Urteilskopf

91 III 19

5. Sentenza 25 marzo 1965 nella causa Von Tobel.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 20

BGE 91 III 19 S. 20

A.- Carlo Malugani, cittadino italiano decesso a Locarno, ha lasciato quali eredi le figlie Giovanna in Häfliger, domiciliata a Zurigo, e Margherita in Grattarola, domiciliata a Margno (Italia). A carico di quest'ultima il dott. Karl von Tobel ottenne dal Pretore di Locarno-città, il 26 gennaio 1965, un decreto di sequestro a garanzia di un credito di fr. 15 000.-- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1965. Il sequestro, eseguito lo stesso giorno dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, portava sui seguenti beni:
" Diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno 1 e cioè: 2 libretti risparmio Ni. 75661/78623 Banca Popolare Svizzera 2 libretti risparmio Thurgauische Kantonalbank Weinfelden Ni. 73330 e 74687 presso Banca Popolare Svizzera Locarno 5 quote sociali Banca Popolare Svizzera
fr. 4000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2%
" 10000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2 %

BGE 91 III 19 S. 21

" 7000.-- Obbl. 31/2 %
fr. 10000.-- Obbl. 31/2%
" 100000.-- Obbl. 31/2%
" 2200.-- Obbl. 31/4%
" 3000.-- Obbl. 31/2% Banca Popolare Svizzera
No. 20 azioni Funivia Airolo SA presso Banca Popolare Svizzera Locarno." La coerede indivisa Giovanna Häfliger, in Zurigo, cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno aveva dato comunicazione dell'avvenuto sequestro, conformemente all'art. 104
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 104 - In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.
LEF, insorgeva, con reclamo del 29 gennaio 1965 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale Autorità di vigilanza, contro l'esecuzione del sequestro, chiedendone l'annullamento.
B.- L'Autorità di vigilanza ha accolto il reclamo e annullato il sequestro per i motivi seguenti: Secondo l'art. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, il pignoramento dei diritti del debitore in una seccessione indivisa non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione anche se essa comprende soltanto un unico bene. Inoltre, l'art. 5, che disciplina l'esecuzione di un tale pignoramento, prescrive in particolare che gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte. Ora, in virtù dell'art. 275
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 275 - Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
LEF, tale norma si applica anche per l'esecuzione di un sequestro.
La disposizione del regolamento citato è del resto ovvia quando si pensi che, ai sensi dell'art. 602
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 602 - 1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.
1    Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.
2    I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3    A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
CC, i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. L'Ufficio di esecuzione, indicando dettagliatamente, nel verbale del sequestro impugnato, gli elementi del patrimonio comune, ha proceduto in modo illegale, in quanto solo con lo scioglimento della comunione ereditaria le attività attribuite all'erede si sostituiranno alla quota parte ideale.
C.- Mediante ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il creditore impugna tale decisione, chiedendo l'annullamento della medesima e, in via subordinata, il mantenimento del sequestro nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani.
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Secondo il ricorrente, il quale appunto, in primo luogo, ha indicato tale quota parte come oggetto da sequestrare, la elencazione dettagliata dell'attivo aveva lo scopo di informare sia il giudice del sequestro che l'Ufficio di esecuzione di quali attività era costituita la massa ereditaria, e dove queste si trovavano. In sequestri di tale genere, si deve anche tener presente la possibilità che il debitore non dia quelle informazioni alle quali sarebbe tenuto, secondo l'art. 5 del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Ora, l'Autorità di vigilanza deve sapere di quali attività è costituita la comunione, e dove esse si trovano, per poter decidere, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 del citato Regolamento, se la parte pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se si debba procedere allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune.
Tuttavia, quand'anche una indicazione dettagliata dell'attivo non fosse ammissibile, non c'è motivo di annullare tutto il sequestro, questo potendo essere mantenuto nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nella comunione ereditaria. Annullando il sequestro eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Locarno, la decisione impugnata viola le disposizioni legali sul sequestro e l'art. 1 del citato Regolamento; essa commette, d'altra parte, un diniego di giustizia, in quanto il creditore si vede negato un sequestro, nonostante la presenza di tutte le condizioni che lo legittimano.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Innanzitutto, si deve esaminare se l'Ufficio di esecuzione di Locarno era competente ad eseguire il sequestro. Su tale questione, cui il ricorrente aveva accennato nel reclamo davanti all'Autorità cantonale di vigilanza, quest'ultima non si è pronunciata. Essa deve essere esaminata d'ufficio. Secondo l'art. 272
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 272 - 1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:480
1    Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:480
1  del credito;
2  di una causa di sequestro;
3  di beni appartenenti al debitore.
2    Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.
LEF, il sequestro viene concesso dall'autorità competente del luogo in cui si trovano i beni. I crediti e gli altri diritti si ritengono situati al domicilio del loro titolare, purchè esso si trovi in Svizzera (RU 56 III 230, 76 III 19, 80 III 126 consid. 3). La quota parte spettante in una successione indivisa rientra nella categoria dei crediti e dei diritti; essa deve essere pignorata
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(o sequestrata) al domicilio del debitore, anche se i beni della comunione sono posti altrove (art. 2 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, RU 56 III 230). Qualora, invece, il titolare del credito o del diritto (e debitore nel sequestro) non sia domiciliato in Svizzera, il sequestro può essere chiesto al domicilio del terzo debitore (RU 63 III 44, 75 III 27, 76 III 19). Quest'ultima circostanza si verifica nella fattispecie, in quanto la debitrice escussa Margherita Grattaroli-Malugani è domiciliata in Italia. In simile caso si può considerare l'eredità medesima come soggetto passivo del diritto alla quota parte di liquidazione (e cioè come terzo debitore), e ritenere come foro competente il luogo in cui essa è stata aperta. Questa considerazione è dettata dall'art. 10 del Regolamento citato, secondo il quale l'Autorità di vigilanza può decidere, nel caso in cui le trattative di conciliazione ai sensi dell'art. 9 siano fallite, lo scioglimento della comunione: ora, l'Autorità di vigilanza competente a prendere tale misura non può, evidentemente, che essere una sola (cfr. art. 2 dello stesso Regolamento); ammettere, in un simile caso, tanti sequestri quanti sono i luoghi in cui si trovano oggetti della comunione, sarebbe pertanto inammissibile. D'altra parte, in caso di realizzazione di una parte di comunione, l'aggiudicatario o l'Ufficio di esecuzione potranno chiedere la divisione della comunione (art. 11 cpv. 2 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili.
1    Ogni persona gode dei diritti civili.
2    Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni.
12 del Regolamento citato): secondo l'art. 538 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
CC, l'azione di divisione deve essere proposta al luogo di ultimo domicilio del defunto. È a questo foro, inoltre, che l'autorità competente può prendere i provvedimenti assicurativi a salvaguardia della devoluzione dell'eredità, ai sensi degli art. 551 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
segg. CC. Il foro dell'ultimo domicilio del defunto, infine, è previsto anche dalla LEF: secondo l'art. 49
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 49 - Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.
LEF, infatti, fino alla divisione, l'eredità può essere escussa al luogo in cui il defunto poteva essere escusso al momento della sua morte (cfr. anche ESCHER, art. 538
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
CC, N. 2; TUOR/PICENONI, art. 538
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
CC N. 8-15). In quanto l'ultimo domicilio del defunto era, in concreto, a Locarno, la competenza dell'Ufficio di esecuzione di Locarno ad eseguire il sequestro, viste le considerazioni fatte, è pertanto, in principio, data.
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2. Poichè il disponente Carlo Malugani era di nazionalità italiana, occorre pure esaminare se le norme del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione siano applicabili in concreto e se, in particolare, all'esecuzione del sequestro non si oppongano le disposizioni del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868. a) Il diritto italiano non conosce la proprietà comune, ai sensi degli art. 652 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
segg. CC; la comunione ereditaria è una sorta di comproprietà, caratterizzata dalla concorrenza di proprietà e diritti sulla medesima cosa (art. 713
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 713 - Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.
CC It., 784 CPC It., 1100 e segg. CC It., BUTERA, Della proprietà, II pag. 266 e segg.). Pertanto, il regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione non è, in principio, applicabile. Tuttavia, come per la parte di comunione, anche il pignoramento (e il sequestro) di una quota in comproprietà non può portare sull'oggetto della compoprietà medesima, ma bensì sul diritto del debitore alla sua parte (RU 82 III 71 consid. 3). Inoltre, l'art. 132 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 132 - 1 Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.
1    Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.
2    La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore.270
3    Uditi gli interessati, l'autorità di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.
LEF, secondo il quale l'ufficio di esecuzione deve rivolgersi, in caso di realizzazione, all'autorità di vigilanza perchè ne determini la procedura, è applicabile tanto per le quote di una comunione quanto per quelle di una comproprietà (JÄGER, art. 132 N. 1). È plausibile che le disposizioni del Regolamento citato trovino pertanto applicazione, per analogia, anche in caso di realizzazione di una quota di comproprietà. b) Secondo l'art. 17 cpv. 3 del Trattato, "Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Questa norma si riferisce non solo al foro giudiziario, ma disciplina altresì il diritto materiale applicabile, sia che l'eredità comprenda beni mobili o immobili (RU 46 II 218 consid. 2; Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1932 N. 103, 1933 N. 81, 1934 N. 70). Contro la violazione dei trattati internazionali (v. la riserva dell'art. 271 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
LEF) è dato il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. c
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
OG). Il principio della sussidiarietà di tale ricorso (art. 84 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
OG) non entra qui in linea di conto, non essendo dato, contro il decreto di sequestro, alcun rimedio (art. 279 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 279 - 1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
1    Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2    Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.489
3    Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.490
4    Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
5    I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
1  durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2  durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007491 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.492
LEF). Invece, non è esclusa la procedura di
BGE 91 III 19 S. 25

reclamo contro l'esecuzione del sequestro (RU 63 I 240 consid. 1, 63 III 102 consid. 2; BIRCHMEIER, p. 325). Il Trattato disciplina questioni di competenza giudiziaria solo nell'art. 17, concernente il foro in caso di contestazioni ereditarie. Esso non contiene nessuna norma che regoli il foro in contestazioni di natura personale (RU 84 II 62 aa) e che escluda, in particolare, il foro del luogo del sequestro. All'autorità svizzera dell'ultimo domicilio del defunto italiano, del resto, compete di prendere anche i provvedimenti assicurativi della eredità, ai sensi degli art. 551 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
segg. CC (cfr. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, p. 115).
Poichè l'eredità si trova in Svizzera, è irrilevante che la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, in virtù dell'art. 9, non si applichi al sequestro. Difficoltà possono sorgere, invece, qualora l'Ufficio di esecuzione si vedesse costretto, applicando per analogia l'art. 12 del Regolamento più volte citato, a procedere allo scioglimento della comunione, chiedendo l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1    A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2    È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
CC. Secondo il Trattato di domicilio e consolare, la divisione di una comunione ereditaria è sottoposta al giudice italiano (cfr. MASPOLI, op.cit., p. 99). Occorre, comunque, rilevare che il Trattato si applica solo alle controversie che potessero nascere tra eredi (art. 17 cpv. 3) o tra eredi e legatari (RU 58 I 320). Nella fattispecie, è un creditore che provocherebbe, indirettamente, la divisione della eredità. In un simile caso, l'autorità che interviene, ai sensi dell'art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1    A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2    È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
CC, in luogo dell'erede e del creditore, agisce in virtù di un proprio diritto, indipendentemente sia dall'erede che dal suo creditore (ESCHER, art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1    A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2    È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
CC, N. 12; TUOR/PICENONI, art. 609
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CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1    A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2    È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
CC, N. 12). La questione di sapere se tale divisione, provocata da un creditore, rientri nell'art. 17 cpv. 3 del Trattato, è controversa e può essere lasciata aperta in questo giudizio. Secondo una interpretazione restrittiva di tale norma, il giudice del luogo d'origine previsto dal Trattato non sarebbe competente. Decisivo appare che le disposizioni del Trattato relative al foro giudiziario non sono imperative; una proroga di giurisdizione è sempre possibile (RU 65 I 127/128, 80 II 364 consid. 1). Di conseguenza, cade la possibilità di annullare d'ufficio,
BGE 91 III 19 S. 26

a questo titolo, il sequestro. Alle parti e ai coeredi interessati rimane aperta la via di un ricorso tempestivo eventualmente di diritto pubblico, nel caso in cui vogliano contestare la possibilità della realizzazione della quota sequestrata e della divisione preliminare della successione, intravvedendovi una violazione delle norme del Trattato.
3. Il reclamo è diretto non contro il decreto di sequestro, ma contro la sua esecuzione. Secondo una costante giurisprudenza, simile reclamo è ammissibile (RU 64 III 129, 75 III 26, 82 III 69 consid. 1, 88 III 141 consid. 1). Il sequestro si eseguisce, in virtù dell'art. 275
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 275 - Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
LEF, secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento. Nella misura in cui ne ricorrono gli estremi, tali norme sono pertanto applicabili anche nel caso particolare.
4. Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, che si tratti di proprietà comune o di comproprietà, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, e non sui singoli elementi che la costituiscono, anche se essa comprende un unico bene. Nel caso in esame, il ricorrente ha domandato il sequestro della parte di liquidazione spettante alla debitrice nella eredità fu Carlo Malugani, indicando pure dettagliatamente, in seguito, le singole attività della successione. Il decreto di sequestro ottenuto contro la debitrice indica, come oggetto da sequestrare, la "parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani". Il verbale di sequestro, a sua volta, porta sui "diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno". Tanto il decreto quanto il verbale di sequestro fanno seguire la descrizione dettagliata delle attività situate a Locarno. Nella misura in cui il sequestro in esame porta sulle attività della successione dettagliatamente indicate, esso è di conseguenza nullo. L'autorità di vigilanza va tuttavia troppo lontano annullando tutto il sequestro. Il verbale designa innanzitutto, in un modo chiaro e senza equivoci, i diritti e le ragioni spettanti alla debitrice nella liquidazione dell'eredità. Nella misura in cui il sequestro colpisce tale parte di liquidazione, deve pertanto essere mantenuto.
BGE 91 III 19 S. 27

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e il sequestro è mantenuto limitatamente all'oggetto: parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della successione ereditaria fu Carlo Malugani, Locarno.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 91 III 19
Data : 25. marzo 1965
Pubblicato : 31. dicembre 1965
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 91 III 19
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 1. Il sequestro del diritto alla quota parte di liquidazione in una successione indivisa a carico di un coerede domiciliato


Registro di legislazione
CC: 11 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 11 - 1 Ogni persona gode dei diritti civili.
1    Ogni persona gode dei diritti civili.
2    Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni.
538 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 538 - 1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1    La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2    ...506
551e  602 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 602 - 1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.
1    Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.
2    I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3    A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
609 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1    A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2    È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
652e  713
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 713 - Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.
LEF: 49 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 49 - Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.
104 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 104 - In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.
132 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 132 - 1 Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.
1    Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.
2    La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore.270
3    Uditi gli interessati, l'autorità di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.
271 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
272 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 272 - 1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:480
1    Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:480
1  del credito;
2  di una causa di sequestro;
3  di beni appartenenti al debitore.
2    Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.
275 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 275 - Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
279
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 279 - 1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
1    Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2    Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.489
3    Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.490
4    Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
5    I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
1  durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2  durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007491 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.492
OG: 84
Registro DTF
46-II-213 • 56-III-228 • 58-I-319 • 63-I-238 • 63-III-44 • 63-III-98 • 64-III-127 • 65-I-125 • 75-III-25 • 76-III-18 • 80-II-362 • 80-III-122 • 82-III-63 • 84-II-57 • 88-III-140 • 91-III-19
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • questio • comunione ereditaria • autorità di vigilanza • diritto in comunione • decreto di sequestro • trattato di domicilio • esecuzione del sequestro • decisione • esaminatore • ricorrente • ripartizione dei compiti • decesso • analogia • d'ufficio • verbale di sequestro • regolamento del tribunale federale • cio • proprietà comune • calcolo
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