S. 53 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 70 III 53

14. Entscheid vom 11. Juli 1944 i. S. Moos.

Regeste:
Faustpfandbetreibung.
1. Ersichtlich ungenaue Bezeichnung des Pfandes im Betreibungsbegehren schadet
nicht; so die Angabe des Depotscheines für im Auslande deponierte Aktien statt
dieser selbst. Art. 151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
SchKG.
2. Vorlegung des Pfandes an das Betreibungsamt ist nicht notwendig für die
Anhebung, wohl aber für die Fortsetzung der Betreibung. Solange sie
unterbleibt, sei es auch wegen Unmöglichkeit, den Pfandgegenstand aus dem
Auslande herbeizuschaffen, ist das Verwertungsbegehren unwirksam. Art. 51
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
1    Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
2    Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.
und
151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
. 97 und 155, 156, 154 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 154 - 1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
1    Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
2    L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
SchKG.
Poursuite en réalisation d'un gage mobilier.
1. Une désignation manifestement imprécise du gage, telle que l'indication du
certificat de dépôt concernant des actions déposées à l'étranger, au lieu des
actions elles-mêmes, n'entraîne pas de conséquences dommageables. Art. 151 LP.
2. Une poursuite peut être introduite, mais non pas continuée avant que le
gage ait été présenté à l'office. Tant qu'il ne l'a pas été, serait-ce même en
raison de l'impossibilité de le faire venir de l'étranger, la réquisition de
vente demeure sans effet. Art. 51 et 151, 97 et 155, 156, 154 al. 2 LP.
Esecuzione in via di realizzazione d'un pegno manuale.
1. Un'indicazione manifestamente imprecisa del pegno, come l'indicazione del
certificato di deposito di azioni depositate all'estero invece delle azioni
stesse, non causa pregiudizio. Art. 151 LEF.
2. Un'esecuzione può essere promossa, ma non continuata prima che il pegno sia
stato presentato all'ufficio. Fino a tanto che questa presentazione non è
avvenuta sia pure per l'impossibilità di far venire il pegno dall'estero, la
domanda di vendita è senz'effetto. Art. 51 e 151, 97 e 155, 156, 154 cp. 2
LEF.


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A. - In der vorliegenden rechtskräftig gewordenen Faustpfandbetreibung ist der
Pfandgegenstand angegeben wie folgt: «im Besitze des J. A. Sterchi... Zürich 7
(das ist der Vertreter der Gläubigerin): 2 Depotscheine Nr. 46084 der Zürcher
Kantonalbank über 225 und 300 = total 525 Aktien der Lake Copper Proprietary &
Co, London, datiert den 16. Februar 1939.» Als die Gläubigerin das
Verwertungsbegehren stellte, schätzte das Betreibungsamt die Aktien selbst,
die sich auf zwei Banken in London befinden, auf je einen Franken.
B. - Über diese Schätzung beschwerte sich der Schuldner mit dem Erfolge, dass
die untere Aufsichtsbehörde die Schätzung der «im Zahlungsbefehl als
Pfandgegenstände angegebenen Depotscheine» statt der durch diese ausgewiesenen
Aktien anordnete. Die Gläubigerin rekurrierte an die obere Instanz mit dem
Antrag, es sei «die richtige Erfassung des Faustpfandobjektes durch das
Betreibungsamt» festzustellen und die betreibungsamtliche Schätzung
aufrechtzuerhalten. Doch hob die angerufene Behörde am 13. Juni 1944 die
Faustpfandbetreibung in ihrer Gesamtheit auf, aus folgenden Gründen: Im
Zahlungsbefehl seien nicht die Aktien als Pfand bezeichnet. Sie könnten denn
auch als im Ausland befindliche Wertpapiere nicht Gegenstand einer
schweizerischen Pfandverwertungsbetreibung sein. Die als Pfand bezeichneten
Depotscheine aber seien keine verwertbaren Vermögensgüter und daher keine
tauglichen Pfänder. Damit erweise sich die vorliegende Betreibung als nichtig.
C. - Die Gläubigerin zieht diesen Entscheid an das Bundesgericht weiter.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz klammert sich wie der Schuldner an den Wortlaut der
Pfandbezeichnung in Pfandvertrag und Zahlungsbefehl. Aber wer als Pfand einen
Depotschein über Sachen oder Wertpapiere bezeichnet, meint

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vernünftigerweise diese Sachen oder Wertpapiere selbst. Die Beteiligten sind
sich denn auch im vorliegenden Falle klar darüber, dass der Depotschein keinen
selbständigen Vermögenswert darstellt, sondern nur Beweisurkunde ist. Um so
weniger wird sich der Schuldner die Absicht zuschreiben lassen wollen, das an
sich wertlose Ausweispapier statt des Vermögensgutes selbst zu verpfänden.
Wenn es im Pfandvertrage heisst, der Schuldner übergebe als Sicherstellung die
Depotscheine über die näher bezeichneten Aktien, so erklärt sich dies ohne
weiteres. Er übergab eben die Depotscheine, während die Aktien nicht zur
Stelle waren. Jedenfalls lässt sich die Pfandangabe im Betreibungsbegehren und
Zahlungsbefehl zwanglos dahin erläutern, der Vertreter der Gläubigerin besitze
die erwähnten Depotscheine über die selbstverständlich ihrerseits die Pfänder
darstellenden Aktien. Dementsprechend hat die Gläubigerin dann auch die von
der ersten Beschwerdeinstanz angeordnete Schätzung der Depotscheine statt der
Aktien angefochten.
2.- Auch darin ist der Vorinstanz nicht beizustimmen, dass die im Ausland
befindlichen Aktien «hier von der Betreibung auf Pfandverwertung nicht erfasst
werden können». Um eine Pfandbetreibung anzuheben, bedarf es der Angabe des
Pfandgegenstandes; doch braucht dieser dem Betreibungsamt nicht vorgelegt zu
werden (Art. 151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
SchKG). Die Faustpfandbetreibung kann am Wohnort des
Schuldners angehoben werden, gleichgültig wo sich der Pfandgegenstand befindet
(Art. 51 Abs. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
1    Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
2    Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.
SchKG). Dass dieser allenfalls im Ausland hinterlegt ist,
schliesst also die Anhebung der auf seine Verwertung als Pfand gerichteten
Betreibung in der Schweiz nicht aus.
3.- Was für die Einleitung, gilt dann aber nicht auch für die Fortsetzung der
Faustpfandbetreibung. Das Verwertungsbegehren ist nicht wirksam, solange der
Gläubiger den Pfandgegenstand dem Betreibungsamte, sei es dem die Betreibung
durchführenden, sei es einem von diesem um Rechtshilfe ersuchten, nicht
vorlegt. Denn die zufolge

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des Verwertungsbegehrens vorzunehmende Schätzung eines Wertpapieres gleichwie
einer Sache nach Art. 97
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 97 - 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
1    Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2    Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
/155
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 155 - 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
1    Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2    L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
SchKG setzt voraus, dass der Betreibungsbeamte
den betreffenden Gegenstand in Augenschein nehmen kann (BGE 60 III 142 /143).
Ebenso hängt die Verwertung selbst von der Möglichkeit der körperlichen
Übergabe an den Erwerber ab. Überhaupt treffen beim Vollzug des
Verwertungsbegehrens in der Faustpfandbetreibung alle Gründe zu, welche in der
Betreibung auf Pfändung, wenn auch nicht unbedingt von vornherein den
amtlichen Gewahrsam (Art. 98
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.223
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.223
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.224
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
SchKG, dazu BGE 48 III 96, 60 III 139, 63 III 67,
67 III 11), so doch den amtlichen Augenschein für die Schätzung und sodann die
Besitzergreifung durch das Amt mindestens für die Veräusserung unerlässlich
machen; wie denn insoweit die für die Betreibung auf Pfändung aufgestellten
Vorschriften analog anwendbar sind (Art. 155
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 155 - 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
1    Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2    L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
-156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.
SchKG).
Daraus folgt, dass die Voraussetzungen für eine amtliche Schätzung der in
Frage stehenden Aktien zur Zeit nicht erfüllt sind. Die vom Betreibungsamte
vorgenommene Schätzung ist daher als verfrüht aufzuheben, ohne dass ihre
Richtigkeit und das befolgte Verfahren im übrigen zur Diskussion stünden. Es
bleibt einfach abzuwarten, ob die Gläubigerin die erwähnten Voraussetzungen
eines wirksamen Verwertungsbegehrens zu erfüllen vermag, bevor die Betreibung
nach Art. 154 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 154 - 1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
1    Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
2    L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
SchKG erlischt.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben
wird, zugleich aber auch die vom Betreibungsamt vorgenommene Schätzung.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 70 III 53
Data : 01. gennaio 1943
Pubblicato : 10. luglio 1944
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 70 III 53
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Faustpfandbetreibung.1. Ersichtlich ungenaue Bezeichnung des Pfandes im Betreibungsbegehren schadet...


Registro di legislazione
LEF: 51 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
1    Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
2    Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.
97 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 97 - 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
1    Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2    Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
98 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.223
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.223
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.224
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
151 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
154 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 154 - 1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
1    Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
2    L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
155 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 155 - 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
1    Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2    L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.
Registro DTF
48-III-96 • 60-III-139 • 63-III-67 • 67-III-10 • 70-III-53
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • domanda di realizzazione • pegno • debitore • precetto esecutivo • titolo di credito • esecuzione in via di pignoramento • autorità inferiore • contratto di pegno • domanda d'esecuzione • sopralluogo • esattezza • posto • bisogno • garanzie • procedura di stima • etichettatura • esecuzione • requisizione • documento di legittimazione
... Tutti