SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
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1 | Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
2 | L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
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1 | Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
2 | L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 1 Scopo - 1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). |
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1 | La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). |
2 | Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS. |
3 | Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 7 Salario minimo ed età - 1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13 |
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1 | I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi12 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13 |
2 | È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati - 1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria. |
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1 | I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi6 (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria. |
2 | Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione. |
3 | I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità. |
4 | Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 55 Consigli di fondazione - 1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale. |
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1 | I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale. |
2 | I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio. |
3 | I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente. |
4 | Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
|
1 | Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
2 | L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
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1 | Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
2 | L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore. |
2 | Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti: |
a | crediti nei confronti della Confederazione; |
b | crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; |
c | crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein; |
d | crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio. |
3 | I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale. |
2 | Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale. |
3 | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 56 Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207 |
2 | L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: |
a | gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e |
b | l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti; |
c | i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito. |
3 | Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209 |
a | gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure |
b | la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza. |
4 | Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53. |
2 | La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato. |
3 | Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti. |
4 | L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale. |
5 | I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211 |
6 | Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza. |
7 | Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53. |
2 | La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato. |
3 | Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti. |
4 | L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale. |
5 | I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211 |
6 | Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza. |
7 | Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. |
2 | Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. |
3 | Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213 |
4 | I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. |
2 | Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. |
3 | Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213 |
4 | I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
|
1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
|
1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
|
1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
|
a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. |
2 | I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176 |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 27 Gruppi d'investimento immobiliare - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito: |
a | i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata; |
b | i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento; |
c | gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari; |
d | i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati. |
2 | Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione. |
4 | Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario. |
5 | È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.40 |
6 | La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo: |
a | è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati; |
b | è necessario per preservare la liquidità; e |
c | è nell'interesse degli investitori.41 |
7 | Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.42 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 13 Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP) |
|
1 | L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori. |
2 | L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme. |
3 | Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti: |
a | ... |
b | i periti incaricati delle stime (art. 11); |
c | la banca depositaria (art. 12); |
d | la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14); |
e | la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15); |
f | gli emolumenti e le spese (art. 16); |
g | la valutazione (art. 41); |
h | la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43). |
4 | Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 13 Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP) |
|
1 | L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori. |
2 | L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme. |
3 | Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti: |
a | ... |
b | i periti incaricati delle stime (art. 11); |
c | la banca depositaria (art. 12); |
d | la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14); |
e | la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15); |
f | gli emolumenti e le spese (art. 16); |
g | la valutazione (art. 41); |
h | la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43). |
4 | Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 14 Collocazione del patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224; |
b | al fondo di garanzia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. |
2 | I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224; |
b | al fondo di garanzia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile224; |
b | al fondo di garanzia. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91 |
|
a | l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e |
b | se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91 |
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a | l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e |
b | se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
|
a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
|
1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore. |
2 | Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti: |
a | crediti nei confronti della Confederazione; |
b | crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; |
c | crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein; |
d | crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio. |
3 | I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale. |
2 | Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale. |
3 | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 56 Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207 |
2 | L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: |
a | gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e |
b | l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti; |
c | i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito. |
3 | Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209 |
a | gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure |
b | la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza. |
4 | Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. |
2 | Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. |
3 | Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213 |
4 | I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 58 - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente. |
2 | Valgono come garanzia:217 |
a | la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934218 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; |
b | i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.220 |
3 | In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore. |
2 | Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti: |
a | crediti nei confronti della Confederazione; |
b | crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; |
c | crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein; |
d | crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio. |
3 | I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54a Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale. |
2 | Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale. |
3 | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. |
2 | Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. |
3 | Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213 |
4 | I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214 |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 29 Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:47 |
a | le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze; |
b | le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni; |
c | gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi; |
d | in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a): |
d1 | il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento, |
d2 | le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e |
d3 | dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura; |
e | i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. |
2 | L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari. |
3 | Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante: |
a | i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28; |
b | gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30; |
c | i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
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1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |