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BGE-79-III-111 - 1953-01-01 - BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - 1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica per obbligare un...
S. 111 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 111

25. Estratto della sentenza 29 luglio 1953 nella causa Leuthold S.A.

Regeste:
1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica
per obbligare un terzo, che detiene dei beni dell'escusso, a consegnarli
all'ufficio (consid. lett. a).
2. Per garantire una procedura conforme alla legge l'ufficiale esecutore può
usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i
presupposti degli art. 163
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 163  
  1.   Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlichVermögenswerte beiseiteschafft oder verheimlicht,Schulden vortäuscht,vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder deren Geltendmachung veranlasst,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
sgg. o 292 CP, provocare altresì delle sanzioni
penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura
(consid. lett. b).
1. Umstände, unter denen der Betreibungsbeamte die öffentliche Gewalt in
Anspruch nehmen kann, um einen Dritten, der Sachen des Schuldners in Gewahrsam
hat, zu veranlassen, sie dem Amte abzuliefern (Erw. a).
2. Um ein gesetzmässiges Verfahren zu sichern, kann der Betreibungsbeamte alle
ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen administrativer Art ergreifen und, wenn
die Voraussetzungen von Art. 163 ff. oder 292 StGB zutreffen, auch
Strafsanktionen gegen diejenigen verhängen lassen, die den Verfahrensgang
widerrechtlich stören (Erw. b).
1. Circonstances dans lesquelles le préposé à l'office des poursuites a le
droit de recourir à l'aide de la force publique pour obliger

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un tiers qui détient des biens du débiteur poursuivi à les consigner à
l'office (consid. a).
2. Pour garantir une procédure conforme à la loi, le préposé peut user de
tous les moyens de nature administrative qui sont à sa disposition et, si les
conditions des art. 163
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 163  
  1.   Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlichVermögenswerte beiseiteschafft oder verheimlicht,Schulden vortäuscht,vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder deren Geltendmachung veranlasst,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
et suiv. ou 292 CP sont réalisées, demander également
que des sanctions pénales soient prises contre celui qui entrave illicitement
le cours de la procédure (consid. b).

L'undici giugno 1948, l'Ufficio di esecuzione di Locarno pignorò presso il
debitore Alfonso Faiglé, ad Aurigeno, tre macchine per la lavorazione del
legno, che gli erano state vendute dalla Leuthold S.A., a Faido, con riserva
della proprietà. Il debitore ritornò le macchine pignorate alla venditrice.
Nonostante ripetute diffide, la Leuthold S.A. non mise le macchine a
disposizione dell'ufficio. Questo sporse allora denuncia penale contro il
direttore della prefata ditta, per titolo di disobbedienza a decisioni
dell'autorità (art. 292
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 292  
  Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP). Con decreto 25 febbraio 1953 il Procuratore
pubblico abbandonò il procedimento penale per motivi di natura formale. Ancora
prima che il Procuratore pubblico si fosse pronunciato, il 18 febbraio 1953,
l'Ufficio di Locarno aveva incaricato quello di Faido d'impossessarsi delle
macchine pignorate, se necessario con l'assistenza della forza pubblica.
La ditta Leuthold si aggravò all'Autorità cantonale di vigilanza che, con
decisione 12 giugno 1953, respinse il reclamo.
Il ricorso interposto dalla ditta Leuthold contro la decisione cantonale è
stato respinto dal Tribunale federale per i seguenti motivi:
3.- Non fa quindi dubbio che la ricorrente aveva e ha l'obbligo di
riconsegnare i beni pignorati all'Ufficio di Locarno. Rimane da esaminare se
l'ordine impartito all'Ufficio di Faido d'impossessarsene, se necessario con
l'ausilio della forza pubblica, fosse giuridicamente lecito.

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a) La legge prevede soltanto per l'esecuzione in via di fallimento l'obbligo
del terzo, che detiene beni del fallito, di porli a disposizione dell'ufficio,
sotto minaccia di pena in caso di omissione (art. 232
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 232  
  1.   Das Konkursamt macht die Eröffnung des Konkurses öffentlich bekannt, sobald feststeht, ob dieser im ordentlichen oder im summarischen Verfahren durchgeführt wird. [1]
  2.   Die Bekanntmachung enthält:
1.   die Bezeichnung des Schuldners und seines Wohnortes sowie des Zeitpunktes der Konkurseröffnung;
2. [2]   die Aufforderung an die Gläubiger des Schuldners und an alle, die Ansprüche auf die in seinem Besitz befindlichen Vermögensstücke haben, ihre Forderungen oder Ansprüche samt Beweismitteln (Schuldscheine, Buchauszüge usw.) innert einem Monat nach der Bekanntmachung dem Konkursamt einzugeben;
3. [3]   die Aufforderung an die Schuldner des Konkursiten, sich innert der gleichen Frist beim Konkursamt zu melden, sowie den Hinweis auf die Straffolge bei Unterlassung (Art. 324 Ziff. 2 StGB [4]);
4. [5]   die Aufforderung an Personen, die Sachen des Schuldners als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, diese Sachen innert der gleichen Frist dem Konkursamt zur Verfügung zu stellen, sowie den Hinweis auf die Straffolge bei Unterlassung (Art. 324 Ziff. 3 StGB) und darauf, dass das Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung ungerechtfertigt unterbleibt;
5. [6]   die Einladung zu einer ersten Gläubigerversammlung, die spätestens 20 Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung stattfinden muss und der auch Mitschuldner und Bürgen des Schuldners sowie Gewährspflichtige beiwohnen können;
6. [7]   den Hinweis, dass für Beteiligte, die im Ausland wohnen, das Konkursamt als Zustellungsort gilt, solange sie nicht einen anderen Zustellungsort in der Schweiz bezeichnen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[4] SR 311.0
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[6] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
cifra 4 LEF). Per
l'esecuzione in via di pignoramento non è invece prevista una disposizione
analoga e non è comminata, in modo particolare, alcuna sanzione penale. Da
questo diverso ordinamento il Tribunale federale ha inferito che l'ufficiale
esecutore, a differenza del funzionario preposto all'ufficio dei fallimenti,
non dispone di mezzi coattivi per obbligare un terzo ad indicare se detiene
dei beni del debitore e a porli a disposizione dell'ufficio (RU 51 III 40 e
137). Ciò non significa tuttavia che dei mezzi di coercizione contro terzi non
siano in nessun caso ammissibili. Nella sua sentenza RU 66 III 32 il Tribunale
federale ha statuito - estendendo la recente prassi in materia di sequestro -
che l'ufficiale può ricorrere alla forza pubblica non solo contro il debitore,
ma anche contro un terzo, quando il credito non può più essere contestato, e
se è provato che il terzo detiene beni del debitore. Non è quindi stata
abbandonata l'opinione espressa già nella sentenza RU 22 p. 996, secondo cui
gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'esercizio di tutte le
loro funzioni, nella misura in cui senza il suo aiuto, l'attività statale non
potrebbe essere esplicata o quantomeno potrebbe essere esplicata solo con
grandi difficoltà o pericoli.
Alla luce del principio suesposto, il provvedimento querelato appare
giuridicamente lecito. L'Ufficio di Locarno non poteva procedere alla
realizzazione ed adempire il dovere impostogli dalla legge senza chiedere
l'intervento della polizia. La ricorrente non è, come nella fattispecie che
sta alla base della sentenza RU 51 III 39, una persona estranea alla
procedura; essa vi ha preso parte, anzi ne ha ostacolato il corso accettando
di ritorno le macchine pignorate e rifiutandosi di porle a disposizione
dell'ufficio. Di fronte ad un siffatto arbitrio, non vi è ragione di negare
all'Ufficio di Locarno l'ausilio della forza pubblica.

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b) Irrilevante è infine il fatto che l'ordine d'impossessarsi con la forza
pubblica delle macchine pignorate fu impartito all'ufficio rogato prima che il
Procuratore pubblico si fosse pronunciato sulla denuncia penale sporta contro
la ricorrente. Con questa denuncia, fondata sull'art. 292
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 292  
  Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, l'ufficio
intendeva e poteva soltanto ottenere la condanna del direttore responsabile
per l'agire arbitrario della Leuthold S.A. e non il ripristino della
situazione legale. Non esisteva quindi una litispendenza nella stessa
controversia. Ê ovvio che per garantire una procedura conforme alla legge
l'ufficiale esecutore o il flinzionario preposto all'ufficio dei fallimenti
deve poter usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i
presupposti degli art. 163
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 163  
  1.   Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlichVermögenswerte beiseiteschafft oder verheimlicht,Schulden vortäuscht,vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder deren Geltendmachung veranlasst,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
sgg. o 292 CP, poter provocare anche delle sanzioni
penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura.
79 III 111 01. Januar 1953 29. Juli 1953 Bundesgericht 79 III 111 BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Oggetto 1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica per obbligare un...

Registro di legislazione
CP 163
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 163  
  1.   Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolaredistrae o occulta valori patrimoniali,simula debiti,riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
CP 292
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 292  
  Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
LEF 232
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 232  
  1.   L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria. [1]
  2.   La pubblicazione contiene:
1.   la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
2. [2]   l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);
3. [3]   l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 2 CP [4]);
4. [5]   l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 3 CP) e l'avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti;
5. [6]   la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso;
6. [7]   l'avvertenza che per gli interessati residenti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] RS 311.0
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[7] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Registro DTF