IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
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1 | Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
2 | Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova. |
3 | L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova. |
4 | Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste. |
5 | La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
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1 | La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
2 | Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17 |
3 | Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
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1 | L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
1bis | Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34 |
2 | Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35 |
3 | I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale. |
4 | L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37 |
5 | L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38 |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
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1 | Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
2 | Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova. |
3 | L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova. |
4 | Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste. |
5 | La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
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1 | L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
1bis | Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34 |
2 | Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35 |
3 | I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale. |
4 | L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37 |
5 | L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
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1 | La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
2 | Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17 |
3 | Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 7 Diritto applicabile - 1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
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1 | La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
2 | Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17 |
3 | Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 12 - 1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
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1 | L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33 |
1bis | Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34 |
2 | Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35 |
3 | I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale. |
4 | L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37 |
5 | L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38 |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
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1 | Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
2 | Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova. |
3 | L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova. |
4 | Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste. |
5 | La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile. |