98 Ib 375
55. Auszug aus dem Urteil vom 13. Oktober 1972 i.S. Econ Bank AG gegen Eidg. Bankenkommission.
Regeste (de):
- Art. 3bis Abs. 1 lit. b
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49
1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 a garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; b impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; c ... 1bis Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. 3 Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: a le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; b le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. - Die Lautverbindung "Econ" stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar und bildet deshalb eine zulässige Firma für eine ausländisch beherrschte Bank.
Regeste (fr):
- Art. 3bis al. 1 lit. b LB; exigences en matière de raison sociale d'une banque en mains étrangères.
- La combinaison phonétique "Econ" est une désignation de pure fantaisie et peut dès lors être admise comme raison sociale d'une banque en mains étrangères.
Regesto (it):
- Art. 3bis cpv. 1 lett. b LBCR; esigenze in materia di ditta d'una banca in mano straniera.
- La combinazione fonetica "Econ" è una designazione di pura fantasia e può quindi essere ammessa come ditta d'una banca in mano straniera.
Sachverhalt ab Seite 375
BGE 98 Ib 375 S. 375
A.- Am 5. Juni 1970 wurde in Zürich die "Econ Finanz AG" mit einem Aktienkapital von Fr. 2 000 000.--
BGE 98 Ib 375 S. 376
gegründet (SHAB Nr. 140 vom 19. Juni 1970, S. 1411). Dabei wurde das Aktienkapital in 20 000 Inhaberaktien zu Fr. 100.-- eingeteilt, welche sich zu 55% in schweizerischen und zu 45% in deutschen Händen befanden. Im Zusammenhang mit einer Statutenänderung vom 20. November 1970 wählte die Gesellschaft die Firma "Econ Bank AG". Hierauf teilte ihr die Eidg. Bankenkommission (EBK) am 7. Dezember 1970 mit, dass die Gesellschaft die gesetzlichen Anforderungen erfülle, "um als Bank im Handelsregister eingetragen zu werden". In der Folge wurde die erwähnte Statutenänderung veröffentlicht (SHAB Nr. 33 von 10. Februar 1971, S. 327). Gestützt auf eine weitere Statutenänderung vom 24. Februar 1971 (SHAB Nr. 73 vom 17. März 1971, S. 731) wurde das Aktienkapital neu aufgeteilt in 700 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- und 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.--. Am 8. Juni 1971 wurden die Statuten ein drittes Mal abgeändert (SHAB Nr. 141 vom 21. Juni 1971, S. 1524), wobei - das Aktienkapital auf Fr. 3 000 000.-- erhöht,
- zusätzliche 1000 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- ausgegeben und - den 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.-- die gleiche Stimmkraft gegeben wurde wie den Inhaberaktien zu Fr. 1000.--. Damit sank die Stimmkraft der 1700 Inhaberaktien zu Fr. 1000.-- (im Besitz deutscher Staatsangehöriger) auf 11,6%, während jene der 13 000 Namenaktien zu Fr. 100.-- (in schweizerischen Händen) auf 88,4% stieg. Am 24. Juni 1971 machte die EBK die Econ Bank AG gestützt auf den Bundesbeschluss vom 21. März 1969 über die Bewilligungspflicht für ausländisch beherrschte Banken (BB 1969, AS 1969, S. 442) darauf aufmerksam, dass eine Bewilligung im Sinne von Art. 3 dieses Erlasses einzuholen sei, weil die Bank kapitalmässig von Ausländern beherrscht werde (Art. 1 Abs. 2 BB 1969).
B.- Am 1. Juli 1971 trat das Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 11. März 1971 in Kraft. Mit diesem Erlass wurde der erwähnte BB 1969 aufgehoben (III, Ziff. 4, AS 1971, S. 823), wobei dessen Inhalt jedoch im wesentlichen in Art. 3bis

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
BGE 98 Ib 375 S. 377
"1 Die Bewilligung zur Errichtung einer Bank, die nach schweizerischem Recht organisiert werden soll, auf die jedoch ein beherrschender ausländischer Einfluss besteht, wie auch die Bewilligung zur Errichtung eines Sitzes, einer Zweigniederlassung oder einer Agentur einer ausländischen oder ausländisch beherrschten Bank und die Bewilligung zur Bestellung eines ständigen Vertreters einer ausländischen Bank ist zusätzlich von folgenden Bedingungen abhängig zu machen: a) von der Gewährleistung des Gegenrechts durch die Staaten, in denen die ausländischen Gründer oder die sie beherrschenden natürlichen oder juristischen Personen ihren Wohnsitz oder Sitz haben; b) von der Verwendung einer Firma, die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist oder darauf schliessen lässt; c) von der Bestätigung der Nationalbank, dass ihr die Bank die zum Schutze der schweizerischen Kredit- und Währungspolitik erforderlichen Zusicherungen abgegeben hat. 2 Die Bank hat der Nationalbank über ihren Geschäftskreis und ihre Beziehungen zum Ausland Auskunft zu erteilen. 3 Eine nach schweizerischem Recht organisierte Bank fällt unter Absatz 1, wenn Ausländer direkt oder indirekt mit mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals oder der Stimmen an ihr beteiligt sind oder auf sie in anderer Weise einen beherrschenden Einfluss ausüben. ..."
C.- Mit Schreiben vom 21. Dezember 1971 führte die EBK aus, die Firmenbezeichnung "Econ Bank" entspreche den Anforderungen von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
BGE 98 Ib 375 S. 378
D.- Die Econ Bank AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den folgenden Anträgen: "1. Es sei die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 13. März 1972 in Sachen Econ Bank AG aufzuheben. 2. Es sei der Beschwerdeführerin die zusätzliche Bewilligung zum Geschäftsbetrieb gemäss Art. 3bis und Art. 3ter Abs. 1 des BG über die Banken und Sparkassen zu erteilen. 3. Es sei der Beschwerdeführerin die Führung der Firmenbezeichnung "Econ Bank AG" weiterhin zu gestatten." Die Beschwerdebegründung ergibt sich, soweit wesentlich, aus den nachfolgenden Erwägungen.
E.- Die EBK beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. (Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.)
2. Nach Art. 3bis

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
BGE 98 Ib 375 S. 379
ob sie auf einen solchen "schliessen lässt", wie die EBK annimmt.
3. Die Vorschrift von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
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3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
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BGE 98 Ib 375 S. 380
"Economia", "Economics", "Econometrics" u.a.m. In der Erweiterung zu "economic" oder "économique" kommt ihr indessen ein Sinngehalt zu, der dem Bestandteil "econ" für sich allein nicht zugeschrieben werden kann. "Econ" bedeutet für sich allein nichts, sondern stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar. Als Firma für eine Bank ist sie deshalb neutral; sie lässt nach dem Gesagten keinerlei Rückschlüsse auf einen schweizerischen Charakter zu und entspricht mithin den Anforderungen von Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3ter - 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis. |
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1 | Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis. |
2 | È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.56 |
3 | I membri dell'amministrazione e dell'organo di gestione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.57 |
4. Die EBK hat unter Hinweis auf die Materialien zu Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
BGE 98 Ib 375 S. 381
des Pays-Bas SA) oder eine unzweifelhaft ausländische Bezeichnung (z.B. Wozchod Bank) geschehen. Wenn aber der Hauptteil der gewählten Firma nicht klar auf den ausländischen Charakter der Bank hinweist, indem er z.B. schweizerische Familiennamen verwendet oder lediglich auf den internationalen Geschäftskreis der Bank hinweist, dann wird es nötig sein, in einem Zusatz die ausländische Beherrschung zum Ausdruck zu bringen (z.B. "Ausländische Bank", "Bank mit massgebendem ausländischen Einfluss")." Die beantragte Fassung stiess im Ständerat auf Widerstand, da Vergeltungsmassnahmen des Auslandes befürchtet wurden (Votum Bolla, StenB Ständerat, 1968, S. 334). In der Folge überwand der Ständerat indessen diese Bedenken und stimmte dem Bundesrat zu (StenB a.a.O., S. 338). Die nationalrätliche Kommission änderte jedoch die bundesrätliche Fassung ab und umschrieb die Bedingung negativ: "..., die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist." Der deutschsprachige Berichterstatter (Nationalrat Welter) bezeichnete diese Formulierung als "mildere Fassung", der französichsprachige (Nationalrat Copt) als "assouplissement" und "adoucissement" (StenB Nationalrat 1969, S. 17). Als Beispiel nannte Nationalrat Copt in diesem Zusammenhang die Firma "Dupont & Cie", die nach Auffassung der Kommission zulässig sei, während sie es nach dem Vorschlag des Bundesrats nicht gewesen wäre (StenB a.a.O., S. 18). In der Folge stimmte der Rat dem Kommissionsentwurf zu. Im Differenzbereinigungsverfahren empfahl die ständerätliche Kommission Zustimmung zur Fassung des Nationalrats (StenB Ständerat 1969, S. 49). Ständerat Borel widersetzte sich diesem Antrag und regte an, auch solche Firmenbezeichnungen für unzulässig zu erklären, die auf einen schweizerischen Charakter der Bank "schliessen lassen" (StenB a.a.O., S. 50). Diesem Vorschlag stimmte der Ständerat sogleich ohne weitere Diskussion mit 24 gegen 11 Stimmen zu, obwohl Bundesrat Celio die Auffassung vertrat, die vom Nationalrat beschlossene negative Formulierung bedeute mit oder ohne den von Ständerat Borel vorgeschlagenem Zusatz das gleiche (StenB a.a.O., S. 50). In der Folge schloss sich der Nationalrat dem Beschluss des Ständerates (Fassung nach Antrag Borel) an (StenB Nationalrat 1969, S. 159).
Bei der Revision des BankG wurde die Frage der Firmenbezeichnung ausländisch beherrschter Banken nochmals erörtert. Der Bundesrat verwies in seiner Botschaft vom 13. Mai 1970
BGE 98 Ib 375 S. 382
auf seine im Jahre 1968 gestellten Anträge und hob hervor, dass die nunmehr vorgeschlagene Formulierung mit jener von Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969 übereinstimme, weil die Bundesversammlung bei der Beratung dieses Erlasses vor Jahresfrist bekanntlich eine "mildere Formulierung bevorzugt" habe (BBl 1970 I, S. 1153/4). Die ständerätliche Kommission trat jedoch für eine strengere Ordnung ein. Ihr Berichterstatter (Ständerat Clerc) beanstandete, dass eine ausländisch beherrschte Bank nach dem bundesrätlichen Entwurf ohne weiteres die Firmenbezeichnung "Banque de dépôt et de crédit" wählen könnte und führt aus: "La commission... préfère que la raison sociale fasse clairement apparaître le caractère étranger de la banque" (StenB Ständerat 1970, S. 297 und 307). Der Ständerat und die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission stimmten in der Folge einem entsprechenden Abänderungsantrag zu (StenB Ständerat 1970, S. 308 oben; StenB Nationalrat 1970, S. 764/5). Der Nationalrat beschloss jedoch mit 56 gegen 46 Stimmen Festhalten am Antrag des Bundesrats (StenB Nationalrat 1970, S. 766). Hierauf erklärte sich der Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren ebenfalls damit einverstanden (StenB 1970 Ständerat, S. 465), so dass Art. 3bis Abs. 1 lit. b

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
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1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Eidg. Bankenkommission zurückgewiesen.