VPB 63.3

(Auszug aus einem Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 19. November 1998)

Art. 23
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Flüchtlingskonvention. Art. 21a Abs. 1
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
AsylG. Art. 38
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
und 41
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 41 [1]  
  1.   Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.
  2.   Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   = contributo forfettario per Cantone
u2.   = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
u3.   = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
u4.   = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni
u5.   = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
u6.   = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
u7.   = 0,04 (fattore centro speciale)
u8.   = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
u9.   = numero di giorni civili all'anno.
  3.   L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3]
  4.   Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
  5.   Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4]
  6.   Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.
[3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
AsylV 2. Flüchtlinge mit Asylrecht. Zulässigkeit des Abzugs bezogener Fürsorgeleistungen vom Sicherheitskonto.

- Erst der nationale Anerkennungsakt verpflichtet die Signatarstaaten der Flüchtlingskonvention, Konventionsflüchtlingen entsprechend Art. 23 Flüchtlingskonvention die gleiche fürsorgerechtliche Stellung zu gewähren wie der einheimischen Bevölkerung (E. 11).

- Das Asylgesetz weist dem Anerkennungsakt in Bezug auf die fürsorgerechtliche Stellung eines Flüchtlings rechtsgestaltende Bedeutung zu. Die für den Asylbewerber spezifische Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht wird von der nachträglichen Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht berührt (E. 12).

Art. 23 Conv. sur le statut des réfugiés (Conv.). Art. 21a al. 1 et 5 LAsi. Art. 38 et 41 Ordonnance 2 sur l'asile. Réfugiés bénéficiant de l'asile. Licéité de la retenue opérée sur le compte de sûretés des frais d'assistance perçus.

- Les Etats signataires de la Convention sont tenus d'accorder aux réfugiés le même traitement en matière d'assistance publique qu'à leurs nationaux, conformément à l'art. 23 Conv., seulement à partir du moment où l'acte de reconnaissance national a été prononcé (consid. 11).

- La loi sur l'asile confère à l'acte de reconnaissance, en ce qui concerne le statut d'un réfugié en matière d'assistance publique, un caractère constitutif de droit. L'obligation imposée spécifiquement aux requérants d'asile en matière de sûretés et de remboursement n'est pas touchée par la reconnaissance ultérieure de la qualité de réfugié (consid. 12).

Art. 23 Conv. sullo statuto dei rifugiati (Conv.). Art. 21a cpv. 1 e 5 LAsi. Art. 38 e 41 Ordinanza 2 sull'asilo. Rifugiati beneficianti dell'asilo. Liceità della ritenuta delle spese d'assistenza percepite operata sul conto di garanzia.

- Solo l'atto di riconoscimento nazionale obbliga gli Stati firmatari della Conv. ad accordare ai rifugiati - conformemente all'art. 23 Conv. - lo stesso trattamento in materia di assistenza pubblica concesso ai loro cittadini (consid. 11).

- Per quanto concerne il trattamento di un rifugiato in materia di assistenza pubblica, la legge sull'asilo conferisce un carattere costitutivo di diritto all'atto di riconoscimento. L'obbligo di garanzia e di rimborso dei richiedenti l'asilo non è toccato dal riconoscimento ulteriore della qualità di rifugiato (consid. 12).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Nachdem die Ehegatten X durch Erteilung des Asylrechts als Flüchtlinge anerkannt worden waren, löste das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) das während des Asylverfahrens geäufnete Sicherheitskonto auf. In seiner Schlussabrechnung zog es vom Sicherheitskonto Fürsorgeleistungen ab, welche die Ehegatten X während des Asylverfahrens bezogen hatten. Gegen die Schlussabrechnung führten die Ehegatten X Beschwerde und verlangten die ungeschmälerte Rückzahlung des Sicherheitskontos.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

(...)

10. Im vorliegenden Verfahren wird nicht die Höhe der während des Asylverfahrens bezogenen Fürsorgeleistungen bestritten, sondern die Rückerstattungspflicht als solche. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, Art. 38
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Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vom 22. Mai 1991 (AsylV 2, SR 142.312) verlange klarerweise nur von Asylbewerbern, dass sie vom Sicherheitskonto einen Pauschalbetrag für bezogene Fürsorgeleistungen zurückzuerstatten beziehungsweise sich verrechnen zu lassen haben; die Beschwerdeführer seien jedoch anerkannte Flüchtlinge mit Asylrecht. Dem könne nicht entgegengehalten werden, dass die Beschwerdeführer erst seit dem positiven Asylentscheid anerkannte Flüchtlinge seien; denn die Anerkennung als Flüchtling könne niemals etwas anderes als ein deklarativer Akt sein. Sie wirke deshalb auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zurück. Dementsprechend werde die Fünfjahresfrist für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an Flüchtlinge mit Asylrecht ausnahmslos ab dem Zeitpunkt der Einreichung des gutgeheissenen Asylgesuchs berechnet. Es könne deshalb nicht fraglich sein, dass Rückforderungen gemäss Art. 21a Abs. 1
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Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
des Asylgesetzes vom 5. Oktober 1979 (AsylG, SR 142.31) entsprechend Art. 23
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, SR 0.142.30) immer nur nach Massgabe von Art. 40
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Art. 40   Rigetto senza ulteriori chiarimenti
  1.   Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.
  2.   La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
AsylG gestellt werden könnten. Abklärungen, ob ein angemessener Lebensstandard gesichert sei, seien aber nicht getroffen worden. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführer würden sie ohnehin zu einem negativen Ergebnis führen. Im übrigen sei Art. 38
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
AsylV 2 von Hilfswerken mit Billigung des BFF für anerkannte Flüchtlinge mit Asyl nicht angewendet worden.

11. Dem Rechtsvertreter ist beizupflichten, dass der Anerkennungsakt die Flüchtlingseigenschaft nicht begründet. Ein Ausländer ist nicht deshalb Flüchtling, weil er als solcher anerkannt wird, sondern weil er die materiellen Voraussetzungen von Art. 1 A Ziff. 2 Flüchtlingskonvention (und Art. 3
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Art. 3   Definizione del termine «rifugiato»
  1.   Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
  2.   Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
  3.   Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 [1] sullo statuto dei rifugiati. [2]
  4.   Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 [3] sullo statuto dei rifugiati. [4]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[3] RS 0.142.30
[4] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
AsylG) erfüllt. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um die Flüchtlingseigenschaft als solche, sondern um die Rechtsstellung eines Flüchtlings, welche völkerrechtlich keineswegs einheitlich für alle Flüchtlinge im materiellen Sinn geregelt wird.

Die Flüchtlingskonvention kennt einige wenige Kerngarantien, auf die sich der Flüchtling unmittelbar gestützt auf seine Flüchtlingseigenschaft berufen kann und die deshalb unabhängig von einem staatlichen Anerkennungsakt gelten. Zu diesem Kreis gehört insbesondere das Verbot der Ausweisung und Zurückstellung in den Verfolgerstaat (das sogenannte non-refoulement-Gebot, vgl. Art. 33 Flüchtlingskonvention), das indessen bereits aus dem allgemeinen Völkerrecht folgt. Die Anwendung des Rückschiebungsverbotes von Art. 45
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Art. 45   Decisione d'allontanamento [1]
  1.   La decisione d'allontanamento indica:
a. [2]   fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino [3], l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata;
b. [4]   fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
c. [5]   i mezzi coercitivi;
d.   se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
e.   se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
f.   il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.
  2.   Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni. [6]
  2bis.   Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito. [7]
  3.   Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni. [8]
  4.   Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento. [9]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[3] Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1.
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[7] Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[8] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[9] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
AsylG setzt deshalb die formelle Anerkennung als Flüchtling nicht voraus (BBl 1977 III 138). Diese Kategorie von Rechten ist insbesondere von Bedeutung für die Stellung von Asylbewerbern und de-facto-Flüchtlingen. Beruft sich ein Ausländer auf solche Kerngarantien, hat jede Behörde vorfrageweise zu prüfen, ob der Ausländer in den Geltungsbereich der Konvention fällt. Dies gilt so lange, als nicht durch einen Asylentscheid für alle Behörden verbindlich über die Flüchtlingseigenschaft befunden wurde (vgl. Art. 25
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
AsylG). Im allgemeinen aber setzen Rechtspositionen der Flüchtlingskonvention die Zulassung eines Konventionsflüchtlings voraus, worin der Zufluchtstaat gemäss dem völkerrechtlich geschützten
Territorialprinzip gänzlich frei ist. Die nationale Zulassungskompetenz wird von der Flüchtlingskonvention in keiner Weise berührt. Erst wenn der Staat nach Massgabe seines nationalen Rechts eine Person als Flüchtling anerkannt hat, kommt diese in den vollen Genuss der erweiterten Konventionsrechte. Zu diesen gehören namentlich die Ausgestaltung der Fürsorge, der sozialen Sicherheit und der Arbeitsgesetzgebung (Art. 23 und 24 Flüchtlingskonvention; vgl. zum ganzen Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Bern/Frankfurt a.M. 1987, S. 9 und 16; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel usw. 1990, S. 27 und 31; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., Bern usw. 1991, S. 40 und 382; Reinhard Marx, Eine menschenrechtliche Begründung des Asylrechts, 1. Aufl., Baden-Baden 1984, S. 101).

Die fürsorgerechtliche Stellung eines Konventionsflüchtlings nach Art. 23 Flüchtlingskonvention wird deshalb erst durch den nationalen Anerkennungsakt begründet. Ein Ausländer erhält sie nicht, weil er Flüchtling ist, sondern weil er als Flüchtling vom Zufluchtstaat aufgenommen wurde. Deshalb kann aus der Flüchtlingskonvention keine Pflicht des Staates abgeleitet werden, Konventionsflüchtlingen vor ihrer Anerkennung die gleiche Fürsorge angedeihen zu lassen wie nach dem Anerkennungsakt, oder - was im Ergebnis gleichbedeutend ist - die fürsorgerechtliche Stellung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Einreise oder der Gesuchseinreichung zu gewähren. Der Rechtsvertreter beruft sich demnach zu Unrecht auf die Flüchtlingskonvention.

12. Der Gesetzgeber ist somit in der Entscheidung frei, ob und welche Rechtspositionen, die kraft Flüchtlingskonvention aufgenommenen Flüchtlingen zustehen, für Flüchtlinge allgemein gelten sollen. Für Ausländer mit Asyl, die nicht Konventionsflüchtlinge sind, oder für Rechtspositionen, die über die Minimalstandards der Flüchtlingskonvention hinausgehen, gilt dies ohnehin. Der Gesetzgeber hat sich an die Flüchtlingskonvention angelehnt und dem Anerkennungsakt - was die Rechtsstellung anbetrifft - rechtsgestaltende Wirkung zugewiesen. Das gilt namentlich für die Ausgestaltung der Fürsorge. Das Asylgesetz kennt Bestimmungen, welche die Organisation und die Finanzierung der Fürsorge sowie die fürsorgerechtliche Stellung des Ausländers während des Asylverfahrens regeln (Art. 20a
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
, 20b
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
und 21a
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
AsylG), und andere, welche dieselben Fragen nach der Anerkennung eines Ausländers als Flüchtling ordnen (Kap. 4 AsylG; vgl. zum ganzen BBl 1977 III 115; Kälin, a.a.O., S. 30; Achermann/Hausammann, a.a.O., S. 389 ff.; für den Sozialversicherungsbereich, der in gleicher Weise vom formellen Flüchtlingsbegriff ausgeht, vgl. BGE 121 V 254 E. 2.a mit dort zitierten Hinweisen). Die für Asylbewerber spezifische Sicherheitsleistungs- und
Rückerstattungspflicht wird deshalb von der nachträglichen Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht berührt. Diese Tatsache wird jedoch durch den Umstand wesentlich entschärft, dass die Rückerstattungsforderung nach Art. 21a Abs. 1
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
AsylG durch Verrechnung mit dem während des Asylverfahrens geäufneten Sicherheitskonto geltend gemacht wird und nicht durch Eingriff in die Barmittel des anerkannten Flüchtlings. Im vorliegenden Fall hatte dies zur Folge, dass die Vorinstanz für den vom Sicherheitskonto nicht gedeckten Teil der bezogenen Fürsorgeleistungen Art. 40 Abs. 2
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 40   Rigetto senza ulteriori chiarimenti
  1.   Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.
  2.   La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
AsylG für analog anwendbar erklärte.

Dem Einwand des Rechtsvertreters, Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
AsylV 2 bezeichne ausdrücklich nur den Asylbewerber als rückerstattungspflichtig, ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass die definitive Schlussabrechnung über das Sicherheitskonto und die Überweisung der Sicherheiten an den Bund nach Abschluss des Asylverfahrens erfolgt (vgl. Art. 41
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 41 [1]  
  1.   Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.
  2.   Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   = contributo forfettario per Cantone
u2.   = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
u3.   = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
u4.   = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni
u5.   = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
u6.   = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
u7.   = 0,04 (fattore centro speciale)
u8.   = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
u9.   = numero di giorni civili all'anno.
  3.   L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3]
  4.   Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
  5.   Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4]
  6.   Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.
[3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
AsylV 2). Somit ist der Kontoinhaber zum Zeitpunkt, da die Rückerstattungsforderung geltend gemacht wird, nicht mehr Asylbewerber. In gleicher Weise verwendet auch Art. 41
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 41 [1]  
  1.   Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.
  2.   Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   = contributo forfettario per Cantone
u2.   = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
u3.   = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
u4.   = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni
u5.   = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
u6.   = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
u7.   = 0,04 (fattore centro speciale)
u8.   = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
u9.   = numero di giorni civili all'anno.
  3.   L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3]
  4.   Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
  5.   Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4]
  6.   Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.
[3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
AsylV 2 den Begriff «Gesuchsteller». Aus der Terminologie der Verordnung kann der Rechtsvertreter nicht ableiten, die Rückerstattungsforderung könne sich nur gegen Asylbewerber richten. Ebenfalls unbegründet ist der Hinweis des Rechtsvertreters auf den Umstand, dass die Dauer des Asylverfahrens bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer im Sinne von Art. 28
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 28   Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
  1.   La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
  2.   Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
AsylG angerechnet wird. Diese Bestimmung verlangt nicht, dass sich der anerkannte Flüchtling fünf Jahre mit diesem Status, sondern dass er sich fünf Jahre ordnungsgemäss in der Schweiz aufgehalten hat. Auch daraus kann nicht gefolgert werden, die fürsorgerechtliche Stellung eines anerkannten Flüchtlings werde rückwirkend gewährt. Schliesslich ist der Hinweis des
Rechtsvertreters verfehlt, wonach die Hilfswerke mit Billigung des BFF Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
AsylV 2 nicht anwenden würden. Da die Hilfswerke aufgrund von Art. 31 Abs. 2
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 31 [1]   Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
  D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
AsylG Fürsorgeleistungen erst nach der Asylgewährung ausrichten, kommen sie mit Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
AsylV 2 gar nicht erst in Berührung und wenden ihn deshalb auch nicht an. Mit einer Rückwirkung der fürsorgerechtlichen Stellung des anerkannten Flüchtlings hat dies nichts zu tun.

13. Abschliessend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz ungeachtet der Asylgewährung berechtigt war, vom Sicherheitskonto des Beschwerdeführers seinen Pauschalanteil und denjenigen seiner Ehefrau für die während des Asylverfahrens verursachten Fürsorgekosten abzuziehen. Die Zulässigkeit des Abzugs ist von der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführer unabhängig. Deshalb konnte die Vorinstanz darauf verzichten, in diesem Zusammenhang irgendwelche Abklärungen vorzunehmen. Nachdem die Beschwerdeführer nicht niedrigere Fürsorgekosten nachgewiesen haben, die Höhe des Abzugs vielmehr gar nicht bestreiten, ist die angefochtene Verfügung als rechtmässig zu bestätigen (Art. 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, SR 172.021) und die Beschwerde abzuweisen.

Dokumente des EJPD
VPB-63.3 19. novembre 1998 19. novembre 1998 Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006 Pubblicato come VPB-63.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Oggetto Art. 23 Flüchtlingskonvention. Art. 21a Abs. 1 und 5 AsylG. Art. 38 und 41 AsylV 2. Flüchtlinge mit Asylrecht. Zulässigkeit...

Registro di legislazione
LAsi 3
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 3   Definizione del termine «rifugiato»
  1.   Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
  2.   Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
  3.   Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 [1] sullo statuto dei rifugiati. [2]
  4.   Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 [3] sullo statuto dei rifugiati. [4]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[3] RS 0.142.30
[4] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
LAsi 20 aLAsi 20 bLAsi 21 a LAsi 23
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 23 [1]   Decisioni all'aeroporto
  1.   Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2]
  2.   La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
LAsi 25
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
LAsi 28
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 28   Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
  1.   La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
  2.   Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
LAsi 31
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 31 [1]   Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
  D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
LAsi 40
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 40   Rigetto senza ulteriori chiarimenti
  1.   Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.
  2.   La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
LAsi 45
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 45   Decisione d'allontanamento [1]
  1.   La decisione d'allontanamento indica:
a. [2]   fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino [3], l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata;
b. [4]   fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
c. [5]   i mezzi coercitivi;
d.   se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
e.   se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
f.   il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.
  2.   Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni. [6]
  2bis.   Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito. [7]
  3.   Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni. [8]
  4.   Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento. [9]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[3] Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1.
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[7] Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
[8] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).
[9] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
OAsi 2 38
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 38   Assegnazione dell'indennizzo
  1.   La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2.   Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
  3.   Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
OAsi 2 41
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo

Art. 41 [1]  
  1.   Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.
  2.   Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   = contributo forfettario per Cantone
u2.   = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
u3.   = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
u4.   = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni
u5.   = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
u6.   = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
u7.   = 0,04 (fattore centro speciale)
u8.   = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
u9.   = numero di giorni civili all'anno.
  3.   L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3]
  4.   Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
  5.   Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4]
  6.   Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.
[3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).
Registro DTF
FF