S. 163 / Nr. 29 Befreiung von kantonalen Abgaben (i)
BGE 65 I 163
29. Sentenza del 25 maggio 1939 nella causa Confederazione svizzera contro
Cantone Ticino.
Regeste:
Gli alloggi di servizio, che l'Amministrazione federale delle dogane ha dati a
pigione al proprio personale, sono al beneficio dell'immunità fiscale prevista
dall'art. 10 della logge 26 marzo 1934 sulle garanzie politiche e di polizia
in favore della Confederazione.
Gebäude, welche die eidgenössische Zollverwaltung für Dienstwohnungen des
Zollpersonals verwendet, dürfen von den Kantonen nicht mit direkten Steuern
belogt werden (Art. 10 GarG).
Les cantons ne peuvent frapper d'impôts directs les immeubles que
l'Administration fédérale des douanes emploie pour le
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logement de son personnel (art. 10 de la loi fédérale sur les garanties
politiques et de police en faveur de la Confédération, du 26 mars 1934).
A. - Pel 1938 le Autorità fiscali ticinesi sottoponevano all'imposta cantonale
e comunale sulla sostanza l'Amministrazione federale delle dogane in quanto
adibisce i suoi immobili ad alloggio del personale che le corrisponde una
pigione.
L'Amministrazione delle dogane affermava di essere esente dall'imposta.
La Commissione di tassazione del I circondario respingeva il gravame.
La Commissione cantonale di ricorso declinava invece la sua competenza,
ritenendo che la decisione spetta al Tribunale federale.
B. - Con domanda 18 gennaio 1939 la Direzione generale delle dogane, in nome
della Confederazione svizzera, ha chiesto che i fabbricati in parola, i cui
appartamenti sono dati a pigione a funzionari doganali od a guardie di
confine, siano dichiarati esenti dall'imposta. E ciò sostanzialmente per i
seguenti motivi: Si tratta di sapere se gli alloggi di servizio in parola
siano destinati ad uno scopo federale immediato ai sensi dell'art. 10 della
legge sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione del
26 marzo 1934 (LGP). Questi alloggi sono necessari affinchè il servizio possa
svolgersi senza attrito. Essi si trovano in immobili situati nell'immediata
vicinanza del confine. Alloggi privati o mancano completamente o distano
troppo dal luogo di servizio o sono sprovvisti delle più modeste comodità o
costano troppo. Nessuna località offre un sufficiente numero di appartamenti
privati adatti. Se una parte del personale occupa appartamenti privati, ciò è
dovuto all'insufficienza di alloggi di servizio. Appunto in questo caso
s'incontrano difficoltà ad avere pronto, in ogni momento, il personale. Gli
assistenti doganali sono alloggiati negli edifici doganali affinchè possano
sempre essere a disposizione per i bisogni
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del servizio. Il corpo delle guardie di confine, che ha soprattutto funzioni
di polizia ed è perciò organizzato militarmente, deve essere acquartierato ed
alloggiato separatamente dalla popolazione di confine soggetta alla sua
particolare sorveglianza. La pigione riscossa non è superiore, anzi, se si
tiene conto delle comodità degli alloggi di servizio, è piuttosto inferiore a
quella che di consueto chiedono i proprietari privati. Gli edifici in parola
furono acquistati o costruiti dalla Confederazione a scopo esclusivamente
amministrativo, cioè per alloggiare il personale nelle vicinanze del confine,
non a scopo di lucro.
C. - Il Cantone Ticino ha proposto il rigetto della domanda, osservando
essenzialmente quanto segue:
Gli alloggi di servizio dati a pigione al personale delle dogane non servono
ad un immediato scopo federale, come quelle parti dei fabbricati doganali
adibite a uffici, magazzini, archivi, ma hanno soltanto un rapporto mediato
col servizio doganale.
L'attrice non ha provato che non ci siano a disposizione alloggi privati in
vicinanza sufficiente ed a prezzi adeguati. Il contrario si evince dai
documenti prodotti dall'attrice.
a) Si tratta, nella maggior parte dei comuni, di pochi locali od appartamenti
necessari all'Amministrazione doganale. In tutti i comuni indicati, vuoi per
la crisi del traffico di frontiera, vuoi per la costante diminuzione della
popolazione, sono disponibili locali e stabili che i proprietari sarebbero
disposti a riattare e locare alla Confederazione per l'alloggio dei suoi
funzionari a condizioni anche miti e normali.
b) Le pigioni riscosse dalla Confederazione non sono inferiori, ma pari o
superiori a quelle chieste dai proprietari privati.
c) La necessità di alloggi di servizio per la lontananza dei posti doganali
dai finitimi centri abitati non esiste: soltanto pochissimi posti sono fuori
dall'abitato e sempre solo per alcune centinaia di metri.
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Non esiste quindi necessità assoluta che l'Amministrazione doganale lochi al
proprio personale alloggi di servizio e in tal modo assuma una specie di
monopolio a scapito dell'economia privata e dogli interessi fiscali del
cantone e dei comuni; eserciti, senza base legale, un'attività locatizia di
carattere lucrativo. Le pigioni riscosse dalla Confederazione si elevano
complessivamente a 48817 fchi. all'anno.
Il giudice non deve pertanto facilitare, con l'interpretazione estensiva
dell'art. 10 LGP, una tale attività, tanto più se si tiene equo conto delle
particolari condizioni del Cantone Ticino. La parte di valore immobiliare che,
accogliendo la domanda di esenzione formulata della Direzione generale delle
dogane, sarebbe sottratta all'imposta, si eleverebbe a 1008930 fchi. 64.
Secondo la giurisprudenza concernente l'art. 10 LGP, l'esenzione dall'imposta
è accordata soltanto dove esiste una stretta, indispensabile, immediata
relazione tra l'immobile ed uno scopo federale.
A titolo sussidiario si chiede il rinvio degli atti alla competente autorità
cantonale affinchè stabilisca in ogni singolo caso quali locali sono dati a
pigione ad impiegati ed agenti doganali per inderogabili esigenze di servizio
e di ubicazione dei posti di frontiera e quali altri potrebbero essere
sostituiti con abitazioni private, ritenuto che soltanto pel primo caso si
dovrebbe riconoscere l'esenzione dall'imposta.
Considerando in diritto:
1.- Ci si trova in presenza di una contestazione prevista dall'art. 18 lett. a
GAD: è infatti controverso se, in virtù dell'art. 10 LGP, la Confederazione
svizzera sia esente dall'imposta sulla sostanza per quanto concerne gli
alloggi di servizio che occupa il personale delle dogane nel Cantone Ticino.
Il Tribunale federale è quindi competente a giudicare quale istanza unica
(cfr. anche l'art. 15 LGP).
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La Direzione generale delle dogane ha prodotto una procura del Dipartimento
federale delle finanze e dogane, il quale, secondo l'art. 33, cifra 1, no. 3
della logge 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale, è
incaricato di amministrare gli immobili federali e può quindi rappresentare la
Confederazione in una vertenza di natura fiscale concernente tali immobili.
2.- Giusta l'art. 10 LGP, gli immobili della Confederazione destinati ad uno
scopo federale «immediato» sono esenti da ogni imposta diretta cantonale.
La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione im modo non restrittivo.
Cosi il Tribunale federale ha dichiarato che l'esenzione dall'imposta, di cui
gode il castello di Wildegg legato per testamento alla Confederazione, si
estende anche a quei fondi dati in affitto che costituiscono, secondo la
volontà del testatore, i fondi inalienabili circondanti il castello,
quantunque essi servano anche a scopi agricoli (RU 46 I no. 28). E per quanto
concerne specialmente gli alloggi di servizio dei funzionari, il Consiglio
federale si è pronunciato per l'esenzione dalle imposte in un caso concernente
il personale delle dogane a Vallorbe e in un caso riguardante il personale
dell'Amministrazione federale degli alcool a Delémont (BURCKHARDT, Droit
fédéral suisse, no. 262 I e III). Nello stesso senso ha deciso il Tribunale
federale per quanto riguarda le case degli operai del Polverificio militare di
Wimmis (sentenza 26 settembre 1924 nella causa Confederazione svizzera contro
Cantone di Berna e cons.). Il Tribunale federale ha infatti ritenuto a dass,
wenn sie (die Arbeiterwohnungen) den Arbeitern der Pulverfabrik nicht zur
Verfügung stünden, diese die notwendige oder passende Unterkunft nicht fänden
und es daher dem Bunde schwierig oder unmöglich wäre, die für die Fabrik
nötigen Arbeiter zu bekommen. Zudem liegt es nach den Akten im Interesse der
Hilfsleistung bei Brandausbrüchen, dass eine gewisse Zahl von Arbeitern in der
Nähe der Fabrik wohnt. Der Bund besitzt somit die Arbeiterhäuser im Interesse
der
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Sicherung des Betriebes der Pulverfabrik; er hat sie nicht deshalb erstellt,
um aus seinem Kapital einen finanziellen Nutzen zu ziehen, was auch der
verhältnismässig geringe Ertrag zeigt. Demnach bilden diese Grundstücke als
solche, vermöge ihrer Lage und Beschaffenheit, eine für den Betrieb der
genannten öffentlichen Anstalt erforderliche Anlage, sind also im Sinn des
Art. 7 des GarantieG unmittelbar hiefür bestimmt (vgl. BGE 35 I S. 782 u. 784,
wo auf Grund ähnlicher Verhältnisse die notwendige Beziehung von
Dienstwohnungen zum Bahnbetrieb angenommen worden ist).» La stessa sentenza
ammette l'esenzione dall'imposta anche pel terreno affittato circostante
magazzini delle polveri non utilizzati provvisoriamente ma sempre utilizzabili
e pel terreno affittato che in caso di mobilitazione dovrebbe stare a
disposizione delle autorità militari.
Da queste sentenze emerge che l'esenzione fiscale è applicabile quando lo
scopo principale, cui è destinato l'immobile, stia in istretto rapporto con
uno scopo federale ed anche quando l'immobile, pur non essendo utilizzato
dall'amministrazione, serve a creare condizioni favorevoli per garantire la
regolarità e la sicurezza di un ramo dell'amministrazione.
Mediata è invece la destinazione di un fondo se esse serve soltanto col suo
ricavo ad uno scopo federale. Tuttavia l'esenzione dall'imposta non è esclusa
pel semplice fatto che da un fondo destinato ad uno scopo federale si ricavi:
un utile finanziario, come il canone di affitto nei casi sopra citati o la
pigione degli alloggi di servizio. Che il funzionario debba pagare un compenso
per l'alloggio di servizio è previsto dall'art. 17 cp. 2 StFF e va senz'altra
ammesso: si tratta di una parte dello stipendio fornita in certo qual modo in
natura.
3.- Lo scopo federale «immediato», così concepito come fu esposto nel
considerando secondo, corrisponde essenzialmente al criterio adottato per
l'esenzione dall'imposta degli immobili delle Strade ferrate federali
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criterio che risiede nel rapporto di necessità tra l'immobile e l'esercizio
ferroviario (art. 10 della legge sul riscatto, del 15 ottobre 1897; art. 3
della legge sull'organizzazione delle Strade ferrate federali, del 1° febbraio
1923).
Per l'applicazione dell'art. 10 LGP può quindi entrare in linea di conto anche
la prassi relativa all'esenzione delle Strade ferrate federali dall'imposta
sui loro immobili. Secondo questa prassi (RU 29 I 195; 32 I no. 69 consid. 3 e
6; 33 I 782, 33 I 784 e 787; 42 I 368; 46 I 158; 60 I 149), affinchè un
immobile debba ritenersi necessario all'esercizio ferroviario, non occorre che
l'esercizio non possa concepirsi senza di esso, ma basta che appaia
effettivamente destinato a funzioni pertinenti all'esercizio o, quanto meno,
serva a creare condizioni favorevoli alla sicurezza e regolarità
dell'esercizio.
4.- Ci si chiede pertanto come vada risolta sulla base di queste
considerazioni generali la presente controversia relativa all'imponibilità
della Confederazione svizzera per quanto concerne gli alloggi di servizio del
personale delle dogane di stanza nel Cantone Ticino. Nel caso concreto gli
alloggi si trovano in parte negli edifici doganali, il parte in ispeciali
edifici che l'Amministrazione delle dogane ha acquistati o costruiti. E' certo
che la Confederazione non ha creato questi alloggi di servizio per impiegare
capitali od esercitare un'attività economica di carattere monopolistico più o
meno accentuato, ma per soddisfare alle esigenze ed ai bisogni del servizio
doganale, adunque per motivi di carattere amministrativo. Non si può quindi
affermare che la Confederazione, costruendo questi alloggi di servizio e
lasciando che il personale delle dogane li abiti dietro pagamento di un
indennizzo, abbia oltrepassato i limiti delle sue competenze di fronte ai
cantoni od all'economia privata.
Il servizio doganale esige che il personale abiti in molte località di
frontiera, spesso piccole e fuor di mano. E'quindi obbligo
dell'Amministrazione delle dogane di occuparsi delle possibilità e delle
condizioni di alloggio del suo personale
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e di provvedervi adeguatamente. Secondo le allegazioni dell'attrice, in molte
località non si possono ottenere alloggi privati che entrerebbero in linea di
conto. Ciò appare attendibile, date le condizioni locali. Il convenuto l'ha
bensì contestato, ma soltanto in modo generale e senza fornire ulteriori dati
circa le condizioni locali. Una tale contestazione non può però essere
considerata come sufficiente di fronte all'affermazione dell'attrice che
appare fededegna.
E' chiaro che i bisogni del servizio doganale più di quelli di altri servizi
esigono che il personale sia pronto ad ogni chiamata. A ciò si soddisfa nel
miglior modo mediante alloggi nell'edificio di servizio o in sua vicinanza.
Questo vincolo del funzionario col luogo ove esercita la sua attività
officiale è quindi nell'interesse dell'amministrazione. Gli alloggi di
servizio evitano inoltre che gli agenti doganali abbiano uno stretto contatto
con la popolazione, contatto che non è desiderabile.
D'altra parte, secondo l'art. 17 cp. 1 StFF, il funzionario federale è tenuto
ad abitare nell'alloggio di servizio stabilito dall'autorità che l'ha
nominato. Per le guardie di confine questo obbligo è anche previsto
specialmente dall'art. 137 cp. 5 della legge sulle dogane.
A dir vero, in numerose località singoli funzionari doganali abitano in
alloggi privati. Non se ne può però concludere che tutti i funzionari
potrebbero essere alloggiati in tale modo ed in particolare che ciò sarebbe
compatibile con gli interessi e i bisogni dell'amministrazione.
L'amministrazione può adattarsi a questo stato di cose per una parte del
personale, se almeno per l'altra parte le necessità di carattere
amministrativo sono tutelate mediante alloggi di servizio. Dal punto di vista
dell'amministrazione sarebbe forse desiderabile che tutto il personale
abitasse in alloggi di servizio. Ma vi possono essere motivi d'indole
finanziaria che si oppongono ad un forte aumento degli alloggi di servizio.
Da quanto sopra emerge che gli alloggi in questione
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stanno col servizio doganale in un rapporto che, secondo la prassi, è
immediato ai sensi dell'art. 10 LGP.
5.- .....
Il Tribunale federale pronuncia:
La domanda è ammessa e quindi i fabbricati della Confederazione svizzera nel
Cantone Ticino, i cui appartamenti sono dati a pigione a funzionari doganali o
a guardie di confine, sono esenti da imposta.