TPF 2018 158, p.158

26. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause Office fédéral de la justice, Office central USA, contre Ministère public de la Confédération du 14 novembre 2018 (RR.2018.291)

Entraide internationale en matière pénale aux Etats-Unis; procédure de mise sous scellés; répartition des compétences entre l'Office central et l'autorité d'exécution
Art. 31 al. 2
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
1    Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
2    Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova.
3    L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova.
4    Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste.
5    La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile.
TEJUS, art. 7 al. 2
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
1    La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
2    Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17
3    Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.
, 12 al. 1
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1    L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1bis    Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34
2    Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35
3    I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale.
4    L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37
5    L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38
LTEJUS
L'autorité exécutant la demande dispose de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une procédure ordinaire. Elle est chargée de la phase d'exécution de la demande, qui est considérée comme exécutée, dans le cas d'une commission rogatoire provenant des Etats-Unis, lorsque tous les documents estimés pertinents sont transmis à l'Office central USA. En l'espèce, la compétence pour mener la procédure de scellés appartient dès lors au MPC (consid. 2.3).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA; Verfahren der Siegelung; Abgrenzung der Zuständigkeiten der Zentralstelle und der ausführenden Behörde
Art. 31 Abs. 2 RVUS, Art. 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 BG-RVUS
Die das Rechtshilfeersuchen ausführende Behörde verfügt über alle Befugnisse und die Zwangsgewalt, die ihr auch in einem ordentlichen Verfahren zustehen. Sie ist mit der Ausführung der Rechtshilfehandlungen betraut. Diese sind im

TPF 2018 158, p.159

Falle eines Rechtshilfeersuchens aus den USA mit der Übermittlung der relevanten Akten an die Zentralstelle USA abgeschlossen. Vorliegend ist damit die Bundesanwaltschaft zur Durchführung der Siegelung zuständig (E. 2.3).

Assistenza internazionale in materia penale agli Stati Uniti; apposizione di sigilli; ripartizione delle competenze fra Ufficio centrale e autorità d'esecuzione
Art. 31 cpv. 2 TAGSU, art. 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 LTAGSU
L'autorità che esegue la commissione rogatoria dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri previsti nel caso di una procedura ordinaria. Essa è incaricata della fase esecutiva della domanda, la quale, nel caso di rogatorie provenienti dagli Stati Uniti, si considera completata quando tutti i documenti ritenuti pertinenti sono stati trasmessi all'Ufficio centrale USA. In concreto la competenza per l'apposizione di sigilli è del MPC (consid. 2.3).

Résumé des faits:

L'Office central USA est entré en matière sur une demande d'entraide adressée par le Département américain de la justice, et en a confié l'exécution au Ministère public de la Confédération (MPC) par décision du 19 janvier 2018. Par mandat de perquisition du 11 septembre 2018, le MPC a chargé la Police judiciaire fédérale de perquisitionner les locaux de la société C. SA. Suite à la perquisition, A., B. et C. SA ont requis du MPC que certaines des extractions perquisitionnées soient mises sous scellés. Le MPC a transmis la demande de mise sous scellés à l'Office central USA le 20 septembre 2018 comme objet de sa compétence. Ce dernier a répondu qu'il estimait qu'une telle procédure relevait de la compétence de l'autorité d'exécution. Le MPC a, par décision du 3 octobre 2018, déclaré irrecevable la requête de mise sous scellés du 14 septembre 2018, estimant que la conduite de cette procédure revenait à l'Office central USA. Ce dernier a recouru à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2018. Il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi au MPC pour traitement de la demande de mise sous scellés.

La Cour des plaintes a admis le recours, annulé la décision d'irrecevabilité du MPC et invité ce dernier à traiter la demande de mise sous scellés formée par A., B. et C. SA.

TPF 2018 158, p.160

Extrait des considérants:

2.1.1 Selon l'art. 31 al. 2
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
1    Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
2    Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova.
3    L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova.
4    Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste.
5    La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile.
du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), si la demande est conforme au Traité, l'Office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. L'al. 3 précise que l'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.

2.1.2 L'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) prévoit que les autorités qui exécutent la demande (art. 3 al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. Cela signifie que lorsque l'exécution de la demande est confiée à une autorité fédérale, celle-ci applique l'EIMP et les lois spéciales (LTEJUS), la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), voire à titre subsidiaire, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP; RS 312.0) (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 160). L'art. 12 al. 1
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1    L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1bis    Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34
2    Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35
3    I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale.
4    L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37
5    L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38
LTEJUS précise que l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.
2.2 Selon le MPC, la procédure de scellés n'étant pas expressément prévue par la LTEJUS, il appartient à l'autorité centrale spécialisée de statuer sur ce qui relève de la protection du domaine secret. L'Office central se serait par ailleurs déjà reconnu compétent dans une précédente affaire (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.242 du 17 février 2016 consid. 3.3). Enfin, dès lors que la personne touchée pourra soulever, devant le Tribunal des mesures de contrainte, l'intégralité des griefs à sa disposition, tels que la double incrimination et la proportionnalité, il s'agirait de questions qui échappent à la cognition de l'autorité d'exécution et que la loi réserve à l'OFJ, le MPC n'ayant aucun pouvoir d'exécution indépendant.

TPF 2018 158, p.161

2.3 La procédure de scellés n'est en effet pas réglée par le TEJUS ou la LTEJUS. Cependant, l'art. 7 al. 2
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
1    La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
2    Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17
3    Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.
LTEJUS prévoit que l'autorité d'exécution applique les règles de procédure qu'elle est tenue d'observer en matière pénale, singulièrement l'EIMP, la PA ou le CPP lorsque la matière n'est pas prévue dans le Traité ou la loi d'application du Traité (cf. supra, consid. 2.1.2). L'on ne saurait dès lors en déduire que l'absence de dispositions relatives à la procédure de scellés implique que ce soit à l'autorité centrale spécialisée de mener une telle procédure. Au contraire, les dispositions du TEJUS et de la LTEJUS laissent peu de place à l'interprétation concernant la répartition des compétences entre l'Office central et l'autorité cantonale ou fédérale chargée par l'office central d'exécuter la demande. Ainsi, l'autorité en charge applique les règles de procédure applicables en matière pénale et dispose d'une certaine autonomie quant aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires (art. 7 al. 2
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
1    La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
2    Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17
3    Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.
et art. 12 al. 1
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1    L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1bis    Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34
2    Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35
3    I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale.
4    L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37
5    L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38
LTEJUS). Pour la plus parfaite clarté, l'art. 31
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
1    Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
2    Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova.
3    L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova.
4    Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste.
5    La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile.
TEJUS indique que l'autorité exécutant la demande dispose de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une procédure tombant sous sa juridiction, au besoin en procédant à la mise en sûreté de pièces. La tâche incombant à l'autorité d'exécution est ainsi la phase d'exécution de la demande, qui est considérée comme exécutée lorsque tous les documents estimés pertinents sont transmis à l'office central pour décider de leur transmission sur la base des principes tels que la double incrimination et la proportionnalité. Sur ce vu, il apparaît que la compétence pour mener la procédure de scellés appartient au MPC et non à l'Office central USA. Concernant l'arrêt cité par le MPC pour fonder la compétence de l'Office central USA, il s'agissait, comme relevé par ce dernier, d'un cas exceptionnel d'une banque qui avait elle-même procédé à des scellés privés de documentation bancaire, en agissant sur demande des titulaires de compte. La situation est différente en l'espèce dans la mesure où l'on a affaire à une procédure de mise sous scellés ordinaire. Enfin et comme le relève à juste titre l'Office central USA, il ne serait pas concevable de ne pas admettre la procédure de scellés pour l'entraide avec les Etats-Unis d'Amérique alors qu'elle est possible avec les autres Etats, conformément à l'EIMP.

2.4 Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours, ce qui entraîne l'annulation de la décision d'irrecevabilité du MPC datée du 3 octobre 2018.

TPF 2018 158, p.162
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2018 158
Data : 14. novembre 2018
Pubblicato : 10. dicembre 2018
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2018 158
Ramo giuridico : Art. 31 cpv. 2 TAGSU, art. 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 LTAGSU L'autorità che esegue la commissione rogatoria dispone di tutte...
Oggetto : Assistenza internazionale in materia penale agli Stati Uniti; apposizione di sigilli; ripartizione delle competenze...


Registro di legislazione
LTAGSU: 7 
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
1    La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
2    Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17
3    Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.
12
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1    L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33
1bis    Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34
2    Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35
3    I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale.
4    L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37
5    L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38
TAGSU: 31
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
1    Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.
2    Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova.
3    L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova.
4    Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste.
5    La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile.
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assistenza giudiziaria in materia penale • atto processuale • autorità cantonale • autorità federale • calcolo • codice di procedura penale svizzero • comunicazione • corte dei reclami penali • decisione d'irricevibilità • documentazione • domanda di assistenza giudiziaria • incombenza • legge d'applicazione • legge federale sulla procedura amministrativa • ltagsu • mandato di perquisizione • mezzo di prova • polizia giudiziaria • potere esecutivo • procedura amministrativa • procedura ordinaria • procedura penale • proporzionalità • provvedimento d'istruzione • sigilli • titolo • tomba • tribunale penale federale • ufficio federale di giustizia • usa
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RR.2018.291 • RR.2015.242