S. 111 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 111

25. Estratto della sentenza 29 luglio 1953 nella causa Leuthold S.A.

Regeste:
1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica
per obbligare un terzo, che detiene dei beni dell'escusso, a consegnarli
all'ufficio (consid. lett. a).
2. Per garantire una procedura conforme alla legge l'ufficiale esecutore può
usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i
presupposti degli art. 163
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
sgg. o 292 CP, provocare altresì delle sanzioni
penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura
(consid. lett. b).
1. Umstände, unter denen der Betreibungsbeamte die öffentliche Gewalt in
Anspruch nehmen kann, um einen Dritten, der Sachen des Schuldners in Gewahrsam
hat, zu veranlassen, sie dem Amte abzuliefern (Erw. a).
2. Um ein gesetzmässiges Verfahren zu sichern, kann der Betreibungsbeamte alle
ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen administrativer Art ergreifen und, wenn
die Voraussetzungen von Art. 163 ff. oder 292 StGB zutreffen, auch
Strafsanktionen gegen diejenigen verhängen lassen, die den Verfahrensgang
widerrechtlich stören (Erw. b).
1. Circonstances dans lesquelles le préposé à l'office des poursuites a le
droit de recourir à l'aide de la force publique pour obliger

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un tiers qui détient des biens du débiteur poursuivi à les consigner à
l'office (consid. a).
2. Pour garantir une procédure conforme à la loi, le préposé peut user de
tous les moyens de nature administrative qui sont à sa disposition et, si les
conditions des art. 163
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
et suiv. ou 292 CP sont réalisées, demander également
que des sanctions pénales soient prises contre celui qui entrave illicitement
le cours de la procédure (consid. b).

L'undici giugno 1948, l'Ufficio di esecuzione di Locarno pignorò presso il
debitore Alfonso Faiglé, ad Aurigeno, tre macchine per la lavorazione del
legno, che gli erano state vendute dalla Leuthold S.A., a Faido, con riserva
della proprietà. Il debitore ritornò le macchine pignorate alla venditrice.
Nonostante ripetute diffide, la Leuthold S.A. non mise le macchine a
disposizione dell'ufficio. Questo sporse allora denuncia penale contro il
direttore della prefata ditta, per titolo di disobbedienza a decisioni
dell'autorità (art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP). Con decreto 25 febbraio 1953 il Procuratore
pubblico abbandonò il procedimento penale per motivi di natura formale. Ancora
prima che il Procuratore pubblico si fosse pronunciato, il 18 febbraio 1953,
l'Ufficio di Locarno aveva incaricato quello di Faido d'impossessarsi delle
macchine pignorate, se necessario con l'assistenza della forza pubblica.
La ditta Leuthold si aggravò all'Autorità cantonale di vigilanza che, con
decisione 12 giugno 1953, respinse il reclamo.
Il ricorso interposto dalla ditta Leuthold contro la decisione cantonale è
stato respinto dal Tribunale federale per i seguenti motivi:
3.- Non fa quindi dubbio che la ricorrente aveva e ha l'obbligo di
riconsegnare i beni pignorati all'Ufficio di Locarno. Rimane da esaminare se
l'ordine impartito all'Ufficio di Faido d'impossessarsene, se necessario con
l'ausilio della forza pubblica, fosse giuridicamente lecito.

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a) La legge prevede soltanto per l'esecuzione in via di fallimento l'obbligo
del terzo, che detiene beni del fallito, di porli a disposizione dell'ufficio,
sotto minaccia di pena in caso di omissione (art. 232
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
cifra 4 LEF). Per
l'esecuzione in via di pignoramento non è invece prevista una disposizione
analoga e non è comminata, in modo particolare, alcuna sanzione penale. Da
questo diverso ordinamento il Tribunale federale ha inferito che l'ufficiale
esecutore, a differenza del funzionario preposto all'ufficio dei fallimenti,
non dispone di mezzi coattivi per obbligare un terzo ad indicare se detiene
dei beni del debitore e a porli a disposizione dell'ufficio (RU 51 III 40 e
137). Ciò non significa tuttavia che dei mezzi di coercizione contro terzi non
siano in nessun caso ammissibili. Nella sua sentenza RU 66 III 32 il Tribunale
federale ha statuito - estendendo la recente prassi in materia di sequestro -
che l'ufficiale può ricorrere alla forza pubblica non solo contro il debitore,
ma anche contro un terzo, quando il credito non può più essere contestato, e
se è provato che il terzo detiene beni del debitore. Non è quindi stata
abbandonata l'opinione espressa già nella sentenza RU 22 p. 996, secondo cui
gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'esercizio di tutte le
loro funzioni, nella misura in cui senza il suo aiuto, l'attività statale non
potrebbe essere esplicata o quantomeno potrebbe essere esplicata solo con
grandi difficoltà o pericoli.
Alla luce del principio suesposto, il provvedimento querelato appare
giuridicamente lecito. L'Ufficio di Locarno non poteva procedere alla
realizzazione ed adempire il dovere impostogli dalla legge senza chiedere
l'intervento della polizia. La ricorrente non è, come nella fattispecie che
sta alla base della sentenza RU 51 III 39, una persona estranea alla
procedura; essa vi ha preso parte, anzi ne ha ostacolato il corso accettando
di ritorno le macchine pignorate e rifiutandosi di porle a disposizione
dell'ufficio. Di fronte ad un siffatto arbitrio, non vi è ragione di negare
all'Ufficio di Locarno l'ausilio della forza pubblica.

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b) Irrilevante è infine il fatto che l'ordine d'impossessarsi con la forza
pubblica delle macchine pignorate fu impartito all'ufficio rogato prima che il
Procuratore pubblico si fosse pronunciato sulla denuncia penale sporta contro
la ricorrente. Con questa denuncia, fondata sull'art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CP, l'ufficio
intendeva e poteva soltanto ottenere la condanna del direttore responsabile
per l'agire arbitrario della Leuthold S.A. e non il ripristino della
situazione legale. Non esisteva quindi una litispendenza nella stessa
controversia. Ê ovvio che per garantire una procedura conforme alla legge
l'ufficiale esecutore o il flinzionario preposto all'ufficio dei fallimenti
deve poter usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i
presupposti degli art. 163
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
sgg. o 292 CP, poter provocare anche delle sanzioni
penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 79 III 111
Data : 01. gennaio 1953
Pubblicato : 29. luglio 1953
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 79 III 111
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica per obbligare un...


Registro di legislazione
CP: 163 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
LEF: 232
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
Registro DTF
51-III-37 • 66-III-30 • 79-III-111
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficiale esecutore • questio • ricorrente • leso • tribunale federale • decisione • denuncia penale • ufficio dei fallimenti • esecuzione in via di pignoramento • esecuzione in via di fallimento • impedimento • ripartizione dei compiti • motivo • espressamente • direttore • ordine militare • dovere di assistenza • analogia • legno • autorità cantonale • ripetibili • cio • dubbio • riserva della proprietà • esaminatore • litispendenza • irrilevanza • attività statale
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