83 II 489
65. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. November 1957 i.S. M. gegen B.
Regeste (de):
- Ein Verlöbnis liegt nur bei beidseitigem Eheversprechen vor, und es können Ansprüche aus Verlöbnisbruch grundsätzlich nicht mit Vorgängen begrundet werden, die sich vor der Verlobung ereignet haben.
- Art. 90 ff
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 90 - 1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. 2 I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.160 3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
Regeste (fr):
- Il n'y a de fiançailles qu'en cas de promesses réciproques de mariage, et des prétentions tirées de la rupture des fiançailles ne peuvent en principe être fondées sur des événements antérieurs au contrat de fiançailles.
- Art. 90 ss. CC.
Regesto (it):
- Esiste fidanzamento solo in caso di promessa nuziale reciproca, e pretese per rottura del fidanzamento non possono di massima essere fondate su eventi anteriori al fidanzamento.
- Art. 90 sgg. CC.
Erwägungen ab Seite 489
BGE 83 II 489 S. 489
Aus den Erwägungen:
Dass die Parteien einander die Ehe versprochen haben, bestreitet der Beklagte nicht. Er behauptet jedoch, dies sei später geschehen, als das Obergericht annimmt. Der Zeitpunkt der Verlobung ist insofern von Bedeutung, als die Klägerin ihre Ansprüche - wenigstens grundsätzlich - nicht mit Vorgängen begründen kann, die sich vorher abgespielt haben. Nun geht der angefochtene Entscheid davon aus, die Klägerin habe sich schon auf Grund der in Nizza (im Februar 1949) erfolgten Besprechungen "darauf verlassen dürfen", dass der Beklagte sie im Herbst heiraten werde. Indessen ist nicht festgestellt, dass die Klägerin ein ihr allenfalls schon damals gegebenes Eheversprechen angenommen und mit einem eigenen Eheversprechen erwidert habe. Vielmehr verweist das Obergericht auf einen Brief der Klägerin vom 18. Januar 1950, worin sie erklärte, die Aussprache in Nizza sei "ganz ungezwungen und ohne irgendwelches formelles Eheversprechen" vor sich gegangen. Im selben Brief heisst es, der
BGE 83 II 489 S. 490
Beklagte habe ihr an seinem Geburtstag (d.h. am 27. März) "offiziell" die Heirat versprochen; am 19. April 1949 habe er das Eheversprechen wiederholt und sie ihm nun auch das ihrige gegeben; von da an habe sie sich als seine Braut betrachtet. Erst an diesem letztgenannten Tage kam es somit zu einem gegenseitigen Eheversprechen und damit zum Verlöbnis. Dass nicht schon ein einseitiges, sondern erst ein gegenseitiges Eheversprechen, also der von beiden Parteien einander bekundete Wille zu künftiger Eheschliessung als Verlobung zu gelten hat, entspricht dem allgemein anerkannten Begriff dieses familienrechtlichen Verhältnisses. Auch das ZGB geht von diesem Begriffe aus, indem der französische Randtitel zu Art. 90 geradezu "contrat de fiançailles" lautet und die Art. 92 ff. den einen wie den andern Partner gleichermassen als Verlobten ins Auge fassen. Das Gesetz nimmt hiebei eine das Verlöbnis, den Brautstand, begründende Willenseinigung als gegeben an, die freilich auch durch ausdrückliches Eheversprechen (Heiratsantrag) des einen und wenn nicht ausdrückliche, so doch konkludente Annahme durch den andern Partner zustande kommt (vgl. GMÜR, N. 2 und 3 zu Art. 90
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 90 - 1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
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1 | Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
2 | I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.160 |
3 | Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 90 - 1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
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1 | Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
2 | I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.160 |
3 | Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 323 - 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
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1 | Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
2 | I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 323 - 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
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1 | Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
2 | I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. |
BGE 83 II 489 S. 491
La réparation du tort moral causé par la rupture des fiançailles, S. 22, Art. 323
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 323 - 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
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1 | Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
2 | I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 92 - Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall'altro una partecipazione adeguata purché, visto l'insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 90 - 1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
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1 | Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
2 | I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.160 |
3 | Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. |