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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 23 [1] Decisioni all'aeroporto |
||||||
| Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2] | ||||||
| La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 23 [1] Decisioni all'aeroporto |
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| Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2] | ||||||
| La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 23 [1] Decisioni all'aeroporto |
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| Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2] | ||||||
| La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
||||||
| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||
|
RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 41 [1] |
||||||
| Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi. | ||||||
| Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| = contributo forfettario per Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni | ||||||
| = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni | ||||||
| = 0,01 (fattore centro della Confederazione) | ||||||
| = 0,04 (fattore centro speciale) | ||||||
| = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 | ||||||
| = numero di giorni civili all'anno. | ||||||
| L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3] | ||||||
| Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi. | ||||||
| Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4] | ||||||
| Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo. [3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
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| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 23 [1] Decisioni all'aeroporto |
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| Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2] | ||||||
| La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti |
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| Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti. | ||||||
| La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
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| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» |
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| Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. | ||||||
| Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. | ||||||
| Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 [1] sullo statuto dei rifugiati. [2] | ||||||
| Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 [3] sullo statuto dei rifugiati. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [3] RS 0.142.30 [4] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 45 Decisione d'allontanamento [1] |
||||||
| La decisione d'allontanamento indica: | ||||||
| fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino [3], l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata; | ||||||
| fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura; | ||||||
| i mezzi coercitivi; | ||||||
| se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato; | ||||||
| se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione; | ||||||
| il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva. | ||||||
| Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni. [6] | ||||||
| Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito. [7] | ||||||
| Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni. [8] | ||||||
| Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). [3] Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1. [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [7] Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). [8] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219). [9] Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 25 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 23 [1] Decisioni all'aeroporto |
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| Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla. [2] | ||||||
| La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti |
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| Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti. | ||||||
| La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
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| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 41 [1] |
||||||
| Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi. | ||||||
| Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| = contributo forfettario per Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni | ||||||
| = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni | ||||||
| = 0,01 (fattore centro della Confederazione) | ||||||
| = 0,04 (fattore centro speciale) | ||||||
| = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 | ||||||
| = numero di giorni civili all'anno. | ||||||
| L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3] | ||||||
| Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi. | ||||||
| Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4] | ||||||
| Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo. [3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 41 [1] |
||||||
| Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi. | ||||||
| Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:Nella formula si intende per: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| = contributo forfettario per Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone | ||||||
| = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni | ||||||
| = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni | ||||||
| = 0,01 (fattore centro della Confederazione) | ||||||
| = 0,04 (fattore centro speciale) | ||||||
| = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 | ||||||
| = numero di giorni civili all'anno. | ||||||
| L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. [3] | ||||||
| Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi. | ||||||
| Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. [4] | ||||||
| Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo. [3] Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio |
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| La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. | ||||||
| Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
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| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) Art. 31 [1] Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni |
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| D'intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). | ||||||
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RS 142.312 OAsi-2 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo |
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| La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità. | ||||||
| Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40. | ||||||
| Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili. | ||||||