2017 V/1

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i. S. Anlagestiftung A. gegen
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
A-4092/2016 vom 17. März 2017

Berufliche Vorsorge. Aufsichtsmittel. Anlagestiftungen. Vorschriften über die Anlage im Anlagevermögen. Konkrete Normenkontrolle.

Art. 53g Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
, Art. 53i
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
, Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
und Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
1    Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2    L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.305
BVG. Art. 50
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
und Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2. Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
und Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV.

1. Bei Art. 49â¿¿59 BVV 2 handelt es sich um Durchführungsbestimmungen, welche die in Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
1    Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2    L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.305
BVG statuierten Grundsätze der Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen konkretisieren (E. 3.1). Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien auf das Gesamtvermögen bezogene quantitative Begrenzungen vor (E. 3.2).

2. Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (E. 4.1 f.).

3. Bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen findet die mit dem übergeordneten Recht in Einklang stehende Verweisung von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV auf Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 Anwendung, weshalb bei diesen Anlagegruppen die in der letzteren Bestimmung genannten Kategoriebegrenzungen einzuhalten sind (E. 9 f.).

Prévoyance professionnelle. Moyens de surveillance. Fondations de placement. Prescriptions sur les placements dans la fortune de placement. Contrôle concret des normes.

Art. 53g al. 1, art. 53i, art. 53k let. d et art. 71 al. 1 LPP. Art. 50 et art. 55 OPP 2. Art. 26 al. 1 et art. 29 OFP.

1. Les art. 49-59 OPP 2 constituent des dispositions d'exécution qui concrétisent les principes de l'administration de fortune des institutions de prévoyance que pose l'art. 71 al. 1 LPP (consid. 3.1). L'art. 55 OPP 2 prévoit la part maximale de la fortune globale pouvant être placée dans les différentes catégories de placement (consid. 3.2).

2. Le but de la fondation de placement est le placement et l'administration des fonds de prévoyance issus des différentes institutions de prévoyance qui lui sont subordonnées. Ces dernières cèdent la fondation la propriété de leur patrimoine titre fiduciaire. La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement (consid. 4.1 s.).

3. En cas de groupes de placement mixtes des fondations de placement le renvoi, conforme au droit supérieur, de l'art. 26 al. 1 OFP l'art. 55 OPP 2 trouve application. Les limites par catégorie prévues par cette dernière disposition doivent par conséquent être respectées (consid. 9 s.).

Previdenza professionale. Strumenti di vigilanza. Fondazioni d'investimento. Prescrizioni applicabili alla collocazione del patrimonio d'investimento. Controllo concreto delle norme.

Art. 53g cpv. 1, art. 53i, art. 53k lett. d e art. 71 cpv. 1 LPP. Art. 50 e art. 55 OPP 2. Art. 26 cpv. 1 e art. 29 OFond.

1. Gli art. 49â¿¿59 OPP 2 costituiscono delle norme d'esecuzione che concretizzano i principi definiti all'art. 71 cpv. 1 LPP sulla gestione patrimoniale degli istituti di previdenza (consid. 3.1). L'art. 55 OPP 2 fissa limiti quantitativi riferiti al patrimonio complessivo per le singole categorie di investimento (consid. 3.2).

2. Lo scopo di una fondazione d'investimento consiste nell'investire e gestire in comune i fondi di previdenza dei vari istituti ad essa assoggettati. Questi ultimi cedono alla fondazione la propriet dei loro averi a titolo fiduciario. Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento si suddivide in patrimonio di base e patrimonio d'investimento (consid. 4.1 seg.).

3. Ai gruppi d'investimento misti delle fondazioni d'investimento è applicabile il rinvio all'art. 55 OPP 2, previsto all'art. 26 cpv. 1 OFond e conforme al diritto superiore. Pertanto i limiti di categoria previsti nella succitata disposizione devono essere rispettati anche da quest'ultimi (consid. 9 seg.).

Die Anlagestiftung A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist eine Anlagestiftung gemäss Art. 53g
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
BVG (SR 831.40). Ihr Stiftungsrat erliess am 13. April 2015 die " Anlagerichtlinie Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch " (nachfolgend: Anlagerichtlinie), die für die Anlagegruppe " Mischvermögen dynamisch " gilt (vgl. Art. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 1 Scopo - 1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
1    La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
2    Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
3    Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.
und Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 7 Salario minimo ed età - 1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13
1    I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13
2    È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
Anlagerichtlinie). Diese Anlagegruppe investiert ihr Vermögen " in zulässige Anlagen nach Art. 53
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53
BVG " (recte: Art. 53
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a  contanti;
b  crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
b1  averi su conti correnti postali o conti bancari,
b2  investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
b3  obbligazioni di cassa,
b4  obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
b5  obbligazioni garantite,
b6  titoli ipotecari svizzeri,
b7  riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
b8  valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
b9  nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c  immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d  partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis  infrastrutture;
dter  investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
e  investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2    Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
2bis    Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
3    I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
a  i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b  i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c  i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4    Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5    È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
a  investimenti alternativi;
b  investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c  un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d  investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e  investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
6    La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1]) mit Ausnahme von Bargeld, Immobilien sowie alternativen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Anlagerichtlinie). Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati - 1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
1    I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
2    Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.
3    I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
4    Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.
Satz 3 Anlagerichtlinie werden von der Anlagegruppe " die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 55 Consigli di fondazione - 1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
1    I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
2    I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
3    I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
4    Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
BVG [recte: Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2] " nicht angewendet.

Nach reger Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: Vorinstanz) mit Verfügung vom 30. Mai 2016 fest, dass die Anlagerichtlinie gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV, SR 831.403.2) und die BVV 2 verstosse. Ferner wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin an, bis zum 30. November 2016 die Anlagerichtlinie an die Vorschriften der ASV sowie der BVV 2 anzupassen und zur Genehmigung einzureichen. Schliesslich auferlegte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Kosten für den Erlass der Verfügung von Fr. 3 000.â¿¿.

Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, aufgrund von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV dürften Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen nicht von der 50-Prozent-Limite für Anlagen in Aktien gemäss Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 beziehungsweise von der 30-Prozent-Limite für Anlagen
in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung gemäss Art. 55 Bst. e
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 abweichen. Die Beschwerdeführerin habe deshalb bei der Anlagegruppe " Mischvermögen dynamisch " die Aktienquote auf maximal 50 % und die Quote für Fremdwährungen ohne Währungssicherung auf 30 % zu beschränken. Es bestehe im Übrigen kein Grund, eine Abweichung von den erwähnten Vorschriften gestützt auf Art. 26 Abs. 9
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV zuzulassen.

Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht vom 30. Juni 2016 lässt die Beschwerdeführerin in der Hauptsache beantragen, unter Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 und Kosten- und Entschädigungsfolgen sei festzustellen, " dass die Anlagerichtlinien nicht gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen ".

Zur Begründung führt sie insbesondere aus, das BVG sehe keine Einschränkung betreffend die Art der Vermögensanlage innerhalb der Anlagestiftung vor, weshalb die ASV " weit " auszulegen sei. Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Gesetzgeber " ganz offensichtlich " nicht alle Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen habe übernehmen wollen. Es komme hinzu, dass Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV eine eigenständige Regelung für gemischte Anlagegruppen vorsehe und diese Bestimmung weder eine Regelung zu Kategoriebegrenzungen enthalte noch auf Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 verweise. Aus letzterem Grund bestehe kein Raum, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV, dessen Gesetzmässigkeit ohnehin fraglich sei, die Vorschriften der BVV 2 ergänzend anzuwenden. Selbst wenn es sich aber bei Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV um eine nicht abschliessende Regelung handeln sollte, könne bei gemischten Anlagegruppen keine zwingende Einhaltung der Begrenzungen von Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
und e BVV 2 verlangt werden. Zum einen sehe nämlich Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV lediglich eine sinngemässe Anwendung von Art. 49â¿¿56a BVV 2 vor. Zum anderen ergebe sich aus Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV, wonach die Angemessenheit der Risikoverteilung nur im Rahmen der Fokussierung der Anlagegruppe gelte, dass im Rahmen dieser
sinngemässen Anwendung Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 nicht massgebend sei.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt und das Rechtsmittel nicht als gegenstandslos geworden abgeschrieben wird.

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
1    Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2    L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.305
BVG verwalten die Vorsorgeeinrichtungen ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Die Anlagevorschriften von Art. 49â¿¿59 BVV 2 konkretisieren als Durchführungsbestimmungen die in Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
1    Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2    L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.305
BVG statuierten Grundsätze (vgl. BGE 138 V 420 E. 3.1.1; Urteil des BVGer Câ¿¿6106/2009 vom 20. Oktober 2011 E. 5.1; Arter/Koller, Vermögensanlage von Pensionskassengeldern, AJP 2007 S. 622).

3.2 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, bewirtschaften und überwachen (Art. 50 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2). Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestands (Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2). Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden (Art. 50 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2).

Gemäss Art. 50 Abs. 4
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung, sofern sie die Einhaltung der Art. 50
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
Abs. 1â¿¿3 BVV 2 im Anhang der Jahresrechnung schlüssig darlegt, gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten nach Art. 53
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a  contanti;
b  crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
b1  averi su conti correnti postali o conti bancari,
b2  investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
b3  obbligazioni di cassa,
b4  obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
b5  obbligazioni garantite,
b6  titoli ipotecari svizzeri,
b7  riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
b8  valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
b9  nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c  immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d  partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis  infrastrutture;
dter  investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
e  investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2    Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
2bis    Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
3    I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
a  i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b  i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c  i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4    Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5    È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
a  investimenti alternativi;
b  investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c  un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d  investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e  investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
6    La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
Abs. 1â¿¿4, Art. 54
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
2    Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a  crediti nei confronti della Confederazione;
b  crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c  crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d  crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
, Art. 54a
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
, Art. 54b Abs. 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
2    Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
3    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201
, Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
, Art. 56
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207
2    L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a  gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b  l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c  i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
3    Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209
a  gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b  la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
4    Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
, Art. 56a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
2    La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
3    Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
4    L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
5    I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211
6    Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
7    Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
und 5
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
2    La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
3    Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
4    L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
5    I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211
6    Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
7    Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
sowie Art. 57 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
2    Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
3    Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213
4    I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214
und 3
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
2    Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
3    Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213
4    I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214
BVV 2 erweitern.

In Art. 53 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a  contanti;
b  crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
b1  averi su conti correnti postali o conti bancari,
b2  investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
b3  obbligazioni di cassa,
b4  obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
b5  obbligazioni garantite,
b6  titoli ipotecari svizzeri,
b7  riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
b8  valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
b9  nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c  immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d  partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis  infrastrutture;
dter  investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
e  investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2    Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
2bis    Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
3    I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
a  i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b  i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c  i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4    Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5    È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
a  investimenti alternativi;
b  investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c  un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d  investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e  investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
6    La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
BVV 2 werden die zulässigen Anlagekategorien aufgelistet. Danach sind als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung unter anderem Bargeld (vgl. Bst. a) sowie Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien (vgl. Bst. d) zulässig.

Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vor, und zwar insbesondere die Begrenzung auf 50 % für Anlagen in Aktien (Bst. b) und die Begren-zung auf 30 % für Fremdwährungen ohne Währungssicherung (Bst. e).

3.3 Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat zu Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 insbesondere ausgeführt, dass mit den in dieser Vorschrift vorgesehenen Anlagerestriktionen eine möglichst ideale Diversifikation ermöglicht werden soll, welche die diversifizierbaren, unsystematischen Risiken wesentlich reduziert (BSV, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 108 vom 27. Oktober 2008, S. 20, Ziff. 2.7 Abs. 2).

4.

4.1 Nach Art. 53g Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
BVG können zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern Stiftungen nach den Art. 80 ff
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
. ZGB gegründet werden. Solche Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
Satz 1 BVG). Sie unterstehen dem BVG (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
Satz 2 BVG). Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
Satz 3 BVG; s. zum Ganzen Urteil des BVGer Aâ¿¿3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1; Marc Hürzeler, Neue Regelungen über die Anlagestiftungen [Investmentstiftungen], HAVE 2012 S. 335 f.).

Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Die Anlagestiftung selbst erbringt so keine Versicherungsleistungen, sondern eigentliche Dienstleistungen zu Gunsten der ihr " angeschlossenen " Destinatäre respektive Vorsorgeeinrichtungen (Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2014, N. 6.33a). Die Anlagestiftung ist demnach eine Hilfseinrichtung, welche den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen soll, ihre Zwecksetzung zu erreichen (Armin Kühne, Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis, 2. Aufl. 2015, Rz. 1332; Uttinger/Ulmer, Die Anlagestiftung, AJP 2012 S. 1517 und 1521; s. zum Ganzen Urteil
Aâ¿¿3537/2014 E. 3.1).

4.2 Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 1 BVG).

Gemäss Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 1 BVG besteht das Anlagevermögen aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder gliedert sich in mehrere Anlagegruppen (Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 2 BVG). Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbstständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig (Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 3 BVG).

4.3 Mit Bezug auf die Anlagestiftungen erlässt der Bundesrat gemäss Art. 53k
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG Bestimmungen über:

a.den Anlegerkreis;

b.die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens;

c.die Gründung, Organisation und Aufhebung;

d.die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision;

e.die Anlegerrechte.

Gestützt auf Art. 53k
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG erliess der Bundesrat die ASV.

4.4 Soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält, gelten für das Anlagevermögen nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV die Art. 49â¿¿56a BVV 2, ausgenommen Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
, 4
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
und 5
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2, sinngemäss (vgl. zu Art. 49 ff
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
2    I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176
. BVV 2 E. 3.2 f.). Gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV gilt für alle Anlagegruppen der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im Rahmen ihrer Fokussierung.

4.5 Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV enthält für gemischte Anlagegruppen

-in Abs. 1 Verteilungsgrundsätze für Obligationen (Bst. a), Aktien (Bst. b) und Immobilienanlagen (Bst. c),

-in Abs. 2 (zusammen mit dem damit für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 27
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 27 Gruppi d'investimento immobiliare - (art. 53k lett. d LPP)
1    I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:
a  i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
b  i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
c  gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
d  i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.
2    Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.
4    Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
5    È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.39
6    La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
a  è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
b  è necessario per preservare la liquidità; e
c  è nell'interesse degli investitori.40
7    Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.41
ASV) eine ergänzende Sonderregelung für Immobilienanlagen sowie

-in Abs. 3 eine Regelung, mit welchen Instrumenten " alternative Anlagen " zulässig sind.

4.6 Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen namentlich über die Anlagen des Anlagevermögens (vgl. Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 2 BVG; s. dazu auch Art. 13 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 13 Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
1    L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
2    L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
3    Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a  ...
b  i periti incaricati delle stime (art. 11);
c  la banca depositaria (art. 12);
d  la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e  la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f  gli emolumenti e le spese (art. 16);
g  la valutazione (art. 41);
h  la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
4    Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
ASV). Die Statuten können vorsehen, dass diese Befugnis durch den Stiftungsrat ausgeübt wird (Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
Satz 3 BVG; vgl. auch Art. 13 Abs. 3 Bst. d
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 13 Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
1    L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
2    L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
3    Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a  ...
b  i periti incaricati delle stime (art. 11);
c  la banca depositaria (art. 12);
d  la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e  la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f  gli emolumenti e le spese (art. 16);
g  la valutazione (art. 41);
h  la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
4    Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
ASV).

Gemäss Art. 14
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 14 Collocazione del patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
ASV erlässt die Anlagestiftung für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlagefokus, die zulässigen Anlagen sowie die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig und klar darlegen.

5.

5.1 In seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 vom 19. Juli 2011 (nachfolgend: Mitteilungen Nr. 123) publizierte das BSV insbesondere seinen erläuternden Bericht vom Juni 2011 zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge sowie der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften (Mitteilungen Nr. 123 S. 45 ff.). Zur ASV wird in Ziff. 1.2 und 5 dieses Berichts (im Abschnitt " Einleitende Bemerkungen ") insbesondere ausgeführt, dass die darin enthaltenen Bestimmungen eine erstmalige Kodifizierung darstellen, sich aber im Wesentlichen an der bisherigen Praxis orientieren würden. Ferner enthält der Bericht folgende allgemeine Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (Mitteilungen Nr. 123 S. 90 f.):

" Massgeblicher Artikel zur Anlage der Vorsorgegelder von Anlagestiftungen war bislang Artikel 59
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224;
b  al fondo di garanzia.
BVV 2, der am 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt wurde. Danach ist für die Anlagetätigkeit von Anlagestiftungen, als Annexeinrichtung der beruflichen Vorsorge, die sinngemässe Anwendung der Anlagebestimmungen von Artikel 49 ff
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
2    I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176
. BVV 2 vorgeschrieben. Die Aufsicht kann nach Artikel 59 Absatz 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224;
b  al fondo di garanzia.
BVV 2 zwar Ausnahmen davon gewähren. Indes liess diese Bestimmung eine weitgehende Liberalisierung, etwa von der Diversifikation, nicht zu. Der Verordnungsgeber wollte ferner, dass für die < sinngemässe Anlage > an die bisherige, bewährte Praxis angeknüpft wird [...], die aus den Anlagebestimmungen der BVV 2 in Verbindung mit Artikel 4b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224;
b  al fondo di garanzia.
[a]BVV 1 [= frühere Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen in der Fassung vom 18. August 2004, AS 2004 4279 4653] abgeleitet wurde. Auch in den eidgenössischen Räten wurde die Funktion der Anlagestiftung als Hilfseinrichtung im Bereich der beruflichen Vorsorge betont. Dabei wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass die Anlagen auf die BVV 2-Anlagevorschriften auszurichten sind. Der Gesetzgeber hat den Verordnungsgeber in Artikel 53k Buchstabe d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.

BVG beauftragt, für diese Anlagehilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge eine Anlageregelung zu treffen. Nach dem Gesagten muss diese auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtet sein. Die Anlagestiftungen stellen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Artikel 53 ff
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a  contanti;
b  crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
b1  averi su conti correnti postali o conti bancari,
b2  investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
b3  obbligazioni di cassa,
b4  obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
b5  obbligazioni garantite,
b6  titoli ipotecari svizzeri,
b7  riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
b8  valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
b9  nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c  immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d  partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis  infrastrutture;
dter  investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
e  investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2    Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
2bis    Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
3    I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
a  i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b  i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c  i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4    Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5    È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
a  investimenti alternativi;
b  investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c  un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d  investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e  investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
6    La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
. BVV 2 bewegen, ihre Anlagetätigkeit. Die Anlehnung an die BVV 2-Vorschriften trägt sodann zur Risikoreduktion und Verlustbegrenzung bei. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der Rechtssicherheit wurde vorliegend eine auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtete Regelung getroffen. "

Im Bericht wird weiter erklärt, dass die Generalklausel von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV " aufgrund des Anlagehilfseinrichtungscharakters der Anlagestiftungen " an die Anlagebestimmungen der BVV 2 anknüpfe. Gemäss dem Bericht bedeutet die Einschränkung des Grundsatzes der Diversifikation in Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV sodann, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürften. Nischenprodukte mit enger Fokussierung seien vorab jene Anlagegruppen, welche sich lediglich auf ein bestimmtes Land (Ausland) oder eine bestimmte Branche (wie Pharma, Technologie usw.) ausrichten würden. Obschon solche Anlagegruppen Ausnahmen bilden würden, sollten sie nach dem Bericht nicht verboten sein.

Zu den gemischten Anlagegruppen wird im genannten erläuternden Bericht Folgendes erklärt (Mitteilungen Nr. 123 S. 96):

" Für die Anlagen in gemischte Anlagegruppen gelten gestützt auf Artikel 26 Absatz 1
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91
a  l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b  se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
die Vorschriften nach Artikel 50 ff
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
. BVV 2, namentlich auch die Kategoriebegrenzungen von Artikel 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2. "

5.2 Der hiervor aus dem erläuternden Bericht des BSV vom Juni 2011 zitierte Abschnitt zu den gemischten Anlagegruppen fand sich schon im " Erläuternde[n] Bericht für die Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge " des BSV vom 12. November 2010 S. 57, < https://www.admin.ch/
ch/d/gg/pc/documents/1908/d_Bericht.pdf >, abgerufen am 28.02.2017.

5.3 Im Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 15. April 2011 über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Verordnungen zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge wird zum Entwurf der Vorschriften von Art. 26
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
und Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV namentlich Folgendes festgehalten, S. 22 f., < https://
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23317.pdf >, abgerufen am 28.02.2017:

" Zu Art. 26 (allg. Bestimmungen):

KGAST [= Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen] schreibt, die Absätze 1 und 2 von Art. 26
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91
a  l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b  se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
, welche die sinngemässe Anwendung der Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen und eine angemessene Risikoverteilung für Anlagegruppen verlangen, würden die eigentliche Natur der Anlagestiftungen verkennen und müssten als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Sie lehnt die Diversifikationsvorschriften auf Stufe Anlagestiftung ab, eine solche sei auf Stufe Vorsorgeeinrichtung ausreichend. Auch Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen der BVV 2 sollen überschreitbar sein (zu Abs. 3). Ein Vorgehen gemäss Tracking Error wird abgelehnt. Auch die Vorschrift von Abs. 4 zur Limitierung des Gegenparteienrisikos wird verworfen. Ebenso soll Abs. 6, welcher die Kreditaufnahme und damit einen Hebel (das < leveragen >) von Anlagegruppen weitgehend untersagt, gestrichen werden. Im Grundsatz unterstützt auch ASIP [= Schweizerischer Pensionskassenverband] die KGAST (ohne ins Detail zu gehen). Swisscanto ist gegen die Einhaltung der BVV 2 Diversifikationsvorschriften bei Anlagegruppen und möchte den Schuldneranteil von Abs. 4 nicht limitieren. Auch der SFA [= Swiss Funds Association] lehnt die Diversifikationsregeln ab
und möchte eine engere Anlehnung an die Fondsregeln. HIG [= HIG Immobilien Anlage Stiftung] kritisiert Art. 26 bis 34 als zu einschränkend. Die Treuhandkammer möchte Artikel 26 überarbeiten. Sie ist für eine angemessene Risikoverteilung im Rahmen der Fokussierung. Sie betont die Wichtigkeit der Transparenz, damit die Anleger die Einhaltung der BVV 2 Anlagevorschriften selbst beurteilen können. Sie will Anlagegruppen ermöglichen, welche von der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung abweichen können, und spricht sich für die weitgehende Limitierung der Kreditaufnahme von Anlagestiftungen aus. "

" Art. 29 (Gemischte Anlagegruppen):

Hier möchte KGAST eine Unterscheidung in Anlagegruppen, welche die Vorschriften der BVV 2 vollständig einhalten (inkl. Diversifikationsvorschriften) und solche, welche davon abweichen. Ansonsten bemerkt sie zu Absatz 3, dass diese Vorschrift zu öffnen ist, indem auch Alternativanlagen zugelassen werden, welche von einer der Finma gleichwertigen ausländischen Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden. Ähnlich beurteilt Abs. 3 auch die SFA. "

6.

6.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
BV). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht. Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von unselbstständigen (d.h. nicht kraft einer Ermächtigung durch die Verfassung vom Verordnungsgeber in eigener Kompetenz erlassenen) gesetzesvertretenden Verordnungen. Solche unselbstständigen, der weitmaschigen, sich auf das Grundsätzliche beschränkenden Regelung im Gesetz neue Normen hinzufügenden und damit Gesetzesfunktion übernehmende Verordnungen (vgl. Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 96) sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen einer Gesetzesdelegation an die Exekutive erfüllt sind. Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein
bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
BV; BGE 134 I 322 E. 2.4 und 2.6.3; 133 II 331 E. 7.2.1; Urteile des BVGer Aâ¿¿7561/2015 vom 8. November 2016 E. 7.4; Aâ¿¿2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4.2; vgl. Häfelin et al., a.a.O., N. 334 ff.).

6.2 Wird dem Bundesrat durch eine gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei einer vorfrageweisen Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrats setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 136 II 337 E. 5.1; 131 II 562 E. 3.2; 130 I 26 E. 2.2.1; 128 IV 177 E. 2.1; Urteil des BVGer Aâ¿¿3043/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3). Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (vgl. BGE 136 II 337 E. 5.1; 131 II 162 E. 2.3; 131 V 256 E. 5.4; Urteil des BGer 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des BVGer Aâ¿¿3537/2014 E. 4.5; Aâ¿¿1225/2013 vom 27. März 2014 E. 1.2.3; Aâ¿¿573/2013 vom 29. November 2013 E. 4.3).

7. (...)

8.

8.1 Im vorliegenden Fall hat der Stiftungsrat der Beschwerdeführerin die Anlagerichtlinie zur " Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch " erlassen. Zwar steht die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über die Anlage des Anlagevermögens nach dem Gesetz grundsätzlich der Anlegerversammlung zu. Der Stiftungsrat konnte sich beim Erlass der Anlagerichtlinie jedoch auf eine - in der nach dem Gesetz und der ASV geforderten Weise (vgl. E. 4.6) - statutarisch verankerte Delegation dieser Kompetenz stützen, nämlich auf Art. 7 Abs. 4 der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin. Nach dieser Vorschrift kann der Stiftungsrat ohne Zustimmung der Anlegerversammlung das Reglement der Beschwerdeführerin ergänzende Anlagerichtlinien für die Anlagegruppen erlassen. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die streitbetroffene Anlagerichtlinie über eine blosse Ergänzung des Reglements der Beschwerdeführerin hinausgeht.

Vor diesem Hintergrund wird beim hier zu beurteilenden Fall zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass der Stiftungsrat grundsätzlich befugt war, die Anlagerichtlinie zu erlassen. Im Streit liegt jedoch, ob die Anlagerichtlinie (namentlich Art. 2 Abs. 2 Satz 3 Anlagerichtlinie) dahingehend angepasst werden muss, dass die Kategoriebegrenzungen für Anlagen in Aktien und Fremdwährungen ohne Währungssicherung von Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
und e BVV 2 eingehalten werden. Einigkeit besteht dabei unter den Verfahrensbeteiligten darüber, dass es sich bei der " Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch " um eine gemischte Anlagegruppe handelt.

8.2 Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 findet auf die Beschwerdeführerin als Anlagestiftung nicht ohne Weiteres Anwendung. Die in dieser Vorschrift statuierten Kategoriebegrenzungen könnten vorliegend nur unter der Voraussetzung relevant sein, dass beim hier zu beurteilenden Fall Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV, der unter Vorbehalt besonderer Regelungen der ASV (namentlich) Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 für sinngemäss geltend erklärt, anwendbar ist.

9.

9.1 Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin die Übereinstimmung von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV mit höherrangigem Recht grundsätzlich in Frage stellt, drängt es sich in einem ersten Schritt auf, diese Verordnungsbestimmung vorfrageweise im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zu überprüfen. Mit Blick auf die vorliegenden Gegebenheiten ist hier dabei freilich nur zu klären, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV mit Blick auf das übergeordnete Recht auch dann anzuwenden wäre, wenn diese Bestimmung für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 verlangen sollte (vgl. E. 9.2 ff.). Erst und nur dann, wenn dies zu bejahen ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Begrenzungen im Sinne von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind (vgl. E. 10).

9.2 Vorauszuschicken ist, dass sich die ASV nicht auf eine ausdrückliche Ermächtigung in der Verfassung zum Erlass einer (selbstständigen) Verordnung stützen kann und es sich dabei somit um eine unselbstständige Verordnung des Bundesrats handelt (vgl. E. 6.1).

Eine allfällige Regelung in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind, wäre gesetzesvertretender Natur. Denn damit würde der verhältnismässig offenen, sich in der Ordnung des Grundsätzlichen erschöpfenden Regelung für Anlagestiftungen auf Gesetzesstufe (vgl. zu dieser Regelung E. 4.1 f.) eine neue Norm zur Anlagetätigkeit als Kernaufgabe der Anlagestiftung (vgl. Uttinger/
Ulmer, a.a.O., S. 1520) hinzugefügt. Insoweit würde die ASV also eine gesetzesvertretende Verordnung darstellen (vgl. auch Urteil Aâ¿¿3537/2014 E. 6.2; Aline Kratz-Ulmer, Die Anlagestiftung, 2016, S. 26).

Die (soweit hier interessierend) als gesetzesvertretend zu betrachtende Vorschrift von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV wurde gestützt auf Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG erlassen, wonach der Bundesrat mit Bezug auf Anlagestiftungen unter anderem Bestimmungen über die " Anlage " zu statuieren hat.

Die hier vorzunehmende akzessorische Normenkontrolle betrifft nach dem Gesagten eine sich auf eine Gesetzesdelegation an die Exekutive stützende (gesetzesvertretende) Bestimmung einer unselbstständigen Bundesratsverordnung.

9.3 Mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat einen weiten Bereich des Ermessens für die Ausgestaltung der Anlage auf Verordnungsstufe eingeräumt (vgl. auch Urteil Aâ¿¿3537/2014 E. 6.3.1). Dieser Ermessensspielraum ist nach Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 6.2). Es hat seine Prüfung deshalb darauf zu beschränken, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV - soweit hier interessierend, das heisst soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 gefordert werden sollte - den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. [allerdings zu Art. 32 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
1    Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.
2    Esse sono ammesse esclusivamente:
a  nei gruppi d'investimento immobiliare;
abis  nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture;
b  nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.
3    Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.
4    Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.
ASV] Urteil Aâ¿¿3537/2014 E. 6.3.2).

9.4 Zwar macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dass Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV über den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG delegierten Kompetenz hinausgehe, soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 gefordert werden sollte. Indessen wird mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen zur " Anlage " ohne weitere Einschränkungen an den Verordnungsgeber delegiert. Die delegierte Kompetenz umfasst damit ohne Weiteres auch die Kompetenz, für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vorzusehen. Davon, dass es den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
BVG delegierten Kompetenz offensichtlich sprengen würde, wenn Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen geböte, kann daher keine Rede sein.

9.5

9.5.1 Zu klären ist mithin, ob ernsthafte Gründe für eine mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind, bestehen.

Da gemischte Anlagegruppen die Anlagetätigkeit einer Vorsorgeeinrichtung abbilden, erscheint es als sachgerecht, bei diesen Anlagegruppen prinzipiell die gleichen Anlagevorschriften wie diejenigen für Vorsorgeeinrichtungen selbst anzuwenden. Dies führt nämlich dazu, dass für die investierende Vorsorgeeinrichtung die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften vereinfacht wird und sie allenfalls auch ihr gesamtes Vermögen in einer gemischten Anlagegruppe anlegen kann (vgl. zum Ganzen Uttinger/Ulmer, a.a.O., S. 1520). Der auf diese Weise entstehende " Mehrwert " (Uttinger/Ulmer, a.a.O., S. 1520) betreffend die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften darf zwar - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - nicht dahingehend missverstanden werden, dass die investierende Vorsorgeeinrichtung (oder gar deren Revisionsstelle oder Aufsichtsbehörde) von der sie treffenden Verantwortung für die Einhaltung der Anlagevorschriften für die Vorsorgeeinrichtungen entbunden wird. Es lässt sich aber nicht mit Erfolg abstreiten und wird denn auch von der Beschwerdeführerin in Bezug auf kleinere Vorsorgeeinrichtungen konzediert, dass es für Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sein kann, wenn die für gemischte Anlagegruppen
von Anlagestiftungen geltenden Anlagevorschriften grundsätzlich mit denjenigen für Vorsorgeeinrichtungen übereinstimmen.

Mit Blick auf das Ausgeführte kann von ernsthaften Gründen für eine Verordnungsregelung ausgegangen werden, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind.

9.5.2

9.5.2.1 Wie im Folgenden aufgezeigt wird, vermögen die in der Beschwerde enthaltenen Ausführungen zum (angeblichen) Standpunkt der KGAST am hiervor gezogenen Schluss nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin bezieht sich in diesem Zusammenhang auf folgende, vom Geschäftsführer der KGAST an der bestehenden Reglung der ASV geäusserte Kritik (vgl. Roland Kriemler, Anlagestiftungen: Investieren nach BVV 2 und ASV, Expert Focus 5/2016 S. 360 f.):

" Anders als bei den Pensionskassen, die lediglich die BVV-2-Anlagevorschriften einzuhalten haben, gelten für Anlagestiftungen seit dem 1. Januar 2012 zusätzliche Anlagevorschriften aus der ASV. Bei der Verordnungsgebung blieb aber grösstenteils unberücksichtigt, dass Anlagestiftungen nur zum geringeren Teil als Gesamtlösungslieferanten für kleinere Vorsorgeeinrichtungen auftreten. Lediglich rund 10 % der von Anlagestiftungen verwalteten Assets sind Gesamtlösungen in Form von BVG-Mischvermögen. Nur bei solchen BVG-Gesamtlösungen müssen folgerichtig die BVV-2-Anlagevorschriften vollständig eingehalten werden [...]. 90 % der Anlagegruppen sind lediglich Bausteine (im Sinne von Modulen) für Pensionskassen, die ihre Asset Allocation selber vornehmen. Bei solchen Bausteinlösungen rechtfertigt sich eine Vermischung der Anlagevorschriften aus BVV 2 und ASV nicht [...]. Eine Vermischung führt lediglich zu einem ungerechtfertigt eingeschränkten Anlageuniversum und höheren Kosten. Leider sind aber gemäss ASV auch auf Bausteine undifferenzierte Diversifikationsbestimmungen anzuwenden. Solche vermischende Vorschriften müssen als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Nach einem konzeptionell richtigen Ansatz müssten
Anlagegruppen lediglich sicherstellen, dass eine Anlage auf Stufe Pensionskasse nicht zu einer Verletzung der BVV-2-Anlagevorschriften führt [...]. Anlagegruppen als Bausteine müssten konsequenterweise nur die Vorschriften bezüglich Qualifikation von Anlageinstrumenten (< zulässige Anlagen >) einhalten, nicht jedoch bezüglich Diversifikation (< Einzelpositionenbeschränkungen >). Wendet man die für Vorsorgeeinrichtungen erlassenen < Einzelpositionenbeschränkungen > sowohl auf Ebene Pensionskasse als auch auf Ebene Anlagestiftung an, führt dies in gewissen Bereichen zu einer unzweckmässigen, aber von der ASV fälschlicherweise geforderten Doppeldiversifikation [...]. "

9.5.2.2 Vorab ist festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um eine von der KGAST vertretene Auffassung, sondern einzig um die Meinung von Kriemler als Vertreter der Doktrin handelt. Immerhin ist mit Blick auf die hiervor zitierten Ausführungen im Bericht des EDI vom 15. April 2011 (E. 5.3) davon auszugehen, dass die KGAST im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Erlass der ASV in vergleichbarer Weise wie Kriemler im genannten Beitrag argumentiert hat.

Es ist dem zitierten Beitrag nicht klar zu entnehmen, ob Kriemler (auch) eine nicht nach Baustein- oder Gesamtpaketlösungscharakter der Anlagestiftung differenzierende Geltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen als unvereinbar mit dem seiner Meinung nach " konzeptionell richtigen Ansatz " hält. Dagegen spricht, dass Kriemler in seinem Beitrag jeweils unter " Diversifikation " lediglich die " Einzelpositionenbeschränkungen nach Art. 54
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
2    Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a  crediti nei confronti della Confederazione;
b  crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c  crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d  crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
, 54a
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
, 54b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
2    Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
3    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201
, 56
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207
2    L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a  gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b  l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c  i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
3    Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209
a  gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b  la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
4    Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
, 57
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
2    Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
3    Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213
4    I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214
, 58
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 58 - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.
2    Valgono come garanzia:217
a  la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934218 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
b  i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.220
3    In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.
BVV 2 " versteht (vgl. Kriemler, a.a.O., S. 361 Abbildung 1 und S. 362 Abbildung 2).

9.5.2.3 Selbst wenn Kriemlers Kritik aber - wie die Beschwerdeführerin behauptet - auch die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 betreffen sollte, muss davon ausgegangen werden, dass sich eine (allfällige) Verordnungsregelung, wonach diese Begrenzungen bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt:

Für kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die Anlagestiftungen unter Verzicht auf eine eigene Asset Allocation als " Gesamtlösungslieferanten " in Anspruch nehmen, wäre eine solche Regelung mit dem hiervor (E. 9.5.1) genannten " Mehrwert " betreffend die Durchführung der Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften verbunden. Darüber hinaus würde es generell der Rechtssicherheit dienen, wenn bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten wären (vgl. auch E. 5.1). Die Beteiligten könnten nämlich gegebenenfalls grundsätzlich davon ausgehen, dass Anlagestiftungen mit gemischten Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 stets beachten.

Schon mit Blick auf das Gesagte könnte nicht mit Recht behauptet werden, dass der Verordnungsgeber in Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängende Unterscheidungen unterlassen würde, soweit er bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 verlangen und dabei nicht danach differenzieren würde, ob es um (nur) Anlagebausteine verkaufende oder aber um Gesamtpaketlösungen anbietende Anlagestiftungen geht. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass gewisse Pauschalisierungen in der Rechtsetzung aus Praktikabilitätsgründen erforderlich und unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zulässig sind. Der Umstand, dass das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 den Verhältnissen des Einzelfalls bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht immer vollumfänglich gerecht wird, steht deshalb einer entsprechenden Regelung ohne die genannte Differenzierung nicht entgegen. Im Übrigen ist hier darauf hinzuweisen, dass Kriemlers Behauptung, wonach 90 % der Anlagegruppen von Anlagestiftungen für die Vorsorgeeinrichtungen einzig Bausteine für eine eigene Asset Allocation bilden,
nicht belegt ist. Es lässt sich daher vorliegend nicht annehmen, dass in 90 % der Fälle eine " Doppeldiversifikation " auf Ebene der Vorsorgeeinrichtung und auf Ebene der Anlagestiftung unangebracht ist.

Vorliegend ohnehin nicht zu beurteilen ist die Zweckmässigkeit einer Verordnungsregelung, wonach Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen unabhängig davon, ob sie lediglich Anlagebausteine verkaufen oder Gesamtpaketlösungen anbieten, die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten haben (vgl. E. 6.2).

9.6 Im Weiteren würde sich eine Verordnungsregelung, nach welcher die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auch sonst als verfassungskonform erweisen. Insbesondere würde eine solche Regelung keinen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit bedeuten. Zwar würden diese Freiheitsrechte damit eingeschränkt. Diese Einschränkungen wären aber zulässig. Zum einen stünden damit nämlich für die Anlagestiftungen (und die Vorsorgeeinrichtungen) keine schweren Eingriffe in die Eigentumsgarantie sowie die Wirtschaftsfreiheit auf dem Spiel und könnte folglich auch ohne Basis auf der Stufe eines formellen Gesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Einschränkungen von Freiheitsrechten bejaht werden. Zum anderen lägen diese Einschränkungen im öffentlichen Interesse, indem sie namentlich der Rechtssicherheit dienen würden (vgl. E. 9.5). Das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen wäre auch verhältnismässig, zumal die Erfüllung dieses Erfordernisses relativ leicht sichergestellt und überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang
ist erneut darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zweckmässigkeit der in Frage stehenden allfälligen Verordnungsregelung, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, nicht zu prüfen hat (vgl. E. 6.2).

10.

10.1 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass eine mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind, mit dem übergeordneten Recht in Einklang stünde. Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV tatsächlich eine solche Regelung vorsieht.


10.2

10.2.1 Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV würde dann nicht vorschreiben, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind, wenn Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV betreffend diese Anlagegruppen eine abschliessende Ordnung aufstellte.

Soweit hier interessierend, sieht Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
(Abs. 1) ASV für Obligationen, Aktien und Immobilien bei gemischten Anlagegruppen geltende " Verteilungsgrundsätze " vor (vgl. E. 4.5). Die in dieser Vorschrift genannten Verteilungsgrundsätze betreffen jedoch nicht die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien, sondern einzig die Verteilung innerhalb einzelner Anlagekategorien. Ob der Verordnungsgeber bei Erlass von Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
(Abs. 1) ASV im Sinne eines qualifizierten Schweigens bewusst auf die Statuierung von Grundsätzen betreffend die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien verzichtet hat, ist mittels Auslegung zu ermitteln.

10.2.2 Der einleitende Passus von Art. 29 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV " Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Verteilungsgrundsätze " spricht an sich dafür, dass für gemischte Anlagegruppen keine anderen als die in dieser Vorschrift erwähnten Verteilungsgrundsätze gelten und der Verordnungsgeber somit hinsichtlich der Frage der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagegruppen qualifiziert geschwiegen hat (nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
und 3
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV). Es bestehen jedoch triftige Gründe für die Annahme, dass dieser Wortlaut von Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt:

Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV steht im gleichen Abschnitt der ASV wie Art. 26
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV mit der Überschrift " Allgemeine Bestimmungen ", der - wie bereits erwähnt (E. 4.4) - in dessen Abs. 1 statuiert, dass für das Anlagevermögen sinngemäss und unter Ausnahme von Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
, 4
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
und 5
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
BVV 2 die Vorschriften von Art. 49â¿¿56a BVV 2 gelten, soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält. In systematischer Hinsicht spricht dies für die Auffassung, dass nach der Regelung der ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 besteht, indem Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV in Bezug auf die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien keine besondere Regelung im Sinne von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV enthält.

Dieser Standpunkt wird bei Berücksichtigung des historischen Auslegungselements dadurch gestützt, dass das BSV in seinem erläuternden Bericht vom 12. November 2010 für das Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich festgehalten hat, dass für Anlagen in gemischte Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 gelten (vgl. E. 5.2). Dieser Bericht ist - soweit hier interessierend - zu den Materialien zur ASV zu rechnen. Denn es ist nicht nur davon auszugehen, dass der Bundesrat aufgrund des Vorliegens dieses Berichts zu Beginn des Vernehmlassungsverfahrens bei Erlass der ASV an die Frage der Anwendbarkeit von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 gedacht und ursprünglich bewusst der in diesem Bericht vertretenen Auffassung folgen wollte. Vielmehr ist auch anzunehmen, dass der Bundesrat von diesem Plan später nicht mehr Abstand genommen hat. Denn bezeichnenderweise hat der Verordnungsgeber trotz der im Vernehmlassungsverfahren am Entwurf von Art. 26
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
und Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV geäusserten Kritik betreffend die Anwendbarkeit der Anlagevorschriften der BVV 2 (vgl. dazu E. 5.3) die Kategoriebegrenzungsvorschrift von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 nicht von der Verweisung in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV ausgenommen. Insbesondere hat er keine Unterscheidung in der von der KGAST
beziehungsweise von Kriemler geforderten Art getroffen (vgl. E. 5.3 und 9.5.2).

Da die ASV einen neueren Erlass bildet, darf bei der Auslegung dieser Verordnung der im Bericht des BSV vom 12. November 2010 zum Ausdruck kommende Wille des Verordnungsgebers, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 auch bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen gelten sollen, nicht übergangen werden. Dieser Wille des Verordnungsgebers hat insofern in der ASV ihren Niederschlag gefunden, als - wie ausgeführt - bei systematischer Auslegung von Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen besteht.

Aus den Materialien zur ASV beziehungsweise dem für das Vernehmlassungsverfahren erstellten Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Verordnungssystematik ergibt sich somit, dass trotz des Wortlauts von Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV hinsichtlich der Frage nach einem bei gemischten Anlagegruppen zu beachtenden Gebot der Verteilung der Mittel auf verschiedene Anlagekategorien beziehungsweise der Geltung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei diesen Anlagegruppen kein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliegt. Dieser Schluss wird nicht zuletzt durch den Umstand gestützt, dass die hiervor genannten ernsthaften sachlichen Gründe für ein solches Gebot (E. 9.5) in Einklang mit dem Zweck von Anlagevorschriften für Anlagestiftungen stehen, (letztlich) Ansprüche der Destinatäre auf Vorsorgeleistungen zu schützen (vgl. zu diesem Zweck - freilich mit Bezug auf Art. 54
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
2    Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a  crediti nei confronti della Confederazione;
b  crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c  crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d  crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
, 54a
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
, 54b
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
2    Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
3    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201
, 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
und Art. 57
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
2    Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
3    Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213
4    I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214
Abs. 1â¿¿3 BVV 2 - Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, N. 1787, wonach der Verordnungsgeber mit diesen Begrenzungsvorschriften den einzelnen Anlagen inhärenten Risiken gerecht werden wolle).

Anzumerken bleibt, dass entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten offenbleiben kann, ob (auch) der erläuternde Bericht des BSV vom Juni 2011 (vgl. E. 5.1) zu den bei der Auslegung von Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV zu berücksichtigenden Materialien zu rechnen ist. Jedenfalls lässt sich diesem Bericht - insbesondere den darin enthaltenen, hiervor zitierten allgemeinen Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (E. 5.1) - nichts entnehmen, was im Widerspruch stünde zu dem, was sich (wie dargelegt) bereits aus dem älteren Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Systematik der ASV ergibt.

10.2.3 Aus dem Ausgeführten ergibt sich, dass Art. 29
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
ASV - soweit hier massgebend - keine abschliessende Ordnung aufstellt. Diese Bestimmung steht somit einer Anwendung von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV in Verbindung mit Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht entgegen.

10.3 Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV es ausschliesst, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 zu verlangen.

Zwar wird in Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV festgehalten, dass der Grundsatz angemessener Risikoverteilung für alle Anlagegruppen " im Rahmen ihrer Fokussierung " gelte. Dies bedeutet zwar - wie vom BSV festgehalten (vgl. E. 5.1) -, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürfen, also Anlagegruppen mit enger Fokussierung auf einzelne Themen wie Pharma etc. zulässig sind. Mehr lässt sich aus Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV und der erwähnten Stelle des Berichts des BSV vom Juni 2011 (soweit vorliegend relevant) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aber nicht ableiten. Aus diesem Grund wird in der Doktrin zu Recht gefordert, dass innerhalb einer einzelnen Anlagegruppe eine Diversifikation gegeben sein müsse (so Stauffer, a.a.O., N. 1551). Letzteres heisst auch, dass gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV in Verbindung mit Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 die in letzterer Vorschrift genannten Kategoriebegrenzungen zu beachten sind.

10.4 Es ist zwar nicht zu verkennen, dass Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV nur eine sinngemässe Geltung einzelner Vorschriften der BVV 2 vorsieht. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass diese sinngemässe Geltung in Bezug auf Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 bedeutet, dass die Kategoriebegrenzungen dieser Vorschrift in modifizierter Form auf gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen anzuwenden wären. Dies gilt schon deshalb, weil die in Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 enthaltenen Kategoriebegrenzungen exakt festgelegt sind. Hätte der Verordnungsgeber bei Erlass der ASV für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen andere als die in Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 genannten Grenzwerte gewollt, hätte er dies ausdrücklich geregelt. In diesem Zusammenhang fällt nicht zuletzt ins Gewicht, dass in den Materialien zur ASV (bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren verfassten Bericht des BSV vom 12. November 2010) nicht von einer nur sinngemässen Geltung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2, sondern von der (uneingeschränkten) Massgeblichkeit der entsprechenden Kategoriebegrenzungen bei Anlagen in gemischte Anlagegruppen gesprochen wird (vgl. E. 5.2).

Die Beschwerdeführerin stösst vor diesem Hintergrund ins Leere, soweit sie behauptet, eine Heranziehung der Grenzwerte von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 lasse sich vorliegend nicht mit dem Umstand vereinbaren, dass in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
ASV nur eine sinngemässe Geltung von bestimmten Vorschriften der BVV 2 statuiert werde.

11. Da die ASV nach dem Gesagten vorsieht, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 einzuhalten sind (E. 10), und diese Verordnungsregelung mit dem höherrangigen Recht vereinbar ist (vgl. E. 9), hat die Vorinstanz zu Recht von der Beschwerdeführerin eine Anpassung der Anlagerichtlinie an Art. 55
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
BVV 2 gefordert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt hierbei keine Rolle, ob die Bezeichnung ihrer gemischten Anlagegruppe als Anlagegruppe " Mischvermögen dynamisch " die " Anlagekonformität " beziehungsweise die Übereinstimmung mit Vorschriften der BVV 2 suggeriert oder nicht. Nichts am Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ändern kann im Übrigen auch eine allenfalls bevorstehende Revision der ASV. In antizipierter Beweiswürdigung ist deshalb auf die von der Beschwerdeführerin beantragte Einholung einer Amtsauskunft betreffend eine allfällige Revision der ASV beim BSV zu verzichten.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2017/V/1
Data : 17. marzo 2017
Pubblicato : 26. settembre 2018
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : 2017/V/1
Ramo giuridico : V (Sanità, Sicurezza sociale)
Oggetto : Anlagevorschriften


Registro di legislazione
CC: 80
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
164 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LPP: 1 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 1 Scopo - 1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
1    La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
2    Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
3    Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.
2 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati - 1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
1    I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
2    Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.
3    I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
4    Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.
7 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 7 Salario minimo ed età - 1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13
1    I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13
2    È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
53 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53
53g 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
1    Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218
2    Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
53i 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
1    Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2    Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3    Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4    In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a  le rimunerazioni previste dal contratto;
b  la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c  il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5    La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
53k 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a  alla cerchia degli investitori;
b  all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c  alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220;
d  agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e  ai diritti degli investitori.
55 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 55 Consigli di fondazione - 1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
1    I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
2    I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
3    I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
4    Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
71
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
1    Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2    L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.305
OFond: 13 
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 13 Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
1    L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
2    L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
3    Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a  ...
b  i periti incaricati delle stime (art. 11);
c  la banca depositaria (art. 12);
d  la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e  la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f  gli emolumenti e le spese (art. 16);
g  la valutazione (art. 41);
h  la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
4    Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
14 
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 14 Collocazione del patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
26 
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
1    Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 232, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.33
2    Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
3    Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34
4    Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35
5    La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
6    All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
7    È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
8    Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
9    In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
27 
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 27 Gruppi d'investimento immobiliare - (art. 53k lett. d LPP)
1    I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:
a  i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
b  i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
c  gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
d  i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.
2    Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.
4    Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
5    È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.39
6    La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
a  è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
b  è necessario per preservare la liquidità; e
c  è nell'interesse degli investitori.40
7    Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.41
29 
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
1    Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:46
a  le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b  le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c  gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d  in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
d1  il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
d2  le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
d3  dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e  i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
2    L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
3    Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a  i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b  gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c  i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
32
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
1    Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.
2    Esse sono ammesse esclusivamente:
a  nei gruppi d'investimento immobiliare;
abis  nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture;
b  nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.
3    Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.
4    Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.
OPP 1: 4b
OPP 2: 26 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91
a  l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b  se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
49 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
2    I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176
50 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
2    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180
3    All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181
4    L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183
4bis    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184
5    Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185
6    L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186
53 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a  contanti;
b  crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
b1  averi su conti correnti postali o conti bancari,
b2  investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
b3  obbligazioni di cassa,
b4  obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
b5  obbligazioni garantite,
b6  titoli ipotecari svizzeri,
b7  riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
b8  valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
b9  nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c  immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d  partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis  infrastrutture;
dter  investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
e  investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2    Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
2bis    Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
3    I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
a  i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b  i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c  i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4    Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5    È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
a  investimenti alternativi;
b  investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c  un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d  investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e  investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
6    La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
54 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
2    Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a  crediti nei confronti della Confederazione;
b  crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c  crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d  crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
54a 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
54b 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
2    Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
3    Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201
55 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b  50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c  30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d  15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e  30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f  10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g  5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
56 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207
2    L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a  gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b  l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c  i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
3    Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209
a  gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b  la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
4    Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
56a 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
2    La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
3    Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
4    L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
5    I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211
6    Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
7    Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
57 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
2    Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
3    Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213
4    I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214
58 
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 58 - (art. 71 cpv. 1 LPP)
1    I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.
2    Valgono come garanzia:217
a  la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934218 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
b  i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.220
3    In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.
59
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
a  alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224;
b  al fondo di garanzia.
Registro DTF
128-IV-177 • 130-I-26 • 131-II-162 • 131-II-562 • 131-V-256 • 133-II-331 • 134-I-322 • 136-II-337 • 138-V-420
Weitere Urteile ab 2000
6P.62/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
fondazione d'investimento • istituto di previdenza • previdenza professionale • consiglio federale • delegato • tribunale amministrativo federale • consiglio di fondazione • ripartizione dei rischi • autorità inferiore • norma • rapporto esplicativo • quesito • delega legislativa • potere esecutivo • all'interno • potere d'apprezzamento • posto • costituzione • plusvalore • trattario
... Tutti
BVGer
A-4092/2016
AS
AS 2004/4279
AJP
2007 S.622 • 2012 S.1517
HAVE
2012 S.335