150 IV 277
24. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Generalstaatsanwaltschaft und Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID) (Beschwerde in Strafsachen) 7B_261/2023 vom 18. März 2024
Regeste (de):
- Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): a per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o b in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. 2 L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: a non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; b il condannato dispone di un alloggio fisso; c il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; d gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e e il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. 3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. - Für die Bemessung der Maximaldauer von 12 Monaten für den Vollzug einer Freiheitsstrafe in der Form der elektronischen Überwachung (Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): a per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o b in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. 2 L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: a non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; b il condannato dispone di un alloggio fisso; c il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; d gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e e il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. 3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
Regeste (fr):
- Art. 79b al. 1 let. a CP; surveillance électronique; calcul de la peine maximale en cas de sursis partiel.
- Pour le calcul de la durée maximale de 12 mois pour l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique (art. 79b al. 1 let. a CP), est déterminante la partie de la peine privative de liberté avec sursis partiel à exécuter (modification de la jurisprudence; consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 79b cpv. 1 lett. a CP; sorveglianza elettronica; calcolo della pena massima in caso di pene detentive con sospensione condizionale parziale.
- Per il calcolo della durata massima di 12 mesi per l'esecuzione di una pena detentiva in forma di sorveglianza elettronica (art. 79b cpv. 1 lett. a CP) è determinante la parte da eseguire della pena detentiva pronunciata con sospensione condizionale parziale (cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 150 IV 277 S. 277
A. Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte A., geboren 1963, mit Urteil vom 10. Mai 2019 zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten (unter Anrechnung der vorläufigen Festnahme von einem Tag), wovon 10 Monate als unbedingt vollziehbar erklärt wurden. Der
BGE 150 IV 277 S. 278
Vollzug der restlichen 26 Monate wurde aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Das Urteil erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
B.
B.a Mit Verfügung vom 7. April 2021 boten die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Amts für Justizvollzug des Kantons Bern (BVD) A. zum Vollzugsantritt per 16. August 2021 auf. Hierauf stellte diese am 9. April 2021 ein Gesuch um Bewilligung der besonderen Vollzugsform des Electronic Monitoring (auch: elektronische Überwachung), eventualiter um Bewilligung von Halbgefangenschaft. Mit Eingabe vom 1. Juli 2021 hielt sie an ihren Anträgen fest und beantragte ihre Begutachtung im Hinblick auf eine Hafterstehungsfähigkeit. Die BVD wiesen die Anträge von A. mit Verfügung vom 23. August 2021 ab.
B.b Dagegen erhob A. am 23. September 2021 bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID) Beschwerde, wobei sie die Aufhebung der Verfügung der BVD vom 23. August 2021 beantragte und ihre Anträge in der Sache wiederholte. Mit Entscheid vom 27. September 2022 wies die SID die Beschwerde ab. Eine von A. hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Bern mit Beschluss vom 16. März 2023 ab.
C. A. führt Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Sie beantragt, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. März 2023 sei aufzuheben. Ihr sei der Strafvollzug in der besonderen Form des Electronic Monitoring (Front Door) zu gewähren. Die Sache sei zur neuen Entscheidung bezüglich Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei das Verfahren zur Einholung eines Gutachtens über ihre Hafterstehungsfähigkeit und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
(...)
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 79b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
BGE 150 IV 277 S. 279
einem unbedingt vollziehbaren Teil bis zu 12 Monaten zu gewähren. Die Formulierung der zeitlichen Obergrenze in Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.2
2.2.1 Am 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft getreten (Änderung vom 19. Juni 2015, AS 2016 1249). Dabei wurden als Alternative zum Normalvollzug in einer Strafanstalt (Art. 77
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77 - Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79a - 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
|
1 | Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
a | una pena detentiva non superiore a sei mesi; |
b | una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o |
c | una pena pecuniaria o una multa. |
2 | Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. |
3 | Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente. |
4 | Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. |
5 | L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. |
6 | Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.2.2 Gemäss Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 280
2.2.3 Das Bundesgericht hielt zu den kantonalen Modellversuchen vor Einführung einer Regelung auf Bundesebene fest, es sei nicht willkürlich, dass eine kantonale Rechtsgrundlage die Vollzugsform der elektronischen Überwachung nur bei Gesamtfreiheitsstrafen (d.h. bedingter und unbedingter Teil) von bis zu 12 Monaten zulasse (Urteil 6B_582/2008 vom 5. November 2008 E. 2.4; etwa bestätigt in: Urteile 6B_240/2009 vom 8. Mai 2009 E. 2.3; 6B_874/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 2.2). Es ging weiter davon aus, eine kantonale Regelung, die bei teilbedingten Strafen bloss auf den vollziehbaren Strafteil abstelle, verletze die im Bundesratsbeschluss vom 2. September 2015 über die Verlängerung der Bewilligungen für die Kantone Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Tessin, Waadt und Genf, Freiheitsstrafen in Form des elektronisch überwachten Vollzugs ausserhalb der Vollzugseinrichtung zu vollziehen (BBl 2015 6925) bewilligte Strafmassobergrenze und sei bundesrechtswidrig. Massgebend sei das vom Gericht "ausgesprochene Strafmass" (Urteil 6B_1253/2015 vom 17. März 2016 E. 2.5 f. mit Verweis auf BBl 2012 4748). Diese Rechtsprechung wurde in der Folge unter altem Recht mehrfach bestätigt (vgl. Urteile 6B_1204/2015 vom 3. Oktober 2016 E. 1.4; 6B_51/2016 vom 3. Juni 2016 E. 5.4).
2.2.4 Das Bundesgericht hat auch nach Inkrafttreten von Art. 79b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
2.2.5 Im Gegensatz zum Vollzug von teilbedingten Strafen mittels elektronischer Überwachung wird beim Vollzug teilbedingter
BGE 150 IV 277 S. 281
Freiheitsstrafen in Form von Halbgefangenschaft nach Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
2.2.6 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den kantonalen Modellversuchen ist in der Literatur teils auf Kritik gestossen (vgl. FABIENNE GERMANIER, Angehörigeninteressen in der Strafzumessung, 2019, S. 296 ff.; MARKUS HUSMANN, in: StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 9 zu Art. 79b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.2.7 Nach einem Teil der Lehre soll für die Bemessung der zulässigen Maximaldauer der Freiheitsstrafe im Rahmen von Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 282
Ein Teil der Lehre ist hingegen der Ansicht, dass auch bei der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3
2.3.1 Eine Änderung der Rechtsprechung muss sich auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung für zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung lässt sich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis
BGE 150 IV 277 S. 283
des Gesetzeszweckes, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht, andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten (BGE 149 II 381 E. 7.3.1; BGE 149 V 177 E. 4.5; BGE 148 III 270 E. 7.1; je mit Hinweisen).
2.3.2 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss der Richter unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat er insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat der Richter nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 148 IV 398 E. 4.8, BGE 148 IV 247 E. 3; je mit Hinweisen).
2.3.3 Das Gesetz sieht für die besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.4 Gemäss der Botschaft vom 4. April 2012 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes (Änderungen des Sanktionenrechts, BBl 2012 4721) kann Electronic Monitoring nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 284
Gericht ausgesprochene Strafmass massgebend und nicht die nach Abzug ausgestandener Untersuchungs- oder Sicherheitshaft noch zu verbüssende Reststrafe (BBl 2012 4748 Ziff. 2.1). Selbst wenn in der Botschaft auf das "vom Gericht ausgesprochene Strafmass" verwiesen wird, können ihr keine Ausführungen betreffend die massgebende Berechnungsgrundlage bei teilbedingten Freiheitsstrafen (vgl. Art. 43
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 285
lit. a StGB neben einer unbedingten Freiheitsstrafe bis 12 Monate auch den unbedingten Teil einer teilbedingten Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten meinte bzw. diese einander gleichstellte (vgl. URWYLER, a.a.O., S. 28). Im Ständerat gab die durch den Nationalrat angenommene Fassung von Art. 79b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.5 Das Bundesgericht hielt im Urteil 6B_1253/2015 vom 17. März 2016 fest, gegen einen Vollzug in Form der elektronischen Überwachung [für teilbedingte Strafen nach Art. 43
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.6 Das Bundesgericht hielt mit Verweis auf die Botschaft weiter fest, dass "schwere Delikte" vom Anwendungsbereich der Vollzugsform der elektronischen Überwachung auszuschliessen seien (Urteil 6B_1253/2015 vom 17. März 2016 E. 2.6).
BGE 150 IV 277 S. 286
Weder der Botschaft (BBl 2012 4748 Ziff. 2.1) noch der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann indes entnommen werden, welche Delikte zu dieser Kategorie gehören sollen. Unklar bleibt insbesondere, ob für die Unterscheidung zwischen "schweren" und "weniger schweren" Delikten die Einteilung in Verbrechen und Vergehen nach Art. 10
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
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1 | Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
2 | Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. |
3 | Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
2.3.7 Gemäss der Rechtsprechung zu den kantonalen Modellversuchen kommt die elektronische Überwachung als Vollzugsform für eine teilbedingte Freiheitsstrafe mit der absoluten Mindestdauer von 12 Monaten Gesamtstrafe, davon sechs Monate bedingt und sechs Monate unbedingt (vgl. Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
BGE 150 IV 277 S. 287
beeinflussen lässt (vgl. BGE 144 IV 277 E. 3.1.1; BGE 134 IV 1 E. 5.3.1; Urteile 6B_962/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.3.2; 6B_1157/2022vom 24. Februar 2023 E. 2.3.2; 6B_1485/2022 vom 23. Februar 2023 E. 2.3).
Die in Bezug auf die kantonalen Modellversuche ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. oben E. 2.2.4) führt im Ergebnis dazu, dass etwa bei Verhängung einer unbedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten eine ungünstige Prognose vorliegt, der elektronisch überwachte Vollzug nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.8 Wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 2.2.7), wird in der Literatur zum Teil postuliert, dass für die Bemessung der zulässigen Maximalstrafe von 12 Monaten bei teilbedingten Strafen sowohl bei der Halbgefangenschaft als auch bei der elektronischen Überwachung an die ausgesprochene Gesamtstrafe angeknüpft werden soll. Als Begründung wird vorgebracht, dass im Falle von teilbedingten Strafen Angeschuldigte zu Freiheitsstrafen bis zu 36 Monaten verurteilt werden könnten, wobei der nicht aufgeschobene Teil vielfach eine Dauer von 12 Monaten nicht übersteige. Diese Fälle beträfen den Bereich der mittleren bis schweren Kriminalität. Aus dem Blickwinkel der öffentlichen Sicherheit sei anzuzweifeln, ob diese Täterkategorie automatisch in den Genuss der Halbgefangenschaft kommen solle (BRÄGGER, SZK 2/2017, a.a.O., S. 25 f.; ders., Halbgefangenschaft, a.a.O., S. 317). Diese Ansicht vermag nicht zu überzeugen. Zunächst trifft keineswegs zu, dass eine bestimmte Täterkategorie "automatisch" in den Genuss einer besonderen Vollzugsform kommen würde. Vielmehr setzt die Gewährung einer besonderen Vollzugsform stets die Erfüllung bestimmter, im Gesetz genannter Voraussetzungen voraus. Dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit wird unabhängig von der Strafdauer und der Deliktsart mit der Voraussetzung der fehlenden Rückfallgefahr im Rahmen der Anordnung der besonderen Vollzugsformen der elektronischen Überwachung
BGE 150 IV 277 S. 288
(Art. 79b Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
Zu berücksichtigen ist ferner, dass Electronic Monitoring ohnehin kein taugliches Mittel ist, um (weitere) Straftaten zu verhindern (vgl. BGE 145 IV 503 E. 3.3.1; KOLLER, a.a.O., N. 17 zu Art. 79b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
BGE 150 IV 277 S. 289
würde (vgl. die für das Ostschweizer Strafvollzugskonkordat und für das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz einschlägigen Richtlinien für die besonderen Vollzugsformen [gemeinnützige Arbeit, elektronische Überwachung, Halbgefangenschaft] vom 31. März 2017, Fn. 5). Der Aspekt der Kontrollmöglichkeit zielt auf die mögliche Gefahr, die vom Verurteilten ausgehen könnte. Indes setzt die Gewährung der besonderen Vollzugsform der elektronischen Überwachung voraus, dass weder eine Flucht- noch eine Rückfallgefahr des Verurteilten vorliegt (Art. 79b Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.9 Sofern im Rahmen der parlamentarischen Debatte Zweifel betreffend den Strafcharakter von Electronic Monitoring geäussert wurden (vgl. Votum Rickli, AB 2013 N 1649), gilt es Folgendes zu beachten: Die besondere Vollzugsform der elektronischen Überwachung ist - wie die Halbgefangenschaft - an strenge Auflagen gebunden. Verlangt wird unter anderem, dass der Verurteilte einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht (Art. 79b Abs. 2 lit. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 290
2.3.10 Für eine Gleichbehandlung der besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft und der elektronischen Überwachung hinsichtlich der Bemessung der zeitlichen Obergrenze spricht auch deren spezialpräventive Zielsetzung. Diese liegt gemäss gesetzlicher Konzeption darin, die negativen Auswirkungen eines vollständigen Freiheitsentzugs für Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr einzuschränken (vgl. BBl 2012 4736 Ziff. 1.4.2; STÖSSEL, ContraLegem, a.a.O., S. 86). Die Halbgefangenschaft ist spezialpräventiv ausgerichtet und soll dem Verurteilten ermöglichen, seinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu behalten, und so eine Desintegration aus der Arbeitswelt verhindern (vgl. BGE 145 IV 10 E. 2.2.1; KOLLER, a.a.O., N. 2 zu Art. 77b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.11 Aus dem Erfordernis des Gesuchs des Verurteilten, welches für sämtliche besondere Vollzugsformen gilt (vgl. Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79a - 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
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1 | Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
a | una pena detentiva non superiore a sei mesi; |
b | una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o |
c | una pena pecuniaria o una multa. |
2 | Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. |
3 | Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente. |
4 | Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. |
5 | L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. |
6 | Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 291
Vollzugs nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77 - Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.3.12 Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hätte eine Angleichung der Anwendungsbereiche des Electronic Monitoring (Front Door) und der Halbgefangenschaft hinsichtlich der Bemessung der zeitlichen Obergrenze von 12 Monaten Freiheitsstrafe nicht zur Folge, dass letztere "entbehrlich" gemacht würde. Die Halbgefangenschaft setzt gleich wie die elektronische Überwachung voraus, dass weder Flucht- noch Rückfallgefahr vorliegt (Art. 77b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.4 Insgesamt liegen ernsthafte, sachliche Gründe vor, die für eine gleiche Bemessung der zeitlichen Höchststrafe von 12 Monaten bei den besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
BGE 150 IV 277 S. 292
der spezialpräventiven Zielsetzung (vgl. oben E. 2.3.10) und der grundsätzlichen Gleichstellung der besonderen Vollzugsformen (vgl. oben E. 2.3.11) in Abänderung der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei teilbedingten Freiheitsstrafen (Art. 43
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
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1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
2.5 Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von insgesamt 36 Monaten verurteilt, wovon 10 Monate als unbedingt vollziehbar erklärt wurden (vgl. Sachverhalt Bst. A). Folglich erfüllt sie die zeitlichen Voraussetzungen für die Gewährung des elektronisch überwachten Vollzugs nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
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1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |