. |
4 | Si applicano le equivalenze terminologiche tra il regolamento UE-REACH, il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)29, la direttiva 75/324/CEE30 e la presente ordinanza conformemente all'allegato 1 numero 1.31 |
5 | Là dove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento UE-REACH, del regolamento UE-CLP o della direttiva 75/324/CEE che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni dei suddetti atti normativi, si applicano anche queste altre disposizioni; in tal caso si applica la versione stabilita nella nota a piè di pagina del capoverso 2 lettera f rispettivamente del capoverso 4 dell'atto normativo UE interessato o, in caso di rimando agli allegati del regolamento UE-CLP o del regolamento UE-REACH, si applica la versione stabilita nell'allegato 2 numero 1 rispettivamente nell'allegato 4 numero 3. Fanno eccezione i rinvii successivi alle disposizioni del regolamento UE-REACH e del regolamento UE-CLP secondo l'allegato 1 numero 2; in questo caso si applicano le disposizioni svizzere menzionate nell'allegato 1 numero 2.32 |
6 | Là dove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell'UE, al posto di queste disposizioni del diritto dell'UE si applica il diritto svizzero menzionato nell'allegato 1 numero 3 si applica. |
7 | Per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201533.34 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo - 1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
|
1 | Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
a | dimostra che l'indicazione del nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e |
b | la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all'allegato 2 numero 1. |
2 | Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo. |
3 | Qualora l'Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l'articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l'organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati: |
a | decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche; |
b | dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.55 |
3bis | Qualora nell'uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l'articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l'articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell'organo di notifica, l'identità della sostanza conformemente all'allegato VI sezioni 2.1-2.3 del regolamento UE-REACH56.57 |
4 | L'impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato: |
a | con una determinata composizione; |
b | con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e |
c | che ha determinati impieghi. |
5 | L'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile. |
6 | Il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione possono impiegare senza autorizzazione un nome chimico alternativo durante i primi sei anni successivi: |
a | all'annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza; |
b | alla registrazione di una sostanza che rientra nel disciplinamento dell'articolo 119 paragrafo 2 lettera f del regolamento UE-REACH e per la quale all'organo di notifica vengono presentati la prova dell'avvenuta registrazione e i dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.58 |
7 | Se entro il periodo di cui al capoverso 6 non è stata presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo, né una decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i dati di cui al capoverso 3, dopo la scadenza di tale periodo deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP.59 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 6 Immissione sul mercato - Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti: |
|
a | l'immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come componenti di un preparato va notificata (art. 9); |
b | l'immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di un'omologazione (art. 10 e 11). |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 6 Immissione sul mercato - Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti: |
|
a | l'immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come componenti di un preparato va notificata (art. 9); |
b | l'immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di un'omologazione (art. 10 e 11). |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 11 Omologazione di prodotti fitosanitari - 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici. |
|
1 | Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici. |
2 | La legislazione sull'agricoltura stabilisce i tipi e le procedure di omologazione, nonché le eccezioni dall'obbligo d'omologazione di prodotti fitosanitari. Nell'emanare le pertinenti disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale tiene conto della protezione della salute ai sensi della presente legge. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 2 - 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
a | biocidi: |
a1 | sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, |
a2 | sostanze o preparati generati da sostanze o preparati che non sono biocidi ai sensi del N. 1 e che sono destinati allo scopo al quale sono destinati i biocidi secondo il N. 1; |
b | tipo di prodotto: una categoria di biocidi secondo l'allegato 10; |
c | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale. |
2 | Nella presente ordinanza si intende inoltre per: |
a | sostanza che desta preoccupazione: qualsiasi sostanza, esclusi i principi attivi, che possiede un'intrinseca capacità di provocare effetti negativi, immediatamente o a distanza di tempo, sull'uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull'ambiente e che è contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un rischio di tale effetto; fatti salvi altri motivi di preoccupazione si tratta segnatamente delle seguenti sostanze:19 |
a1 | sostanze classificate come pericolose o che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose secondo l'articolo 2 paragrafo 2 in combinato disposto con l'allegato VI punti 2-5 della direttiva 67/548/CEE20 e che sono presenti nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto deve essere considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE21, |
a2 | sostanze classificate come pericolose o che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose secondo l'articolo 2 paragrafo 2 in combinato disposto con l'allegato I parti 2-5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)22 e che sono presenti nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto deve essere considerato pericoloso ai sensi di tale regolamento, |
a3 | sostanze che soddisfano i criteri per essere considerate inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi del regolamento (CE) n. 850/200424 o che soddisfano i criteri per essere considerate «persistenti», «bioaccumulabili» e «tossiche» (PBT) o «molto persistenti» e «molto bioaccumulabili» (vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)25; |
b | famiglia di biocidi: gruppo di biocidi che presentano le seguenti caratteristiche comuni: |
b1 | usi simili, |
b2 | i medesimi principi attivi, |
b3 | una composizione simile con variazioni specifiche, |
b4 | simili livelli di rischio, |
b5 | simili livelli di efficacia; |
c | organismo nocivo: organismo, inclusi gli agenti patogeni, che ha un effetto indesiderato o nocivo per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che utilizza o produce, nonché per gli animali o per l'ambiente; |
d | microrganismi: entità microbiologiche, in particolare i batteri, le alghe, i funghi, i protozoi, i virus e i viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo; |
e | lettera di accesso: documento, firmato dalla persona autorizzata a utilizzare dati protetti, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dall'organo di notifica e, se del caso, dall'autorità competente di uno Stato contraente allo scopo di concedere l'omologazione di un biocida; |
f | principio attivo esistente: sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi; |
g | principio attivo nuovo: principio attivo di un biocida che non è un principio attivo esistente; |
h | principio attivo candidato alla sostituzione: principio attivo che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/201226; |
i | residuo: sostanza presente in o su prodotti di origine vegetale o animale, risorse idriche, acqua potabile, derrate alimentari, alimenti per animali o altrove nell'ambiente e derivanti dall'uso di un biocida, compresi i metaboliti di tale sostanza e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione; |
j | articoli trattati: sostanze, preparati o oggetti senza funzione primaria biocida, trattati con, o ai quali sono stati aggiunti intenzionalmente, uno o più biocidi; |
k | omologazione nazionale: atto mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS autorizza l'immissione sul mercato di un biocida sul suo territorio; |
l | omologazione dell'Unione: atto mediante il quale la Commissione europea autorizza l'immissione sul mercato di un biocida sul territorio dell'UE; |
m | nanomateriale: principio attivo o sostanza non attiva, naturale o fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 per cento delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali; ai fini della presente definizione, si intende per: |
m1 | particella: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti, |
m2 | agglomerato: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti, |
m3 | aggregato: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro; |
n | equivalenza tecnica: similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, tra una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo o del luogo di fabbricazione, e la sostanza prodotta dalla fonte di riferimento per la quale è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale; |
o | gruppi vulnerabili: persone che necessitano di un'attenzione particolare in sede di valutazione degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla salute; tale categoria comprende donne incinte e madri che allattano, nascituri, neonati e bambini, anziani, lavoratori e altre persone fortemente esposte a biocidi sul lungo periodo. |
3 | I seguenti termini vanno intesi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 18 maggio 200528 sui prodotti chimici (OPChim): |
a | sostanza; |
b | oggetto; |
c | attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi; |
d | ricerca e sviluppo scientifici. |
4 | Le equivalenze terminologiche tra il regolamento (UE) n. 528/2012 e la presente ordinanza figurano nell'allegato 3 numero 1.29 |
4bis | Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell'UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero secondo l'allegato 3 numero 2.30 |
5 | Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini utilizzati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza. |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 6 Immissione sul mercato - Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti: |
|
a | l'immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come componenti di un preparato va notificata (art. 9); |
b | l'immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di un'omologazione (art. 10 e 11). |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 10 Omologazione di prodotti biocidi - 1 L'organo di notifica controlla e valuta i documenti pervenuti unitamente ai Servizi di valutazione e, tenendo conto della valutazione dei rischi (art. 16), decide entro un termine fissato dal Consiglio federale. |
|
1 | L'organo di notifica controlla e valuta i documenti pervenuti unitamente ai Servizi di valutazione e, tenendo conto della valutazione dei rischi (art. 16), decide entro un termine fissato dal Consiglio federale. |
2 | Il prodotto biocida è omologato se per l'impiego previsto in particolare: |
a | è sufficientemente efficace; |
b | non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici. |
3 | L'omologazione può essere negata o revocata se i rischi per la salute danno adito a preoccupazioni e se per lo stesso tipo di prodotti biocidi è omologata un'altra sostanza attiva che presenta un rischio nettamente inferiore per la salute e non comporta alcun importante svantaggio economico e pratico per l'utente. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i tipi e le procedure d'omologazione, nonché le eccezioni all'obbligo d'omologazione per i prodotti biocidi. Le omologazioni sono limitate nel tempo. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 5 Portata dell'omologazione e persona richiedente - 1 L'omologazione si applica: |
|
1 | L'omologazione si applica: |
a | a un biocida singolo: |
a1 | in una determinata composizione, |
a2 | con un determinato nome commerciale o con più nomi commerciali, |
a3 | per un determinato uso o per più usi, |
a4 | di un determinato fabbricante o di più fabbricanti; |
b | a una famiglia di biocidi. |
2 | L'omologazione è concessa a un'unica persona.46 |
3 | Può chiedere e ottenere un'omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 89 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 20 Decisione - 1 L'organo di notifica risolve in merito all'omologazione mediante decisione. |
|
1 | L'organo di notifica risolve in merito all'omologazione mediante decisione. |
2 | La decisione, eccetto quella per un'omologazione ON, contiene: |
a | le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso del biocida; |
b | un sommario delle proprietà del biocida che include: |
b1 | il nome commerciale del biocida, |
b10 | gli organismi nocivi bersaglio, |
b11 | il dosaggio e le istruzioni per l'uso, |
b12 | i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, |
b13 | le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente, |
b14 | le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e dell'imballaggio, |
b15 | le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio, |
b16 | se del caso, altre informazioni sul biocida. |
b2 | il nome e l'indirizzo del titolare dell'omologazione, |
b3 | la data di rilascio e di scadenza dell'omologazione, |
b4 | il tipo di prodotto e se del caso una descrizione esatta dell'uso ammesso, |
b5 | le categorie di utenti, |
b6 | il N. dell'omologazione federale; nel caso di una famiglia di biocidi unitamente alle abbreviazioni di ogni singolo biocida della famiglia, |
b7 | i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti del biocida e i principi attivi in esso contenuti, compresa la designazione degli stabilimenti di produzione, |
b8 | il tipo di formulazione del biocida nonché la composizione qualitativa e quantitativa di principi attivi o sostanze non attive, la cui conoscenza è necessaria per un uso corretto dei biocidi; nel caso di una famiglia di biocidi, l'indicazione delle percentuali minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non attiva; per determinate sostanze la percentuale minima può essere pari allo 0 per cento, |
b9 | le frasi di rischio e i consigli di prudenza, |
c | informazioni sull'ammontare degli emolumenti; |
3 | La decisione relativa a un'omologazione ON contiene: |
a | le condizioni per l'immissione sul mercato e per l'uso del biocida; |
b | il nome commerciale del biocida; |
c | il nome e l'indirizzo del titolare dell'omologazione; |
d | la data di rilascio e di scadenza dell'omologazione; |
e | il N. dell'omologazione federale; |
f | il tipo di prodotto e se del caso una descrizione esatta dell'uso ammesso; |
g | le categorie di utenti; |
h | i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti del biocida e i principi attivi in esso contenuti; |
i | ogni principio attivo e il suo contenuto nel prodotto; |
j | se del caso altri dati o dettagli della scheda di dati di sicurezza; |
k | informazioni sull'ammontare degli emolumenti; |
l | se del caso, altre informazioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 20 Decisione - 1 L'organo di notifica risolve in merito all'omologazione mediante decisione. |
|
1 | L'organo di notifica risolve in merito all'omologazione mediante decisione. |
2 | La decisione, eccetto quella per un'omologazione ON, contiene: |
a | le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso del biocida; |
b | un sommario delle proprietà del biocida che include: |
b1 | il nome commerciale del biocida, |
b10 | gli organismi nocivi bersaglio, |
b11 | il dosaggio e le istruzioni per l'uso, |
b12 | i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, |
b13 | le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente, |
b14 | le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e dell'imballaggio, |
b15 | le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio, |
b16 | se del caso, altre informazioni sul biocida. |
b2 | il nome e l'indirizzo del titolare dell'omologazione, |
b3 | la data di rilascio e di scadenza dell'omologazione, |
b4 | il tipo di prodotto e se del caso una descrizione esatta dell'uso ammesso, |
b5 | le categorie di utenti, |
b6 | il N. dell'omologazione federale; nel caso di una famiglia di biocidi unitamente alle abbreviazioni di ogni singolo biocida della famiglia, |
b7 | i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti del biocida e i principi attivi in esso contenuti, compresa la designazione degli stabilimenti di produzione, |
b8 | il tipo di formulazione del biocida nonché la composizione qualitativa e quantitativa di principi attivi o sostanze non attive, la cui conoscenza è necessaria per un uso corretto dei biocidi; nel caso di una famiglia di biocidi, l'indicazione delle percentuali minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non attiva; per determinate sostanze la percentuale minima può essere pari allo 0 per cento, |
b9 | le frasi di rischio e i consigli di prudenza, |
c | informazioni sull'ammontare degli emolumenti; |
3 | La decisione relativa a un'omologazione ON contiene: |
a | le condizioni per l'immissione sul mercato e per l'uso del biocida; |
b | il nome commerciale del biocida; |
c | il nome e l'indirizzo del titolare dell'omologazione; |
d | la data di rilascio e di scadenza dell'omologazione; |
e | il N. dell'omologazione federale; |
f | il tipo di prodotto e se del caso una descrizione esatta dell'uso ammesso; |
g | le categorie di utenti; |
h | i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti del biocida e i principi attivi in esso contenuti; |
i | ogni principio attivo e il suo contenuto nel prodotto; |
j | se del caso altri dati o dettagli della scheda di dati di sicurezza; |
k | informazioni sull'ammontare degli emolumenti; |
l | se del caso, altre informazioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 8 Durata di validità - 1 Le omologazioni secondo l'articolo 7 e l'immissione sul mercato di biocidi non soggetti all'obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:58 |
|
1 | Le omologazioni secondo l'articolo 7 e l'immissione sul mercato di biocidi non soggetti all'obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:58 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 9 Elenchi dei principi attivi - 1 In vista dell'omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi: |
|
1 | In vista dell'omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi: |
a | elenco dei principi attivi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 25 lettera a del regolamento (UE) n. 528/201269 (elenco dei biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata) conformemente all'allegato 1; |
b | elenco dei principi attivi approvati secondo l'articolo 9 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) n. 528/2012 (elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati) conformemente all'allegato 2; |
c | elenco dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo il regolamento (UE) n. 1062/201470 (Elenco dei principi attivi notificati). |
2 | Le equivalenze terminologiche tra gli atti del diritto dell'UE, cui si rinvia nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati, e la presente ordinanza figurano nell'allegato 3 numero 3. |
2bis | Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni di atti di esecuzione dell'UE concernenti l'approvazione di principi attivi, che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell'UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero secondo l'allegato 3 numero 4. |
3 | I principi attivi dell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati considerati sostanze candidate alla sostituzione secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono contrassegnati come tali nell'allegato 2. |
4 | Ai principi attivi contenenti nanomateriali si applica per analogia l'articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
5 | Il DFI, d'intesa con il DATEC e il DEFR, emana un elenco dei principi attivi che possono essere impiegati nel quadro di un'omologazione OnE e dei rispettivi usi previsti. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 14 Disposizioni generali - 1 La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
|
1 | La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
2 | Il contenuto della domanda è retto dai seguenti allegati: |
a | per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5 |
b | per l'omologazione semplificata: l'allegato 6 |
c | per il riconoscimento: l'allegato 7 |
d | per l'omologazione ON: l'allegato 8 |
e | per l'omologazione per il commercio parallelo: l'allegato 8a |
3 | Le domande di omologazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre adempiere i requisiti dell'OEDA109. |
4 | La domanda e i documenti devono essere presentati: |
a | nel formato elettronico stabilito dall'organo di notifica; |
b | in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale. |
5 | Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica può richiedere modelli o progetti dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 9 Elenchi dei principi attivi - 1 In vista dell'omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi: |
|
1 | In vista dell'omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi: |
a | elenco dei principi attivi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 25 lettera a del regolamento (UE) n. 528/201269 (elenco dei biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata) conformemente all'allegato 1; |
b | elenco dei principi attivi approvati secondo l'articolo 9 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) n. 528/2012 (elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati) conformemente all'allegato 2; |
c | elenco dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo il regolamento (UE) n. 1062/201470 (Elenco dei principi attivi notificati). |
2 | Le equivalenze terminologiche tra gli atti del diritto dell'UE, cui si rinvia nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati, e la presente ordinanza figurano nell'allegato 3 numero 3. |
2bis | Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni di atti di esecuzione dell'UE concernenti l'approvazione di principi attivi, che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell'UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero secondo l'allegato 3 numero 4. |
3 | I principi attivi dell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati considerati sostanze candidate alla sostituzione secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono contrassegnati come tali nell'allegato 2. |
4 | Ai principi attivi contenenti nanomateriali si applica per analogia l'articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
5 | Il DFI, d'intesa con il DATEC e il DEFR, emana un elenco dei principi attivi che possono essere impiegati nel quadro di un'omologazione OnE e dei rispettivi usi previsti. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 14 Disposizioni generali - 1 La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
|
1 | La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
2 | Il contenuto della domanda è retto dai seguenti allegati: |
a | per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5 |
b | per l'omologazione semplificata: l'allegato 6 |
c | per il riconoscimento: l'allegato 7 |
d | per l'omologazione ON: l'allegato 8 |
e | per l'omologazione per il commercio parallelo: l'allegato 8a |
3 | Le domande di omologazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre adempiere i requisiti dell'OEDA109. |
4 | La domanda e i documenti devono essere presentati: |
a | nel formato elettronico stabilito dall'organo di notifica; |
b | in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale. |
5 | Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica può richiedere modelli o progetti dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 14 Disposizioni generali - 1 La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
|
1 | La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
2 | Il contenuto della domanda è retto dai seguenti allegati: |
a | per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5 |
b | per l'omologazione semplificata: l'allegato 6 |
c | per il riconoscimento: l'allegato 7 |
d | per l'omologazione ON: l'allegato 8 |
e | per l'omologazione per il commercio parallelo: l'allegato 8a |
3 | Le domande di omologazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre adempiere i requisiti dell'OEDA109. |
4 | La domanda e i documenti devono essere presentati: |
a | nel formato elettronico stabilito dall'organo di notifica; |
b | in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale. |
5 | Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica può richiedere modelli o progetti dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 13 - 1 Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
|
1 | Un biocida è omologato con un'omologazione ON se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:97 |
a | presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente; |
b | per i preservanti del legno e i disinfettanti: è sufficientemente efficace. |
2 | È omologato per l'immissione sul mercato per l'uso da parte del pubblico soltanto se non ha alcuna delle proprietà di cui all'articolo 11d.98 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 8 Durata di validità - 1 Le omologazioni secondo l'articolo 7 e l'immissione sul mercato di biocidi non soggetti all'obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:58 |
|
1 | Le omologazioni secondo l'articolo 7 e l'immissione sul mercato di biocidi non soggetti all'obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:58 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 7 Tipi di omologazione - 1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
|
1 | Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: |
a | omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: |
a1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dell'allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco dell'allegato 1, oppure |
a2 | che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l'articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/201250; |
b | omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell'elenco dell'allegato 1 né nell'elenco dell'allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l'uso nei biocidi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/201452 (Elenco dei principi attivi notificati); |
c | omologazione ON: per i biocidi: |
c1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, e |
c2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; |
d | omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: |
d1 | che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco dell'allegato 1 o 2, |
d2 | i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, |
d3 | per i quali è stata presentata all'organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006, e |
d4 | che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; |
e | deroghe ai requisiti: per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; |
f | omologazione semplificata: per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201254; |
g | riconoscimento: per i biocidi: |
g1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o |
g2 | per i quali è stata presentata una domanda secondo l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
h | riconoscimento di un'omologazione dell'Unione: per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un'omologazione dell'Unione; |
i | omologazione degli stessi biocidi: per i biocidi: |
i1 | che sono identici a biocidi già omologati, e |
i2 | che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell'omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; |
j | omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi: |
j1 | omologati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione OE o del riconoscimento, oppure |
j2 | immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell'omologazione ON o OC. |
2 | Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s'intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 14 Disposizioni generali - 1 La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
|
1 | La domanda di omologazione di un biocida deve essere presentata all'organo di notifica. |
2 | Il contenuto della domanda è retto dai seguenti allegati: |
a | per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5 |
b | per l'omologazione semplificata: l'allegato 6 |
c | per il riconoscimento: l'allegato 7 |
d | per l'omologazione ON: l'allegato 8 |
e | per l'omologazione per il commercio parallelo: l'allegato 8a |
3 | Le domande di omologazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre adempiere i requisiti dell'OEDA109. |
4 | La domanda e i documenti devono essere presentati: |
a | nel formato elettronico stabilito dall'organo di notifica; |
b | in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale. |
5 | Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica può richiedere modelli o progetti dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 12 Riconoscimento - 1 L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
|
1 | L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
2 | L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l'articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti: |
a | alla tutela dell'ambiente; |
b | alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale; |
c | all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; |
d | alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o |
e | al fatto che l'organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive. |
3 | L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. |
4 | Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. |
5 | Per il riconoscimento di un'omologazione dell'Unione si applica l'articolo 14abis. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 12 Riconoscimento - 1 L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
|
1 | L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
2 | L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l'articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti: |
a | alla tutela dell'ambiente; |
b | alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale; |
c | all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; |
d | alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o |
e | al fatto che l'organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive. |
3 | L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. |
4 | Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. |
5 | Per il riconoscimento di un'omologazione dell'Unione si applica l'articolo 14abis. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 38 Etichettatura - 1 L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
|
1 | L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
2 | I biocidi e principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi devono essere etichettati:183 |
a | conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b; e |
b | per analogia secondo gli articoli 10 e 93 capoverso 1 lettera b OPChim184; laddove: 185 |
b1 | nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il titolare dell'omologazione, |
b2 | nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s'intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi. |
3 | Oltre ai dati di cui al capoverso 2, sull'etichetta occorre indicare:186 |
a | la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche; |
b | il N. dell'omologazione federale; |
c | il genere di formulazione; |
d | gli usi per i quali è omologato il biocida; |
e | le istruzioni per l'uso nelle quali per ogni uso previsto è necessario in particolare indicare secondo gli oneri imposti dalla decisione: |
e1 | la frequenza dell'applicazione, |
e2 | il dosaggio, espresso in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti; |
f | i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, nonché le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso; |
g | l'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali; |
h | qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili; |
i | le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio; |
j | il N. di lotto o la denominazione della formulazione; |
k | la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio; |
l | se del caso, le seguenti indicazioni: |
l1 | il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti, |
l2 | l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra, |
l3 | l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'uso successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi: |
4 | Se del caso, occorre inoltre indicare: |
a | le categorie di utenti; |
b | informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque; |
c | per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi: i requisiti in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE188. |
5 | Se a causa delle dimensioni o della funzione del biocida non è possibile riportare sull'etichetta le indicazioni di cui ai capoversi 3 lettere c, e, f e i-l nonché 4 lettera b, queste devono figurare: |
a | sull'imballaggio; o |
b | su un foglio illustrativo allegato all'imballaggio.189 |
6 | ...190 |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 40 Scheda di dati di sicurezza - 1 Per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi occorre, ove applicabile, redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 5 e 18-22 OPChim196; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'omologazione.197 |
|
1 | Per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi occorre, ove applicabile, redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 5 e 18-22 OPChim196; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'omologazione.197 |
2 | Per i principi attivi che figurano negli elenchi di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a-c non è necessario allegare gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OPChim. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 12 Riconoscimento - 1 L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
|
1 | L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
2 | L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l'articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti: |
a | alla tutela dell'ambiente; |
b | alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale; |
c | all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; |
d | alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o |
e | al fatto che l'organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive. |
3 | L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. |
4 | Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. |
5 | Per il riconoscimento di un'omologazione dell'Unione si applica l'articolo 14abis. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 35 Classificazione - 1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
|
1 | Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim175; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il richiedente dell'omologazione. |
2 | Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all'articolo 20. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 38 Etichettatura - 1 L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
|
1 | L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
2 | I biocidi e principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi devono essere etichettati:183 |
a | conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b; e |
b | per analogia secondo gli articoli 10 e 93 capoverso 1 lettera b OPChim184; laddove: 185 |
b1 | nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il titolare dell'omologazione, |
b2 | nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s'intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi. |
3 | Oltre ai dati di cui al capoverso 2, sull'etichetta occorre indicare:186 |
a | la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche; |
b | il N. dell'omologazione federale; |
c | il genere di formulazione; |
d | gli usi per i quali è omologato il biocida; |
e | le istruzioni per l'uso nelle quali per ogni uso previsto è necessario in particolare indicare secondo gli oneri imposti dalla decisione: |
e1 | la frequenza dell'applicazione, |
e2 | il dosaggio, espresso in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti; |
f | i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, nonché le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso; |
g | l'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali; |
h | qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili; |
i | le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio; |
j | il N. di lotto o la denominazione della formulazione; |
k | la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio; |
l | se del caso, le seguenti indicazioni: |
l1 | il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti, |
l2 | l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra, |
l3 | l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'uso successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi: |
4 | Se del caso, occorre inoltre indicare: |
a | le categorie di utenti; |
b | informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque; |
c | per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi: i requisiti in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE188. |
5 | Se a causa delle dimensioni o della funzione del biocida non è possibile riportare sull'etichetta le indicazioni di cui ai capoversi 3 lettere c, e, f e i-l nonché 4 lettera b, queste devono figurare: |
a | sull'imballaggio; o |
b | su un foglio illustrativo allegato all'imballaggio.189 |
6 | ...190 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 7 Obbligo d'informare l'acquirente - 1 Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. |
|
1 | Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, il contenuto e l'estensione di questa informazione, segnatamente sul contenuto e la consegna di una scheda tecnica di sicurezza. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 27 Informazione dell'acquirente - 1 Chi mette in commercio sostanze deve: |
|
1 | Chi mette in commercio sostanze deve: |
a | informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo non possano essere messi in pericolo. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all'entità dell'informazione dell'acquirente.37 |
SR 813.1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) - Legge sui prodotti chimici LPChim Art. 7 Obbligo d'informare l'acquirente - 1 Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. |
|
1 | Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, il contenuto e l'estensione di questa informazione, segnatamente sul contenuto e la consegna di una scheda tecnica di sicurezza. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 27 Informazione dell'acquirente - 1 Chi mette in commercio sostanze deve: |
|
1 | Chi mette in commercio sostanze deve: |
a | informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo non possano essere messi in pericolo. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all'entità dell'informazione dell'acquirente.37 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 39 Accettazione della notifica o della comunicazione - 1 D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
|
1 | D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
2 | Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione comprende le misure ordinate per la riduzione dei rischi. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 40 - Una sostanza assoggettata all'obbligo di notifica può essere immessa sul mercato se: |
|
a | l'organo di notifica ha accettato la sua notifica mediante decisione; oppure |
b | dalla data d'entrata confermata della sua notifica e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 60 giorni senza che l'organo di notifica si sia espresso in merito. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 80 - 1 I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che: |
|
1 | I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che: |
a | possono costituire un rischio particolare per la vita o la salute dell'essere umano o per l'ambiente a causa delle quantità fabbricate o immesse sul mercato, della loro pericolosità o di quella dei loro prodotti derivati o rifiuti; oppure |
b | sono oggetto di un programma internazionale di beni potenzialmente riciclabili. |
2 | Se una vecchia sostanza è oggetto di verifica, l'organo di notifica esige da tutti i fabbricanti interessati, su richiesta di un servizio di valutazione, le seguenti indicazioni: |
a | il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questo importa la sostanza, il nome e l'indirizzo del fabbricante straniero; |
b | tutti i documenti che sono serviti a individuare e stabilire le proprietà pericolose della sostanza; |
c | gli impieghi previsti noti; |
d | i dati relativi alle quantità immesse sul mercato dal fabbricante; |
e | ove disponibili e se possono essere acquisiti dal fabbricante con un onere sopportabile: il fascicolo di registrazione presentato all'Agenzia europea per le sostante chimiche. |
3 | Su richiesta di un servizio di valutazione, l'organo di notifica esige da uno dei fabbricanti chiarimenti o esami. Dei costi sopportati dal fabbricante rispondono solidalmente tutti i fabbricanti interessati. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 39 Accettazione della notifica o della comunicazione - 1 D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
|
1 | D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
2 | Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione comprende le misure ordinate per la riduzione dei rischi. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 47 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità - 1 A seconda della quantità immessa sul mercato, il notificante deve presentare all'organo di notifica le seguenti indicazioni complementari: |
|
1 | A seconda della quantità immessa sul mercato, il notificante deve presentare all'organo di notifica le seguenti indicazioni complementari: |
a | per quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno: le informazioni di cui all'allegato 4 numero 9 lettera b e numero 10 lettera b, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l'articolo 28; |
b | per quantità pari o superiori a 100 tonnellate all'anno: le informazioni di cui all'allegato 4 numero 8 lettera b, numero 9 lettera c e numero 10 lettera c, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l'articolo 28; |
c | per quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all'anno: le informazioni di cui all'allegato 4 numero 9 lettera d e numero 10 lettera d, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l'articolo 28. |
2 | Dopo aver ricevuto l'informazione di cui all'articolo 46 capoverso 1 lettera b, l'organo di notifica informa il notificante, conformemente all'articolo 31 capoverso 398, sui dati di cui già dispone. |
3 | Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo sufficiente, l'organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione. |
4 | D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica stabilisce, dopo aver sentito il notificante, un calendario concernente l'esecuzione degli esami supplementari. |
5 | Se il notificante omette di presentare i rapporti d'esame supplementari entro i termini stabiliti, l'organo di notifica può far eseguire gli esami necessari a spese del notificante e, se del caso, vietare a quest'ultimo di immettere sul mercato la sostanza in questione. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 45 Aggiornamento e conservazione dei documenti - 1 Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l'ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l'oggetto contenente sostanze pericolose. |
|
1 | Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l'ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l'oggetto contenente sostanze pericolose. |
2 | Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili. L'obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 2 - 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: |
a | biocidi: |
a1 | sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, |
a2 | sostanze o preparati generati da sostanze o preparati che non sono biocidi ai sensi del N. 1 e che sono destinati allo scopo al quale sono destinati i biocidi secondo il N. 1; |
b | tipo di prodotto: una categoria di biocidi secondo l'allegato 10; |
c | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale. |
2 | Nella presente ordinanza si intende inoltre per: |
a | sostanza che desta preoccupazione: qualsiasi sostanza, esclusi i principi attivi, che possiede un'intrinseca capacità di provocare effetti negativi, immediatamente o a distanza di tempo, sull'uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull'ambiente e che è contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un rischio di tale effetto; fatti salvi altri motivi di preoccupazione si tratta segnatamente delle seguenti sostanze:19 |
a1 | sostanze classificate come pericolose o che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose secondo l'articolo 2 paragrafo 2 in combinato disposto con l'allegato VI punti 2-5 della direttiva 67/548/CEE20 e che sono presenti nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto deve essere considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE21, |
a2 | sostanze classificate come pericolose o che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose secondo l'articolo 2 paragrafo 2 in combinato disposto con l'allegato I parti 2-5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)22 e che sono presenti nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto deve essere considerato pericoloso ai sensi di tale regolamento, |
a3 | sostanze che soddisfano i criteri per essere considerate inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi del regolamento (CE) n. 850/200424 o che soddisfano i criteri per essere considerate «persistenti», «bioaccumulabili» e «tossiche» (PBT) o «molto persistenti» e «molto bioaccumulabili» (vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)25; |
b | famiglia di biocidi: gruppo di biocidi che presentano le seguenti caratteristiche comuni: |
b1 | usi simili, |
b2 | i medesimi principi attivi, |
b3 | una composizione simile con variazioni specifiche, |
b4 | simili livelli di rischio, |
b5 | simili livelli di efficacia; |
c | organismo nocivo: organismo, inclusi gli agenti patogeni, che ha un effetto indesiderato o nocivo per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che utilizza o produce, nonché per gli animali o per l'ambiente; |
d | microrganismi: entità microbiologiche, in particolare i batteri, le alghe, i funghi, i protozoi, i virus e i viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo; |
e | lettera di accesso: documento, firmato dalla persona autorizzata a utilizzare dati protetti, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dall'organo di notifica e, se del caso, dall'autorità competente di uno Stato contraente allo scopo di concedere l'omologazione di un biocida; |
f | principio attivo esistente: sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi; |
g | principio attivo nuovo: principio attivo di un biocida che non è un principio attivo esistente; |
h | principio attivo candidato alla sostituzione: principio attivo che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/201226; |
i | residuo: sostanza presente in o su prodotti di origine vegetale o animale, risorse idriche, acqua potabile, derrate alimentari, alimenti per animali o altrove nell'ambiente e derivanti dall'uso di un biocida, compresi i metaboliti di tale sostanza e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione; |
j | articoli trattati: sostanze, preparati o oggetti senza funzione primaria biocida, trattati con, o ai quali sono stati aggiunti intenzionalmente, uno o più biocidi; |
k | omologazione nazionale: atto mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS autorizza l'immissione sul mercato di un biocida sul suo territorio; |
l | omologazione dell'Unione: atto mediante il quale la Commissione europea autorizza l'immissione sul mercato di un biocida sul territorio dell'UE; |
m | nanomateriale: principio attivo o sostanza non attiva, naturale o fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 per cento delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali; ai fini della presente definizione, si intende per: |
m1 | particella: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti, |
m2 | agglomerato: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti, |
m3 | aggregato: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro; |
n | equivalenza tecnica: similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, tra una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo o del luogo di fabbricazione, e la sostanza prodotta dalla fonte di riferimento per la quale è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale; |
o | gruppi vulnerabili: persone che necessitano di un'attenzione particolare in sede di valutazione degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla salute; tale categoria comprende donne incinte e madri che allattano, nascituri, neonati e bambini, anziani, lavoratori e altre persone fortemente esposte a biocidi sul lungo periodo. |
3 | I seguenti termini vanno intesi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 18 maggio 200528 sui prodotti chimici (OPChim): |
a | sostanza; |
b | oggetto; |
c | attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi; |
d | ricerca e sviluppo scientifici. |
4 | Le equivalenze terminologiche tra il regolamento (UE) n. 528/2012 e la presente ordinanza figurano nell'allegato 3 numero 1.29 |
4bis | Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell'UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero secondo l'allegato 3 numero 2.30 |
5 | Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini utilizzati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 8 Imballaggio - Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 8 Imballaggio - Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 7 Classificazione di preparati - Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6-15 del regolamento UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo - 1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
|
1 | Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: |
a | dimostra che l'indicazione del nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e |
b | la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all'allegato 2 numero 1. |
2 | Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo. |
3 | Qualora l'Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l'articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l'organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati: |
a | decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche; |
b | dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.55 |
3bis | Qualora nell'uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l'articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l'articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell'organo di notifica, l'identità della sostanza conformemente all'allegato VI sezioni 2.1-2.3 del regolamento UE-REACH56.57 |
4 | L'impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato: |
a | con una determinata composizione; |
b | con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e |
c | che ha determinati impieghi. |
5 | L'autorizzazione per l'impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile. |
6 | Il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione possono impiegare senza autorizzazione un nome chimico alternativo durante i primi sei anni successivi: |
a | all'annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza; |
b | alla registrazione di una sostanza che rientra nel disciplinamento dell'articolo 119 paragrafo 2 lettera f del regolamento UE-REACH e per la quale all'organo di notifica vengono presentati la prova dell'avvenuta registrazione e i dati relativi all'identità della sostanza conformemente all'articolo 49 lettera c numeri 1-3.58 |
7 | Se entro il periodo di cui al capoverso 6 non è stata presentata una domanda per l'impiego di un nome chimico alternativo, né una decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i dati di cui al capoverso 3, dopo la scadenza di tale periodo deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP.59 |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 39 Accettazione della notifica o della comunicazione - 1 D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
|
1 | D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica accetta, mediante decisione, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. |
2 | Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione comprende le misure ordinate per la riduzione dei rischi. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 12 Riconoscimento - 1 L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
|
1 | L'omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. |
2 | L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l'articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti: |
a | alla tutela dell'ambiente; |
b | alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale; |
c | all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; |
d | alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o |
e | al fatto che l'organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive. |
3 | L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. |
4 | Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. |
5 | Per il riconoscimento di un'omologazione dell'Unione si applica l'articolo 14abis. |
SR 813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim Art. 45 Aggiornamento e conservazione dei documenti - 1 Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l'ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l'oggetto contenente sostanze pericolose. |
|
1 | Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l'ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l'oggetto contenente sostanze pericolose. |
2 | Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili. L'obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione. |
SR 813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) - Ordinanza sui biocidi OBioc Art. 38 Etichettatura - 1 L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
|
1 | L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. |
2 | I biocidi e principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi devono essere etichettati:183 |
a | conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b; e |
b | per analogia secondo gli articoli 10 e 93 capoverso 1 lettera b OPChim184; laddove: 185 |
b1 | nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il titolare dell'omologazione, |
b2 | nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s'intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi. |
3 | Oltre ai dati di cui al capoverso 2, sull'etichetta occorre indicare:186 |
a | la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche; |
b | il N. dell'omologazione federale; |
c | il genere di formulazione; |
d | gli usi per i quali è omologato il biocida; |
e | le istruzioni per l'uso nelle quali per ogni uso previsto è necessario in particolare indicare secondo gli oneri imposti dalla decisione: |
e1 | la frequenza dell'applicazione, |
e2 | il dosaggio, espresso in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti; |
f | i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, nonché le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso; |
g | l'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali; |
h | qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili; |
i | le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio; |
j | il N. di lotto o la denominazione della formulazione; |
k | la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio; |
l | se del caso, le seguenti indicazioni: |
l1 | il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti, |
l2 | l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra, |
l3 | l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'uso successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi: |
4 | Se del caso, occorre inoltre indicare: |
a | le categorie di utenti; |
b | informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque; |
c | per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi: i requisiti in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE188. |
5 | Se a causa delle dimensioni o della funzione del biocida non è possibile riportare sull'etichetta le indicazioni di cui ai capoversi 3 lettere c, e, f e i-l nonché 4 lettera b, queste devono figurare: |
a | sull'imballaggio; o |
b | su un foglio illustrativo allegato all'imballaggio.189 |
6 | ...190 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |