SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
|
1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77 - Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79a - 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
|
1 | Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
a | una pena detentiva non superiore a sei mesi; |
b | una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o |
c | una pena pecuniaria o una multa. |
2 | Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. |
3 | Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente. |
4 | Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. |
5 | L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. |
6 | Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
|
1 | Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
2 | Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. |
3 | Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79a - 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
|
1 | Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: |
a | una pena detentiva non superiore a sei mesi; |
b | una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o |
c | una pena pecuniaria o una multa. |
2 | Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. |
3 | Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente. |
4 | Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. |
5 | L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. |
6 | Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77 - Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 77b - 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
|
1 | A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e |
b | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. |
2 | Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. |
3 | Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. |
4 | Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 79b - 1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
|
1 | A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): |
a | per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o |
b | in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. |
2 | L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: |
a | non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; |
b | il condannato dispone di un alloggio fisso; |
c | il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; |
d | gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e |
e | il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. |