S. 128 / Nr. 39 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 62 III 128

39. Entscheid vom 11. September 1936 i. S. Hertig.

Regeste:
Art. 262 SchKG. Eine für eine Pfandsache für die Zeit seit Konkurseröffnung
geschuldete Objektsteuer ist als Massaverbindlichkeit vorab zu bezahlen,
jedoch nicht zu Lasten des Erlöses der Pfandsache, auch nicht wenn die
pfandfreie Konkursmasse zur Deckung der Steuerschuld nicht ausreicht.
Art. 262 LP. Un impôt «réel» (Objektsteuer) frappant un objet donné en gage
doit être payé comme une dette de la masse s'il est dû pour une période
postérieure à l'ouverture de la faillite;

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mais ce montant ne peut s'imputer sur le produit de la réalisation du gage,
même si l'actif de la masse non grevé du droit de gage ne suffit pas pour
acquitter l'impôt.

Art. 262 LEF. Un'imposta «reale» (Objektsteuer) che colpisca, un oggetto
costituito in pegno dev'essere considerata come un debito della massa se è
dovuta per il periodo posteriore alla dichiarazione di fallimento; l'importo
non può essere dedotto dal ricavo della realizzazione del pegno anche se
l'attivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta pel pagamento
dell'imposta.
A. - Im Konkurse des O. Kästli, eröffnet am 18. April 1934, gelangte ein der
Spar- und Leihkasse in Bern für einen Kredit von Fr. 29830.-(inkl. Zins)
faustverpfändeter und für eine Wechselforderung von Fr. 7019.40
nachverpfändeter Schuldbrief um Fr. 30000.- zur Versteigerung. Diesen
Pfanderlös wies der Konkursverwalter wie folgt zu:
1. der Konkurs-verwaltung
a) für Verwertungs-kosten.
Fr. 205.60
b) für bezahlte Kapitalsteuern pro
1934/1935
Fr. 771.22
2. der Gemeinde Münchenbuchsee für geforderte Kapitalsteuern
Fr. 346.90
Fr. 1323.72
3. der Spar- und Leihkasse Bern den Rest: Fr. 28676.28
Fr. 30000.--
Für den ungedeckten Teil ihrer Forderungen mit Fr. 8173.12 wurde die Spar- und
Leihkasse in V. Klasse kolloziert. Gegen diese Verteilungsliste beschwerte
sich diese Gläubigerin mit dem Antrag, es seien vom Pfanderlös nur die
Verwertungskosten von Fr. 205.60, dagegen nicht die Kapitalsteuern in Abzug zu
bringen, welch letztere Massaschulden seien.
B. - In ihrem die Beschwerde gutheissenden Entscheide führt die Vorinstanz
aus, die Kapitalsteuern für den

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Schuldbrief seien weder Verwertungs- noch Verwaltungskosten für denselben;
nicht der Faustpfandgläubiger, sondern der Inhaber des Schuldbriefs sei
Steuerschuldner, und ein gesetzliches Pfandrecht des Gemeinwesens am
Schuldbrief bestehe nicht. Bei einer Betreibung auf Faustpfandverwertung hätte
also der Faustpfandgläubiger die Kapitalsteuer auch nicht zu tragen, sondern
der Briefinhaber, an dessen Stelle somit hier die Konkursmasse. Die
Steuerschuld als Massaschuld im weiteren Sinne sei vorab zu decken, aus dem
Pfanderlös aber selbst dann nicht, wenn, wie hier, gerade die Pfandsache das
Steuerobjekt bilde, auch nicht wenn die pfandfreie Konkursmasse zur Deckung
der Steuerschuld nicht ausreiche; andernfalls würde dem Gemeinwesen eine
gesetzlich nirgends vorgesehene Vorzugsstellung vor den Pfandgläubigern
eingeräumt und ermöglicht, dass ein Konkurs auf Kosten der Pfandgläubiger
durchgeführt werden könnte, was gegen Wortlaut und Sinn der Art. 232 Ziff. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.430
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.430
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;

und 262 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
1    Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
2    Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
SchKG verstiesse.
C. - Hiegegen rekurriert der Konkursverwalter mit dem Antrag auf
Wiederherstellung der Verteilungsliste.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid ist unter Hinweis auf die in allen Teilen
zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu bestätigen. Der Umstand, dass
Steuern nicht von der Konkursverwaltung eingegangene, sondern ohne ihr Zutun
das Massevermögen belastende Verbindlichkeiten sind, hindert nicht ihre
Anerkennung und Behandlung als Masseverbindlichkeiten, welche durch die
positive Vorschrift des Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
in Verbindung mit Art. 66 Abs. 4
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 66 - 1 L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.
1    L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.
2    Di regola la richiesta non sarà fatta prima del pagamento integrale delle spese di trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione.
3    Tuttavia, dietro istanza motivata dell'aggiudicatario, l'ufficio potrà chiedere l'iscrizione del trapasso anche prima, purché questi fornisca garanzia sufficiente per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. In questo caso l'ufficio chiederà in pari tempo l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre secondo l'articolo 960 CC86.87
4    Nei Cantoni che fanno dipendere l'iscrizione nel registro fondiario dal pagamento delle tasse di trapasso, l'ufficio differirà la richiesta d'iscrizione finché le tasse gli siano pagate o gli sia fornita la prova che furono pagate direttamente.
5    Se il debitore non era ancora iscritto personalmente come proprietario nel registro fondiario (per es. quale erede), l'ufficio di esecuzione, chiedendo l'iscrizione del trapasso della proprietà in favore dell'aggiudicatario, provvederà a che in precedenza il fondo venga iscritto al nome del debitore.
VZG
für die Handänderungssteuer ausdrücklich vorgesehen ist (BGE 51 III 213). Der
Einwand des Rekurrenten, was eine wirkliche Massaschuld sei, müsse nach für
die ganze Schweiz gültigen Kriterien bestimmt werden, geht fehl. Der soeben
genannte Grundsatz ist

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bundesrechtlich, nämlich eine Auslegung des Art. 262 Abs. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
1    Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
2    Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
SchKG. Es ist
keine Rede davon, dass der Kanton «irgend eine Kategorie von Forderungen
herausgreifen und diese als Massaschulden bezeichnen» würde; der Kanton stellt
lediglich seinen Steueranspruch fest. Im Gegenteil würde das Begehren des
Rekurrenten, die Verlegung der Steuern ausschliesslich auf den besteuerten
Pfandgegenstand, eine kantonale Vorschrift über ein gesetzliches Pfandrecht
für Steuerforderungen voraussetzen, das jedoch nicht besteht. Unter
«Verwaltung» des Pfandes versteht das Gesetz nur die auf die Erhaltung der
Substanz gerichteten Massnahmen (Unterhalt, Reparaturen, Bewachung u. dgl.,
BGE 58 III 7). Der Umstand, dass die Steuerforderung durch die blosse Existenz
des Steuerobjekts in der Masse entsteht, stempelt sie nicht zu einer
Verwaltungsausgabe. Die Unterlassung der Bezahlung der Objektsteuer wirkt sich
nicht zum Nachteil der Substanz des Objekts aus, wie etwa die Unterlassung
einer Reparatur; denn das die Steuerforderung exequierende Gemeinwesen kann
ebenfalls nur auf das allgemeine Vermögen des Steuerschuldners, nicht aber auf
Kosten der Pfandgläubiger auf das Steuerobjekt greifen. Die Kurrentgläubiger
müssen also auch in diesem Falle mit dem Steuergläubiger konkurrieren ohne
Rücksicht darauf, dass die Steuerforderung ein gar nicht der Kurrentmasse
angehörendes Steuerobjekt betrifft.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer Der Rekurs wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 62 III 128
Data : 01. gennaio 1936
Pubblicato : 11. settembre 1936
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 62 III 128
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 262 SchKG. Eine für eine Pfandsache für die Zeit seit Konkurseröffnung geschuldete...


Registro di legislazione
LEF: 232 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.430
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.430
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
262
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
1    Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
2    Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
RFF: 66 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 66 - 1 L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.
1    L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.
2    Di regola la richiesta non sarà fatta prima del pagamento integrale delle spese di trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione.
3    Tuttavia, dietro istanza motivata dell'aggiudicatario, l'ufficio potrà chiedere l'iscrizione del trapasso anche prima, purché questi fornisca garanzia sufficiente per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. In questo caso l'ufficio chiederà in pari tempo l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre secondo l'articolo 960 CC86.87
4    Nei Cantoni che fanno dipendere l'iscrizione nel registro fondiario dal pagamento delle tasse di trapasso, l'ufficio differirà la richiesta d'iscrizione finché le tasse gli siano pagate o gli sia fornita la prova che furono pagate direttamente.
5    Se il debitore non era ancora iscritto personalmente come proprietario nel registro fondiario (per es. quale erede), l'ufficio di esecuzione, chiedendo l'iscrizione del trapasso della proprietà in favore dell'aggiudicatario, provvederà a che in precedenza il fondo venga iscritto al nome del debitore.
130
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
Registro DTF
51-III-210 • 58-III-6 • 62-III-128
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
oggetto dell'imposta • imposta reale • amministrazione del fallimento • massa fallimentare • misura • autorità inferiore • copertura • pegno • comune • lavori di manutenzione • lavori di manutenzione • durata • diritto delle esecuzioni e del fallimento • interesse • categoria • prato • mais • posto • debito della massa • spese amministrative
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